Ordinanza collegiale 8 ottobre 2021
Sentenza 5 novembre 2021
Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2022
Parere definitivo 26 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/11/2021, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01327/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00602/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2021, proposto da
RA CE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cinà e Gianluca Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 664/2018, pronunciata in data 11 dicembre 2018, resa sul ricorso sub R.G.L. n. 1379/2015, con motivazioni depositate l’8 aprile 2019, ivi compreso il pagamento delle spese di lite come liquidate nella medesima sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Considerato:
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza n. 664 del 2018, con cui il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento in suo favore della somma di € 31.791,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, e alle spese di giudizio liquidate in € 4.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario;
- che con ordinanza n. 1185 dell’8 ottobre 2021 questa Sezione ha disposto “ l’acquisizione, da parte del Ministero dell’Istruzione, di una relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento all’attività già posta in essere per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Padova n. 664 dell’8 aprile 2019 ”;
- che in data 25 ottobre 2021 il Ministero dell’Istruzione ha dato atto di avere ottemperato alla sentenza del Tribunale di Padova, provvedendo al pagamento anche delle spese a favore del difensore antistatario;
- che successivamente il ricorrente nulla ha contestato e all’udienza del 3 novembre 2021 nessuno è comparso;
- che da tale complessivo comportamento del ricorrente deve desumersi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
- che ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc amm., il giudice dichiara, anche d’ufficio, “ il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” ;
- che, in base al criterio della soccombenza virtuale, le spese devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, tenendo conto dell’intervenuto adempimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate nel complessivo importo di € 600,00, oltre agli oneri di legge e alla rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO