Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1130/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Occhibianco Parte_1
-attrice-
E
, in proprio e rappresentate e difese dall'Avv. Controparte_1 Parte_2 CP_2
Parte_2
-convenute-
NONCHE'
residente in [...], residente in S. RG Controparte_3 Controparte_4
CO alla via Meucci n. 20, nato a [...] il [...], residente in S. RG Controparte_5 CP_6
CO alla via IV Novembre n. 109, residente in [...], Controparte_7
nato a [...] il [...], residente in [...]alla piazza Di Vittorio n. Controparte_5 CP_8
105, residente S. RG CO alla via Giordano n. 23, residente in CP_1 Controparte_9
Carosino alla via Puccini n. 42, residente in [...], CP_10 CP_11
residente in [...], residente in [...],
[...] CP_12
residente in [...], residente in CP_13 Controparte_14
Grottaglie via Buonarroti n. 21, residente in [...], Controparte_15
residente in [...], residente in S, CP_2 Controparte_16
1
23, residente in [...], residente in S. Controparte_18 CP_19
CP_2 RG CO alla via Gramsci n. 41, residente in [...], CP_20
residente in [...], contumaci
[...]
-convenuti-
Lae parti costituite precisavano le conclusioni come da rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio le altre parti in epigrafe indicate chiedendo accertarsi l'acquisto per Parte_1
usucapione di porzione di terreno censito in catasto di Taranto attualmente al figlio n. 9 particella n. 294 e della costruzione ivi edificata, censita in catasto al foglio n. 9 particelle nn. 295 e 296.Si costituivano in giudizio le sole convenute , e non Controparte_1 CP_2 Controparte_16
opponendosi alla domanda proposta da parte avversa.Rimanevano contumaci tutti gli altri convenuti,
nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione anche in rinnovazione.In diritto, la domanda proposta dall' attrice è fondata e va, dunque, accolta.I convenuti che si sono regolarmente costituiti in giudizio hanno espressamente riconosciuto, nella comparsa di risposta, le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di accertamento avanzata dall'attrice.Analogo riconoscimento è intervenuto da parte degli altri convenuti e i quali, pur contumaci, hanno accettato di sottoporsi Controparte_18 CP_19
all'interrogatorio formale deferito a tutti i convenuti da parte dell'attrice.In sostanza sia i convenuti costituitisi che quelli sottopostisi ad interrogatorio formale hanno, dunque confermato, come peraltro risulta dall'atto pubblico in data 15/2/1985 allegato all'atto di citazione, che l'attrice unitamente alla germana acquistò, insieme agli altri convenuti o danti causa degli stessi, il suolo censito in Per_1
catasto di Taranto al foglio n. 9 particella n. 214 con attribuzione alla quota delle due germane Pt_1
della comproprietà pari a 27,85 millesimi.Dopo l'acquisto in comune di detto suolo ciascuno degli acquirenti, compresa l'attrice che vi provvide nel 1986, realizzò la chiusura di una porzione dello stesso,
mediante recinzione, edificandovi una costruzione.Per effetto di quanto confessato sia dai convenuti costituitisi che da quelli sottopostisi ad interrogatorio formale risulta accertato che, fin dall'epoca di acquisto, ciascuno dei comunisti assunse il possesso esclusivo di una porzione del suolo inibendone l'utilizzo agli altri comunisti attraverso la recinzione e chiusura con cancello e la successiva edificazione di
2 una costruzione destinata al proprio godimento esclusivo.La confessione resa da alcuni dei convenuti consente di qualificare la contumacia degli altri, che non hanno inteso sottoporsi ad interrogatorio formale, come tacito riconoscimento della pretesa avanzata in questo giudizio dall'attrice anche in virtù
dei precedenti giudicati rappresentanti dalle sentenze nn. 1403/2013, 1716/2021 e 398/2023 emesse da questo stesso Tribunale che hanno riconosciuto l'acquisto della proprietà esclusiva per intervenuta usucapione di altre porzioni dello stesso suolo a favore di altri soggetti che lo avevano acquistato in comune con l'attrice.Attese le modalità attraverso cui l'attrice ha intrapreso l'utilizzo dapprima della porzione di suolo e successivamente della costruzione su di esso edificata, secondo quanto raffigurato nel grafico allegato all'atto di citazione, cioè da sempre con godimento esclusivo ed impedendo agli altri comunisti il pari uso, deve ritenersi maturato in suo favore l'acquisito della proprietà esclusiva sia del suolo che della costruzione in virtù di usucapione.Infatti, l'attrice ne acquisì il possesso esclusivo per effetto di una divisione di fatto intercorsa con gli altri comunisti i quali, su altre porzioni di suolo, fecero altrettanto.Dunque, è proprio in virtù della comune volontà di tutti i comunisti che ciascuno di essi acquisì il possesso esclusivo della porzione di suolo da lui recintata e della costruzione su di esso eretta con l'animus di escludere gli altri comunisti dal relativo godimento, come di fatto è poi avvenuto attraverso l'uso esclusivo dell'immobile per cui è causa da parte della sola attrice con modalità tali da impedire agli altri comunisti di esercitare un godimento comune.In tema di usucapione della cosa comune la Suprema Corte
(in tal senso Cass. civ. nn. 7091/2024 e 23042/2023) ha precisato che l'usucapione delle quote appartenenti agli altri comunisti da parte del singolo comproprietario è possibile senza che sia necessaria l'interversio possessionis essendo, invece sufficiente l'estensione del possesso esclusivo in danno degli altri comunisti esercitato con modalità tali da renderlo inconciliabile con la possibilità di godimento degli altri condomini ed in modo da evidenziare la volontà di comportarsi uti dominus e non più uti condominus.Nella specie,
deve ritenersi che siano maturate le condizioni enunciate dalla Suprema Corte avendo l'attrice, fin dal
1986, acquisito il possesso ultra ventennale, ininterrotto ed esclusivo, esercitato uti domina, della porzione di suolo e costruzione per cui è causa e con modalità di costante ed ininterrotta piena occupazione propria e del proprio nucleo familiare tali da rendere tale uso inconciliabile con le possibilità di pari uso degli altri comunisti, i quali assegnandosi ciascuno una unità immobiliare hanno anche riconosciuto l'altrui possesso esclusivo.Va, dunque, riconosciuta all'attrice l'esclusiva proprietà della porzione di suolo ed unità
immobiliare descritta in atto di citazione in virtù di usucapione maturata per effetto del possesso esclusivo
3 esercitato ad immagine della proprietà per almeno venti anni in modo ininterrotto (art. 1158 c.c.).La
presente sentenza è soggetta a trascrizione riguardando l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili.Le spese di lite possono compensarsi tra gli attori e tutte le altre parti in ragione del fatto che nessuno dei convenuti si è opposto all'accoglimento delle domande avanzate dalla la sostanziale adesione dei convenuti all'avversa domanda giudiziale ricorrono gravi ed CP_22
eccezionali motivi (art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato da Corte Costituzionale sentenza n. 77/2018)
per compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e tutti i convenuti, nessuno escluso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Accerta e dichiara che nata a [...] il [...] ha acquistato la Parte_1
proprietaria esclusiva, in virtù di usucapione, della parte di terreno censito in catasto di Taranto al foglio n. 9 particella n. 294 e della costruzione censita in Catasto di Taranto al foglio n. 9 particelle n. 295-296, meglio identificati nel grafico allegato all'atto di citazione;
2) Ordina al Direttore dell'Agenzia Delle Entrate di Taranto servizi immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Trani, 9/5/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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