Sentenza 13 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di patteggiamento il giudice non può che respingere o accogliere la richiesta di patteggiamento in tutta l'articolazione del calcolo della sanzione senza facoltà di operare interventi che modifichino il tema pattiziamente devoluto, dovendosi limitare a verificare che la pena complessivamente richiesta non ecceda, in difetto o in eccesso, dai limiti legali. Il principio non soffre deroghe anche per quel che attiene al calcolo della pena con riferimento all'istituto della continuazione quando la richiesta contenga la misura della pena base e l'aumento risultante dalla continuazione. Il giudice è tenuto, in tal caso, solamente a verificare che il reato da lui ritenuto più grave sia compatibile con l'applicazione della pena base indicata dal richiedente (nel senso che sia ricompresa tra il minimo ed il massimo edittale del reato ritenuto più grave), tenuto conto del concorso di possibili circostanze, e che l'aumento per la continuazione sia contenuto nel triplo della pena base proposta. Ove il risultato di tali verifiche conduca a ritenere legittima la pena complessivamente richiesta, l'autorità giudiziaria non è tenuta ad alcuna specifica motivazione ed ogni doglianza al riguardo non può essere presa in esame dal giudice dell'impugnazione proprio in ragione della base pattizia del computo recepito nella sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/1998, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 13/02/1998
Dott. Ugo Scelfo Consigliere SENTENZA
Dott. Ilario Martella Consigliere N. 180
Dott. Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel. N. 31753/1997
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto dall'avv: Cesare Manzitti, nell'interesse di NT IT, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta in data 23 maggio 1997 del Tribunale di Genova;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale Dott. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. - IT NT propone ricorso per cassazione avverso la sentenza art. 444 c.p.p. del Tribunale di Genova indicata in epigrafe con quale gli è stata applicata - con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - la pena di un anno e sei mesi di reclusione per sette episodi di furto aggravato, tre di resistenza a pubblico ufficiale (uno dei quali con lesioni), due di allontanamento dall'abitazione in stato di arresti domiciliari, due di violazione dell'art. 189 del codice della strada per essersi dato alla fuga dopo l'investimento di persone;
reati, tutti, legati dal vincolo della continuazione e ritenuto più grave l'episodio di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (capo "g"). 2. - Con il primo motivo il NT lamenta l'omessa motivazione sul punto con il quale il giudice di merito ha ritenuto più grave il reato di cui al capo "g".
Con il secondo mezzo si duole della mancata applicazione dell'art.129 c.p.p. in ordine al reato di cui al capo "a" (furto pluriaggravato), in relazione al quale avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste, mancando al riguardo indizi a suo carico.
3. - Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati.
Per quanto attiene al primo motivo rileva la Corte che il giudice non può che respingere o accogliere la richiesta di patteggiamento in tutta l'articolazione del calcolo della sanzione senza facoltà di operare interventi che modifichino il tema pattiziamente devoluto (Cass., 16 maggio 1996, n. 4993 [ud. 21 marzo 1996], Granata), dovendosi limitare a verificare che la pena complessivamente richiesta non ecceda, in difetto o in eccesso, dai limiti legali. Il principio non soffre deroghe anche per quel che attiene al calcolo della pena con riferimento all'istituto della continuazione quando la richiesta contenga la misura della pena base e l'aumento risultante dalla continuazione. Il giudice è tenuto, in tal caso, solamente a verificare che il reato da lui ritenuto più grave sia compatibile con l'applicazione della pena base indicata dal richiedente (nel senso che sia ricompresa tra il minimo ed il massimo edittale del reato ritenuto più grave), tenuto conto del concorso di possibili circostanze, e che l'aumento per la continuazione sia contenuto nel triplo della pena base proposta. Ove il risultato di tali verifiche conduca, come nella specie, a ritenere legittima la pena complessivamente richiesta, l'autorità giudiziaria non è tenuta ad alcuna specifica motivazione ed ogni doglianza al riguardo non può essere presa in esame dal giudice dell'impugnazione proprio in ragione della base pattizia del computo recepito nella sentenza.
4. - Con riferimento al secondo motivo deve essere osservato che il giudice non è tenuto ad accertare la consistenza probatoria dell'imputazione e della responsabilità dell'imputato, in quanto l'accordo tra quest'ultimo e il P.M., posto alla base della sentenza, esclude l'intervento del magistrato sulla valutazione della responsabilità dell'imputato il quale, richiedendo il patteggiamento, non contesta - ma anzi implicitamente riconosce - la responsabilità in ordine ai reati ascrittigli (Cass., 24 agosto 1993, n. 7981 [ud. 24 maggio 1993]; Cass. 26 giugno 1992, n. 7495 [ud. 27 aprile 19921 Scarlino;
Cass., 21 novembre 1990, n. 15451 [ud. 10 luglio 1990], Cimino conf. SU Barhouni).)
5. - All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 2 milioni a favore della cassa della ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 2 milioni a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1998