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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/08/2025, n. 4772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4772 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4168/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 25.2.2025 tra:
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e Controparte_1 sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale (interamente versato) di € 10.084.445.147,92, codice fiscale ed iscrizione nel Registro della
Imprese – Ufficio di Torino n. P. IVA aderente al P.IVA_1 P.IVA_2
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario “
[...]
”, iscritto all'albo Gruppi Bancari, rappresentata da CP_1 CP_2
(nuova denominazione assunta da " come deliberato dall'Assemblea CP_3
Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 Persona_1 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il
Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n.
62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della
[...] del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Controparte_4
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale
, P. I.V.A. , (di seguito “ ), in persona del Dr. P.IVA_3 P.IVA_4 CP_2
nato a Gravina in [...] l'[...] (C.F. Controparte_5
, in forza di procura conferita con atto in data 1 luglio 2019, C.F._1 autenticato nella firma dalla Dottoressa in Milano, rep. n. Persona_2
43021, racc. 13978, Registrato a Milano il 18 luglio 2019 al n. 11791 Serie 1T, in persona dell'Avv. Maria Luisa Matta (nata a [...] il [...] – C.F.:
), a tanto abilitata in forza di procura conferita con atto a C.F._2 rogito Dott. del 17/06/2020 rep. n. 56707 racc. n. 16500, registrata a Per_3
Roma 5 il 17/06/2020 al n. 5735 serie 1/T, rappresentata e difesa dall'avv.
Tommaso Spinelli Giordano (C.F. – indirizzo di posta C.F._3 elettronica certificata: – fax. n. Email_1
) con studio in Roma, Via N. Porpora n. 16, ed elettivamente domiciliata, P.IVA_5 ai sensi degli artt.li 16 e 16 sexies del D.L. 179/12, così come introdotto dal D.L.
90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Tommaso
Spinelli Giordano ( presso il quale Email_1 dichiara di voler ricevere le notificazioni nonchè le comunicazioni ivi comprese quelle di cui all'art. 176, II^ comma, c.p.c., giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. , con sede i n Roma, Via Controparte_6 P.IVA_6
Misurina n. 101, in persona dei suoi Liquidatori pro tempore C.F. CP_7
e C.F. , in C.F._4 Controparte_8 C.F._5 proprio e nella qualità nonché C.F . e Controparte_9 C.F._6
Paola Viglione, C.F. , t u t t i rappresentati e difesi, in virtù C.F._7
pag. 2/10 di procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore depositata all'udienza del 19.10.2011, dall'Avv. Roberto Amodeo,
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in CodiceFiscale_8
Roma, alla Via Antonio Baiamonti n. 4.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18662/20 del Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
La presente non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificata la nella sua qualità di CP_2 mandataria della ha impugnato la sentenza n. 18662/20 con Controparte_1 cui il Tribunale di Roma ha così statuito:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 20450/2011, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
rigetta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca convenuta;
in parziale accoglimento della domanda principale di parte attrice, dichiara la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, fino al
30.6.2000 e di determinazione degli interessi convenzionali entro fido, nonché
l'illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto sui conti correnti intestati alla e dichiara che non è applicabile alcuna capitalizzazione su Controparte_6 tali interessi fino al 30.6.2000 e che i tassi convenzionali applicabili sono quelli sostitutivi di cui all'art. 117, 7^ comma lett. a) del D.L.vo 385/94, per tutta la durata del rapporto;
per l'effetto, accerta che il saldo complessivo dei due rapporti è pari a complessivi
€103.932,59 (di cui € 121.347,51 a credito sul c/c 3671/1 ed € 17.414,92 a debito, sul conto anticipi 3369/1), a credito del correntista e condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore della della predetta somma,
[...] Controparte_6
pag. 3/10 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla data di chiusura del conto al saldo effettivo;
rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice;
revoca l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 24.5.2027 nei confronti di , ; Controparte_8 CP_7 Controparte_9 CP_10
condanna la parte convenuta alla refusione, in favore degli Controparte_1 attori, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessivi € 13.450,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Amodeo Roberto;
pone le spese di ctu., come liquidate con decreto contestuale alla presente sentenza, definitivamente a carico della parte convenuta, con conseguente diritto delle parti attrici alla restituzione di quanto eventualmente pagato al consulente, a titolo di acconto o di saldo”.
A fondamento dell'articolato gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di non accogliere la sollevata eccezione di prescrizione.
B) Erroneità della sentenza che ha ritenuto corretta la espletata ctu. pur in assenza di tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti tra le parti.
C) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di far applicare i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
D) Erronea qualificazione della garanzia prestata in favore della società da parte dei soci.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita annullare e riformare, per i suesposti motivi, la sentenza del Tribunale di Roma n. 18662/2020 pubblicata in data
29.12.2020, non notificata e, in accoglimento di tutte le domande, eccezioni e deduzioni di cui al presente atto di appello, nonché per gli effetti di cui all'art. 346
c.p.c. , di tutte le domande eccezioni e deduzioni formulate con gli atti del giudizio pag. 4/10 di primo grado, da intendersi in ogni caso espressamente in questa sede riproposte, rigettare integralmente ogni avversaria istanza e, conseguentemente,
1) In linea principale e nel merito A) dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei GN , e a Parte_1 CP_7 Controparte_9 CP_10 proporre le avversarie istanze;
b-1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, nei termini di cui alla narrativa, dei pretesi diritti attorei e comunque dichiarare inammissibili, ovvero rigettare tutte le domande attrici perché infondate sia in fatto che in diritto;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 comma 1 del D.L.vo n. 28/10; c) accertare e dichiarare che, alla data del 22.9.2011, la in Controparte_1 relazione ai dedotti rapporti, era creditrice degli attori della complessiva somma di € 131.038,48 e pertanto, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, condannare la con sede in Roma, in Controparte_6 persona del suo l.r. p.t., nonché i GN , Controparte_8 CP_7
e Paola Viglione, in solido con la predetta società, nonché tra Controparte_9 di loro, al pagamento in favore della deducente dell'importo di € CP_4
131.038,48 ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi dall'1 settembre 2011, al tasso del 7,75% quale somma dei due saldi debitori delle richiamate posizioni in sofferenza n. 9501/350 (già c/c ordinario n. 3367168) e n. 9522/332 (già c/c anticipi n. 330373), 9501/0027, intrattenuti dalla
[...]
. Controparte_6
2) In via istruttoria: a) si chiede che venga accolta la richiesta, formulata dalla con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. di Controparte_11
CTU., di natura contabile, onde accertare il credito della banca oggetto della domanda riconvenzionale;
b) si chiede che venga accolta l'istanza di riconvocazione del C.T.U., onde fornire chiarimenti, atteso a quanto dedotto dalla Banca in ordine alle erronee conclusioni della disposta indagine tecnica, tenuto altresì conto delle osservazioni critiche all'elaborato peritale, e/o di supplemento di perizia affinchè la verifica contabile venga svolta senza pag. 5/10 considerare la documentazione irritualmente e tardivamente prodotta dagli attori.
Con vittoria di spese, del doppio grado di giudizio”.
Si sono costituiti gli appellati i quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto,
a loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno a loro volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa:
a) rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
b) in ogni caso, rigettare, la domanda riconvenzionale per i motivi esposti e, per l'effetto, dichiarare non dovuta da parte della e dei garanti Controparte_6 alcuna somma;
c) dichiarare, in ogni caso, la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai garanti per violazione delle norme sulla concorrenza, art. 2, comma 2, lett. a), Legge n.
287/1990.
Condannare, in ogni caso, l'appellante alla refusione delle spese ed agli onorari d i due gradi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese del giudizio e per non aver percepito anticipazioni”.
Alla udienza a trattazione scritta del 25.2.2925, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Con il primo motivo la difesa di parte appellante lamenta la erroneità della sentenza per non aver il Tribunale accolto la eccezione di prescrizione sollevata fin dal momento della sua costituzione tanto più che all'epoca vigeva la disposizione dell'art. 2 comma 61 della l. n. 10 del 26.2.2011 di conversione del c.d. Decreto
Milleproroghe che così testualmente recitava: “in ordine alle operazioni bancarie regolate in c/c, l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della pag. 6/10 annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Successivamente, proprio in conseguenza del mutamento della Giurisprudenza di
Legittimità (Cass.
2.12.2010 n. 24418), la appellante aveva oltremodo precisato la precedente eccezione alla stregua, appunto, della nota distinzione intervenuta tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, sicchè sarebbe stato preciso onere della controparte fornire la prova della natura ripristinatoria delle rimesse e, dunque, della diversa decorrenza del termine prescrizionale. A tale onere controparte non avrebbe adempiuto e il Primo Giudice avrebbe dovuto accogliere la eccezione, visto che essa era stata comunque sollevata e avrebbe dovuto ritenersi omnicomprensiva anche di quella ulteriormente precisata (Cass. 14.7.2020 n. 14958).
Il secondo motivo è in parte strettamente collegato con il primo, censurando la appellante la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile la produzione attorea avvenuta solo a preclusioni maturate.
I due motivi non possono essere condivisi.
Innanzitutto, non è revocabile in dubbio che gli esiti delle due eccezioni (quella inziale e quella successiva relativa alla natura dei versamenti) sarebbero ben diversi, come correttamente evidenziato dal Tribunale, visto che nel primo caso inciderebbero su tutte le rimesse anteriori ai dieci anni precedenti l'atto di citazione a prescindere dalla loro natura, mentre nel secondo caso inciderebbero solo sulle rimesse solutorie.
In secondo luogo, la questione della natura delle rimesse è stata allegata per la prima volta solo con le memorie di replica ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e, dunque, in modo del tutto nuovo e senza che su tali nuovi fatti controparti avessero mai potuto per tempo interloquire.
Dunque, tardiva deve certamente ritenersi la sollevata eccezione, essendosi la prima risolta sulla base della allora vigenza della L. n. 10/2011 poi dichiarata costituzionalmente illegittima.
pag. 7/10 In ogni caso, pur a voler ritenere valutabile la eccezione di prescrizione sollevata tardivamente dalla appellante, non potrebbe ritenersi tardiva la produzione documentale della difesa di controparte, visto che viceversa se ne dovrebbe dedurre una palese violazione del principio del “contraddittorio”, essendo palesemente limitato il diritto di difesa degli odierni appellati.
Peraltro, non v'è dubbio, altrettanto, che non risulta essere stata contestata la concessione di fidi come emerge tra l'altro anche dalla lettera di recesso prodotta in atti con la quale espressamente si specificava anche la revoca degli affidamenti medesimi.
I motivi devono essere, quindi, in parte qua, respinti.
Con il secondo motivo, sulla premessa della incompletezza della documentazione prodotta dalle parti e sulla violazione del principio dell'onere probatorio, il ctu. avrebbe errato nell'azzeramento dei primi estratti conto utilizzabili.
Inoltre, sarebbe stato fatto erroneo ricorso alla applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e non a quelli convenzionali pure puntualmente pattuiti dalle parti.
Quanto alla prima questione, occorre prendere le mosse dalla circostanza che, se da una parte gli attori hanno agito nei confronti della banca per la nullità delle clausole contrattuali e per la ripetizione di indebito, la banca ha domandato in via riconvenzionale la condanna avversaria al pagamento in suo favore della somma da essa determinata.
Ne consegue, dunque, che su entrambe ricadeva il preciso onere probatorio di produrre tutta la documentazione necessaria alla esatta ricostruzione del rapporto e, in particolare, sia dei contratti che degli e/c fin dalla nascita del rapporto stesso.
A tale onere, in verità, non ha compiutamente adempiuto nessuna delle parti per cui il ctu. non poteva far altro che prendere in esame il primo degli e/c.
A tal fine, occorre ricordare quanto affermato dalla S.C. a mente della quale “nei rapporti di c/c , ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda pag. 8/10 riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti
è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicchè, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto corrente occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti” (Cass. Sez. 6° 5.8.2021 n. 22387).
Mutatis mutandis, il principio è applicabile al caso di specie.
Correttamente, quindi, il ctu. ha preso le mosse dal primo estratto conto azzerandolo.
Quanto alla seconda questione, correttamente è stata fatta applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Al riguardo il Tribunale ha rilevato la mancanza di previsione del tasso di interesse da applicare nei casi di scopertura entro il fido concesso, con conseguente nullità della pattuizione per violazione dell'art. 117 TUB 4° comma TUB. Correttamente sono stati dunque applicati i tassi sostitutivi.
Viceversa, invece, risulta che in realtà il ctu. ha applicato per il resto i tassi convenzionalmente pattuiti sicchè la doglianza è priva di fondamento.
Il terzo motivo relativo alla diversa natura che sarebbe attribuibile alle fideiussioni rilasciate dai fideiussori resta ovviamente assorbito dal rigetto dei precedenti motivi.
La sentenza appellata deve essere pertanto confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte di Appello di Roma definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 18662/20 del Tribunale di Roma proposto dalla nella sua CP_2 qualità di mandataria della ogni ulteriore istanza ed eccezione Controparte_1 disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore degli appellati e, per essi, del difensore antistatario, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso alla camera di consiglio del 27.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 10/10
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4168/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 25.2.2025 tra:
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e Controparte_1 sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale (interamente versato) di € 10.084.445.147,92, codice fiscale ed iscrizione nel Registro della
Imprese – Ufficio di Torino n. P. IVA aderente al P.IVA_1 P.IVA_2
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario “
[...]
”, iscritto all'albo Gruppi Bancari, rappresentata da CP_1 CP_2
(nuova denominazione assunta da " come deliberato dall'Assemblea CP_3
Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 Persona_1 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il
Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n.
62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della
[...] del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Controparte_4
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale
, P. I.V.A. , (di seguito “ ), in persona del Dr. P.IVA_3 P.IVA_4 CP_2
nato a Gravina in [...] l'[...] (C.F. Controparte_5
, in forza di procura conferita con atto in data 1 luglio 2019, C.F._1 autenticato nella firma dalla Dottoressa in Milano, rep. n. Persona_2
43021, racc. 13978, Registrato a Milano il 18 luglio 2019 al n. 11791 Serie 1T, in persona dell'Avv. Maria Luisa Matta (nata a [...] il [...] – C.F.:
), a tanto abilitata in forza di procura conferita con atto a C.F._2 rogito Dott. del 17/06/2020 rep. n. 56707 racc. n. 16500, registrata a Per_3
Roma 5 il 17/06/2020 al n. 5735 serie 1/T, rappresentata e difesa dall'avv.
Tommaso Spinelli Giordano (C.F. – indirizzo di posta C.F._3 elettronica certificata: – fax. n. Email_1
) con studio in Roma, Via N. Porpora n. 16, ed elettivamente domiciliata, P.IVA_5 ai sensi degli artt.li 16 e 16 sexies del D.L. 179/12, così come introdotto dal D.L.
90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Tommaso
Spinelli Giordano ( presso il quale Email_1 dichiara di voler ricevere le notificazioni nonchè le comunicazioni ivi comprese quelle di cui all'art. 176, II^ comma, c.p.c., giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. , con sede i n Roma, Via Controparte_6 P.IVA_6
Misurina n. 101, in persona dei suoi Liquidatori pro tempore C.F. CP_7
e C.F. , in C.F._4 Controparte_8 C.F._5 proprio e nella qualità nonché C.F . e Controparte_9 C.F._6
Paola Viglione, C.F. , t u t t i rappresentati e difesi, in virtù C.F._7
pag. 2/10 di procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore depositata all'udienza del 19.10.2011, dall'Avv. Roberto Amodeo,
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in CodiceFiscale_8
Roma, alla Via Antonio Baiamonti n. 4.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18662/20 del Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
La presente non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificata la nella sua qualità di CP_2 mandataria della ha impugnato la sentenza n. 18662/20 con Controparte_1 cui il Tribunale di Roma ha così statuito:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 20450/2011, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
rigetta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca convenuta;
in parziale accoglimento della domanda principale di parte attrice, dichiara la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, fino al
30.6.2000 e di determinazione degli interessi convenzionali entro fido, nonché
l'illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto sui conti correnti intestati alla e dichiara che non è applicabile alcuna capitalizzazione su Controparte_6 tali interessi fino al 30.6.2000 e che i tassi convenzionali applicabili sono quelli sostitutivi di cui all'art. 117, 7^ comma lett. a) del D.L.vo 385/94, per tutta la durata del rapporto;
per l'effetto, accerta che il saldo complessivo dei due rapporti è pari a complessivi
€103.932,59 (di cui € 121.347,51 a credito sul c/c 3671/1 ed € 17.414,92 a debito, sul conto anticipi 3369/1), a credito del correntista e condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore della della predetta somma,
[...] Controparte_6
pag. 3/10 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla data di chiusura del conto al saldo effettivo;
rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice;
revoca l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 24.5.2027 nei confronti di , ; Controparte_8 CP_7 Controparte_9 CP_10
condanna la parte convenuta alla refusione, in favore degli Controparte_1 attori, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessivi € 13.450,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Amodeo Roberto;
pone le spese di ctu., come liquidate con decreto contestuale alla presente sentenza, definitivamente a carico della parte convenuta, con conseguente diritto delle parti attrici alla restituzione di quanto eventualmente pagato al consulente, a titolo di acconto o di saldo”.
A fondamento dell'articolato gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di non accogliere la sollevata eccezione di prescrizione.
B) Erroneità della sentenza che ha ritenuto corretta la espletata ctu. pur in assenza di tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti tra le parti.
C) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di far applicare i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
D) Erronea qualificazione della garanzia prestata in favore della società da parte dei soci.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita annullare e riformare, per i suesposti motivi, la sentenza del Tribunale di Roma n. 18662/2020 pubblicata in data
29.12.2020, non notificata e, in accoglimento di tutte le domande, eccezioni e deduzioni di cui al presente atto di appello, nonché per gli effetti di cui all'art. 346
c.p.c. , di tutte le domande eccezioni e deduzioni formulate con gli atti del giudizio pag. 4/10 di primo grado, da intendersi in ogni caso espressamente in questa sede riproposte, rigettare integralmente ogni avversaria istanza e, conseguentemente,
1) In linea principale e nel merito A) dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei GN , e a Parte_1 CP_7 Controparte_9 CP_10 proporre le avversarie istanze;
b-1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, nei termini di cui alla narrativa, dei pretesi diritti attorei e comunque dichiarare inammissibili, ovvero rigettare tutte le domande attrici perché infondate sia in fatto che in diritto;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 comma 1 del D.L.vo n. 28/10; c) accertare e dichiarare che, alla data del 22.9.2011, la in Controparte_1 relazione ai dedotti rapporti, era creditrice degli attori della complessiva somma di € 131.038,48 e pertanto, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, condannare la con sede in Roma, in Controparte_6 persona del suo l.r. p.t., nonché i GN , Controparte_8 CP_7
e Paola Viglione, in solido con la predetta società, nonché tra Controparte_9 di loro, al pagamento in favore della deducente dell'importo di € CP_4
131.038,48 ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi dall'1 settembre 2011, al tasso del 7,75% quale somma dei due saldi debitori delle richiamate posizioni in sofferenza n. 9501/350 (già c/c ordinario n. 3367168) e n. 9522/332 (già c/c anticipi n. 330373), 9501/0027, intrattenuti dalla
[...]
. Controparte_6
2) In via istruttoria: a) si chiede che venga accolta la richiesta, formulata dalla con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. di Controparte_11
CTU., di natura contabile, onde accertare il credito della banca oggetto della domanda riconvenzionale;
b) si chiede che venga accolta l'istanza di riconvocazione del C.T.U., onde fornire chiarimenti, atteso a quanto dedotto dalla Banca in ordine alle erronee conclusioni della disposta indagine tecnica, tenuto altresì conto delle osservazioni critiche all'elaborato peritale, e/o di supplemento di perizia affinchè la verifica contabile venga svolta senza pag. 5/10 considerare la documentazione irritualmente e tardivamente prodotta dagli attori.
Con vittoria di spese, del doppio grado di giudizio”.
Si sono costituiti gli appellati i quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto,
a loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno a loro volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa:
a) rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
b) in ogni caso, rigettare, la domanda riconvenzionale per i motivi esposti e, per l'effetto, dichiarare non dovuta da parte della e dei garanti Controparte_6 alcuna somma;
c) dichiarare, in ogni caso, la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai garanti per violazione delle norme sulla concorrenza, art. 2, comma 2, lett. a), Legge n.
287/1990.
Condannare, in ogni caso, l'appellante alla refusione delle spese ed agli onorari d i due gradi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese del giudizio e per non aver percepito anticipazioni”.
Alla udienza a trattazione scritta del 25.2.2925, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Con il primo motivo la difesa di parte appellante lamenta la erroneità della sentenza per non aver il Tribunale accolto la eccezione di prescrizione sollevata fin dal momento della sua costituzione tanto più che all'epoca vigeva la disposizione dell'art. 2 comma 61 della l. n. 10 del 26.2.2011 di conversione del c.d. Decreto
Milleproroghe che così testualmente recitava: “in ordine alle operazioni bancarie regolate in c/c, l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della pag. 6/10 annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Successivamente, proprio in conseguenza del mutamento della Giurisprudenza di
Legittimità (Cass.
2.12.2010 n. 24418), la appellante aveva oltremodo precisato la precedente eccezione alla stregua, appunto, della nota distinzione intervenuta tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, sicchè sarebbe stato preciso onere della controparte fornire la prova della natura ripristinatoria delle rimesse e, dunque, della diversa decorrenza del termine prescrizionale. A tale onere controparte non avrebbe adempiuto e il Primo Giudice avrebbe dovuto accogliere la eccezione, visto che essa era stata comunque sollevata e avrebbe dovuto ritenersi omnicomprensiva anche di quella ulteriormente precisata (Cass. 14.7.2020 n. 14958).
Il secondo motivo è in parte strettamente collegato con il primo, censurando la appellante la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile la produzione attorea avvenuta solo a preclusioni maturate.
I due motivi non possono essere condivisi.
Innanzitutto, non è revocabile in dubbio che gli esiti delle due eccezioni (quella inziale e quella successiva relativa alla natura dei versamenti) sarebbero ben diversi, come correttamente evidenziato dal Tribunale, visto che nel primo caso inciderebbero su tutte le rimesse anteriori ai dieci anni precedenti l'atto di citazione a prescindere dalla loro natura, mentre nel secondo caso inciderebbero solo sulle rimesse solutorie.
In secondo luogo, la questione della natura delle rimesse è stata allegata per la prima volta solo con le memorie di replica ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e, dunque, in modo del tutto nuovo e senza che su tali nuovi fatti controparti avessero mai potuto per tempo interloquire.
Dunque, tardiva deve certamente ritenersi la sollevata eccezione, essendosi la prima risolta sulla base della allora vigenza della L. n. 10/2011 poi dichiarata costituzionalmente illegittima.
pag. 7/10 In ogni caso, pur a voler ritenere valutabile la eccezione di prescrizione sollevata tardivamente dalla appellante, non potrebbe ritenersi tardiva la produzione documentale della difesa di controparte, visto che viceversa se ne dovrebbe dedurre una palese violazione del principio del “contraddittorio”, essendo palesemente limitato il diritto di difesa degli odierni appellati.
Peraltro, non v'è dubbio, altrettanto, che non risulta essere stata contestata la concessione di fidi come emerge tra l'altro anche dalla lettera di recesso prodotta in atti con la quale espressamente si specificava anche la revoca degli affidamenti medesimi.
I motivi devono essere, quindi, in parte qua, respinti.
Con il secondo motivo, sulla premessa della incompletezza della documentazione prodotta dalle parti e sulla violazione del principio dell'onere probatorio, il ctu. avrebbe errato nell'azzeramento dei primi estratti conto utilizzabili.
Inoltre, sarebbe stato fatto erroneo ricorso alla applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e non a quelli convenzionali pure puntualmente pattuiti dalle parti.
Quanto alla prima questione, occorre prendere le mosse dalla circostanza che, se da una parte gli attori hanno agito nei confronti della banca per la nullità delle clausole contrattuali e per la ripetizione di indebito, la banca ha domandato in via riconvenzionale la condanna avversaria al pagamento in suo favore della somma da essa determinata.
Ne consegue, dunque, che su entrambe ricadeva il preciso onere probatorio di produrre tutta la documentazione necessaria alla esatta ricostruzione del rapporto e, in particolare, sia dei contratti che degli e/c fin dalla nascita del rapporto stesso.
A tale onere, in verità, non ha compiutamente adempiuto nessuna delle parti per cui il ctu. non poteva far altro che prendere in esame il primo degli e/c.
A tal fine, occorre ricordare quanto affermato dalla S.C. a mente della quale “nei rapporti di c/c , ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda pag. 8/10 riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti
è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicchè, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto corrente occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti” (Cass. Sez. 6° 5.8.2021 n. 22387).
Mutatis mutandis, il principio è applicabile al caso di specie.
Correttamente, quindi, il ctu. ha preso le mosse dal primo estratto conto azzerandolo.
Quanto alla seconda questione, correttamente è stata fatta applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Al riguardo il Tribunale ha rilevato la mancanza di previsione del tasso di interesse da applicare nei casi di scopertura entro il fido concesso, con conseguente nullità della pattuizione per violazione dell'art. 117 TUB 4° comma TUB. Correttamente sono stati dunque applicati i tassi sostitutivi.
Viceversa, invece, risulta che in realtà il ctu. ha applicato per il resto i tassi convenzionalmente pattuiti sicchè la doglianza è priva di fondamento.
Il terzo motivo relativo alla diversa natura che sarebbe attribuibile alle fideiussioni rilasciate dai fideiussori resta ovviamente assorbito dal rigetto dei precedenti motivi.
La sentenza appellata deve essere pertanto confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte di Appello di Roma definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 18662/20 del Tribunale di Roma proposto dalla nella sua CP_2 qualità di mandataria della ogni ulteriore istanza ed eccezione Controparte_1 disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore degli appellati e, per essi, del difensore antistatario, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso alla camera di consiglio del 27.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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