TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1784/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1784/2025 R.G. promossa da (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Francesco Scotti, del Foro di Monza, e Alessandro Bertasi, del Foro di Milano, nei confronti di con socio unico (c.f. ), con la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (c.f. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Scanferlato, del Foro di Treviso, (c.f. ), con la Controparte_3 P.IVA_3 mandataria (c.f. ), in persona della Controparte_4 P.IVA_4 procuratrice speciale rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_5
ON GL e prof. EF Bastianon, entrambi del foro di Busto Arsizio, (c.f. ) e NU EL (c.f. Parte_2 C.F._2
, contumaci, C.F._3
Le parti costituite hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025. Oggetto: opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
MOTIVI
pagina 1 di 7 Questo giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione di terzo proposta da nell'ambito della procedura Parte_1 esecutiva n. 46/2024 R.G.E. di questo Tribunale. Tale procedura esecutiva ha avuto inizio con il pignoramento fatto eseguire dalla creditrice procedente con socio unico (di Controparte_1 seguito, ), con la mandataria (di seguito, , sulla CP_1 CP_2 CP_2 quota di un mezzo di proprietà nella titolarità (a sua volta per un mezzo ciascuna) di e NU EL sugli immobili siti in GE, Parte_2 censiti nel catasto terreni di tale comune al foglio 9, part. 5122, e al catasto fabbricati di tale comune, sezione urbana AN, foglio 8, part. 5404, sub. 502, 503 e 506. Il titolo esecutivo fatto valere dalla suddetta creditrice è il decreto ingiuntivo n. 3462/2017 emesso dal Tribunale di Vicenza il 12 ottobre 2017, depositato il 13 ottobre 2017. Il decreto ingiuntivo è stato emesso a favore di e nei confronti Controparte_6 di vari soggetti che avevano garantito con delle fideiussioni l'adempimento di obbligazioni di verso la citata banca. era Parte_3 Persona_1 uno di questi garanti. Fino 1 ha chiarito nel precetto di aver acquistato il credito indicato nel decreto ingiuntivo. (di seguito, , rappresentata Controparte_7 CP_3 da ha depositato un ricorso per intervento nel processo Controparte_4 esecutivo il 22 aprile 2025. Il ricorso per intervento riguarda il credito risultante dal decreto ingiuntivo n. 1491/2011 emesso dal Tribunale di Vicenza a favore di Controparte_8 nei confronti di e di
[...] Parte_4 Per_1
[...]
In base a tale titolo, il 18 luglio 2011, ha Controparte_8 iscritto ipoteca giudiziale sulla quota di proprietà spettante a Per_1 degli immobili di GE sopra descritti.
[...] ha chiarito di aver acquistato il credito che inizialmente spettava a CP_3
Controparte_8
vedova di ha sostenuto, con la Parte_1 Persona_1 sua opposizione, di essere titolare, sulla quota di proprietà pignorata, del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 c.p.c., diritto del quale ha chiesto espressamente l'accertamento.
pagina 2 di 7 L'opponente ha quindi sostenuto che il pignoramento che ha dato inizio al processo esecutivo dovrebbe essere dichiarato nullo. In subordine, ha sostenuto che il suo diritto di abitazione dovrebbe essere considerato comunque opponibile alla creditrice procedente e a quella intervenuta e che quindi la procedura esecutiva potrebbe proseguire soltanto sui diritti di proprietà delle esecutate gravati di tale diritto di abitazione. ha precisato di aver abitato stabilmente nell'abitazione di GE con Pt_1 suo marito per molto tempo prima del decesso di quest'ultimo, avvenuto nel 2017, e che tale abitazione era pertanto stata la casa familiare sua e di suo marito, anche se quest'ultimo risultava da tempo anagraficamente residente in provincia di CP_8
Le convenute costituite non hanno contestato che vi siano i presupposti per concludere che all'apertura della successione di suo marito, ha Pt_1 acquistato il diritto di abitazione previsto dall'art. 540 c.c. sulle quote di proprietà delle esecutate. Le difese delle convenute costituite hanno tuttavia sostenuto che tale diritto di abitazione non può avere rilievo nella procedura esecutiva, considerato che il credito della creditrice intervenuta è garantito da un'ipoteca iscritta CP_3 prima del decesso di Persona_1
Deve essere preliminarmente valutato se può vantare il diritto di Pt_1 abitazione sugli immobili in questione. Infatti, la mancata contestazione dei fatti che configurano la fattispecie regolata dall'art. 540 c.c. da parte delle convenute costituite non esenta dall'accertamento in esame, considerato che alcune delle convenute sono rimaste contumaci (si tratta delle esecutate nella procedura n. 46/2024 R.G.E.). Si deve rilevare che ha allegato di risiedere da tempo nell'immobile Pt_1 di GE. Per provare tale fatto, l'attrice ha prodotto un certificato di residenza storico, rilasciato il 24 marzo 2025, dal quale emerge che la stessa risulta risiedere in quell'immobile dal 16 ottobre 2014. L'attrice ha inoltre prodotto dei documenti che forniscono decisivi indizi del fatto che anche suo marito ha abitato stabilmente in quell'immobile prima del decesso, pur essendo apparentemente, in base ai certificati anagrafici, residente altrove. Infatti, ha prodotto documenti che dimostrano che Pt_1 suo marito aveva come medico di base un professionista con studio ad GE (come risulta dal certificato riguardante la tessera sanitaria di Per_1
dal quale risulta che lo stesso aveva dichiarato il proprio domicilio
[...] in GE;
tale certificato è stato prodotto come doc. 9 dell'attrice) e ha pagina 3 di 7 usufruito di prestazioni sanitarie presso l'ospedale di quel comune e di altri nosocomi del varesotto e del milanese negli anni compresi tra il 2011 e il 2017 (v. doc. 10 dell'opponente). ha inoltre prodotto una ricetta Pt_1 rilasciata da un ambulatorio veterinario di GE riguardante dei farmaci per un animale di compagnia di proprietà di dalla quale risulta Persona_1 che quest'ultimo aveva dichiarato la propria residenza presso l'immobile in questione. Si può quindi concludere che effettivamente l'attrice e suo marito hanno avuto tale immobile come casa coniugale fino all'apertura della successione dello stesso Persona_1 ha quindi acquistato il diritto di abitazione sulla quota di proprietà Pt_1 spettante alle esecutate, ai sensi dell'art. 540 c.c. Si deve ora valutare se tale diritto è opponibile alla creditrice procedente CP_1
1 e alla creditrice intervenuta
[...] CP_3
L'opponente ha sostenuto che il diritto di abitazione disciplinato dall'art. 540 c.c. avrebbe una disciplina diversa da quello regolato dall'art. 1022 c.c., considerata la sua particolare funzione di assicurare il mantenimento dello stesso ambiente di vita al coniuge superstite dell'ereditando. La tesi dell'opponente (che si basa comunque su opinioni autorevolmente espresse in dottrina) non appare accoglibile, se destinata a riferirsi al contenuto del diritto acquistato in forza del legato ex lege in questione. Infatti, considerato il principio di tipicità dei diritti reali, si deve ritenere corretto applicare al contenuto del diritto del coniuge superstite la disciplina propria del comune diritto di abitazione previsto dall'art. 1022 c.c. La particolarità del diritto del coniuge superstite previsto dall'art. 540 c.c. è invece valorizzata dalla giurisprudenza nella materia oggetto di esame per decidere questo processo. Si deve infatti rilevare che le norme che astrattamente appaiono prima facie venire in rilievo per risolvere i conflitti tra 1 e e tra e CP_1 Pt_1 CP_3 sono gli artt. 2913 e 2812 c.c. Pt_1
Tali articoli danno rilievo alla priorità della trascrizione del pignoramento e dell'iscrizione dell'ipoteca rispetto alla trascrizione dell'acquisto del diritto di abitazione per risolvere a favore del creditore che ha pignorato la piena proprietà e a favore del creditore che ha iscritto ipoteca su tale diritto i conflitti tra tali soggetti e chi ha acquistato il diritto di abitazione sullo stesso bene.
pagina 4 di 7 Deve ora essere evidenziato che non è controverso tra le parti il fatto che l'acquisto del diritto di abitazione in capo a non è stato trascritto. Pt_1
È noto che, in casi come quello in esame, in cui l'acquisto del diritto di abitazione è configurabile come un legato ex lege (è decisamente superata la tesi che, in caso di successione legittima, concludeva per l'acquisto di tale diritto da parte del coniuge superstite a titolo di erede;
è ormai dominante la tesi che, in caso di successione legittima – nell'ambito della quale opera in ogni caso l'art. 540 c.c., pur se contenuto nel capo X del titolo I del libro secondo del codice civile, relativo alla tutela dei legittimari – l'acquisto avviene in forza di un prelegato ex lege), parte della dottrina ritiene addirittura che la trascrizione di tale legato non sia possibile. Infatti, l'art. 2648 c.c. prevede che la trascrizione dei legati immobiliari avvenga in base al titolo consistente in un estratto del testamento. Il Legislatore non ha invece previsto espressamente alcun titolo idoneo per la trascrizione di un legato ex lege, che, come tale, non risulta da alcun testamento. Altre tesi dottrinali sono invece nel senso che sia possibile la trascrizione dell'acquisto del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 c.c. Una parte della dottrina sostiene che il titolo per la trascrizione dovrebbe essere una sentenza accertativa dell'acquisto del diritto in esame, un'altra parte degli studiosi che si sono occupati del tema sostiene che la trascrizione potrebbe avvenire anche in base all'accettazione del legato risultante da un atto con la forma idonea allo scopo, ai sensi dell'art. 2657 c.c. (è stato però obbiettato che l'accettazione del legato comporta soltanto la definitività dell'acquisto, già avvenuto al momento dell'apertura della successione, e che tale effetto consolidativo dell'acquisto non è trascrivibile), altre tesi individuano altri titoli per la trascrizione, come, ad esempio, un atto notorio dal quale risulti l'acquisto del legato in esame (tali tesi sembrano però prive di base legale). La tesi che prevede la possibilità di trascrivere una sentenza che accerti l'acquisto del diritto di abitazione appare comunque generalmente accolta in dottrina. La fattispecie in esame potrebbe quindi essere astrattamente regolata dagli artt. 2913 e 2812 c.c. La tesi dottrinale e giurisprudenziale che appare preferibile è però nel senso che, proprio per la particolarità della fattispecie di acquisto delineata dall'art. 540 c.c. (particolarità connessa agli interessi tutelati da tale disposizione normativa e al fatto che l'acquisto de quo deriva direttamente dalla legge, pagina 5 di 7 anche contro la volontà dell'ereditando), si debba far riferimento, in questi casi, a se la trascrizione del pignoramento della piena proprietà o l'iscrizione dell'ipoteca della piena proprietà sono avvenuti prima (non della trascrizione dell'acquisto del diritto di abitazione, ma) del venire in essere del diritto di abitazione del coniuge superstite e quindi prima dell'apertura della successione. Applicando questi principi al caso di specie, per quanto riguarda, quindi, il conflitto tra la creditrice procedente e l'odierna opponente, non appare CP_1 doversi far riferimento all'art. 2913 c.c. Il diritto di era invece opponibile a perché, al momento della Pt_1 CP_1 trascrizione del pignoramento (avvenuta nel 2024), tale diritto era già sussistente, essendo sorto al momento dell'apertura della successione, avvenuta nel 2017. Per quanto riguarda il conflitto tra e la soluzione dello stesso CP_3 Pt_1 non deve essere ricercata nell'art. 2812 c.c., ma nell'art. 756 c.c., richiamato proprio dalla difesa di CP_3
Amco, in quanto titolare di un'ipoteca iscritta sulla piena proprietà dei citati beni del de cuius, potrà esercitare l'azione ipotecaria su tali beni anche a danno del diritto oggetto del legato a favore di Pt_1
La tesi seguita per decidere la controversia ha il pregio di portare ad escludere che un creditore che ottenga l'iscrizione di un'ipoteca sulla piena proprietà di un immobile di un suo debitore si trovi esposto all'alea della riduzione del suo diritto a seguito della morte di tale suo debitore, nel caso che quest'ultimo abbia convissuto con il suo coniuge in tale immobile (considerato anche che tale coniuge, prima dell'apertura della successione, non poteva certo pretendere di continuare ad abitare nella casa in questione in presenza di una vendita forzata della stessa conseguente all'inadempimento del debito in relazione al quale era stata iscritta l'ipoteca). Il fatto che il legato ex lege in questione non sia opponibile alla creditrice intervenuta importa che il processo di esecuzione può avere ad oggetto la quota di un mezzo della piena proprietà dei suddetti immobili che è stata pignorata. Infatti, il diritto di abitazione dell'opponente, non essendo opponibile alla creditrice intervenuta, non potrà neppure essere opposto all'eventuale aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2919 c.c., anche qualora l'aggiudicazione dovesse avvenire nel corso di eventuale processo di divisione endoesecutiva.
pagina 6 di 7 Nell'eventualità della rinuncia agli atti del processo esecutivo da parte di o, in ogni caso, di estinzione del suo diritto di credito e dell'ipoteca (o CP_3 anche soltanto dell'ipoteca), il processo esecutivo potrà comunque proseguire, per la soddisfazione del diritto della creditrice procedente (ed eventualmente dell'intervenuta, se si dovesse estinguere soltanto l'ipoteca e non anche il diritto di credito di quest'ultima), sulle quote di proprietà spettanti alle esecutate, valutate però come gravate del diritto di abitazione di
Pt_1
Considerato che il diritto di è opponibile alla procedente e che non è Pt_1 escluso che il credito dell'intervenuta possa essere saldato, non appare ingiustificata l'iniziativa giudiziale dell'opponente. Sussistono quindi i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, considerata anche la difficoltà delle questioni esaminate.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, così provvede: accertato che ha acquistato, al momento Parte_1 dell'apertura della successione di suo marito il diritto di Persona_1 abitazione ai sensi dell'art. 540 c.c. sulle quote di proprietà attualmente nella titolarità delle esecutate e NU EL sugli immobili sopra Parte_2 descritti, accertato che tale diritto è opponibile alla creditrice procedente
[...] con socio unico, rappresentata dalla mandataria Controparte_1 CP_2
nell'ambito della procedura esecutiva n. 46/2024 R.G.E. di questo
[...]
Tribunale promossa contro le suddette e NU EL, Parte_2 accertato che tale diritto non è tuttavia opponibile alla creditrice intervenuta rappresentata dalla mandataria Controparte_3
respinge l'opposizione nei termini di cui in Controparte_4 motivazione. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1784/2025 R.G. promossa da (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Francesco Scotti, del Foro di Monza, e Alessandro Bertasi, del Foro di Milano, nei confronti di con socio unico (c.f. ), con la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria (c.f. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Scanferlato, del Foro di Treviso, (c.f. ), con la Controparte_3 P.IVA_3 mandataria (c.f. ), in persona della Controparte_4 P.IVA_4 procuratrice speciale rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_5
ON GL e prof. EF Bastianon, entrambi del foro di Busto Arsizio, (c.f. ) e NU EL (c.f. Parte_2 C.F._2
, contumaci, C.F._3
Le parti costituite hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025. Oggetto: opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
MOTIVI
pagina 1 di 7 Questo giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione di terzo proposta da nell'ambito della procedura Parte_1 esecutiva n. 46/2024 R.G.E. di questo Tribunale. Tale procedura esecutiva ha avuto inizio con il pignoramento fatto eseguire dalla creditrice procedente con socio unico (di Controparte_1 seguito, ), con la mandataria (di seguito, , sulla CP_1 CP_2 CP_2 quota di un mezzo di proprietà nella titolarità (a sua volta per un mezzo ciascuna) di e NU EL sugli immobili siti in GE, Parte_2 censiti nel catasto terreni di tale comune al foglio 9, part. 5122, e al catasto fabbricati di tale comune, sezione urbana AN, foglio 8, part. 5404, sub. 502, 503 e 506. Il titolo esecutivo fatto valere dalla suddetta creditrice è il decreto ingiuntivo n. 3462/2017 emesso dal Tribunale di Vicenza il 12 ottobre 2017, depositato il 13 ottobre 2017. Il decreto ingiuntivo è stato emesso a favore di e nei confronti Controparte_6 di vari soggetti che avevano garantito con delle fideiussioni l'adempimento di obbligazioni di verso la citata banca. era Parte_3 Persona_1 uno di questi garanti. Fino 1 ha chiarito nel precetto di aver acquistato il credito indicato nel decreto ingiuntivo. (di seguito, , rappresentata Controparte_7 CP_3 da ha depositato un ricorso per intervento nel processo Controparte_4 esecutivo il 22 aprile 2025. Il ricorso per intervento riguarda il credito risultante dal decreto ingiuntivo n. 1491/2011 emesso dal Tribunale di Vicenza a favore di Controparte_8 nei confronti di e di
[...] Parte_4 Per_1
[...]
In base a tale titolo, il 18 luglio 2011, ha Controparte_8 iscritto ipoteca giudiziale sulla quota di proprietà spettante a Per_1 degli immobili di GE sopra descritti.
[...] ha chiarito di aver acquistato il credito che inizialmente spettava a CP_3
Controparte_8
vedova di ha sostenuto, con la Parte_1 Persona_1 sua opposizione, di essere titolare, sulla quota di proprietà pignorata, del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 c.p.c., diritto del quale ha chiesto espressamente l'accertamento.
pagina 2 di 7 L'opponente ha quindi sostenuto che il pignoramento che ha dato inizio al processo esecutivo dovrebbe essere dichiarato nullo. In subordine, ha sostenuto che il suo diritto di abitazione dovrebbe essere considerato comunque opponibile alla creditrice procedente e a quella intervenuta e che quindi la procedura esecutiva potrebbe proseguire soltanto sui diritti di proprietà delle esecutate gravati di tale diritto di abitazione. ha precisato di aver abitato stabilmente nell'abitazione di GE con Pt_1 suo marito per molto tempo prima del decesso di quest'ultimo, avvenuto nel 2017, e che tale abitazione era pertanto stata la casa familiare sua e di suo marito, anche se quest'ultimo risultava da tempo anagraficamente residente in provincia di CP_8
Le convenute costituite non hanno contestato che vi siano i presupposti per concludere che all'apertura della successione di suo marito, ha Pt_1 acquistato il diritto di abitazione previsto dall'art. 540 c.c. sulle quote di proprietà delle esecutate. Le difese delle convenute costituite hanno tuttavia sostenuto che tale diritto di abitazione non può avere rilievo nella procedura esecutiva, considerato che il credito della creditrice intervenuta è garantito da un'ipoteca iscritta CP_3 prima del decesso di Persona_1
Deve essere preliminarmente valutato se può vantare il diritto di Pt_1 abitazione sugli immobili in questione. Infatti, la mancata contestazione dei fatti che configurano la fattispecie regolata dall'art. 540 c.c. da parte delle convenute costituite non esenta dall'accertamento in esame, considerato che alcune delle convenute sono rimaste contumaci (si tratta delle esecutate nella procedura n. 46/2024 R.G.E.). Si deve rilevare che ha allegato di risiedere da tempo nell'immobile Pt_1 di GE. Per provare tale fatto, l'attrice ha prodotto un certificato di residenza storico, rilasciato il 24 marzo 2025, dal quale emerge che la stessa risulta risiedere in quell'immobile dal 16 ottobre 2014. L'attrice ha inoltre prodotto dei documenti che forniscono decisivi indizi del fatto che anche suo marito ha abitato stabilmente in quell'immobile prima del decesso, pur essendo apparentemente, in base ai certificati anagrafici, residente altrove. Infatti, ha prodotto documenti che dimostrano che Pt_1 suo marito aveva come medico di base un professionista con studio ad GE (come risulta dal certificato riguardante la tessera sanitaria di Per_1
dal quale risulta che lo stesso aveva dichiarato il proprio domicilio
[...] in GE;
tale certificato è stato prodotto come doc. 9 dell'attrice) e ha pagina 3 di 7 usufruito di prestazioni sanitarie presso l'ospedale di quel comune e di altri nosocomi del varesotto e del milanese negli anni compresi tra il 2011 e il 2017 (v. doc. 10 dell'opponente). ha inoltre prodotto una ricetta Pt_1 rilasciata da un ambulatorio veterinario di GE riguardante dei farmaci per un animale di compagnia di proprietà di dalla quale risulta Persona_1 che quest'ultimo aveva dichiarato la propria residenza presso l'immobile in questione. Si può quindi concludere che effettivamente l'attrice e suo marito hanno avuto tale immobile come casa coniugale fino all'apertura della successione dello stesso Persona_1 ha quindi acquistato il diritto di abitazione sulla quota di proprietà Pt_1 spettante alle esecutate, ai sensi dell'art. 540 c.c. Si deve ora valutare se tale diritto è opponibile alla creditrice procedente CP_1
1 e alla creditrice intervenuta
[...] CP_3
L'opponente ha sostenuto che il diritto di abitazione disciplinato dall'art. 540 c.c. avrebbe una disciplina diversa da quello regolato dall'art. 1022 c.c., considerata la sua particolare funzione di assicurare il mantenimento dello stesso ambiente di vita al coniuge superstite dell'ereditando. La tesi dell'opponente (che si basa comunque su opinioni autorevolmente espresse in dottrina) non appare accoglibile, se destinata a riferirsi al contenuto del diritto acquistato in forza del legato ex lege in questione. Infatti, considerato il principio di tipicità dei diritti reali, si deve ritenere corretto applicare al contenuto del diritto del coniuge superstite la disciplina propria del comune diritto di abitazione previsto dall'art. 1022 c.c. La particolarità del diritto del coniuge superstite previsto dall'art. 540 c.c. è invece valorizzata dalla giurisprudenza nella materia oggetto di esame per decidere questo processo. Si deve infatti rilevare che le norme che astrattamente appaiono prima facie venire in rilievo per risolvere i conflitti tra 1 e e tra e CP_1 Pt_1 CP_3 sono gli artt. 2913 e 2812 c.c. Pt_1
Tali articoli danno rilievo alla priorità della trascrizione del pignoramento e dell'iscrizione dell'ipoteca rispetto alla trascrizione dell'acquisto del diritto di abitazione per risolvere a favore del creditore che ha pignorato la piena proprietà e a favore del creditore che ha iscritto ipoteca su tale diritto i conflitti tra tali soggetti e chi ha acquistato il diritto di abitazione sullo stesso bene.
pagina 4 di 7 Deve ora essere evidenziato che non è controverso tra le parti il fatto che l'acquisto del diritto di abitazione in capo a non è stato trascritto. Pt_1
È noto che, in casi come quello in esame, in cui l'acquisto del diritto di abitazione è configurabile come un legato ex lege (è decisamente superata la tesi che, in caso di successione legittima, concludeva per l'acquisto di tale diritto da parte del coniuge superstite a titolo di erede;
è ormai dominante la tesi che, in caso di successione legittima – nell'ambito della quale opera in ogni caso l'art. 540 c.c., pur se contenuto nel capo X del titolo I del libro secondo del codice civile, relativo alla tutela dei legittimari – l'acquisto avviene in forza di un prelegato ex lege), parte della dottrina ritiene addirittura che la trascrizione di tale legato non sia possibile. Infatti, l'art. 2648 c.c. prevede che la trascrizione dei legati immobiliari avvenga in base al titolo consistente in un estratto del testamento. Il Legislatore non ha invece previsto espressamente alcun titolo idoneo per la trascrizione di un legato ex lege, che, come tale, non risulta da alcun testamento. Altre tesi dottrinali sono invece nel senso che sia possibile la trascrizione dell'acquisto del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 c.c. Una parte della dottrina sostiene che il titolo per la trascrizione dovrebbe essere una sentenza accertativa dell'acquisto del diritto in esame, un'altra parte degli studiosi che si sono occupati del tema sostiene che la trascrizione potrebbe avvenire anche in base all'accettazione del legato risultante da un atto con la forma idonea allo scopo, ai sensi dell'art. 2657 c.c. (è stato però obbiettato che l'accettazione del legato comporta soltanto la definitività dell'acquisto, già avvenuto al momento dell'apertura della successione, e che tale effetto consolidativo dell'acquisto non è trascrivibile), altre tesi individuano altri titoli per la trascrizione, come, ad esempio, un atto notorio dal quale risulti l'acquisto del legato in esame (tali tesi sembrano però prive di base legale). La tesi che prevede la possibilità di trascrivere una sentenza che accerti l'acquisto del diritto di abitazione appare comunque generalmente accolta in dottrina. La fattispecie in esame potrebbe quindi essere astrattamente regolata dagli artt. 2913 e 2812 c.c. La tesi dottrinale e giurisprudenziale che appare preferibile è però nel senso che, proprio per la particolarità della fattispecie di acquisto delineata dall'art. 540 c.c. (particolarità connessa agli interessi tutelati da tale disposizione normativa e al fatto che l'acquisto de quo deriva direttamente dalla legge, pagina 5 di 7 anche contro la volontà dell'ereditando), si debba far riferimento, in questi casi, a se la trascrizione del pignoramento della piena proprietà o l'iscrizione dell'ipoteca della piena proprietà sono avvenuti prima (non della trascrizione dell'acquisto del diritto di abitazione, ma) del venire in essere del diritto di abitazione del coniuge superstite e quindi prima dell'apertura della successione. Applicando questi principi al caso di specie, per quanto riguarda, quindi, il conflitto tra la creditrice procedente e l'odierna opponente, non appare CP_1 doversi far riferimento all'art. 2913 c.c. Il diritto di era invece opponibile a perché, al momento della Pt_1 CP_1 trascrizione del pignoramento (avvenuta nel 2024), tale diritto era già sussistente, essendo sorto al momento dell'apertura della successione, avvenuta nel 2017. Per quanto riguarda il conflitto tra e la soluzione dello stesso CP_3 Pt_1 non deve essere ricercata nell'art. 2812 c.c., ma nell'art. 756 c.c., richiamato proprio dalla difesa di CP_3
Amco, in quanto titolare di un'ipoteca iscritta sulla piena proprietà dei citati beni del de cuius, potrà esercitare l'azione ipotecaria su tali beni anche a danno del diritto oggetto del legato a favore di Pt_1
La tesi seguita per decidere la controversia ha il pregio di portare ad escludere che un creditore che ottenga l'iscrizione di un'ipoteca sulla piena proprietà di un immobile di un suo debitore si trovi esposto all'alea della riduzione del suo diritto a seguito della morte di tale suo debitore, nel caso che quest'ultimo abbia convissuto con il suo coniuge in tale immobile (considerato anche che tale coniuge, prima dell'apertura della successione, non poteva certo pretendere di continuare ad abitare nella casa in questione in presenza di una vendita forzata della stessa conseguente all'inadempimento del debito in relazione al quale era stata iscritta l'ipoteca). Il fatto che il legato ex lege in questione non sia opponibile alla creditrice intervenuta importa che il processo di esecuzione può avere ad oggetto la quota di un mezzo della piena proprietà dei suddetti immobili che è stata pignorata. Infatti, il diritto di abitazione dell'opponente, non essendo opponibile alla creditrice intervenuta, non potrà neppure essere opposto all'eventuale aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2919 c.c., anche qualora l'aggiudicazione dovesse avvenire nel corso di eventuale processo di divisione endoesecutiva.
pagina 6 di 7 Nell'eventualità della rinuncia agli atti del processo esecutivo da parte di o, in ogni caso, di estinzione del suo diritto di credito e dell'ipoteca (o CP_3 anche soltanto dell'ipoteca), il processo esecutivo potrà comunque proseguire, per la soddisfazione del diritto della creditrice procedente (ed eventualmente dell'intervenuta, se si dovesse estinguere soltanto l'ipoteca e non anche il diritto di credito di quest'ultima), sulle quote di proprietà spettanti alle esecutate, valutate però come gravate del diritto di abitazione di
Pt_1
Considerato che il diritto di è opponibile alla procedente e che non è Pt_1 escluso che il credito dell'intervenuta possa essere saldato, non appare ingiustificata l'iniziativa giudiziale dell'opponente. Sussistono quindi i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, considerata anche la difficoltà delle questioni esaminate.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, così provvede: accertato che ha acquistato, al momento Parte_1 dell'apertura della successione di suo marito il diritto di Persona_1 abitazione ai sensi dell'art. 540 c.c. sulle quote di proprietà attualmente nella titolarità delle esecutate e NU EL sugli immobili sopra Parte_2 descritti, accertato che tale diritto è opponibile alla creditrice procedente
[...] con socio unico, rappresentata dalla mandataria Controparte_1 CP_2
nell'ambito della procedura esecutiva n. 46/2024 R.G.E. di questo
[...]
Tribunale promossa contro le suddette e NU EL, Parte_2 accertato che tale diritto non è tuttavia opponibile alla creditrice intervenuta rappresentata dalla mandataria Controparte_3
respinge l'opposizione nei termini di cui in Controparte_4 motivazione. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 7 di 7