Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta sezione civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Gabriella Canto Presidente
Marcello Testaquatra Giudice
Calogero Domenico Cammarata Giudice rel.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 79/2025 R.G. avente ad oggetto: << interdizione>> promossa
DA
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
RI (CL) il 11.10.2001 e residente in [...], rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dall'Avv. Pilato Rosa
Ricorrente
CONTRO
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 19.12.2006 e residente in [...]
Convenuto
E con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: il ricorrente concludeva insistendo nella richiesta di pronuncia
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'apertura di una amministrazione di sostegno in favore di . Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2025 il ricorrente agiva in giudizio affinché fosse pronunciata l'interdizione del proprio fratello, , evidenziandone Controparte_1 le gravi condizioni di derivanti da “sindrome di down con evidente deficit intellettivo e congenita cardiopatia” che lo affliggevano sin dai primi momenti di vita e che lo rendevano incapace di provvedere ai propri bisogni ed ai propri interessi. In particolare, il ricorrente rappresentava che causa di tali patologie il fratello è impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Nel corso dell'udienza di comparizione, svoltasi il 02.04.2025, il ricorrente ha ulteriormente sottolineato che la presentazione del ricorso si era resa necessaria al fine di garantire l'assistenza continua di cui il fratello necessita.
Il ricorrente, unitamente ai genitori , e , Controparte_2 Persona_1 precisavano altresì che il fratello , , è assistito giornalmente Controparte_1 dall'intero nucleo familiare, in quanto necessita di “ausilio per la sua igiene personale, non esce mai da solo e ha paura del buio”; rappresentavano altresì, che “anche a scuola non è mai da solo, ha l'insegnante di sostegno e una assistente. Lo andiamo a lasciare ed a prendere”. (cfr. verbale udienza).
Ulteriormente parte ricorrente ha precisato che il fratello non percepisce al momento alcuna pensione, ma è titolare di una indennità di accompagnamento e beneficia anche di un contributo per i disabili gravissimi, erogato dalla Regione
Sicilia, ma al momento sospeso.
A suffragio del ricorso, i ricorrenti depositavano verbale del 11.07.2007 (doc. n. 4), con cui la Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile riconosceva l'interdicendo invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80, 508/88), nonché, verbale del 03.10.2013 della
Commissione medica per l'accertamento dell'handicap (Legge del 05 febbraio del
1992 n. 104 – Legge 3 agosto 2009 n. 102 art. 20)(doc. n. 4), con il quale CP_1 veniva, altresì, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3).
Nel corso dell'udienza del 2/4/2025 è stato effettuato l'esame dell'interdicendo, comparso personalmente accompagnato dai genitori e dal fratello, odierno ricorrente.
Alla stregua di quanto emerso in sede istruttoria può certamente affermarsi che l' interdicendo versi, a cagione delle gravi condizioni psico fisiche determinate dalla patologia che lo affligge sin dalla nascita, in uno stato tale da non consentirgli di gestirsi autonomamente e tale da renderlo bisognoso di assistenza continua.
Deve, tuttavia, valutarsi, nell'interesse della parte nei cui confronti è stata correttamente chiesta l'adozione di una misura di protezione quale sia l'istituto giuridico che meglio si presta a garantire gli interessi delle persona e il minore sacrificio per costui.
Invero a mente del disposto di cui all'art. 414 c.c., , il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Dalla lettera della norma si evince che si tratta di una valutazione discrezionale del
Giudice dell'interdizione tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (vedasi Corte Costituzionale n. 440/2005).
Ormai può ritenersi pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza l'assunto secondo cui, stante l'ampiezza della formulazione dell'art. 404 c.c., l'istituto dell'amministratore di sostegno debba considerarsi lo strumento generale per la tutela del soggetto incapace, attribuendosi agli istituti della interdizione e della inabilitazione una funzione meramente residuale, potendosi ricorrere agli stessi soltanto quando non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all'interessato una protezione adeguata senza sacrificare la sua capacità.
Secondo il condiviso insegnamento della Corte Regolatrice: l'amministrazione di sostegno — introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 l. 9 gennaio 2004 n. 6 — ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli art. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Evidentemente appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione di quale istituto, interdizione ovvero amministrazione di sostegno, sia quello maggiormente conforme a garantire la protezione dell'incapace tenendo conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. Più approfonditamente si osserva che la stessa Corte Regolatrice ha avuto modo di precisare che: “ Per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà l'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. Civ. 2011 n.
22332).
Per converso si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
In ragione dei principi sopra richiamati, condivisi da questo Collegio, deve ritenersi che, già alla stregua delle allegazioni di parte, non sussistano i presupposti per pronunciare l'interdizione di , per la cui protezione appare, per Controparte_1 converso, più confacente il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, come evidenziato anche dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni.
A tal riguardo, deve osservarsi come lo stesso ricorso è stato proposto al fine di garantire lo svolgimento delle attività quotidiane, per le quali necessita il CP_1 continuo supporto.
La documentazione medica allegata evidenzia sicuramente un grave stato patologico che affligge dalla nascita l'interdicendo, tuttavia nel corso dell'udienza del
02.04.2025, emergeva una sostanziale capacità residua dello stesso, che si mostrava pienamente lucido, rispondendo in qualche modo alle domande poste dall'istruttore.
In particolare si osserva che l'interdicendo, sig. , nel corso della Controparte_1 audizione, rappresentava i propri interessi, le proprie passioni ed era in grado di esprimere anche le proprie paure, manifestando con ciò una piena consapevolezza di sé, certamente dissonante rispetto alla grave misura dell'interdizione (cfr. verbale udienza del 2/4/2025).
Il quadro complessivo emergente attesta una rilevante capacità residua di discernimento sia pure in un contesto patologico caratterizzato dalla necessità di una assistenza continua da parte di soggetti terzi, anche per lo svolgimento di attività della vita quotidiana. Peraltro si osserva che l'interdicendo è garantito da una adeguata e certamente affettuosa rete di sostegno familiare e anche in ambito scolastico è adeguatamente tutelato come emerso nel corso dell'udienza.
La giurisprudenza di merito a tal riguardo ha già più volte valutato la compatibilità della più blanda misura di protezione rappresentata dall'amministrazione di sostegno nei confronti di soggetti che necessitano di cure e trattamenti sanitari ( in tal senso cfr. Tribunale Modena 31/10/2014 in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2015,
2, I, 603) con la previsione da parte del Giudice tutelare di adeguate, minuziose, dettagliate prescrizioni cautelative, nonché vincoli e limiti ben precisi di autonomia con l'incarico, altresì, di riferire periodicamente al giudice medesimo sulle condizioni di vita e di salute del beneficiario.
L'entità e consistenza del patrimonio dell'interdicendo, inoltre, non giustificano, ad avviso del Collegio, il ricorso alla misura di protezione dell'interdizione tenuto conto che le attività di gestione di tali importi, derivanti dall'indennità di accompagnamento e, in seguito, dal contributo regionale “disabili gravissimi”, ben potranno rimettersi all'amministratore di sostegno trattandosi di attività che si caratterizzano per la loro ridotta difficoltà o complessità. E' altresì poco verosimile ipotizzare il compimento di atti pregiudizievoli tenuto conto della limitata vita di relazione della persona dell'interdicendo, sempre comunque accompagnato da altro familiare o altro addetto alla sua assistenza, e dell'assenza di un vero e proprio patrimonio mobiliare o immobiliare di cui eventualmente disporre. Alla stregua di quanto sopra esposto deve ritenersi essere l'amministrazione di sostegno la misura di protezione più adeguata rispetto alle esigenze del sig.
ed idonea ad assicurane la protezione ben potendosi rimettere Controparte_1 all'amministratore, pur nell'ambito delle prescrizioni che il giudice tutelare intenderà impartire, la protezione della persona priva in gran parte della sua autonomia.
Le spese del giudizio, atteso l'esito del giudizio ed in ragione della mancata formale costituzione del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da così statuisce: Parte_1 rigetta il ricorso promosso dalla stessa al fine di far dichiarare l'interdizione di
; Controparte_1 dichiara irripetibili le spese di lite;
dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di . Controparte_1
Così deciso in Caltanissetta nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale del 6 giugno 2025 .
Il Giudice relatore
Calogero D. Cammarata
Il Presidente
Gabriella Canto