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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/06/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3333 /2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3333 /2024 R.G. promossa da:
.F. Parte_1 P.IVA_1
; Parte_2
Parte_3
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO SALVATORE giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. CASTIONI MATTEO , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Come da note depositate il 30.3.25. Per parte convenuta:
Come da note depositate il 13.3.25.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
I sig.ri e hanno acquistato due biglietti aerei per la tratta Treviso (TFS) Parte_2 Parte_3
– Valencia (VLC) sul volo FR7267 del 3 marzo 2023, cui il sistema informatico di attribuiva CP_1 il codice di prenotazione IERSQM, volo che ha subito un ritardo.
ricevuta l'istanza di mediazione depositata presso un Organismo incompetente, ha motivato CP_1 la mancata adesione (“l'Organismo adito per la suddetta Procedura ADR non risulta iscritto nell'elenco degli Organismi ADR istituito presso l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) della sopra richiamata delibera n. 21/2023”) e invitato l'istante ad “ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio , tramite la piattaforma Controparte_2
“ConciliaWeb”, ricordando che lo stesso è uno servizio completamente gratuito” (doc. 4 fascicolo di primo grado conv.).
Con Ricorso ex art. 316 c.p.c. depositato in data 23 ottobre 2024, quale Parte_1 mandataria dei Passeggeri ha formulato le seguenti conclusioni: “(…) per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea, sempre in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di € 500,00, (ovvero € 250,00 a passeggero), per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009, a seguito del ritardo del volo FR7267, con tratta Aeroporto di Treviso - IO NO (TSF) - Aeroporti di Valencia (VLC) del giorno 03/03/2023 ore 19:00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo”.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito preliminarmente il mancato esperimento del CP_1 tentativo obbligatorio di conciliazione e, in via subordinata, l'opposizione al riconoscimento delle spese legali, atteso che la Compagnia aveva già manifestato la volontà di provvedere al pagamento della compensazione pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio.
Alla prima udienza, parte ricorrente ha chiesto termine per “note e meglio dedurre alla costituzione avversaria”, non chiedendo la concessione di un termine per esperire il procedimento di conciliazione.
La causa è stata rinviata ex art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., con assegnazione dei relativi termini e rinvio all'udienza del 28 marzo 2024.
Il Giudice, vista l'assenza di istanze istruttorie, ha rinviato in seguito la causa per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Giudice di Pace di Treviso, con la sentenza n. 545 pubblicata in data 13 giugno 2024, così decideva:
“dichiara la improcedibilità della domanda;
condanna n.q. di mandataria Parte_1 con rappresentanza di e al pagamento in favore della Parte_2 Parte_3 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali che, stante il valore
[...] della domanda e l'attività svolta, liquida in complessivi €.-320,00- per compensi (€.-120,00- per la fase di studio, €.-100,00- per la fase introduttiva ed €.-100,00- per la fase decisoria), oltre il 15% per rimborso forfettario spese ex art. 2 D.M. n° 55/2014, nonchè Iva e Cpa come per legge giusta art. 11 legge 20 settembre 1980 n. 576”.
***
1. Dell' eccezione di inammissibilità dell'appello.
Sostiene la convenuta l'inammissibilità del presente appello per difetto di legittimazione processuale di quale mandataria, perché priva del potere rappresentativo sostanziale in Parte_1 relazione al contratto dedotto in giudizio, posto che l'art. 77 cpc. esige la simmetria della rappresentanza processuale con quella sostanziale, sicché è consentito farsi rappresentare nel processo solo da un soggetto egualmente abilitato a rappresentare il preponente anche nei rapporti sostanziali corrispondenti.
Più nello specifico, secondo la prospettazione di parte appellata, il mandato conferito dai passeggeri a non conferirebbe a quest'ultima il potere rappresentativo di natura sostanziale in Parte_1
relazione al contratto dedotto in giudizio, poiché oltre a non contenere alcun riferimento al potere rappresentativo sostanziale, si limiterebbe a conferire mandato “al fine di dare seguito alla pratica avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal disservizio meglio argomentato in atti”.
La mera circostanza che il mandato sia conferito con rappresentanza non comporterebbe, di per sé, il conferimento di un potere rappresentativo sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio, ma solo l'autorizzazione alla spendita del nome.
Il motivo non è fondato.
Quanto sostenuto da parte appellata, infatti, è superato – in via dirimente – dal tenore letterale del mandato conferito dai passeggeri a , avente ad oggetto “l'incarico di … dare seguito Parte_1 alla pratica avente ad oggetto il risarcimento di tuti i danni subiti dal disservizio”, con autorizzazione a porre in essere sia attività stragiudiziale, sia a “procedere in giudizio con l'avv. Salvatore D'Angelo del Foro di Trapani, cf. , procuratore generale alle liti, od in subordine ad C.F._1 altri Avvocati e/o Procuratori abilitati al Ptarocino, iscritti all'Ordine professionale, riconoscendo, sempre ed in ogni caso, agli incaricati di porre i fatti al vaglio del Giudice di Pace e/o Tribunale competente, ivi conferendone ogni facoltà, in ogni fase e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva, autorizzando a conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiedere distrazione delle somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali”, come espressamente previsto all'ultimo paragrafo.
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
2. Dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda di
, atteso il mancato corretto esperimento del tentativo di conciliazione, ritenendo che Parte_1
lo stesso sia stato correttamente esperito, sebbene l'Organismo di conciliazione adito al momento dell'esperimento della mediazione non fosse iscritto nell'elenco dell'Autorità di Regolazione dei
Trasporti (circostanza allegata dagli stessi appellanti).
L'art. 10 dalla Legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i relativi utenti o i consumatori. Pur delegando all'Autorità di Regolazione dei Trasporti la disciplina attuativa e la gestione delle procedure conciliative, il Legislatore ha precisato tempistiche e rilevanza del tentativo de quo, specificando che lo stesso debba concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e che, solo una volta esaurito tale adempimento, sia possibile ricorrere alla giustizia ordinaria.
Si tratta, quindi, di una condizione di procedibilità dell'azione civile che preclude l'avvio di qualsiasi attività processuale, ad eccezione di eventuali di provvedimenti cautelari e urgenti.
Con delibera n° 21/2023, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la Disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori.
L'Articolo 2, nel definirne oggetto e ambito di applicazione, specifica, per ciò che attiene il trasporto aereo, che le fattispecie sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione sono – esclusivamente – quelle derivanti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
L'Articolo 3, precisa che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, i cui termini rimangono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento de quo. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla proposizione della domanda di conciliazione, l'istante è libero di agire in sede giurisdizionale. Non è preclusa, in ogni caso, la possibilità di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all'Autorità̀ giudiziaria.
In particolare, ai sensi dell'art. 4 della richiamata Disciplina, il Legislatore ha espressamente previsto che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere esperito soltanto davanti: “a) al Servizio conciliazioni ART;
b) alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e c) agli CP_3
organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo
141-decies, comma 1, del Codice del consumo”.
L'Autorità di Regolazione dei Traporti, così come previsto dall'Articolo 5, mette a disposizione di utenti e consumatori il proprio Servizio conciliazioni, attraverso la piattaforma ConciliaWeb.
Le specifiche tecniche di utilizzo della piattaforma sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità̀. L'utente che intende presentare un'istanza può farlo personalmente, accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali SPID o mediante la carta di identità̀ elettronica (CIE), ovvero tramite un proprio delegato o soggetto accreditato (Associazioni dei consumatori / Enti esponenziali rappresentativi di specifiche categorie di utenti).
Ai sensi dell'Articolo 6, l'istanza di conciliazione, a pena di inammissibilità, deve essere preceduta da un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all'operatore economico che abbiano ricevuto una risposta insoddisfacente ovvero non abbiano ricevuto risposta alcuna entro 30 giorni. L'istanza di conciliazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità̀, entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all'operatore economico.
L'Articolo 9 disciplina lo svolgimento della procedura mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le Parti e il Conciliatore, il quale ha facoltà di proporre una soluzione conciliativa della controversia. In caso di raggiungimento dell'accordo, il relativo verbale, sottoscritto digitalmente dalle Parti e dal Conciliatore, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/1995.
Le novità introdotte nel 2022 hanno, quindi, un chiaro scopo deflattivo del contenzioso giudiziario, nel rispetto di brevi tempi di definizione della controversia nell'interesse dell'interessato in sede conciliativa e dinanzi ad organismi determinati, dotati di specifica competenza in materia di trasporti e diritti dei consumatori, nonché dotati di regolamenti di conciliazioni approvati dall'ART.
Infatti, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con Delibera n. 60/2020 (doc. 7 fascicolo di primo grado), ha istituito un elenco degli organismi deputati a gestire le conciliazioni nei settori di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, individuando i requisiti minimi per l'iscrizione, tra cui una “una conoscenza specifica dei settori regolati dall'Autorità, con particolare riguardo ai diritti degli utenti e alla qualità dei servizi”. Peraltro, nella fase di valutazione delle domande di iscrizione, l'ART verifica anche che il Regolamento dell'Organismo sia compatibile con la Disciplina della conciliazione obbligatoria (Disciplina che, peraltro, prevede all'art. 7 l'inammissibilità dell'istanza di conciliazione nel caso in cui sia presentata “senza il previo reclamo o richiesta di rimborso o indennizzo all'operatore economico o senza attendere i termini di cui all'articolo 6, comma 1”).
L'Organismo presso il quale ha introdotto la procedura di conciliazione non era, al Parte_1 momento dell'esperimento della procedura, iscritto nell'elenco degli Organismi ADR istituito presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, con conseguente incompetenza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
lo stesso era peraltro anche territorialmente incompetente, essendo stato adito l'organismo di Trapani anziché di Treviso.
L'organismo stesso adito ha dichiarato, nel verbale, di essere iscritto nel registro ROM e ARERA, ma non nel registro ART.
Tuttavia, nel caso in esame, la materia è rimessa al previo esperimento del tentativo di conciliazione e non di mediazione (o di negoziazione assistita).
A nulla vale, quindi, che il citato organismo fosse riconosciuto come organismo di mediazione ex
D.Lgs. 28/2010 o organismo di conciliazione per le controversie in materia di energia elettrica
(ARERA), atteso che, ai sensi dell'art. 141-decies Codice del Consumo, “Presso ciascuna Autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti”.
Ciò significa che l'Organismo avrebbe dovuto essere riconosciuto dall'Autorità di Regolazione dei
Trasporto (“ART”) ed inserito nel corrispondente elenco degli organismi ADR depositati a gestire le conciliazioni in materia di trasporto.
Va peraltro considerato che è attivo l'Organismo di conciliazione istituito presso l'Autorità di
Regolazione di Trasporti (tramite Conciliaweb), gratuito per entrambe le parti e che permette la conciliazione tramite modalità telematiche.
Vi sarebbe dunque stata la possibilità di adire un organismo riconosciuto, competente e gratuito.
Va inoltre evidenziato che ricevuta l'istanza di mediazione ha rilevato l'incompetenza CP_1 dell'organismo adito, invitando la controparte a esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio , tramite la piattaforma “ConciliaWeb” (doc. 4 fascicolo primo Controparte_2
grado).
Peraltro, la stessa Compagnia prima del deposito del ricorso avversario aveva già offerto la compensazione pecuniaria ex Reg. 261/2004, chiedendo espressamente il mandato per poter predisporre l'accordo transattivo, ma controparte preferiva adire l'autorità giudiziaria. Parte appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto concedere un termine per l'esperimento del tentativo di conciliazione in corso di causa.
La doglianza non può avere rilievo.
Infatti, l'art. 10 della Legge 118/2022, istitutiva del procedimento obbligatorio di conciliazione in materia di trasporti, prevede espressamente che: “non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità”.
La Legge 118/2022 quindi chiaramente indica come la domanda non possa essere proposta in assenza del tentativo obbligatorio di conciliazione, prevedendo a tutela del consumatore che il tentativo sia gratuito, semplice ed esperibile anche in forme telematiche e debba concludersi entro un massimo di
30 giorni (con sospensione dei termini durante l'esperimento di conciliazione).
La normativa non lascia infatti spazio ad una “regolarizzazione “della domanda a mezzo di esperimento del procedimento di conciliazione in corso di causa, tanto che, a differenza della normativa in materia di mediazione e negoziazione assistita, il Legislatore non ha previsto la concessione di un termine a tal fine.
Una simile previsione sdarebbe infatti contraria alla ratio deflattiva ed allungherebbe i tempi procedimentali che, allo stato, risultano ben definiti e contenuti.
Non è dunque previsto che il Giudice conceda d'ufficio un termine per la conciliazione e parte appellante mai ha chiesto nel corso del giudizio di primo grado un termine per l'esperimento del tentativo di conciliazione.
Il motivo di appello è quindi infondato e deve essere rigettato.
3. Delle spese.
La condanna alle spese segue la soccombenza e le stesse devono essere liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 55/14, valori medi, relativamente alle prime due fasi processuali ed a quella decisoria.
Sussistono i requisiti per la condanna dell'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.
Ricorrono i presupposti per condannare la parte soccombente ex art. 96/3 cpc.. Rileva, a tal fine, il Tribunale che:
- a fronte dell'iniziativa stragiudiziale dei passeggeri, ancorché irrituale per le ragioni di cui sopra, il 6.09.2023, ha offerto loro – e per essi a – il pagamento della CP_1 Parte_1 compensazione pecuniaria dovuta, chiedendo l'indicazione degli estremi bancari per provvedere al relativo bonifico;
- non ha potuto provvedere al pagamento a causa della mancata comunicazione degli CP_1
estremi bancari da parte dei passeggeri – e per essi da parte di;
Parte_1
- per contro, in epoca immediatamente successiva ha depositato il ricorso Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Treviso per ottenere la condanna di al pagamento in favore CP_1
degli appellanti della compensazione pecuniaria nella misura offerta già da ma con vittoria CP_1
delle spese di lite.
Alla luce di questo, risulta evidente che l'azione giudiziaria è stata proposta e coltivata da
[...]
al solo fine di ottenere un pronunciamento a sé favorevole sulle spese di lite, per lucrare Pt_1
un vantaggio economico proprio, posto che le ragioni creditorie dei passeggeri avrebbero potuto trovare piena e anticipata soddisfazione già in sede stragiudiziale, stante la pacifica (e documentata) disponibilità della Compagnia aerea, a provvedere già allora, all'integrale pagamento della compensazione pecuniaria dovuta a causa del disservizio arrecato, nella misura predeterminata dal
Regolamento CE 261/2004.
, invece, non aveva alcun interesse alla risoluzione stragiudiziale della lite nei termini Parte_1
offerti da potendo di fatto conseguire un compenso per la propria attività solo in caso di CP_1
accoglimento della domanda giudiziaria:
- essendo previsto nel mandato inter partes che “il compenso per l'attività svolta è a totale carico delle compagnie aeree od, in subordine, della società anche in caso di Parte_1 condanna”;
- e potendo ragionevolmente escludersi la disponibilità della Compagnia a riconoscere diversamente un compenso in favore di , essendo il suo intervento superfluo per la Parte_1
riconosciuta facoltà dei passeggeri di adire direttamente e gratuitamente un organismo di conciliazione.
Per tutte queste ragioni, ravvisato nella condotta di un abuso processuale, ritiene equo Parte_1
questo Tribunale porre a carico della stessa il pagamento, in favore di di una somma pari a CP_1
quella della compensazione pecuniaria offerta in sede stragiudiziale, pari ad € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, Rigetta l'appello;
Condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in euro 462,00 oltre accessori di legge;
Condanna parte appellante al pagamento, ex art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di euro 500,00;
Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Treviso, 19.6.25
Il Giudice
Marina Righi