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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 593/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. RUIBA
INGRID per parte ricorrente, l'avv. MATRANGA FRANCESCO per parte resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 593/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso a dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASADIO GIANNI e dall'avv. RUIBA INGRID;
RICORRENTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MATRANGA FRANCESCO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente, ex operatore tecnico e autista di ambulanza alle dipendenze dell' Parte_2
ora in pensione, deputato sia alla conduzione dei mezzi di soccorso che ad
[...]
pagina 2 di 5 operazioni infermieristiche durante l'attività di soccorso, in servizio dal 1988 fino al 2022, agisce in giudizio al fine di sentire riconoscere una maggior percentuale del grado di menomazione (8% rispetto al riconosciuto 4%) in relazione alla malattia professionale riconosciuta da con provvedimenti dell' 11 e 12.12.2020 : “tendinite sovraspinoso spalla dx, CP_1
tendinite sovraspinoso spalla sx e i postumi permanenti indennizzabili nella misura del 4%”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio , contestando la pretesa del ricorrente e CP_1
ribadendo la correttezza delle valutazioni operate dai propri medici, confermate anche in sede di valutazione collegiale.
La causa è stata istruita tramite CTU medico legale.
2.
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali svolte nel contradditorio fra le parti, nel rispondere al quesito affidatogli dal Giudice, ha presentato le seguenti considerazioni medico legali:
“(…) Il grado attuale del danno complessivo da attribuire a a causa delle Malattie Professionali Parte_1
riconosciute dall' è valutabile nella misura del 7% (Sette per Cento); CP_1
(...) La percentuale del danno biologico complessivamente accertato nella misura del 7%, in soggetto affetto da
Malattie Professionali (da lavoro): Tendinosi del Sovra-Spinoso Destro e Sinistro, era già presente al momento delle domande amministrative (10/2020) e non ha subito modificazioni migliorative o peggiorative di rilievo fino al momento attuale;
(…) La valutazione dell'Istituto in sede di accertamento postumi, a parere dello scrivente, non è stata congrua rispetto ai valori tabellari di cui alla Tabella allegata al D.M. 12.7.2000. Tale affermazione trova fondamento nelle indicazioni che si ricavano dalle voci tabellari che si ricavano dalla Tabella stessa:
Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: 3% (Codice 224); Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4% (Codice 227).
Da tali indicazioni non si ritiene corretta la valutazione globale attribuita dall nella misura del 4%. CP_1
pagina 3 di 5 Dalle indicazioni di cui sopra il sottoscritto CTU si è premurato di valutare i singoli danni biologici come segue:
Sindrome algica e disfunzionale di grado moderato alla spalla destra in tendinosi del Tendine del Sovra-Spinoso con lesione parziale trattata con sutura chirurgica con ancoretta: 4%;
Sindrome algica e disfunzionale ai gradi estremi alla spalla sinistra in tendinosi del Sovra-Spinoso: 3%.
Trattasi di danni biologici concorrenti sulla stessa funzione motoria degli arti superiori, quindi la valutazione globale è poco meno della somma, ma, in questo caso, corrisponde alla somma perché il secondo danno vale un po' meno del 3%, ma risulta molto vicino al 3%, quindi è congruo che la valutazione complessiva corrisponda nella fattispecie alla somma dei valori numerici attribuiti dallo scrivente ai singoli danni.”
La CTU è stata svolta nel contraddittorio fra le parti e, come riportato dal CTU, le parti non hanno fatto pervenire osservazioni alle sue considerazioni conclusive, dalle quali questo giudice non ha ragioni per discostarsi, risultando esse logiche, motivate ed immuni da vizi.
Occorre osservare come nel caso di specie non si ponga questione in ordine alla natura professionale delle patologie riscontrate, essendo quest'ultima stata riconosciuta e accertata già da con i propri provvedimenti del 11.12.2020 e del 12.12.2020 (docc. 3 e 6 parte CP_1
resistente), bensì solo di quantum delle menomazioni riscontrate, compiutamente e motivatamente valutate dal CTU, così come è stata accertata la sussistenza delle menomazioni al momento della presentazione della domanda amministrativa (21.10.2020).
Occorre quindi condannare parte resistente ad erogare al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico sofferto, determinato nella percentuale anzidetta del 7% , il tutto maggiorato di interessi legali dal dovuto al soddisfo.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna al pagamento delle spese di lite che vengono poste a carico di e liquidate (secondo i parametri ex d.m. n. 55/2014 CP_1
aggiornato al d.m. 147/2022, valori minimi, scaglione di riferimento € 5.200,00 - € 26.000,00) in € 2.697,00 per onorari ed € 43,00 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatario.
pagina 4 di 5 Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di , liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso e condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1 Parte_1
l'indennizzo in conto capitale per il danno biologico cagionato, nella misura del 7%, dalla malattia professionale di cui in motivazione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo sulla differenza;
2) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite che, distratte a favore dei CP_1
procuratori attorei dichiaratisi antistatari, liquida in € 2.695,00, per compensi ed € 43,00 per anticipazioni, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico dell' resistente le spese di CTU, liquidate come da CP_2
separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 16/04/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 593/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. RUIBA
INGRID per parte ricorrente, l'avv. MATRANGA FRANCESCO per parte resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 593/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso a dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASADIO GIANNI e dall'avv. RUIBA INGRID;
RICORRENTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MATRANGA FRANCESCO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente, ex operatore tecnico e autista di ambulanza alle dipendenze dell' Parte_2
ora in pensione, deputato sia alla conduzione dei mezzi di soccorso che ad
[...]
pagina 2 di 5 operazioni infermieristiche durante l'attività di soccorso, in servizio dal 1988 fino al 2022, agisce in giudizio al fine di sentire riconoscere una maggior percentuale del grado di menomazione (8% rispetto al riconosciuto 4%) in relazione alla malattia professionale riconosciuta da con provvedimenti dell' 11 e 12.12.2020 : “tendinite sovraspinoso spalla dx, CP_1
tendinite sovraspinoso spalla sx e i postumi permanenti indennizzabili nella misura del 4%”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio , contestando la pretesa del ricorrente e CP_1
ribadendo la correttezza delle valutazioni operate dai propri medici, confermate anche in sede di valutazione collegiale.
La causa è stata istruita tramite CTU medico legale.
2.
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali svolte nel contradditorio fra le parti, nel rispondere al quesito affidatogli dal Giudice, ha presentato le seguenti considerazioni medico legali:
“(…) Il grado attuale del danno complessivo da attribuire a a causa delle Malattie Professionali Parte_1
riconosciute dall' è valutabile nella misura del 7% (Sette per Cento); CP_1
(...) La percentuale del danno biologico complessivamente accertato nella misura del 7%, in soggetto affetto da
Malattie Professionali (da lavoro): Tendinosi del Sovra-Spinoso Destro e Sinistro, era già presente al momento delle domande amministrative (10/2020) e non ha subito modificazioni migliorative o peggiorative di rilievo fino al momento attuale;
(…) La valutazione dell'Istituto in sede di accertamento postumi, a parere dello scrivente, non è stata congrua rispetto ai valori tabellari di cui alla Tabella allegata al D.M. 12.7.2000. Tale affermazione trova fondamento nelle indicazioni che si ricavano dalle voci tabellari che si ricavano dalla Tabella stessa:
Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi: 3% (Codice 224); Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4% (Codice 227).
Da tali indicazioni non si ritiene corretta la valutazione globale attribuita dall nella misura del 4%. CP_1
pagina 3 di 5 Dalle indicazioni di cui sopra il sottoscritto CTU si è premurato di valutare i singoli danni biologici come segue:
Sindrome algica e disfunzionale di grado moderato alla spalla destra in tendinosi del Tendine del Sovra-Spinoso con lesione parziale trattata con sutura chirurgica con ancoretta: 4%;
Sindrome algica e disfunzionale ai gradi estremi alla spalla sinistra in tendinosi del Sovra-Spinoso: 3%.
Trattasi di danni biologici concorrenti sulla stessa funzione motoria degli arti superiori, quindi la valutazione globale è poco meno della somma, ma, in questo caso, corrisponde alla somma perché il secondo danno vale un po' meno del 3%, ma risulta molto vicino al 3%, quindi è congruo che la valutazione complessiva corrisponda nella fattispecie alla somma dei valori numerici attribuiti dallo scrivente ai singoli danni.”
La CTU è stata svolta nel contraddittorio fra le parti e, come riportato dal CTU, le parti non hanno fatto pervenire osservazioni alle sue considerazioni conclusive, dalle quali questo giudice non ha ragioni per discostarsi, risultando esse logiche, motivate ed immuni da vizi.
Occorre osservare come nel caso di specie non si ponga questione in ordine alla natura professionale delle patologie riscontrate, essendo quest'ultima stata riconosciuta e accertata già da con i propri provvedimenti del 11.12.2020 e del 12.12.2020 (docc. 3 e 6 parte CP_1
resistente), bensì solo di quantum delle menomazioni riscontrate, compiutamente e motivatamente valutate dal CTU, così come è stata accertata la sussistenza delle menomazioni al momento della presentazione della domanda amministrativa (21.10.2020).
Occorre quindi condannare parte resistente ad erogare al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico sofferto, determinato nella percentuale anzidetta del 7% , il tutto maggiorato di interessi legali dal dovuto al soddisfo.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna al pagamento delle spese di lite che vengono poste a carico di e liquidate (secondo i parametri ex d.m. n. 55/2014 CP_1
aggiornato al d.m. 147/2022, valori minimi, scaglione di riferimento € 5.200,00 - € 26.000,00) in € 2.697,00 per onorari ed € 43,00 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatario.
pagina 4 di 5 Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di , liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso e condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1 Parte_1
l'indennizzo in conto capitale per il danno biologico cagionato, nella misura del 7%, dalla malattia professionale di cui in motivazione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo sulla differenza;
2) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite che, distratte a favore dei CP_1
procuratori attorei dichiaratisi antistatari, liquida in € 2.695,00, per compensi ed € 43,00 per anticipazioni, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico dell' resistente le spese di CTU, liquidate come da CP_2
separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 16/04/2025 .
Il Giudice del lavoro
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