Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Dott. Fabrizio Cosentino
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento recante n. 78/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto
Ricorso per l'equa riparazione dei danni da violazione del termine ragionevole del processo ex legge n. 89/2001 proposto da:
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.6.1975, residente a Sellia Marina Viale Mediterraneo I trav., elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Lidonnici n. 12, presso lo studio legale dell'avv.
Paolo Battaglia (c.f. ), che lo rappresenta e difende. C.F._2
- ricorrente contro il , in persona del suo Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1 ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Via
G. Da Fiore n°34 a Catanzaro
- resistente
letta l'istanza presentata dalla parte ricorrente per l'equa riparazione dei danni derivanti dalla durata irragionevole del giudizio di accertamento di veridicità di scrittura privata e conseguente trasferimento della proprietà, iscritto a ruolo il 17.9.2009 e definito, in un unico grado, con sentenza n. 2358/2024 dal Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 4.12.2024, notificata il 5.12.2024 e passata in giudicato il 7.1.2025; vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che il ricorrente assume essersi verificata una eccessiva durata del contenzioso per il ritardo nella definizione del giudizio per complessivi anni
15, chiedendo liquidarsi la somma di euro 9.800,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, spese e competenze;
considerato tempestivamente promosso il presente giudizio, risultando rispettato il termine di legge semestrale dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva;
rilevato che non vi era l'onere per il ricorrente di esperire i c.d. rimedi preventivi, trattandosi di giudizio presupposto risalente al 2009; ritenuto che le ragioni del ritardo non possono essere addebitate in alcun modo al comportamento del ricorrente o ad una sua precisa scelta difensiva;
rilevato che, alla stregua delle indicazioni di cui all'art. 2 legge n. 89/2001 si possono riconoscere complessivi 12 periodi di ritardo (15-3) e vanno pertanto risarciti, in base ai parametri legali, tenuto conto anche dell'esito del ricorso, nella seguente misura:
450 euro per i primi tre anni
500 euro per i successivi fino al settimo
550 per i residui altri cinque così in totale 6.100,00
e che tale somma non supera il valore della causa o se inferiore quello accertato dal giudice;
considerato che le spese legali sono da calcolare in base ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sulla scorta di quanto previsto per i procedimenti monitori e che vanno risarcite le spese vive documentate (euro 27,00 per diritti di cancelleria);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, nella persona del Consigliere designato, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 il pagamento senza dilazione in favore di parte ricorrente della somma di euro 6.100,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale di equa riparazione al dì del soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
- ingiunge altresì al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, il pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 567,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge ed euro 27,00 per esborsi diretti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catanzaro, 3.4.2025
Il Consigliere designato
Fabrizio Cosentino