Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/1998, n. 3461
CASS
Sentenza 13 febbraio 1998

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In tema di patteggiamento il giudice non può che respingere o accogliere la richiesta di patteggiamento in tutta l'articolazione del calcolo della sanzione senza facoltà di operare interventi che modifichino il tema pattiziamente devoluto, dovendosi limitare a verificare che la pena complessivamente richiesta non ecceda, in difetto o in eccesso, dai limiti legali. Il principio non soffre deroghe anche per quel che attiene al calcolo della pena con riferimento all'istituto della continuazione quando la richiesta contenga la misura della pena base e l'aumento risultante dalla continuazione. Il giudice è tenuto, in tal caso, solamente a verificare che il reato da lui ritenuto più grave sia compatibile con l'applicazione della pena base indicata dal richiedente (nel senso che sia ricompresa tra il minimo ed il massimo edittale del reato ritenuto più grave), tenuto conto del concorso di possibili circostanze, e che l'aumento per la continuazione sia contenuto nel triplo della pena base proposta. Ove il risultato di tali verifiche conduca a ritenere legittima la pena complessivamente richiesta, l'autorità giudiziaria non è tenuta ad alcuna specifica motivazione ed ogni doglianza al riguardo non può essere presa in esame dal giudice dell'impugnazione proprio in ragione della base pattizia del computo recepito nella sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/1998, n. 3461
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3461
    Data del deposito : 13 febbraio 1998

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