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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1898 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Pietro Nenni n. 23/B, presso lo studio dell'avv. Francesca Ferrante, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia De Caridi, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), piazza della Repubblica n. 10, presso lo studio degli avv.ti Francesco Ciriaco
e Alberto Ciriaco che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 395/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 26.3.2019 e depositata in data 18.6.2019. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato adiva il Giudice di Pace di Lamezia Terme Controparte_1 spiegando opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 5159 emessa nei suoi riguardi dal della in data 18.3.2016 Controparte_2 Parte_1
e notificata il 20.4.2016, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 15.359,43, oltre euro 7,20 per spese di notifica, quale sanzione amministrativa pecuniaria per avere, il ricorrente, indebitamente percepito aiuti comunitari PAC a carico del (“Fondi CP_3 europeo agricolo di garanzia”) ed erogati dall'ARCEA ( Controparte_4
”), in violazione della l. n. 898/1986.
[...]
A fondamento della spiegata opposizione il ricorrente eccepiva: 1) la nullità dell'ordinanza- ingiunzione per mancata notificazione, e conseguente contestazione, dell'infrazione asseritamente commessa, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 4 della l. n. 898/1986; 2) la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per la suddetta violazione;
3) la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata contestazione dell'infrazione e per mancata notifica dell'atto presupposto;
4) la nullità del provvedimento contestato per difetto di motivazione e per insussistenza dei presupposti sostanziali
1 di applicazione della sanzione amministrativa comminata. L'opponente concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione contestata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con statuizione consequenziale sulle spese processuali. Il Giudice di Pace adito accoglieva, inaudita altera parte, l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio la che rilevava l'infondatezza dei motivi di fatto e di Parte_1 diritto posti a base dell'opposizione spiegata, oltre che l'assenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla legge per l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza- ingiunzione;
domandava, previa revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento contestato, il rigetto dell'opposizione proposta dal;
il tutto con vittoria di CP_1 spese e competenze del giudizio. La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso la prova testimoniale assentita. Con sentenza n. 395/2019, depositata il 18.6.2019, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva l'opposizione proposta e dichiarava l'intervenuta prescrizione del diritto della alla Parte_1 riscossione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, di quanto percepito dal;
per CP_1
l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione n. 5159 emessa in data 18.3.2016 dal
[...]
della e compensava tra le parti le spese Controparte_2 Parte_1 di lite. Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza denunciando l'erroneità del pronunciamento impugnato nella parte in cui il giudice a quo aveva dichiarato l'avvenuta prescrizione del diritto ad esigere il pagamento ai sensi dell'art. 28 l. n. 689/1981, nonché lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2945 c.c.. La parte appellante chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza impugnata con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione annullata e la condanna del al pagamento CP_1 delle somme ingiunte e delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Si costituiva nel giudizio di gravame , il quale rilevava, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto per intervenuta estinzione dell'obbligazione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione; in particolare, deduceva che l'obbligazione de quo era stata adempiuta dalla obbligata in solido , “Associazione Produttori Olivicoli Calabrese”, con conseguente CP_5 estinzione del rapporto obbligatorio anche nei riguardi del , obbligato principale. In ogni caso CP_1 riproponeva tutte le eccezioni già formulate in primo grado. Domandava, quindi, in via principale, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia;
in subordine, chiedeva la conferma integrale della sentenza impugnata o una sua riforma in accoglimento delle altre eccezioni proposte in primo grado e non valutate dal Giudice onorario;
il tutto con il successo delle spese processuali del grado di appello. La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025, svoltasi secondo il modello procedimentale della trattazione scritta, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, occorre chiarire che nei giudizi di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa l'art. 6 d. lgs. 150/2011 stabilisce che, ove dallo stesso articolo non sia diversamente stabilito, le relative controversie sono regolate dal rito lavoro, rito
2 speciale a cognizione piena, la cui peculiarità riflette quella dei diritti soggettivi rispetto ai quali ne è prevista l'applicazione. Orbene, l'applicazione dello speciale procedimento del lavoro, ispirato ai principi dell'oralità e della concentrazione processuale, determinerebbe l'inapplicabilità al presente giudizio dell'art. 190 c.p.c. previsto per il diverso rito ordinario, norma che disciplina il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, indicandone il relativo termine di decadenza. Ciononostante, la rimessione della presente causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c., non costituisce motivo di nullità della presente sentenza: tale deviazione dal rito applicato non comporta infatti alcuna nullità né del procedimento né della presente sentenza definitoria del giudizio. Invero, la corte di legittimità ha chiarito, a più riprese, che “dalla adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte” (Corte di Cassazione civile, sentenza 11 aprile 2023, n. 9628). Ancora, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui “l'esattezza del rito non è mai suscettibile di essere considerata come fine a sé stessa, donde può essere invocata solo per riparare a una precisa e apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, si sia determinata (per la parte) “sul piano pratico- processuale” (Cass. Sez. Un. n. 3758/2009). Non discende, pertanto, dall'applicazione della predetta norma alcuno specifico pregiudizio processuale alle parti, né dunque alcuna lesione del diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale, da cui possa derivare l'invalidità del presente provvedimento. Anzi, si può certamente ritenere che i contendenti abbiano avuto un surplus di attività difensiva a disposizione, dal momento che hanno avuto la possibilità di approfondire ulteriormente le loro difese negli scritti conclusionali di cui agli artt. 190 c.p.c.. Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, merita di essere accolto con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata. Erroneamente, come evidenziato dalla difesa dell'appellante, il Giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere l'opposizione proposta in primo grado, giudicando fondata l'eccezione di nullità sollevata dal per intervenuta prescrizione del diritto della a riscuotere le CP_1 Parte_1 somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Il predetto termine di prescrizione ha la sua disciplina nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, che trova applicazione in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 4 della legge n. 898 del 1986. Il testo dell'art. 28 l. n. 689/1981 prevede verbatim che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Pertanto, nel caso di specie, per individuare il dies a quo della prescrizione, occorre accertare quando la violazione si possa considerare come commessa. Riguardo a tale termine iniziale, consolidata giurisprudenza di legittimità sostiene che “il diritto a riscuotere le somme per indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati falsi si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto, perché è con tale percezione che si perfeziona l'illecito amministrativo” (Cass. civ., Sez. II, 21/12/2011, n. 28048). Sul punto anche il Consiglio di Stato ha affermato che “la violazione amministrativa prevista
3 dall'art. 2 l. n. 898/1986 – che punisce l'indebita percezione dei contributi o aiuti comunitari in agricoltura – si perfeziona con la percezione dei contributi o aiuti medesimi: da tale momento decorre il termine quinquennale previsto dall'art. 28 l. n. 689/1981” (Cons. Stato, Sez. II, 20/12/2000, n. 2196). Tanto detto, emerge con chiarezza che l'illecito amministrativo si perfeziona non con la (sola) esposizione di dati o notizie falsi, ma con l'indebita percezione degli aiuti conseguente all'esposizione dei dati e delle notizie false, tanto che la sanzione amministrativa è pari – nel quantum - all'importo indebitamente percepito. Pertanto, è dalla data della predetta erogazione che inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa. Come dettagliatamente riportato nel verbale di constatazione di violazione della legge 23.12.1986 n. 898, allegato agli atti, elevato dalla Guardia di AN, Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma, nel caso di specie, la riscossione dell'aiuto comunitario non si è esaurita in un'unica soluzione, dunque con un'erogazione una tantum, bensì sono stati effettuati pagamenti in più “tranche”. Il primo pagamento, stando a quanto contenuto nel dettagliato verbale di constatazione, risale alla data del 29.12.2008 e ammonta ad euro 5.183,66 e si ricollega alla domanda unica di pagamento presentata il 15.5.2008 e relativa all'annata agraria del 2008. Il secondo ed il terzo pagamento, corrisposti nelle due diverse date del 22.10.2009 e del 15.12.2009, di importo pari rispettivamente ad euro 3.635,33 e ad euro 1.544,47, si ricollegano invece alla domanda unica di pagamento del 13.5.2009, relativa all'annata agraria del 2009. Infine, gli ultimi due contributi, versati nelle due date del 22.10.2010 e del 10.12.2010, di importo pari rispettivamente ad euro 2.596,67 e ad euro 2.399,30, risalgono alla domanda unica di pagamento del 21.5.2010 relativa alla compagna dell'anno 2010. Ciascuna delle domande di pagamento, come riportato nel verbale, è stata presentata a nome e firma di , padre dell'odierno appellato, deceduto in data 3.3.2008, quindi già defunto alla Persona_1 data di presentazione della prima delle domande uniche di pagamento, inoltrata in data 15.5.2008. Quanto sopra riportato chiarisce che il contributo è stato frazionato in plurimi pagamenti. Orbene, tale circostanza incide sulla individuazione del termine iniziale per il decorso della prescrizione quinquennale;
la Suprema Corte, infatti, ha affermato che, nel caso in cui l'aiuto viene riscosso a cadenze periodiche, esattamente come nella specie, “l'illecito amministrativo in questione è da considerarsi "a consumazione prolungata", essendo caratterizzato da un'unicità di azione e da un evento che continua prodursi nel tempo con l'indebita e periodica percezione dell'aiuto comunitario”; “tale essendo la struttura dell'illecito, consegue che il termine di prescrizione decorre dalla data della percezione dell'ultimo pagamento. Infatti, la violazione che a norma dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981 costituisce dies a quo della prescrizione non può essere frazionata nei singoli momenti nei quali si scompone la consumazione” (Cass. civ. sez. III, 11.4.2000 n. 4594). Pertanto, la corte della nomofilachia ha concluso sancendo che “il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto e, nel caso di riscossione dell'aiuto con suddivisione in una pluralità di pagamenti, dalla data dell'ultimo pagamento”. Nel caso in disamina, risalendo l'ultima erogazione del contributo al 10.12.2010 e non essendo decorsi cinque anni da tale data a quella del 5.2.2014, in cui all'ingiunto è stato notificato processo verbale di constatazione per violazione della legge 23.12.1986 n. 898, risulta pienamente nei
4 termini, e dunque legittimo, il diritto di riscossione delle somme esercitato dal
[...]
. Parte_2
Riguardo gli effetti interruttivi della prescrizione del predetto processo verbale di constatazione, è pacifico che “il verbale di accertamento dell'infrazione ritualmente notificato, in quanto persegue non solo lo scopo di rendere edotto il contravventore dell'infrazione rilevata ma anche quello di richiedere al destinatario il pagamento della sanzione pecuniaria stabilita e di prospettare condizioni di ridotto pagamento, vale a costituire in mora il debitore e pertanto è idoneo a norma dell' art. 2943, ultimo comma, c.c. ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute” (Tribunale Bari, sez. III, 09/05/2018, n. 1998; v. anche Cass. lav. n. 19330/2023: “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione – compreso quello con cui l'Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore – ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. In particolare, è stato deciso che la notifica del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c.; cfr. ancora Cass. 20/07/2016, n. 14886; Cass. 11/05/2022, n. 14861; v. infine anche Cass. civ. n. 37039/2022: “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria“). Del resto, sull'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione in subiecta materia, può richiamarsi anche la giurisprudenza amministrativa secondo la quale “qualora la percezione dei contributi sia stata resa possibile da false dichiarazioni contenute nelle relative domande di pagamento, il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere ovverosia dalla data in cui la non corrispondenza al vero è stata accertata inconfutabilmente dalla Guardia di AN (nel caso di specie, quindi, dal 5.2.2014, data in cui è stato elevato il verbale di constatazione più volte citato). È dunque solo da tale momento che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., sarebbe stato possibile fare valere il diritto alla riscossione degli aiuti indebitamente percepiti (Tar Sicilia, Sez. II, n. 202/2021). La sentenza appena citata ha condiviso quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui, al fine di assicurare l'effettiva ratio dell'obbligo di recupero degli aiuti indebitamente erogati, il dies a quo di decorrenza della prescrizione del predetto recupero “corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l'irregolarità” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. VIII, sent. n. 378/18). In termini analoghi, il Consiglio di Stato (sez. III, sent. n. 754672019) ha confermato la sentenza appellata del Tar Piemonte, n. 626/2018, la quale aveva statuito che “il termine prescrizionale decorre da quando il fatto è stato effettivamente scoperto e l'Amministrazione è stata posta nella condizione di poter esercitare il potere di recupero”. Accertata nei termini appena illustrati la piena fondatezza dell'appello della , va Parte_1 sottolineato che il , nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha formulato varie eccezioni CP_1 riproponendo, altresì, tutti i motivi di opposizione avanzati davanti al giudice a quo e non trattati da
5 quest'ultimo perché ritenuti assorbiti nella pronuncia di prescrizione del diritto di credito della
. Parte_1
In particolare, ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 estinzione dell'obbligazione: più nello specifico, ha dedotto l'avvenuto adempimento dell'obbligazione ad opera di , “Associazione Produttori Olivicoli Calabrese”, individuata CP_5 nel verbale di constatazione della violazione quale obbligata in solito, rispetto all'odierno appellato
, ex art. 6 l. n. 689/1981. In ragione di ciò, ritenendo l'obbligazione de quo estinta per tutti i CP_1 coobbligati, l'odierno appellato ha richiesto una pronuncia di cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia definitoria della controversia. Tuttavia, a sostegno di quanto affermato, non ha depositato alcun atto, rivolto all'associazione CP_1
né al dipartimento interessato della con cui abbia dato prova di aver CP_5 Parte_1 richiesto copia della ricevuta del pagamento asseritamente effettuato in adempimento dell'obbligazione ingiunta. L'appellato si è limitato piuttosto a richiedere, nel corso del presente giudizio, che fosse rivolto alla e all' un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto Parte_1 CP_5 documento attestante l'avvenuto pagamento della sanzione ad opera dell'associazione obbligata in solido. Tuttavia, tale richiesta non ha potuto incontrare il favore del Tribunale, mancando il documento, oggetto della richiesta di esibizione, di specifica e puntuale identificazione. L'ordine di esibire documentazione, infatti, può essere impartito solo con riferimento ad atti certamente esistenti e specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto od almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (Cassazione civile, sez. I, 13/06/1991, n. 6707), non risultando ammissibile un ordine di esibizione dal contenuto generico e con finalità esplorative. Pertanto, l'affermazione del , circa l'avvenuto adempimento dell'obbligazione ingiunta ad CP_1 opera dell' , non risulta suffragata, allo stato, da alcun elemento di prova, rimanendo CP_5 piuttosto relegata al piano assertivo, motivo per il quale l'eccezione dedotta non può trovare accoglimento. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione de quo per mancata notificazione all'ingiunto dell'atto contenente la contestazione della violazione, trattasi, come veduto, di eccezione non esaminata in primo grado poiché il Giudice di Pace ha ritenuto assorbente quella di prescrizione sopra esaminata. Sul punto, l'art. 4 della l. n. 898 del 1986, dopo aver affermato che “all'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”, ha di seguito statuito che “se non è avvenuta la contestazione immediata (dell'illecito amministrativo), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Pertanto, nel caso di specie, risiedendo in Italia, egli avrebbe dovuto ricevere Controparte_1 contestazione dell'infrazione, e dunque notificazione dell'atto contenente gli estremi della violazione, entro centottanta giorni dall'accertamento che ha rilevato l'illecito amministrativo contestato a suo carico. Tale atto di contestazione dell'infrazione è da identificare nel processo verbale di constatazione per
6 violazione della legge 23.12.1986 n. 898, elevato dal Nucleo speciale della Guardia di AN in data 5.2.2014. Dalla relazione di notificazione allegata in atti, il predetto processo verbale risulta essere stato notificato all'appellato in data 10.2.2014, appena cinque giorni dopo la redazione del verbale CP_1 stesso con il quale è stato accertato l'illecito amministrativo dell'odierno appellato, quindi certamente entro il termine di 180 giorni di cui all'art. 4 della legge n. 898/1986. Infatti, “il termine di centottanta giorni per la contestazione dell'illecito di cui all'art. 2 l. 23 dicembre 1986 n. 898 (indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie false) decorre dall'accertamento dell'indebita percezione dei contributi e non dalla commissione dell'illecito o da quello in cui avrebbero dovuto essere verificate le condizioni per la concessione del beneficio” (v. Cassazione civile, sez. II, 13/12/2011, n. 26738). Nel caso di specie, l'accertamento ai fini amministrativi dell'indebita percezione dei contributi è stato compiuto in data 5.2.2014, dopo che la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, aveva autorizzato la Guardia di AN di Lamezia Terme ad utilizzare i dati, i documenti e le notizie acquisite nel corso delle indagini di polizia giudiziaria afferenti al relativo procedimento penale. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellato, emerge dagli atti di causa che l'illecito amministrativo è stato debitamente e tempestivamente contestato all'ingiunto , in CP_1 quanto vi è prova dell'avvenuta notifica del predetto processo verbale entro il termine di legge dall'avvenuto accertamento dell'illecito, notifica da cui sono pure derivati gli effetti interruttivi della prescrizione sopra menzionati. E' infondata pure l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione sollevata dal . CP_1
Difatti, la giurisprudenza ha chiarito che “il procedimento delineato dalla l. n. 689 del 1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative non soggiace alla l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e dunque non trova applicazione l'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi dall' art. 3 della l. n. 241 del 1990; pertanto l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente che la motivazione, seppure succinta, dia conto delle ragioni di fatto della decisione, desumibili anche per relationem” (Corte Appello Palermo, sez. I, 26/01/2024, n. 1911; Tribunale Brescia, sez. III, 17/07/2023, n. 1245: “L'ordinanza di ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, ragioni che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”; Tribunale Firenze, sez. II, 09/02/2023, n. 372: “L'ordinanza ingiunzione con la quale viene irrogata una sanzione amministrativa è efficace anche se non è motivata analiticamente e dettagliatamente alla stregua di un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una succinta motivazione con la quale si dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Pertanto, il provvedimento è annullabile da parte del giudice dell'opposizione soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnata ordinanza risulti del tutto priva di motivazione”; Tribunale Ascoli Piceno, 20/01/2023, n. 30: “In tema di motivazione dell'atto amministrativo, si precisa che l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle
7 ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”; cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 01/12/2021, n. 8012: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”). Nel caso di specie, l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio è stato certamente soddisfatto attraverso la sufficiente indicazione delle ragioni di fatto della decisione (desumibili per relationem anche dall'atto di contestazione che era stato notificato al e quindi CP_1 era dallo stesso conosciuto) e mediante l'avvenuto esame dei rilievi difensivi formulati dagli interessati della cui presentazione è stato dato atto nell'ordinanza-ingiunzione opposta. Infine, l'appellato ha riproposto un'ulteriore eccezione relativa ad una presunta non punibilità per carenza dei presupposti sostanziali propri dell'illecito amministrativo contestato.
ha affermato che il fatto che le domande di pagamento siano state presentate Controparte_1
a nome del di lui padre, , già defunto alla data di presentazione della prima delle tre Persona_1 domande, non è da ricollegare all'intento fraudolento di voler ottenere un contributo non spettante (accreditato su conto corrente n. 54.9/UA11347 a lui intestato), quanto piuttosto all'aver mancato di aggiornare il fascicolo aziendale, con comunicazione - a chi di competenza- del decesso del padre e del suo subentro, in qualità di successore, nella titolarità e nella gestione Persona_1 dell'azienda agricola. Da un punto di vista sostanziale, sottolinea il , essendo egli effettivo esercente l'attività CP_1 destinataria dell'aiuto comunitario, mancherebbero gli estremi dell'illecito amministrativo contestato, ricorrendo piuttosto un'ipotesi di mera irregolarità formale. Nonostante gli assunti difensivi dell'appellato, è evidente la non veridicità della documentazione depositata al fine di ottenere il contributo comunitario, inoltrata a nome e firma di persona deceduta, con somme accreditate su conto corrente intestato ad altri, nel caso di specie all'odierno appellato
. Controparte_1
Sulla questione è peraltro intervenuta la sentenza n. 236/2015 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la , dinanzi alla quale l'odierno appellato è stato interessato da Parte_1 un giudizio di responsabilità per danno erariale, concluso con un positivo accertamento – a suo carico- della predetta responsabilità. La Corte dei Conti ha anzitutto confermato la sua giurisdizione nei confronti dell'odierno appellato, a fronte dell'eccezione secondo la quale le domande per l'erogazione del contributo non risultavano formalmente riconducibili alla persona di , essendo state presentate a nome e Controparte_1 firma del defunto padre, . Persona_1
Ebbene, il giudice contabile ha richiamato sul punto la decisione della Corte dei Conti, Sez. Umbria, n. 25/2013, nella quale è stato affermato che “la posizione di chi percepisce i contributi a seguito di presentazione di una domanda non è dissimile da chi lo faccia in carenza di tale elemento, differenziandosi sotto un mero profilo diacronico, legato al tempo dell'insorgenza dell'impegno di osservare il vincolo di destinazione dei fondi, che nell'un caso si concretizza con la presentazione della domanda, nell'altro con la percezione dei contributi”. Con la prefata sentenza, la Corte dei Conti ha dichiarato che “il fatto che i contributi siano stati
8 comunque utilizzati per i fondi aziendali, infatti, non ha alcun rilievo ove si consideri che la percezione è seguita ad una condotta criminosa e truffaldina volta a ingannare l'ente erogante e quindi in carenza di una regolare domanda”; “non solo;
la condotta posta in essere dal è CP_1 connotata da dolo ove si consideri che il suddetto aveva quanto meno comunicato, e peraltro era l'unico a poterlo fare, le coordinate bancarie per l'accredito del fondo comunitario”. Alla luce delle superiori considerazioni, il Tribunale ritiene che tutti i motivi di opposizione avanzati in primo grado dal (e riproposti in sede di appello) sono privi di fondamento CP_1 giuridico e pertanto non possono che andare reietti. L'appello della pertanto, è pienamente fondato e, di conseguenza, la sentenza Parte_1 oggetto di gravame deve essere riformata con il rigetto dell'opposizione spiegata in prime cure dal e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta. CP_1
Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente. Quanto alla disciplina delle spese in sede d'impugnazione va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione delle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). In ragione di quanto appena enunciato l'appellato è tenuto ex art. 91, primo Controparte_1 comma, c.p.c. al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio a favore della appellante, liquidate come in dispositivo alla luce dei decreti ministeriali applicabili ratione Pt_1 temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza appellata, respinge l'opposizione avanzata in primo grado da e, per l'effetto, conferma l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione n. 5159 emessa il 18.3.2016 dal Parte_2
e notificata in data 20.4.2016;
[...]
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore Controparte_1 della , che liquida in euro 1.104,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di Parte_1 legge;
3) condanna l'appellato al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 382,530 per esborsi e in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 28 aprile 2025.
9 Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria addetta all'UPP dott.ssa Valeria Molinaro.
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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