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Sentenza 24 febbraio 2024
Sentenza 24 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/02/2024, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2648/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Elena Giuppi presidente dott. Giulia Isadora Loi giudice dott. Francesca Varesano giudice relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2648/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Bersani del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi (LO), Via Colle Eghezzone 5, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28.7.1979 in RA D'AD (LO) tra il IG. e la IG.ra , trascritto negli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Spino D'AD, e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
Per le ragioni esposte nel presente atto, nulla disporre in relazione ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Solo in caso di opposizione, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore del ricorrente.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
In particolare, con ricorso depositato in data 24.10.2023 il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- e hanno contratto matrimonio concordatario, il 28.7.1979, in Parte_1 CP_1
RA D'AD (LO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Spino D'AD (LO), al n. 9, p. II, serie B anno 1979, scegliendo il regime di separazione dei beni;
- i coniugi hanno stabilito la casa coniugale in Terranova dei Passerini (LO), Via Cascinette
13/A, in un immobile in comproprietà degli stessi (ora di proprietà esclusiva del ricorrente);
- in data 4.6.1982 è nata a [...] la figlia che da molto tempo vive Persona_1 fuori casa a Castiglione d'AD ed anch'essa separata con due figli;
- il IG. con ricorso depositato in data 29.9.2022, ha proposto domanda giudiziale di Pt_1
separazione personale con addebito della responsabilità della separazione stessa alla IG.ra e, nel mese di ottobre 2022, ha lasciato l'abitazione coniugale;
CP_1
- si è costituita in causa la IG.ra chiedendo a sua volta di dichiarare l'addebito della CP_1 separazione al IG. e di porre a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di Pt_1 importo non inferiore ad € 500,00 mensili;
- nel corso del giudizio, la separazione è stata consensualizzata e all'udienza del 9.3.2023 le parti hanno dichiarato di separarsi consensualmente alle condizioni, poi omologate dal
Tribunale di Lodi con decreto del 30.3.2023;
- successivamente, i coniugi hanno dato esecuzione a tutte le condizioni previste in sede di separazione;
- le parti, di fatto separate sin dall'ottobre 2022, quando il ricorrente ha lasciato la casa coniugale, non si sono più riconciliate e la separazione si protrae ancora oggi: è dunque venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- rispetto al tempo della separazione non sono mutate le condizioni economiche delle parti, se non in ragione del mutuo contratto dal ricorrente per pagare il prezzo della quota della ex
2 casa coniugale della IG.ra e del versamento del relativo prezzo (€ 35.000,00) dal IG. CP_1
in favore della IG.ra Pt_1 CP_1
All'udienza celebratasi in data 07.02.2024, parte ricorrente è comparsa personalmente, nessuno è comparso per parte resistente;
il Giudice relatore delegato dal Presidente, Dott.ssa Francesca
Varesano, sentita la parte ricorrente, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto, ha dichiarato la contumacia di parte resistente ed ha invitato il ricorrente a concludere, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, in data 28.7.1979, in RA D'AD (LO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di RA D'AD (LO), al n. 5, p. II, serie
A, Anno 1979, scegliendo il regime di separazione dei beni.
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi veniva pronunciata la separazione consensuale come da decreto di omologa n. cron. 4736/2023 del 30.03.2023 del Tribunale di Lodi.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Spese di lite
In ragione della natura della controversia e della mancata opposizione di parte resistente rimasta contumace, le spese di lite vengono dichiarate non ripetibili.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 28.7.1979 in RA D'AD (LO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di RA D'AD (LO), al n. 5, p. II, serie A, Anno 1979;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di RA D'AD (LO), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3 3) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Lodi, 13 febbraio 2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Varesano
Il Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Elena Giuppi presidente dott. Giulia Isadora Loi giudice dott. Francesca Varesano giudice relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2648/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Bersani del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi (LO), Via Colle Eghezzone 5, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28.7.1979 in RA D'AD (LO) tra il IG. e la IG.ra , trascritto negli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Spino D'AD, e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
Per le ragioni esposte nel presente atto, nulla disporre in relazione ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Solo in caso di opposizione, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore del ricorrente.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
In particolare, con ricorso depositato in data 24.10.2023 il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- e hanno contratto matrimonio concordatario, il 28.7.1979, in Parte_1 CP_1
RA D'AD (LO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Spino D'AD (LO), al n. 9, p. II, serie B anno 1979, scegliendo il regime di separazione dei beni;
- i coniugi hanno stabilito la casa coniugale in Terranova dei Passerini (LO), Via Cascinette
13/A, in un immobile in comproprietà degli stessi (ora di proprietà esclusiva del ricorrente);
- in data 4.6.1982 è nata a [...] la figlia che da molto tempo vive Persona_1 fuori casa a Castiglione d'AD ed anch'essa separata con due figli;
- il IG. con ricorso depositato in data 29.9.2022, ha proposto domanda giudiziale di Pt_1
separazione personale con addebito della responsabilità della separazione stessa alla IG.ra e, nel mese di ottobre 2022, ha lasciato l'abitazione coniugale;
CP_1
- si è costituita in causa la IG.ra chiedendo a sua volta di dichiarare l'addebito della CP_1 separazione al IG. e di porre a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di Pt_1 importo non inferiore ad € 500,00 mensili;
- nel corso del giudizio, la separazione è stata consensualizzata e all'udienza del 9.3.2023 le parti hanno dichiarato di separarsi consensualmente alle condizioni, poi omologate dal
Tribunale di Lodi con decreto del 30.3.2023;
- successivamente, i coniugi hanno dato esecuzione a tutte le condizioni previste in sede di separazione;
- le parti, di fatto separate sin dall'ottobre 2022, quando il ricorrente ha lasciato la casa coniugale, non si sono più riconciliate e la separazione si protrae ancora oggi: è dunque venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- rispetto al tempo della separazione non sono mutate le condizioni economiche delle parti, se non in ragione del mutuo contratto dal ricorrente per pagare il prezzo della quota della ex
2 casa coniugale della IG.ra e del versamento del relativo prezzo (€ 35.000,00) dal IG. CP_1
in favore della IG.ra Pt_1 CP_1
All'udienza celebratasi in data 07.02.2024, parte ricorrente è comparsa personalmente, nessuno è comparso per parte resistente;
il Giudice relatore delegato dal Presidente, Dott.ssa Francesca
Varesano, sentita la parte ricorrente, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto, ha dichiarato la contumacia di parte resistente ed ha invitato il ricorrente a concludere, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, in data 28.7.1979, in RA D'AD (LO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di RA D'AD (LO), al n. 5, p. II, serie
A, Anno 1979, scegliendo il regime di separazione dei beni.
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi veniva pronunciata la separazione consensuale come da decreto di omologa n. cron. 4736/2023 del 30.03.2023 del Tribunale di Lodi.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Spese di lite
In ragione della natura della controversia e della mancata opposizione di parte resistente rimasta contumace, le spese di lite vengono dichiarate non ripetibili.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 28.7.1979 in RA D'AD (LO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di RA D'AD (LO), al n. 5, p. II, serie A, Anno 1979;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di RA D'AD (LO), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3 3) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Lodi, 13 febbraio 2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Varesano
Il Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
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