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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 15843/22
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Raffaele Ferrara
Ricorrente
E
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 7.12.2022, il ricorrente in epigrafe ha premesso di aver lavorato alle dipendenze di dal 1.04.2011 al 31.07.2021 senza regolare Controparte_1 inquadramento e di aver svolto mansioni di operaio tagliatore inquadrabili nel livello 3° del CCNL calzature PMI;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 con un'ora di pausa;
di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella spettante e di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di 13ma, straordinario e TFR.
Ciò premesso ha chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma complessiva di € 117.458,39, oltre rivalutazione
1 monetaria ed interessi legali ed il pagamento delle spese processuali.
La parte convenuta è rimasta contumace.
Acquisita la documentazione in atti, espletata prova testimoniale e lette le note di parte autorizzate, l'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è fondato.
Il prestatore di lavoro che agisce in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro ha l'onere processuale, ex art. 2697
c.c., di provare, attraverso riscontri documentali e/o testimoniali, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità indicate nel ricorso;
incombe invece sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese.
Il Giudice, al fine di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, è tenuto pertanto ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della subordinazione, che consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione;
in via sussidiaria, quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci, il Giudice può ricorrere ad altri elementi sintomatici della situazione di subordinazione, come la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo
2 aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa (cfr.
Cass. civ., sez. lav., n. 11502/2000; n. 9167/2001; n. 5464/1998).
Nel caso di specie l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di un rapporto di lavoro di carattere subordinato alle dipendenze di si desume dalle dichiarazioni rese dai testi Controparte_1 nel corso dell'attività istruttoria espletata.
Il teste ha dichiarato di aver lavorato con il Testimone_1 ricorrente alle dipendenze di presso l'azienda Controparte_1 sita a Trentola Ducenta in via Caravaggio. Il teste ha precisato di avervi lavorato dal giugno 2007 fino al luglio 2021 con le mansioni di tagliatore di tomaie;
il ricorrente vi aveva invece lavorato dal mese di aprile 2011 fino a luglio 2021 con le mansioni di tagliatore di tomaie. Entrambi avevano lavorato con un macchinario e si erano occupati del taglio della parte principale della tomaia. Il teste ha poi ricordato che sia lui che il ricorrente avevano lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 con un'ora di pausa per il pranzo. Sul luogo di lavoro era presente il titolare era quest'ultimo ad Controparte_1 impartire le direttive ed a corrispondere la retribuzione. In caso di sua assenza gli ordini erano impartiti dal fratello Parte_2
. Quando dovevano assentarsi, chiedevano l'autorizzazione o
[...]
a o a Infine il teste ha Controparte_1 Parte_2 affermato di avere un giudizio pendente nei confronti di CP_1
per il riconoscimento delle differenze retributive.
[...]
Il teste ha riferito di aver lavorato alle Testimone_2 dipendenze di dal 2005 fino al 2010 e poi dal 2012 Controparte_1 fino al 2021 con le mansioni di premontista e di essersi occupato, nello specifico, di mettere le tomaie sulle forme. Il ricorrente aveva cominciato a lavorare alle dipendenze del sig. nel CP_1
2010 e vi aveva lavorato fino al luglio 2021. Il ricorrente era tagliatore di tomaie;
per svolgere l'attività lavorativa utilizzavano un macchinario ed il sig. in Parte_1
3 particolare, si era occupato di tagliare la parte principale della tomaia. Entrambi avevano lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore
8,00 fino alle ore 13 e poi dalle ore 14 alle ore 18. La sede di lavoro era situata a Trentola Ducenta in via Caravaggio. Era il sig. ad impartire le direttive ed a corrispondere Controparte_1 settimanalmente la retribuzione in contanti. Il teste ha poi ricordato che, nel corso dell'anno, avevano goduto di due settimane di ferie non retribuite. Oltre al sig. Controparte_1 era presente nell'azienda anche il sig. . Infine il Parte_2 teste ha precisato di avere un giudizio pendente nei confronti di
. Controparte_1
Le mansioni svolte, così come accertate nel corso dell'attività istruttoria, sono quindi riconducibili nell'ambito del profilo professionale di livello 3 del CCNL sopra richiamato.
Individuato dunque il CCNL applicabile, in mancanza di diverse e rilevanti circostanze, considerato esatto l'inquadramento nel livello 3 e dimostrate le modalità di espletamento dell'attività lavorativa come riportate in ricorso, anche con riguardo all'orario di lavoro osservato, le differenze retributive vanno calcolate tenendo conto della paga base e contingenza.
Possono dunque essere riconosciute al sig. sulla base Parte_1 dei conteggi allegati al ricorso, le somme pretese a titolo di differenze retributive.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è stata fornita la prova della corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle altre voci sopra indicate, il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi di cui all'art. 2697 c.c. dell'onere della prova.
Al ricorrente può quindi essere riconosciuta la somma complessiva di € 117.458,39, di cui € 17.947,29 a titolo di TFR.
Sulle somme spettanti in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
4 La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Condanna al pagamento della somma di € 117.458,39, Controparte_1 di cui € 17.947,29 a titolo di TFR, in favore di Parte_1
, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme
[...] annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese processuali che Controparte_1 liquida in complessivi € 6.699,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa 21.03.2025
IL GIUDICE
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