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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3894/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3894/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Venturini Parte_1 C.F._1 ciliato gale in Milano, Via Montebello n. 24, come da procura in atti
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 Valen d elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Via Foro Buonaparte n. 61, come da procura in atti
APPELLATO
(C.F. ) domiciliato presso Controparte_2 C.F._2 CP_1
via Foro Bonaparte, n. 61 Milano
[...]
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
1 A) Riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7218/2022 depositata il 14 novembre 2022, e conseguentemente accertare e dichiarare essersi il sinistro per cui è causa verificato per fatto e colpa esclusivi del signor e di in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1 pro tempore, e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, per spese mediche e non, presenti e future) patiti dal signor Pt_1
in conseguenza dell'evento nella misura di € 3.500,00=, ovvero in quella maggiore o minore somma che
[...]
à a istruttoria esperita, oltre a rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT - costo della vita e interessi ex art. 1284 c.c. sulle somme rivalutate dal fatto al saldo effettivo.
B) Liquidare al Signor l'ulteriore somma di € 2.398,03= (€ 1.890,00= oltre IVA e CPA) per Parte_1 spese legali sostenute per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014.
C) Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria:
F) Ammettersi, occorrendo, prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il giorno 7 gennaio 2017, alle ore 18.09 circa, il Signor viaggiava in qualità di Parte_1 trasportato in possesso di biglietto sull'autobus n. 6667 di proprietà di o in conseguenza di una CP_1 frenata dell'autista, batteva il capo contro un montante e per contraccolpo la testa andava indietro”;
2) “Vero che al momento della frenata il signor si reggeva con la mano destra all'apposito sostegno”; Parte_1
3) “Vero che nell'evento il signor riportava lesioni fisiche e veniva trasportato in ambulanza presso il Parte_1 Pronto Soccorso dell'Ospedale Sa eo di Milano, dove gli venivano prestate le prime cure e, a seguito dei controlli specialistici e degli esami radiografici, gli veniva diagnosticato: “Concussione faccia, contusione arcata sopraciliare destra con FLC suturata con colla istoacrilica e steristrip” ed era dimesso con prognosi di 8 giorni salvo complicazioni, come da docc. 3 e 4 che mi si rammostrano”;
4) “Vero che il riposo notturno e il risveglio mattutino del signor risultano disturbati dalla cervicalgia Parte_1 di cui soffre dal giorno del sinistro”;
5) “Vero che in conseguenza del sinistro occorso in data 7 gennaio 2017 il signor soffre di giramenti di Parte_1 testa e di vertigini”;
6) “Vero che i dolori al capo e al collo di cui il signor soffre dal giorno del sinistro occorso in data 7 Parte_1 gennaio 2017 impediscono all'odierno scrivente di muoversi con la stessa autonomia di prima del sinistro e di svolgere le più semplici faccende domestiche”.
7) “Vero che in conseguenza del sinistro occorso in data 7 gennaio 2017 l'occhio destro si apre con fatica”;
8) “Vero che in conseguenza del sinistro occorso in data 7 gennaio 2017 la vista dall'occhio destro è scarsa”.
Si indicano a testi:
- , residente in [...], sui capitoli da n. 3) a n. 8); Testimone_1
- residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Testimone_2
- , residente in [...] sui capitoli da n. 3) a n. 8)”. Testimone_3
Parte appellata:
2 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso in rito e in merito, così
GIUDICARE
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, primo comma, c.p.c. e per l'effetto respingere la domanda ex adverso proposta.
Nel merito e in via principale: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, rigettare, in quanto infondato in fatto e diritto, l'appello ex adverso proposto e, conseguentemente confermare l'impugnata sentenza n. 7218/2022, resa in data 15 luglio 2022 dal Giudice di Pace di Milano, Sez. 4^ civ., nella persona dell'avv. Alessandro Pedone, pubblicata il 14 novembre 2022 e notificata il 22.12.2022.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata istruttoria:
A) l'appellata chiede ammettersi, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, i seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale del sig. (quest'ultimo sui capitoli da 3 a 5): Parte_1
3) vero che interveniva sul luogo l'unità di pronto intervento ATM n. 4 che si occupava dei dovuti soccorsi e della chiamata dell'autoambulanza;
4) vero che il percorso dell'autobus da via Quarenghi a via Uruguay fu regolare, senza alcuna brusca frenata;
5) vero che in quella occasione, tra tutti i passeggeri presenti sull'autobus solo il sig. lamentò di essersi Pt_1 infortunato;
6) vero che le registrazioni guasti di ATM sono prive di annotazioni relative a guasti all'impianto frenante dell'autobus n. 6667 nel periodo dal 6 gennaio all'8 gennaio 2017, come da doc. 7 che si rammostra al teste.
Si indicano a testi:
- sig. domiciliato presso con sede in Milano, Foro Buonaparte, 61 sui capitoli da 3 a Testimone_4 CP_1
5;
- sig. domiciliato presso con sede in Milano, Foro Buonaparte, 61 sui capitoli da 3 a Testimone_5 CP_1
5;
- ing. domiciliato presso con sede in Milano, Foro Buonaparte, 61 sul capitolo 6. Testimone_6 CP_1
B) non ammettere le istanze istruttorie di parte appellante, in particolare il capitolo 3, in quanto oggetto di prova documentale e i capitoli da 4 a 8 in quanto superati dalla CTU esperita nel giudizio di primo grado e, in ogni caso, perché contenenti giudizi non demandabili ai testi.
C) Da ultimo, chiede di essere ammessa a prova contraria su eventuali capitoli di prova dedotti da controparte e ritenuti ammissibili dal Giudice con i testi suindicati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Milano l' al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1
3 danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro occorso in data 07.01.2017 allorquando il sig.
si trovava in qualità di passeggero sull'autobus n. 6667 di proprietà della società convenuta. Pt_1
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che, in data 7 gennaio 2017, a Milano, Pt_1
si trovava a bordo dell'autobus n. 6667, di proprietà di in
[...] Controparte_1 di trasportato in possesso di regolare biglietto;
che, in ta seguita da una repentina ripartenza da parte dell'autista, l'attore urtava il capo contro un montante dell'autobus; che l'attore riportava lesioni fisiche che ne rendevano necessario l'immediato trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo Borromeo, ove venivano diagnosticate una concussione facciale e contusione dell'arcata sopraciliare destra;
che l'attore veniva sottoposto a visita medica in data 31 agosto 2018 e il dott. quantificava l'I.P. pari al 4%, l'I.T.T. pari a giorni Controparte_3 otto al 75%, l'I.T.P. al 50% pari a giorni dieci, e I.T.P. al 25% pari a giorni quindici.
La causa veniva iscritta a ruolo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano e assegnata al dott. Alessandro Pedone con R.G. n. 9771/2019.
Nel predetto giudizio si costituiva la convenuta eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la prescrizione dell'azione ai sen , contestando la domanda risarcitoria in punto an e quantum debeatur.
Successivamente, il Giudice di Pace autorizzava parte attrice a citare in giudizio il signor CP_2
, autista dell'autobus su cui era trasportato il signor .
[...] Pt_1
La causa veniva istruita con l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace e dell'attore, prova orale per testi e CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Con sentenza n. 7218/2022, depositata in data 14 novembre 2022, il Giudice di Pace Milano, avv. Alessandro Pedone, rigettava integralmente la domanda formulata dall'attore, condannando Pt_1
a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto.
[...]
Avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Milano, il sig. proponeva appello Parte_1 dinanzi a questo Tribunale formulando i seguenti motivi: I) Violaz licazione artt. 2043, 2054 c.c. errata qualificazione giuridica della pretesa;
II) Violazione e falsa applicazione artt. 2043 e 2697 c.c., sulla responsabilità.
Più precisamente, l'appellante riteneva errata la qualificazione giuridica della pretesa, in quanto il Giudice di Pace applicava l'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2054 c.c., il quale avrebbe richiesto ai convenuti di liberarsi dalla responsabilità solo fornendo la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
parte appellante si doleva altresì che l' Controparte_1 non allegava la sussistenza di alcuna causa esterna, imprevedibile o accidentale da costringere l'autista alla pericolosa manovra;
ancora, parte appellante lamentava che nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico-legale sulla persona dell'appellante presso il dott. , il quale quantificava Persona_1 un I.P. pari al 2% e che dunque il danno patito doveva quan 1.350,87 il danno da invalidità permanente, nonché in Euro 976,13 il danno da inabilità temporanea ed Euro 742,26 per la liquidazione del danno morale;
per tali ragioni, parte appellante decideva di impugnare tale sentenza chiedendone l'integrale riforma e, dunque, la condanna di e Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni patrimonial Controparte_2 Parte_1 liquidazione delle spese legali.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 12.04.2023, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., e nel merito, di rigettare l'appello proposto e confermare l'impugnata
4 sentenza n. 7218/2022 del Giudice di Pace. L in particolare, Controparte_1 evidenziava che parte attrice promuoveva il giudizio di primo grado inquadrando la propria pretesa esclusivamente nella responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c. ed in subordine nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e che, pertanto, la domanda proposta solo in sede di appello ai sensi dell'art. 2054 c.c., costituendo mutatio libelli, doveva ritenersi inammissibile. Inoltre, parte convenuta rilevava l'avvenuta prescrizione dell'azione contrattuale ex art. 1681 c.c. e, pertanto, solo in via subordinata di denegata ipotesi di mancato accorgimento dell'eccezione preliminare, chiedeva ammettersi le prove istruttorie consistenti nell'interrogatorio formale dell'attore e prova per testi.
Alla prima udienza celebrata in data 30.05.2023 questo Giudice, constatata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti dell'appellato , ne dichiarava Controparte_2 la contumacia e disponeva l'acquisizione del fascicolo di prim ice di Pace di Milano, dott. Alessandro Pedone (R.G. 9771/2019) – a cura della Cancelleria.
Con Ordinanza del 26.09.2023, questo Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis. Alla successiva udienza del 28.11.2023 le parti davano atto di non aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 28.11.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con Ordinanza del 29.11.2024, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti costituite in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 28.11.2023, con la quale il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti, dell'istruttoria già svolta nel primo grado di giudizio e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ratione temporis applicabile, giova osservare che l'articolazione della materia controversa mal si concilia con il giudizio meramente probabilistico previsto dall'art. 348 bis c.p.c. e rende invece opportuna la delibazione della causa con cognizione ordinaria.
4. Ciò posto, l'appello formulato da è fondato e deve essere accolto nei limiti Parte_1 indicati e i motivi di appello devono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
4.1. In primo luogo, quanto all'inquadramento giuridico dell'azione esperita da Pt_1
si rileva che, alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di leg
[...] il giudice del merito non è vincolato alla prospettazione delle parti sulla scorta delle allegazioni in diritto, essendo obbligato a qualificare la domanda sulla scorta delle osservazioni in fatto e delle deduzioni di responsabilità compiute nell'atto introduttivo (cfr. ex multis Cass. civ. sentenza 32932/2024; ordinanza 5153/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che il giudice ha il potere-dovere di interpretare e qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in
5 giudizio dalle parti (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019; Cass. civ. sentenza 32932/2024).
Inoltre, la Suprema Corte ha altresì statuito che: “Non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 3337/1981; Cass. n. 4744/2005 secondo cui il giudice d'appello può dare una qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite diversa da quella data dal giudice di primo gravo, avendo il potere-dovere di definire la natura del rapporto al fine di precisarne il convenuto, gli effetti e le norme applicabili” (Cassazione Civile sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1244).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, ne deriva che, nel caso di specie, il Giudice di prime cure, sulla scorta delle allegazioni fattuali di cui all'atto di citazione e, dunque, senza modificare i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, avrebbe dovuto applicare alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale in materia di circolazione stradale, tenuto conto che l'attore, in sede di citazione, aveva allegato di avere patito un danno in qualità di terzo trasportato a bordo di un veicolo senza guida di rotaie (un autobus) a causa della circolazione del veicolo medesimo.
Ebbene, anche il trasporto a titolo contrattuale è riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 2054 c.c.. Più precisamente, al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che: “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell'art. 2054 cod. civ. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno o, ancora, in caso di guasto tecnico, dando prova del caso fortuito o dell'inesistenza del vizio di manutenzione o costruzione” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 11270/2014).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene applicabile alla fattispecie in esame la disposizione di cui all'art. 2054 c.c. non incorrendosi in alcuna violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto dello ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice atteso che questo Giudice di appello riqualifica la domanda (com'è suo potere-dovere) nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado.
Ne consegue che nei confronti del conducente trova applicazione la Controparte_2 presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, nducente dell'autobus, mentre nei confronti della società appellata, proprietaria dell'autobus sul quale è occorso l'evento lesivo, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2054, co. III, c.c. che prevede la corresponsabilità del proprietario in solido con il conducente.
Si rileva inoltre che, posta tale qualificazione della domanda, alcun problema si pone in ordine alla prescrizione eccepita da parte appellata tenuto conto che l'art. 2054 c.c. prevede un termine prescrizione quinquennale.
5. Ciò posto in ordine alla qualificazione giuridica della domanda, quanto al fatto storico e alla dinamica dell'evento lesivo per cui è causa, questi risultano provati sulla scorta delle dichiarazioni
6 testimoniali rese dal teste oculare sig. dinanzi al Giudice di Pace nell'ambito del Testimone_1 giudizio di primo grado.
5.1. In particolare, il teste confermando i capitoli di prova di cui alla memoria di parte Tes_1 attrice ha dichiarato: “1.-2. Confermo la circostanza. Nell'occasione mi trovato sull'autobus seduto vicino al sig. che si trovava in piedi tenendosi alla sbarra verticale dell'autobus. C'è stato un rallentamento dell'autobus e poi CP_4 lo stesso ha ripreso la marcia bruscamente. In quel momento il sig. si è sbilanciato cadendo per terra e sbattendo Pt_1 la testa su una parte di lamiera dell'autobus […]” (v. verbale udienza 13.12.2019).
Il teste, presente al momento del sinistro, ha dunque dichiarato di aver visto il signor , Parte_1 il quale si stava reggendo alla sbarra verticale dell'autobus, cadere per terra e sbatter parte di lamiera a seguito di una brusca ripartenza in seguito ad un rallentamento da parte del conducente dell'autobus di proprietà della società appellata.
Quanto all'efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, tenuto conto che le stesse risultano precise e circostanziate nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell'attendibilità del teste.
Alla luce delle predette dichiarazioni testimoniali, risulta dunque acclarata la responsabilità del conducente il quale, alla guida dell'autobus n. 6667 di proprietà della società Controparte_2 appellata ha posto in essere una condotta negligente e imprudente, Controparte_1 rallentando per poi riprendere bruscamente la marcia, in tal modo ponendo in pericolo l'incolumità e la sicurezza dei passeggeri.
Né rileva in senso opposto il documento prodotto da parte appellata sub doc. 4, fasc. primo grado, ovvero la dichiarazione del conducente dell'autobus riportata nel modulo di segnalazione di incidente all' il quale riferisce che l'attore, subito dopo il sinistro, avrebbe ammesso la propria CP_1 re lità in merito a quanto occorso;
ed infatti, trattasi di una mera dichiarazione della parte, dunque priva di valore probatorio nel presente giudizio.
5.2. Così accertata la responsabilità del conducente dell'autobus Controparte_2 nella causazione del sinistro, deve rilevarsi che il comportamento colposo dell'attore Parte_1 abbia tuttavia concorso, seppur in misura minoritaria, a determinare l'evento lesivo.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro risulta essersi verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'appellante in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, dal complessivo compendio probatorio si evince che al momento dell'evento lesivo il sig.
si trovava in una condizione di alterazione psico-fisica a causa dell'assunzione di sostanze Pt_1 alcoliche.
In particolare, dal verbale di P.S. rilasciato dall'Ospedale San Carlo Borromeo emerge che, al momento dell'accettazione, è stata effettuata una “rivalutazione priorità dal codice verde a codice giallo. Motivo: tc con abuso alcolico” (v. doc.3, fasc. conv., primo grado).
Ebbene, giova rilevare che il verbale di P.S. ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso rispetto agli accertamenti ivi compiuti (cfr. Cass. civ. 31289/2022) e, pertanto, è da sé solo sufficiente a ritenere provato che l'attore fosse sotto effetto di sostanze alcoliche.
Inoltre, considerato che questo accertamento compiuto dai medici del P.S. ha determinato una rivalutazione della priorità di accesso al P.S. da codice verde a codice giallo, quindi con maggiore
7 gravità di valutazione, tale circostanza può consentire di ritenere che tale stato alcolemico non fosse scarsamente significativo.
Alla luce di quanto sopra, può dunque ritenersi, più probabilmente che non, che lo stato alcolemico riscontrato in capo all'attore, odierno appellante, avesse determinato, al momento del sinistro, un'alterazione dello stato psico-fisico e una conseguente alterazione dei riflessi tale da poter aver contribuito all'evento lesivo della caduta accidentale secondo un giudizio causale governato dalla regola probatoria del “più probabile che non”.
Alcun ulteriore profilo di colpa può essere imputabile all'attore, odierno appellante.
Deve pertanto ritenersi provato il comportamento colposo dell'attore e dunque, Parte_1 ricordato che il concetto di prevedibilità – rapportato alla sfera del danneggiato – non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona e riconosciuta al disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. la funzione di regolare, ai fini della causalità, l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenute in considerazione le predette circostanze che in concreto normalmente ne caratterizzano la fruizione, ne consegue che il comportamento del soggetto leso assume, nel caso di specie, efficacia causale idonea a determinare una riduzione del danno che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto sopra evidenziate, appare congruo fissare nella misura del 20%.
6. Così ricostruito l'evento lesivo di causa e accertata la responsabilità concorrente dell'appellante (nella misura del 20%) e dell'appellato (nella Parte_1 Controparte_2 misura del rest determinazione dell'evento e delle su rre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile lamentato e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
6.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado dal dott. il quale ha accertato: che il sig. , in Persona_1 Parte_1 conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, ha riportato un “trauma cranio-facciale con flc a lembo dell'arcata sopraciliare destra e trauma distorsivo del rachide cervicale” (v. relazione peritale, p.7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità al 75% di giorni 8, di inabilità temporanea al 50% di giorni 15, di inabilità temporanea al 25% di giorni 15 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 2 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 2%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag. 7).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo all'appellante.
6.2. Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in rela ne dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza soggettiva.
8 Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 16.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'appellante, di anni 69 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 952,89 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 1.469,26 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 2.422,15 in valori monetari attuali.
Giova inoltre rilevare che la componente sofferenza (danno morale) costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico. Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Il danno morale, infine, è costituito invece dai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n. 26805 del 12.09.2022).
Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, la predetta somma pari ad Euro 1.469,26 relativa al solo danno biologico riconosciuto all'appellante deve essere maggiorata del 20% - sulla scorta di quanto disposto dall'art. 139, comma 3, Cod. Ass. integrate dal D.M. 16.07.2024 - a titolo di danno morale riconosciuto all'appellante per la sofferenza morale soggettiva interiore che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica pari ad 1 alla stabilizzazione dei postumi in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale medico-legale, pag. 7) e del fatto commesso sussumibile nella fattispecie delle lesioni colpose.
Pertanto, la somma complessivamente spettante a a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale patito in conseguenza al sinistro di causa è pari a Euro 2.716,00 somma che, tenuto conto dell'accertato concorso dell'appellante nella misura del 20%, è pari a Euro 2.172,80.
Alcuna ulteriore somma può essere riconosciuta all'appellante a titolo di personalizzazione atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno, peraltro genericamente richiesta dall'appellante nel proprio atto introduttivo (v. atto di citazione, pag. 10).
Sostiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente
9 aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, la domanda di personalizzazione del danno genericamente formulata dall'attore, odierno appellante, non può trovare accoglimento.
6.3. Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno esistenziale formulata da parte appellante nei propri atti difensivi, si rileva che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di configurare il danno esistenziale come categoria autonoma nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.
In particolare, le Sezioni Unite hanno condiviso l'orientamento secondo il quale “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”. Di conseguenza, “non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale», perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nella sfera dell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario, né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione” (cfr. Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza n. 26972/2008; cfr. altresì, ex multis, Cass. civ. 336/2016).
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
6.4. In aggiunta alla somma sopra liquidata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (07.01.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 07.01.2017 fino alla presente sentenza.
7. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte appellante nei propri scritti difensivi, si rileva quanto segue.
7.1. Innanzi tutto, alcuna somma può essere riconosciuta all'appellante a titolo di risarcimento delle spese mediche, domanda peraltro genericamente formulata solo in sede di conclusioni dell'atto introduttivo, laddove l'appellate ha chiesto di condannare gli appellati “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, per spese mediche e non, presenti e future)” (v. atto di citazione, pag. 14).
10 Ed infatti, parte attrice non ha prodotto alcun documento (in particolare, fatture di pagamento) a sostegno dell'eventuali spese mediche sostenute in connessione con l'evento lesivo di causa, come peraltro evidenziato anche dal c.t.u. dott. nella propria relazione peritale, laddove ha accertato: Per_1
“Agli atti non sono presenti spese mediche per diagnosi e cure, da considerarsi congrue e pertinenti e non sussiste l'ipotesi di spese mediche e future” (v. relazione peritale, pag. 7).
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
7.2. Quanto, invece, alla domanda di risarcimento delle spese sostenute dall'attore per l'assistenza stragiudiziale, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali.
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi, in punto di diritto, che l'utilità dell'esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Declinando tali principi alla fattispecie, giova rilevare che, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, in materia di circolazione stradale, svolta dall'avv. Fabio Venturini per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, dal codice delle assicurazioni private e dalla normativa speciale in materia di negoziazione assistita.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, compete all'appellante la somma di Euro 2.398,03 di cui alla nota pro-forma prodotta nell'ambito del giudizio di primo grado sub doc.7, fasc. att., in quanto in linea con i parametri di cui all'art. 20 del D.M. 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi di cui al D.M. ratione temporis applicabile (D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018), somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'appellante nella misura del 20%, è pari a Euro 1.918,42 ,oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni Unite della Suprema Corte (sub 6.4.).
8. Quanto al regolamento delle spese di lite, in accoglimento dell'appello, considerato l'esito del presente giudizio di appello, considerato altresì che, in ipotesi di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, in base ad un criterio unitario e globale dei due gradi di giudizio (cfr. Cass. civ. 2274/2017), ne consegue che, stante l'esito della lite, l'accertamento della responsabilità concorrente in capo all'appellante e al conducente dell'autobus di proprietà della società appellata nella determinazione dell'evento lesivo oggetto di causa (cfr. al riguardo Cass. civ. 3438/2016 in ordine alla sussistenza delle condizioni per la compensazione totale o parziale delle spese processuali e, da ultimo, Cass. civ., sezioni unite,
11 32061/2022), sussistono i presupposti per compensare parzialmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quarto e liquidare i restanti tre quarti in favore dell'appellante . Parte_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022 avendo riguardo, in particolare, oltre che alle questioni giuridiche e di fatto trattate altresì all'effettiva attività difensiva espletata nonché ai valori medi delle singole fasi, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello di cui alla nota spesa depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c. in data 14.02.2025 dall'avv. Venturini, spese da distrarsi a favore dell'avv. Fabio Venturini come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere poste a carico degli appellati, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di un quarto, gli esborsi sostenuti per la c.t.u. medico-legale come liquidati nel corso del giudizio di primo grado nonché gli esborsi, per entrambi i gradi di giudizio, per il contributo unificato, le marche da bollo e le spese di notifica e intimazione testi, come da nota spese.
Quanto, invece, agli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. di parte appellante si rileva che dall'esame del fascicolo di parte di primo grado depositato in PCT in data 27.01.2023 e dalla lettura dei verbali d'udienza del giudizio celebrato dinanzi al Giudice di Pace di Milano (in particolare dalla lettura del verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata dinanzi al Giudice di Pace di Milano il giorno 15.07.2022) non si rinviene alcun deposito, da parte della difesa attorea, della fattura concernente i compensi sostenuti per il consulente di parte attrice;
in particolare, nel foglio di precisazione delle conclusioni vi è un riferimento alle spese di c.t.p. quantificate nella misura di Euro 200,00 oltre i.v.a., ma alcun documento fiscale che ne comprovi l'esborso risulta prodotto in giudizio.
Al riguardo la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. ex multis Cass. civ. 21402/2022).
Declinando tali principii alla fattispecie, la domanda di rimborso della predetta spesa non può dunque trovare accoglimento in quanto priva di riscontro probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 7218/2022 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 14 novembre 2022, accerta la responsabilità concorrente di (nella misura del Parte_1 20%) e di (nella misura dell'80% azione dell'evento Controparte_2 lesivo per cui è causa occorso in data 07.01.2017;
- condanna gli appellati e l' in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo a Parte_1 nella misura del 20%, a corrispondere a la somma di Euro 2.3 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale e la somma di Euro 1.918,42 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori come in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande formulate da nei confronti delle parti appellate;
Parte_1
12 - condanna gli appellati e l' in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, previa compensazione nella misura di un quarto, a rifondere a Parte_1 le spese di lite che si liquidano, per i restanti tre quarti, in Euro 948,75 p Euro 147,00 per esborsi per il primo grado di giudizio e in Euro 1.275,75 per compensi ed Euro 225,00 per esborsi per il giudizio di secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. se dovuta e c.p.a. come per legge, spese da distrarsi a favore dell'avv. Fabio Venturini come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico delle parti appellate, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di tre quarti, le spese per la c.t.u. medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Milano, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3894/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Venturini Parte_1 C.F._1 ciliato gale in Milano, Via Montebello n. 24, come da procura in atti
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 Valen d elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Via Foro Buonaparte n. 61, come da procura in atti
APPELLATO
(C.F. ) domiciliato presso Controparte_2 C.F._2 CP_1
via Foro Bonaparte, n. 61 Milano
[...]
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
1 A) Riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7218/2022 depositata il 14 novembre 2022, e conseguentemente accertare e dichiarare essersi il sinistro per cui è causa verificato per fatto e colpa esclusivi del signor e di in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1 pro tempore, e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, per spese mediche e non, presenti e future) patiti dal signor Pt_1
in conseguenza dell'evento nella misura di € 3.500,00=, ovvero in quella maggiore o minore somma che
[...]
à a istruttoria esperita, oltre a rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT - costo della vita e interessi ex art. 1284 c.c. sulle somme rivalutate dal fatto al saldo effettivo.
B) Liquidare al Signor l'ulteriore somma di € 2.398,03= (€ 1.890,00= oltre IVA e CPA) per Parte_1 spese legali sostenute per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014.
C) Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria:
F) Ammettersi, occorrendo, prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il giorno 7 gennaio 2017, alle ore 18.09 circa, il Signor viaggiava in qualità di Parte_1 trasportato in possesso di biglietto sull'autobus n. 6667 di proprietà di o in conseguenza di una CP_1 frenata dell'autista, batteva il capo contro un montante e per contraccolpo la testa andava indietro”;
2) “Vero che al momento della frenata il signor si reggeva con la mano destra all'apposito sostegno”; Parte_1
3) “Vero che nell'evento il signor riportava lesioni fisiche e veniva trasportato in ambulanza presso il Parte_1 Pronto Soccorso dell'Ospedale Sa eo di Milano, dove gli venivano prestate le prime cure e, a seguito dei controlli specialistici e degli esami radiografici, gli veniva diagnosticato: “Concussione faccia, contusione arcata sopraciliare destra con FLC suturata con colla istoacrilica e steristrip” ed era dimesso con prognosi di 8 giorni salvo complicazioni, come da docc. 3 e 4 che mi si rammostrano”;
4) “Vero che il riposo notturno e il risveglio mattutino del signor risultano disturbati dalla cervicalgia Parte_1 di cui soffre dal giorno del sinistro”;
5) “Vero che in conseguenza del sinistro occorso in data 7 gennaio 2017 il signor soffre di giramenti di Parte_1 testa e di vertigini”;
6) “Vero che i dolori al capo e al collo di cui il signor soffre dal giorno del sinistro occorso in data 7 Parte_1 gennaio 2017 impediscono all'odierno scrivente di muoversi con la stessa autonomia di prima del sinistro e di svolgere le più semplici faccende domestiche”.
7) “Vero che in conseguenza del sinistro occorso in data 7 gennaio 2017 l'occhio destro si apre con fatica”;
8) “Vero che in conseguenza del sinistro occorso in data 7 gennaio 2017 la vista dall'occhio destro è scarsa”.
Si indicano a testi:
- , residente in [...], sui capitoli da n. 3) a n. 8); Testimone_1
- residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Testimone_2
- , residente in [...] sui capitoli da n. 3) a n. 8)”. Testimone_3
Parte appellata:
2 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso in rito e in merito, così
GIUDICARE
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, primo comma, c.p.c. e per l'effetto respingere la domanda ex adverso proposta.
Nel merito e in via principale: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, rigettare, in quanto infondato in fatto e diritto, l'appello ex adverso proposto e, conseguentemente confermare l'impugnata sentenza n. 7218/2022, resa in data 15 luglio 2022 dal Giudice di Pace di Milano, Sez. 4^ civ., nella persona dell'avv. Alessandro Pedone, pubblicata il 14 novembre 2022 e notificata il 22.12.2022.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata istruttoria:
A) l'appellata chiede ammettersi, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, i seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale del sig. (quest'ultimo sui capitoli da 3 a 5): Parte_1
3) vero che interveniva sul luogo l'unità di pronto intervento ATM n. 4 che si occupava dei dovuti soccorsi e della chiamata dell'autoambulanza;
4) vero che il percorso dell'autobus da via Quarenghi a via Uruguay fu regolare, senza alcuna brusca frenata;
5) vero che in quella occasione, tra tutti i passeggeri presenti sull'autobus solo il sig. lamentò di essersi Pt_1 infortunato;
6) vero che le registrazioni guasti di ATM sono prive di annotazioni relative a guasti all'impianto frenante dell'autobus n. 6667 nel periodo dal 6 gennaio all'8 gennaio 2017, come da doc. 7 che si rammostra al teste.
Si indicano a testi:
- sig. domiciliato presso con sede in Milano, Foro Buonaparte, 61 sui capitoli da 3 a Testimone_4 CP_1
5;
- sig. domiciliato presso con sede in Milano, Foro Buonaparte, 61 sui capitoli da 3 a Testimone_5 CP_1
5;
- ing. domiciliato presso con sede in Milano, Foro Buonaparte, 61 sul capitolo 6. Testimone_6 CP_1
B) non ammettere le istanze istruttorie di parte appellante, in particolare il capitolo 3, in quanto oggetto di prova documentale e i capitoli da 4 a 8 in quanto superati dalla CTU esperita nel giudizio di primo grado e, in ogni caso, perché contenenti giudizi non demandabili ai testi.
C) Da ultimo, chiede di essere ammessa a prova contraria su eventuali capitoli di prova dedotti da controparte e ritenuti ammissibili dal Giudice con i testi suindicati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Milano l' al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1
3 danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro occorso in data 07.01.2017 allorquando il sig.
si trovava in qualità di passeggero sull'autobus n. 6667 di proprietà della società convenuta. Pt_1
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che, in data 7 gennaio 2017, a Milano, Pt_1
si trovava a bordo dell'autobus n. 6667, di proprietà di in
[...] Controparte_1 di trasportato in possesso di regolare biglietto;
che, in ta seguita da una repentina ripartenza da parte dell'autista, l'attore urtava il capo contro un montante dell'autobus; che l'attore riportava lesioni fisiche che ne rendevano necessario l'immediato trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo Borromeo, ove venivano diagnosticate una concussione facciale e contusione dell'arcata sopraciliare destra;
che l'attore veniva sottoposto a visita medica in data 31 agosto 2018 e il dott. quantificava l'I.P. pari al 4%, l'I.T.T. pari a giorni Controparte_3 otto al 75%, l'I.T.P. al 50% pari a giorni dieci, e I.T.P. al 25% pari a giorni quindici.
La causa veniva iscritta a ruolo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano e assegnata al dott. Alessandro Pedone con R.G. n. 9771/2019.
Nel predetto giudizio si costituiva la convenuta eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la prescrizione dell'azione ai sen , contestando la domanda risarcitoria in punto an e quantum debeatur.
Successivamente, il Giudice di Pace autorizzava parte attrice a citare in giudizio il signor CP_2
, autista dell'autobus su cui era trasportato il signor .
[...] Pt_1
La causa veniva istruita con l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace e dell'attore, prova orale per testi e CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Con sentenza n. 7218/2022, depositata in data 14 novembre 2022, il Giudice di Pace Milano, avv. Alessandro Pedone, rigettava integralmente la domanda formulata dall'attore, condannando Pt_1
a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto.
[...]
Avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Milano, il sig. proponeva appello Parte_1 dinanzi a questo Tribunale formulando i seguenti motivi: I) Violaz licazione artt. 2043, 2054 c.c. errata qualificazione giuridica della pretesa;
II) Violazione e falsa applicazione artt. 2043 e 2697 c.c., sulla responsabilità.
Più precisamente, l'appellante riteneva errata la qualificazione giuridica della pretesa, in quanto il Giudice di Pace applicava l'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2054 c.c., il quale avrebbe richiesto ai convenuti di liberarsi dalla responsabilità solo fornendo la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
parte appellante si doleva altresì che l' Controparte_1 non allegava la sussistenza di alcuna causa esterna, imprevedibile o accidentale da costringere l'autista alla pericolosa manovra;
ancora, parte appellante lamentava che nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico-legale sulla persona dell'appellante presso il dott. , il quale quantificava Persona_1 un I.P. pari al 2% e che dunque il danno patito doveva quan 1.350,87 il danno da invalidità permanente, nonché in Euro 976,13 il danno da inabilità temporanea ed Euro 742,26 per la liquidazione del danno morale;
per tali ragioni, parte appellante decideva di impugnare tale sentenza chiedendone l'integrale riforma e, dunque, la condanna di e Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni patrimonial Controparte_2 Parte_1 liquidazione delle spese legali.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 12.04.2023, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., e nel merito, di rigettare l'appello proposto e confermare l'impugnata
4 sentenza n. 7218/2022 del Giudice di Pace. L in particolare, Controparte_1 evidenziava che parte attrice promuoveva il giudizio di primo grado inquadrando la propria pretesa esclusivamente nella responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c. ed in subordine nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e che, pertanto, la domanda proposta solo in sede di appello ai sensi dell'art. 2054 c.c., costituendo mutatio libelli, doveva ritenersi inammissibile. Inoltre, parte convenuta rilevava l'avvenuta prescrizione dell'azione contrattuale ex art. 1681 c.c. e, pertanto, solo in via subordinata di denegata ipotesi di mancato accorgimento dell'eccezione preliminare, chiedeva ammettersi le prove istruttorie consistenti nell'interrogatorio formale dell'attore e prova per testi.
Alla prima udienza celebrata in data 30.05.2023 questo Giudice, constatata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti dell'appellato , ne dichiarava Controparte_2 la contumacia e disponeva l'acquisizione del fascicolo di prim ice di Pace di Milano, dott. Alessandro Pedone (R.G. 9771/2019) – a cura della Cancelleria.
Con Ordinanza del 26.09.2023, questo Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis. Alla successiva udienza del 28.11.2023 le parti davano atto di non aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 28.11.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con Ordinanza del 29.11.2024, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti costituite in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 28.11.2023, con la quale il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti, dell'istruttoria già svolta nel primo grado di giudizio e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ratione temporis applicabile, giova osservare che l'articolazione della materia controversa mal si concilia con il giudizio meramente probabilistico previsto dall'art. 348 bis c.p.c. e rende invece opportuna la delibazione della causa con cognizione ordinaria.
4. Ciò posto, l'appello formulato da è fondato e deve essere accolto nei limiti Parte_1 indicati e i motivi di appello devono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
4.1. In primo luogo, quanto all'inquadramento giuridico dell'azione esperita da Pt_1
si rileva che, alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di leg
[...] il giudice del merito non è vincolato alla prospettazione delle parti sulla scorta delle allegazioni in diritto, essendo obbligato a qualificare la domanda sulla scorta delle osservazioni in fatto e delle deduzioni di responsabilità compiute nell'atto introduttivo (cfr. ex multis Cass. civ. sentenza 32932/2024; ordinanza 5153/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che il giudice ha il potere-dovere di interpretare e qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in
5 giudizio dalle parti (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019; Cass. civ. sentenza 32932/2024).
Inoltre, la Suprema Corte ha altresì statuito che: “Non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 3337/1981; Cass. n. 4744/2005 secondo cui il giudice d'appello può dare una qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite diversa da quella data dal giudice di primo gravo, avendo il potere-dovere di definire la natura del rapporto al fine di precisarne il convenuto, gli effetti e le norme applicabili” (Cassazione Civile sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1244).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, ne deriva che, nel caso di specie, il Giudice di prime cure, sulla scorta delle allegazioni fattuali di cui all'atto di citazione e, dunque, senza modificare i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, avrebbe dovuto applicare alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale in materia di circolazione stradale, tenuto conto che l'attore, in sede di citazione, aveva allegato di avere patito un danno in qualità di terzo trasportato a bordo di un veicolo senza guida di rotaie (un autobus) a causa della circolazione del veicolo medesimo.
Ebbene, anche il trasporto a titolo contrattuale è riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 2054 c.c.. Più precisamente, al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che: “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell'art. 2054 cod. civ. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno o, ancora, in caso di guasto tecnico, dando prova del caso fortuito o dell'inesistenza del vizio di manutenzione o costruzione” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 11270/2014).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene applicabile alla fattispecie in esame la disposizione di cui all'art. 2054 c.c. non incorrendosi in alcuna violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto dello ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice atteso che questo Giudice di appello riqualifica la domanda (com'è suo potere-dovere) nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado.
Ne consegue che nei confronti del conducente trova applicazione la Controparte_2 presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, nducente dell'autobus, mentre nei confronti della società appellata, proprietaria dell'autobus sul quale è occorso l'evento lesivo, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2054, co. III, c.c. che prevede la corresponsabilità del proprietario in solido con il conducente.
Si rileva inoltre che, posta tale qualificazione della domanda, alcun problema si pone in ordine alla prescrizione eccepita da parte appellata tenuto conto che l'art. 2054 c.c. prevede un termine prescrizione quinquennale.
5. Ciò posto in ordine alla qualificazione giuridica della domanda, quanto al fatto storico e alla dinamica dell'evento lesivo per cui è causa, questi risultano provati sulla scorta delle dichiarazioni
6 testimoniali rese dal teste oculare sig. dinanzi al Giudice di Pace nell'ambito del Testimone_1 giudizio di primo grado.
5.1. In particolare, il teste confermando i capitoli di prova di cui alla memoria di parte Tes_1 attrice ha dichiarato: “1.-2. Confermo la circostanza. Nell'occasione mi trovato sull'autobus seduto vicino al sig. che si trovava in piedi tenendosi alla sbarra verticale dell'autobus. C'è stato un rallentamento dell'autobus e poi CP_4 lo stesso ha ripreso la marcia bruscamente. In quel momento il sig. si è sbilanciato cadendo per terra e sbattendo Pt_1 la testa su una parte di lamiera dell'autobus […]” (v. verbale udienza 13.12.2019).
Il teste, presente al momento del sinistro, ha dunque dichiarato di aver visto il signor , Parte_1 il quale si stava reggendo alla sbarra verticale dell'autobus, cadere per terra e sbatter parte di lamiera a seguito di una brusca ripartenza in seguito ad un rallentamento da parte del conducente dell'autobus di proprietà della società appellata.
Quanto all'efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, tenuto conto che le stesse risultano precise e circostanziate nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell'attendibilità del teste.
Alla luce delle predette dichiarazioni testimoniali, risulta dunque acclarata la responsabilità del conducente il quale, alla guida dell'autobus n. 6667 di proprietà della società Controparte_2 appellata ha posto in essere una condotta negligente e imprudente, Controparte_1 rallentando per poi riprendere bruscamente la marcia, in tal modo ponendo in pericolo l'incolumità e la sicurezza dei passeggeri.
Né rileva in senso opposto il documento prodotto da parte appellata sub doc. 4, fasc. primo grado, ovvero la dichiarazione del conducente dell'autobus riportata nel modulo di segnalazione di incidente all' il quale riferisce che l'attore, subito dopo il sinistro, avrebbe ammesso la propria CP_1 re lità in merito a quanto occorso;
ed infatti, trattasi di una mera dichiarazione della parte, dunque priva di valore probatorio nel presente giudizio.
5.2. Così accertata la responsabilità del conducente dell'autobus Controparte_2 nella causazione del sinistro, deve rilevarsi che il comportamento colposo dell'attore Parte_1 abbia tuttavia concorso, seppur in misura minoritaria, a determinare l'evento lesivo.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro risulta essersi verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'appellante in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, dal complessivo compendio probatorio si evince che al momento dell'evento lesivo il sig.
si trovava in una condizione di alterazione psico-fisica a causa dell'assunzione di sostanze Pt_1 alcoliche.
In particolare, dal verbale di P.S. rilasciato dall'Ospedale San Carlo Borromeo emerge che, al momento dell'accettazione, è stata effettuata una “rivalutazione priorità dal codice verde a codice giallo. Motivo: tc con abuso alcolico” (v. doc.3, fasc. conv., primo grado).
Ebbene, giova rilevare che il verbale di P.S. ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso rispetto agli accertamenti ivi compiuti (cfr. Cass. civ. 31289/2022) e, pertanto, è da sé solo sufficiente a ritenere provato che l'attore fosse sotto effetto di sostanze alcoliche.
Inoltre, considerato che questo accertamento compiuto dai medici del P.S. ha determinato una rivalutazione della priorità di accesso al P.S. da codice verde a codice giallo, quindi con maggiore
7 gravità di valutazione, tale circostanza può consentire di ritenere che tale stato alcolemico non fosse scarsamente significativo.
Alla luce di quanto sopra, può dunque ritenersi, più probabilmente che non, che lo stato alcolemico riscontrato in capo all'attore, odierno appellante, avesse determinato, al momento del sinistro, un'alterazione dello stato psico-fisico e una conseguente alterazione dei riflessi tale da poter aver contribuito all'evento lesivo della caduta accidentale secondo un giudizio causale governato dalla regola probatoria del “più probabile che non”.
Alcun ulteriore profilo di colpa può essere imputabile all'attore, odierno appellante.
Deve pertanto ritenersi provato il comportamento colposo dell'attore e dunque, Parte_1 ricordato che il concetto di prevedibilità – rapportato alla sfera del danneggiato – non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona e riconosciuta al disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. la funzione di regolare, ai fini della causalità, l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenute in considerazione le predette circostanze che in concreto normalmente ne caratterizzano la fruizione, ne consegue che il comportamento del soggetto leso assume, nel caso di specie, efficacia causale idonea a determinare una riduzione del danno che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto sopra evidenziate, appare congruo fissare nella misura del 20%.
6. Così ricostruito l'evento lesivo di causa e accertata la responsabilità concorrente dell'appellante (nella misura del 20%) e dell'appellato (nella Parte_1 Controparte_2 misura del rest determinazione dell'evento e delle su rre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile lamentato e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
6.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado dal dott. il quale ha accertato: che il sig. , in Persona_1 Parte_1 conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, ha riportato un “trauma cranio-facciale con flc a lembo dell'arcata sopraciliare destra e trauma distorsivo del rachide cervicale” (v. relazione peritale, p.7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità al 75% di giorni 8, di inabilità temporanea al 50% di giorni 15, di inabilità temporanea al 25% di giorni 15 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 2 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 2%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag. 7).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo all'appellante.
6.2. Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in rela ne dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza soggettiva.
8 Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 16.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'appellante, di anni 69 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 952,89 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 1.469,26 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 2.422,15 in valori monetari attuali.
Giova inoltre rilevare che la componente sofferenza (danno morale) costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico. Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Il danno morale, infine, è costituito invece dai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n. 26805 del 12.09.2022).
Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, la predetta somma pari ad Euro 1.469,26 relativa al solo danno biologico riconosciuto all'appellante deve essere maggiorata del 20% - sulla scorta di quanto disposto dall'art. 139, comma 3, Cod. Ass. integrate dal D.M. 16.07.2024 - a titolo di danno morale riconosciuto all'appellante per la sofferenza morale soggettiva interiore che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica pari ad 1 alla stabilizzazione dei postumi in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale medico-legale, pag. 7) e del fatto commesso sussumibile nella fattispecie delle lesioni colpose.
Pertanto, la somma complessivamente spettante a a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale patito in conseguenza al sinistro di causa è pari a Euro 2.716,00 somma che, tenuto conto dell'accertato concorso dell'appellante nella misura del 20%, è pari a Euro 2.172,80.
Alcuna ulteriore somma può essere riconosciuta all'appellante a titolo di personalizzazione atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno, peraltro genericamente richiesta dall'appellante nel proprio atto introduttivo (v. atto di citazione, pag. 10).
Sostiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente
9 aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, la domanda di personalizzazione del danno genericamente formulata dall'attore, odierno appellante, non può trovare accoglimento.
6.3. Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno esistenziale formulata da parte appellante nei propri atti difensivi, si rileva che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di configurare il danno esistenziale come categoria autonoma nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.
In particolare, le Sezioni Unite hanno condiviso l'orientamento secondo il quale “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”. Di conseguenza, “non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale», perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nella sfera dell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario, né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione” (cfr. Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza n. 26972/2008; cfr. altresì, ex multis, Cass. civ. 336/2016).
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
6.4. In aggiunta alla somma sopra liquidata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (07.01.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 07.01.2017 fino alla presente sentenza.
7. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte appellante nei propri scritti difensivi, si rileva quanto segue.
7.1. Innanzi tutto, alcuna somma può essere riconosciuta all'appellante a titolo di risarcimento delle spese mediche, domanda peraltro genericamente formulata solo in sede di conclusioni dell'atto introduttivo, laddove l'appellate ha chiesto di condannare gli appellati “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, per spese mediche e non, presenti e future)” (v. atto di citazione, pag. 14).
10 Ed infatti, parte attrice non ha prodotto alcun documento (in particolare, fatture di pagamento) a sostegno dell'eventuali spese mediche sostenute in connessione con l'evento lesivo di causa, come peraltro evidenziato anche dal c.t.u. dott. nella propria relazione peritale, laddove ha accertato: Per_1
“Agli atti non sono presenti spese mediche per diagnosi e cure, da considerarsi congrue e pertinenti e non sussiste l'ipotesi di spese mediche e future” (v. relazione peritale, pag. 7).
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
7.2. Quanto, invece, alla domanda di risarcimento delle spese sostenute dall'attore per l'assistenza stragiudiziale, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali.
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi, in punto di diritto, che l'utilità dell'esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Declinando tali principi alla fattispecie, giova rilevare che, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, in materia di circolazione stradale, svolta dall'avv. Fabio Venturini per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, dal codice delle assicurazioni private e dalla normativa speciale in materia di negoziazione assistita.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, compete all'appellante la somma di Euro 2.398,03 di cui alla nota pro-forma prodotta nell'ambito del giudizio di primo grado sub doc.7, fasc. att., in quanto in linea con i parametri di cui all'art. 20 del D.M. 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi di cui al D.M. ratione temporis applicabile (D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018), somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'appellante nella misura del 20%, è pari a Euro 1.918,42 ,oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni Unite della Suprema Corte (sub 6.4.).
8. Quanto al regolamento delle spese di lite, in accoglimento dell'appello, considerato l'esito del presente giudizio di appello, considerato altresì che, in ipotesi di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, in base ad un criterio unitario e globale dei due gradi di giudizio (cfr. Cass. civ. 2274/2017), ne consegue che, stante l'esito della lite, l'accertamento della responsabilità concorrente in capo all'appellante e al conducente dell'autobus di proprietà della società appellata nella determinazione dell'evento lesivo oggetto di causa (cfr. al riguardo Cass. civ. 3438/2016 in ordine alla sussistenza delle condizioni per la compensazione totale o parziale delle spese processuali e, da ultimo, Cass. civ., sezioni unite,
11 32061/2022), sussistono i presupposti per compensare parzialmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quarto e liquidare i restanti tre quarti in favore dell'appellante . Parte_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022 avendo riguardo, in particolare, oltre che alle questioni giuridiche e di fatto trattate altresì all'effettiva attività difensiva espletata nonché ai valori medi delle singole fasi, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello di cui alla nota spesa depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c. in data 14.02.2025 dall'avv. Venturini, spese da distrarsi a favore dell'avv. Fabio Venturini come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere poste a carico degli appellati, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di un quarto, gli esborsi sostenuti per la c.t.u. medico-legale come liquidati nel corso del giudizio di primo grado nonché gli esborsi, per entrambi i gradi di giudizio, per il contributo unificato, le marche da bollo e le spese di notifica e intimazione testi, come da nota spese.
Quanto, invece, agli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. di parte appellante si rileva che dall'esame del fascicolo di parte di primo grado depositato in PCT in data 27.01.2023 e dalla lettura dei verbali d'udienza del giudizio celebrato dinanzi al Giudice di Pace di Milano (in particolare dalla lettura del verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata dinanzi al Giudice di Pace di Milano il giorno 15.07.2022) non si rinviene alcun deposito, da parte della difesa attorea, della fattura concernente i compensi sostenuti per il consulente di parte attrice;
in particolare, nel foglio di precisazione delle conclusioni vi è un riferimento alle spese di c.t.p. quantificate nella misura di Euro 200,00 oltre i.v.a., ma alcun documento fiscale che ne comprovi l'esborso risulta prodotto in giudizio.
Al riguardo la Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. ex multis Cass. civ. 21402/2022).
Declinando tali principii alla fattispecie, la domanda di rimborso della predetta spesa non può dunque trovare accoglimento in quanto priva di riscontro probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 7218/2022 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 14 novembre 2022, accerta la responsabilità concorrente di (nella misura del Parte_1 20%) e di (nella misura dell'80% azione dell'evento Controparte_2 lesivo per cui è causa occorso in data 07.01.2017;
- condanna gli appellati e l' in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo a Parte_1 nella misura del 20%, a corrispondere a la somma di Euro 2.3 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale e la somma di Euro 1.918,42 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori come in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande formulate da nei confronti delle parti appellate;
Parte_1
12 - condanna gli appellati e l' in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, previa compensazione nella misura di un quarto, a rifondere a Parte_1 le spese di lite che si liquidano, per i restanti tre quarti, in Euro 948,75 p Euro 147,00 per esborsi per il primo grado di giudizio e in Euro 1.275,75 per compensi ed Euro 225,00 per esborsi per il giudizio di secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. se dovuta e c.p.a. come per legge, spese da distrarsi a favore dell'avv. Fabio Venturini come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico delle parti appellate, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di tre quarti, le spese per la c.t.u. medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Milano, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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