Articolo 1 della Legge 4 marzo 1997, n. 66
Articolo 2
Versione
26 marzo 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e'autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.
Entrata in vigore il 26 marzo 1997