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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 689/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 689/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Barrella che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
ricorrente
contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2023 il signor ha agito in giudizio nei Parte_1
pagina 1 di 5 confronti dell' , domandando al Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto CP_1
all'indennizzo per danno biologico con riguardo alle denunciate patologie professionali
(“Tendinite sovraspinoso bilaterale;
Discopatia con ernia lombare;
Epicondilite bilaterale”),
per le quali aveva infruttuosamente presentato le relative domande amministrative.
A fondamento del ricorso ha esposto di aver svolto, fin dal 1979, attività lavorativa nel settore dei pubblici esercizi, quale cameriere e banconiere, così impegnando per l'intera giornata lavorativa il distretto delle spalle e delle braccia, sollevando carichi ed operando prevalentemente in piedi.
Avverso il rigetto delle domande amministrative aveva proposto opposizione nei termini di legge, conclusasi, anch'essa, con un rigetto da parte dell' resistente. CP_1
2. L' ha resistito in giudizio, contestando l'assenza del rischio e la mancanza del nesso CP_1
di causalità tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa.
Ha inoltre contestato lo svolgimento delle mansioni per come dedotte nel ricorso, osservando come, in ogni caso, incombesse sul ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di mansioni idonee a provocare le tecnopatie denunciate.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u.
********
4. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
4.1 Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale, nel corso della quale sono stati sentiti i testimoni e colleghi di lavoro del ricorrente (presso la Disario Testimone_1 Tes_2
s.r.l. e il ristorante “Sa Curseviera”), i quali hanno confermato lo svolgimento delle mansioni di cameriere e di responsabile di sala a tempo pieno, così come dedotte in giudizio.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve, quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte.
pagina 2 di 5 Tuttavia, la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate deve essere effettuata alla luce alle osservazioni mediche del c.t.u..
4.2. Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivazione causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
L'ausiliario, dopo accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico-legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 4.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamate.
In particolare, il consulente ha accertato che parte ricorrente è affetta da “Discopatia lombare
degenerativa in stenosi del canale lombare a livello di L5-S1 con piccola ernia discale L2-L3;
Epicondilite gomito dx. e sin. in assenza di deficit funzionale e Tendinopatia del sovraspinato
bilaterale in sindrome da impingement sottoacromiale”.
Tuttavia, a giudizio del c.t.u. la patologia riscontrata non può essere posta in comprovato rapporto causale diretto o concausale con l'esercizio dell'attività lavorativa svolta da parte ricorrente.
Ha osservato, infatti, l'ausiliario che “Visitato nel corso delle attuali indagini peritali si è
potuta evidenziare unicamente la riduzione dei movimenti di flesso-estensione della colonna
lombare per circa 1/4, senza gravi ripercussioni sulla deambulazione e sulla funzionalità del
rachide.
È inoltre assente positività a gradi estremi della manovra di Lasègue bilateralmente con
riflessi osteo-tendinei normali;
è inoltre assente deficit neurologico periferico a carico del TA,
dell'ELA ed ECD (dato confermato anche da una visita specialistica ortopedica del 28/9/2020).
Va quindi innanzitutto precisato che il quadro clinico del non presenta, attualmente, Pt_1
una significatività clinica e funzionale di una qualche gravità, non rilevandosi deficit di grado
notevole della funzionalità statico-dinamica della colonna o deficit trofico-sensitivi importanti
pagina 3 di 5 con associato deficit di gruppi muscolari.
Va rimarcato come sia invece presente una alterazione congenito-degenerativa di rilievo
(evidenziata anche in una visita specialistica ortopedica del 08/2/21) come la stenosi lombare,
alla quale si può rapportare la sintomatologia presente nel , che essenzialmente si esplica a Pt_1
livello del territorio di innervazione di L5-S1.
Quanto alla entesopatia inserzionale dei gomiti, data l'assenza sostanziale di deficit
funzionale bilaterale, non si vede un rischio concreto nelle mansioni svolte né, soprattutto, in
quelle specifiche di cameriere in servizio di ristorazione.
Nel caso in esame, oltre a non essere documentata una effettiva ripetitività per tutto il turno di
lavoro dei movimenti dell'avambraccio non si ha, tantomeno, applicazione di forza.
Quanto alla tendinopatia bilaterale del sovraspinato, l'ecografia del 26/2/21 evidenzia un
quadro di impingement sotto-acromiale, condizione anatomica sulla quale nessuna incidenza
può svolgere l'attività lavorativa svolte.
Ciò è ancora più evidente se si considera sia il già ricordato D.M. del 09 Aprile 2008 (dove
per riconoscere l'origine professionale della tendinopatia del sovraspinato sono necessarie:
“Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.”) che la gestualità tipica dell'attività di
cameriere, nella quale non rientrano assolutamente movimenti ripetuti di sollevamento pesi
sopra il moncone della spalla né, tantomeno, il mantenimento di posture incongrue”.
Il perito officiato dal Tribunale ha pertanto concluso ritenendo che “ non Parte_1
presenta segni riferibili a malattia professionale riguardo alla richiesta per discopatia lombare,
tendinopatia delle spalle ed entesopatia del gomito dx. e sin. (epicondilite)”.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, chiaramente esposte nella citata relazione,
devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
La domanda va quindi rigettata.
pagina 4 di 5 5. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente autocertificato il possesso del requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per il 2022 (per gli anni successivi, in difetto di comunicazioni di segno contrario, si presume la persistenza del requisito in parola).
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
2) compensa integralmente le spese processuali;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 689/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Barrella che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
ricorrente
contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2023 il signor ha agito in giudizio nei Parte_1
pagina 1 di 5 confronti dell' , domandando al Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto CP_1
all'indennizzo per danno biologico con riguardo alle denunciate patologie professionali
(“Tendinite sovraspinoso bilaterale;
Discopatia con ernia lombare;
Epicondilite bilaterale”),
per le quali aveva infruttuosamente presentato le relative domande amministrative.
A fondamento del ricorso ha esposto di aver svolto, fin dal 1979, attività lavorativa nel settore dei pubblici esercizi, quale cameriere e banconiere, così impegnando per l'intera giornata lavorativa il distretto delle spalle e delle braccia, sollevando carichi ed operando prevalentemente in piedi.
Avverso il rigetto delle domande amministrative aveva proposto opposizione nei termini di legge, conclusasi, anch'essa, con un rigetto da parte dell' resistente. CP_1
2. L' ha resistito in giudizio, contestando l'assenza del rischio e la mancanza del nesso CP_1
di causalità tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa.
Ha inoltre contestato lo svolgimento delle mansioni per come dedotte nel ricorso, osservando come, in ogni caso, incombesse sul ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di mansioni idonee a provocare le tecnopatie denunciate.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u.
********
4. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
4.1 Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale, nel corso della quale sono stati sentiti i testimoni e colleghi di lavoro del ricorrente (presso la Disario Testimone_1 Tes_2
s.r.l. e il ristorante “Sa Curseviera”), i quali hanno confermato lo svolgimento delle mansioni di cameriere e di responsabile di sala a tempo pieno, così come dedotte in giudizio.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve, quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte.
pagina 2 di 5 Tuttavia, la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate deve essere effettuata alla luce alle osservazioni mediche del c.t.u..
4.2. Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivazione causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
L'ausiliario, dopo accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico-legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 4.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamate.
In particolare, il consulente ha accertato che parte ricorrente è affetta da “Discopatia lombare
degenerativa in stenosi del canale lombare a livello di L5-S1 con piccola ernia discale L2-L3;
Epicondilite gomito dx. e sin. in assenza di deficit funzionale e Tendinopatia del sovraspinato
bilaterale in sindrome da impingement sottoacromiale”.
Tuttavia, a giudizio del c.t.u. la patologia riscontrata non può essere posta in comprovato rapporto causale diretto o concausale con l'esercizio dell'attività lavorativa svolta da parte ricorrente.
Ha osservato, infatti, l'ausiliario che “Visitato nel corso delle attuali indagini peritali si è
potuta evidenziare unicamente la riduzione dei movimenti di flesso-estensione della colonna
lombare per circa 1/4, senza gravi ripercussioni sulla deambulazione e sulla funzionalità del
rachide.
È inoltre assente positività a gradi estremi della manovra di Lasègue bilateralmente con
riflessi osteo-tendinei normali;
è inoltre assente deficit neurologico periferico a carico del TA,
dell'ELA ed ECD (dato confermato anche da una visita specialistica ortopedica del 28/9/2020).
Va quindi innanzitutto precisato che il quadro clinico del non presenta, attualmente, Pt_1
una significatività clinica e funzionale di una qualche gravità, non rilevandosi deficit di grado
notevole della funzionalità statico-dinamica della colonna o deficit trofico-sensitivi importanti
pagina 3 di 5 con associato deficit di gruppi muscolari.
Va rimarcato come sia invece presente una alterazione congenito-degenerativa di rilievo
(evidenziata anche in una visita specialistica ortopedica del 08/2/21) come la stenosi lombare,
alla quale si può rapportare la sintomatologia presente nel , che essenzialmente si esplica a Pt_1
livello del territorio di innervazione di L5-S1.
Quanto alla entesopatia inserzionale dei gomiti, data l'assenza sostanziale di deficit
funzionale bilaterale, non si vede un rischio concreto nelle mansioni svolte né, soprattutto, in
quelle specifiche di cameriere in servizio di ristorazione.
Nel caso in esame, oltre a non essere documentata una effettiva ripetitività per tutto il turno di
lavoro dei movimenti dell'avambraccio non si ha, tantomeno, applicazione di forza.
Quanto alla tendinopatia bilaterale del sovraspinato, l'ecografia del 26/2/21 evidenzia un
quadro di impingement sotto-acromiale, condizione anatomica sulla quale nessuna incidenza
può svolgere l'attività lavorativa svolte.
Ciò è ancora più evidente se si considera sia il già ricordato D.M. del 09 Aprile 2008 (dove
per riconoscere l'origine professionale della tendinopatia del sovraspinato sono necessarie:
“Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.”) che la gestualità tipica dell'attività di
cameriere, nella quale non rientrano assolutamente movimenti ripetuti di sollevamento pesi
sopra il moncone della spalla né, tantomeno, il mantenimento di posture incongrue”.
Il perito officiato dal Tribunale ha pertanto concluso ritenendo che “ non Parte_1
presenta segni riferibili a malattia professionale riguardo alla richiesta per discopatia lombare,
tendinopatia delle spalle ed entesopatia del gomito dx. e sin. (epicondilite)”.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, chiaramente esposte nella citata relazione,
devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
La domanda va quindi rigettata.
pagina 4 di 5 5. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente autocertificato il possesso del requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per il 2022 (per gli anni successivi, in difetto di comunicazioni di segno contrario, si presume la persistenza del requisito in parola).
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
2) compensa integralmente le spese processuali;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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