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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 28/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 8 aprile 2025 e promossa da:
– CF - nato a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Santa Teresa, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Luigi FERRARI -
CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - nata a [...], il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente, ed elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Cesare Gabriele, Pal. presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Fabio FULLONE– CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._4 in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'8 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 13/01/2025, il sig. premetteva che: Parte_1
- in data 16/09/2021 la Camera di Consiglio, Sez. Unica di codesto Tribunale di Lamezia (CZ), emetteva la
Sentenza n. 618/2021 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 P_
, disponeva, tra l'altro, la corresponsione da parte del sig. in favore dei tre figli:
[...] Parte_1
, e della somma mensile di Euro 500,00, a Parte_2 Parte_3 Parte_4 titolo di contributo per il mantenimento degli stessi, per come risulta da documentazione allegata;
1 - successivamente, però, il ricorrente si legava emotivamente alla sua attuale compagna, la sig.ra
[...]
, con la quale convive stabilmente presso la sua abitazione di proprietà, sita a ER RI Persona_1
(CZ) in Viale Stazione, n. 49, per come risulta da certificato di stato di famiglia allegato;
- dall'unione di fatto del ricorrente con la sig.ra nasceva un figlio, di cinque anni di Per_1 Persona_2 età, come da certificato di nascita allegato;
- il ricorrente, da canto suo, ha da sempre puntualmente adempiuto ai suoi doveri di padre nei confronti dei sopradetti figli nati dalla precedente relazione, ha ottemperato con difficoltà a riconoscere la somma di euro
500,00 mensili di assegno di mantenimento;
difatti, dichiara che dal mese di gennaio dell'anno 2024 al mese di ottobre dello stesso anno, ha versato nei confronti dei figli la somma di euro 2.700,00, per come risulta da alcune ricevute di pagamento eseguite e allegate;
- alla data odierna, i rapporti tra il ricorrente, la ex moglie e i tre figli non conviventi, tutti maggiorenni con età compresa tra i 22 e i 27 anni, risultano a tratti contrastanti, a seguito di ritardi di pagamento nell'erogazione dell'assegno di mantenimento. Il ricorrente rileva, nei confronti dei figli maggiorenni, la mancata autosufficienza economico-reddituale, nonostante l'ormai raggiungimento della maggiore età, i sentimenti contrastanti e contrapposti a tal riguardo generano ripercussioni sulle relazioni e sullo stato di salute del ricorrente;
- le condizioni di vita e di salute del ricorrente risultano essere notevolmente mutate “in peius”, motivo per il quale si richiede la revisione dell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 710 e 337 quinquies c.p.c., essi risultano giustificati da notevoli elementi certi sia sul piano lavorativo che su quello di salute, per come risulta da documentazione allegata;
Orbene, lo stato di salute precario del ricorrente - affetto da fibromialgia diffusa e da altre patologie connesse, per come risulta dalla documentazione medica in atti - giustificano la richiesta di modifica e/o revisione dell'assegno di mantenimento;
- il ricorrente ha subito una sostanziale riduzione del proprio reddito, in quanto è stato costretto ad acquistare un auto usata in sostituzione della precedente con a carico un costo di euro 303,00 mensili;
oltretutto, paga
200,00 euro mensili di assicurazione, euro 80,00 mensili di mutuo, euro 40,00 per aver sottoscritto un finanziamento, euro 150,00 mensili per una rateizzazione di una cartella idrica, oltre ai costi relativi alle utenze di casa e dell'attività di parrucchiere, per come risulta da documentazione allegata;
- viceversa, la ex moglie convive abitualmente con un nuovo compagno, il figlio dal mese di febbraio inizierà una Parte_4 nuova attività lavorativa, la figlia convive con il fidanzato ed il figlio è in cerca di Pt_2 Parte_3 occupazione;
- al ricorrente risulta, pertanto, estremamente oneroso far fronte agli obblighi imposti dalla sentenza di divorzio, anche in considerazione della migliorata situazione economica della ex moglie, che svolge l'attività lavorativa d'insegnante;
- che, ai sensi dell'art. 155 quinquies c.c., il concetto di autosufficienza economica implica, secondo un recente decisione di merito, la percezione da parte del figlio maggiorenne di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, tenuto conto della concrete condizioni di mercato ed indipendentemente dal tenore
2 di vita goduto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori;
ne consegue che lo svolgimento di lavori saltuari o temporanei, o il godimento di borse di studio, non appaiono di regola idonei ad incidere sul diritto alla corresponsione del contributo, ma se del caso influiscono sulla sua quantificazione (Tribunale
Novara, Sentenza, 07/09/2009, n. 548);
- la Corte di Appello di Potenza, con la Sentenza n. 158 del 2013 stabiliva, riguardo le somme dovute e non ancora corrisposte dal ricorrente, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione (vedi, in tal senso il ricorso in atti).
Tanto premesso, il sig. , come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, concludeva Parte_1 chiedendo che il Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche, di salute e patrimoniali indicate, volesse accogliere l'istanza di revisione nei confronti della sig.ra P_
, ovvero nei confronti dei figli sig.ri: e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e disporre la riduzione e/o la revoca dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00
[...] mensili, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data del ricorso in atti.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig.ra – per come meglio in atti generalizzata, Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata – la quale, premesso il contenuto tutto del ricorso ex adverso prodotto dalla parte ricorrente, preliminarmente rilevava - che, ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. - era possibile richiedere la modifica e/o revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici esclusivamente nel caso in cui “sopravvengano giustificati motivi”.
È, infatti, importante evidenziare che la giurisprudenza dominante ha specificato che la dizione
"sopravvenienza di giustificati motivi" è da intendersi come sopravvenienza di nuove circostanze.
Ed invero, la Corte di cassazione pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i
"giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. 28/11/2017, n.28436).
Proprio con riferimento a ciò, è necessario prendere posizione sui motivi di ricorso spiegati dal ricorrente, il quale cerca di farli rientrare nella categoria dei “nuovi elementi” ma che, invece, trattasi di condizioni già preesistenti all'epoca del divorzio.
a) Con riferimento alla circostanza che, successivamente alla emissione della sentenza di divorzio il sig.
si legava alla sua attuale compagnia, sig.ra e dalla relativa unione Parte_1 Persona_1 nasceva il figlio , è di palmare evidenza che il minore è nato il [...] (per come Persona_2 risulta dal certificato di nascita allegato al fascicolo di parte ricorrente - doc. n. 3) ed il provvedimento di cui si chiede la modifica delle condizioni è stata emesso successivamente, ovvero il 20 ottobre 2021 (allegato fascicolo di parte ricorrente - doc. n. 1).
Ed ancora, dal contenuto della predetta sentenza si evince che l'odierno ricorrente confermava, già all'epoca
3 della presentazione del ricorso per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia la presenza della Per relazione con l'attuale compagna, sia la nascita del figlio minore , ragion per cui tale elemento non può essere preso in considerazione nell'odierno giudizio, in quanto non trattasi di motivo nuovo sopravvenuto.
b) Con riferimento ai versamenti effettuati dal sig. a titolo di mantenimento, nella documentazione Pt_1 di controparte, si evincono esclusivamente versamenti per € 1.250,00 a fronte degli asseriti € 2.500,00 indicati in ricorso e, infatti, ci si riserva di procedere sia in sede civile che penale per recuperare le ulteriori somme ad oggi ancora dovute.
c) Con riferimento all'asserito mutamento in peius delle condizioni di vita e di salute del ricorrente, dall'ultima dichiarazione dei redditi, non è possibile evincere l'asserito peggioramento delle condizioni economiche rispetto a quelle esistenti al tempo della sentenza di divorzio.
Tra l'altro, il fatto che il reddito prodotto per l'anno 2023 ammonta ad € 1.019,00 cozza palesemente con i movimenti presenti nell'estratto conto allegato dallo stesso ricorrente, nel quale si evidenziano diversi versamenti in entrata di denaro contante.
La predetta circostanza dimostra che - anche alla luce dell'attività lavorativa svolta dal sig. - la Pt_1 dichiarazione dei redditi prodotta ha natura soltanto indiziaria e, pertanto inattendibile, poiché nel determinare il vero reddito del ricorrente, occorre tenere conto delle potenzialità dell'attività di impresa esercitata (attività di Parrucchiere presso il Salone di sua proprietà in ER RI (CZ), sito in VIALE STAZIONE n. 20; vedi in atti), prescindendo dalle risultanze della dichiarazione dei redditi che si presenta inattendibile sia alla luce dell'estratto conto depositato, sia alla luce del principio di antieconomicità di un'attività commerciale che, pur non producendo utile, non venga chiusa ma continui per diversi anni (Cfr. Cass. n. 9876/2006 e n.
3905/2011).
Deve, comunque, rilevarsi che il padre, anche nel caso in cui fosse disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, è tenuto comunque al mantenimento dei figli nella misura minima di €
150,00/200,00 a figlio, per consolidato orientamento del Tribunale di Lamezia Terme.
Riguardo – infine - alle condizioni di salute, le predette ed asserite malattie non risulta provato che abbiano apportato un peggioramento della situazione patrimoniale, in quanto è stato prodotta genericamente documentazione medica.
c) Con riferimento – invece - all'asserito miglioramento delle condizioni economiche dell'odierna convenuta si contesta quanto sostenuto e si precisa che la sig.ra svolge attività lavorativa già da prima del P_ giudizio di divorzio e, pertanto, la sua situazione economica non è in alcun modo migliorata;
pertanto, tale circostanza non costituisce fatto nuovo sopravvenuto valutabile.
A riguardo, tra l'altro, è necessario evidenziare che, con PEC del 9 gennaio 2025, la resistente riscontrava favorevolmente l'invito a stipulare una negoziazione assistita, proponendosi, difatti, disposta ad accettare una riduzione dell'assegno di mantenimento, proponendo la minore somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) stante la sopravvenuta autosufficienza del figlio a far data dal mese di Febbraio 2025 Parte_4
(Cfr. doc. n. 3).
A tale “proposta conciliativa”, formulata nell'ambito della procedura di negoziazione, non è mai stato dato
4 alcun riscontro, pertanto, potrebbero ravvisarsi anche caratteri di improcedibilità della domanda.
Qualora, invece, il mancato riscontro dell'odierno ricorrente alla predetta proposta formulata nell'ambito della negoziazione assistita renda - comunque - procedibile la domanda, è necessario far presente che il ricorso è stato depositato in assenza di esplicito rifiuto (ricorso depositato 4 giorni dopo la predetta proposta).
Tale condotta dovrà essere valutata dal Giudice anche ai fini della condanna alle spese di lite del giudizio, soprattutto nel caso in cui venga confermato a carico del sig. il pagamento della somma Parte_1 di € 300,00 in favore dei due figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti, per come richiesto già nella procedura di negoziazione assistita.
d) In ultimo, in ordine all'onere probatorio gravante sul ricorrente circa l'intervenuta indipendenza economica degli altri due figli in quanto maggiorenni, è principio consolidato quello secondo cui “l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica” (Cass. Civ. Ord. N. 2171/2012).
Nel caso di specie il sig. ha tra l'altro confermato che i figli e (i quali vivono Pt_1 Pt_2 Parte_3 entrambi ancora con la mamma) sono entrambi in cerca di occupazione e non autosufficienti, non fornendo alcun elemento che possa provare la capacità dei figli di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.
In ultimo, si precisa che - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - gli effetti della modificazione dell'assegno non possono retroagire a data anteriore a quella di proposizione della domanda (Cass. Civ. Sez. I,
Ord 13.07.2023 n. 20101), ragion per cui gli importi - ad oggi ancora non versati - saranno comunque dovuti
(vedi, pressoché, testualmente, il contenuto della comparsa costitutiva in atti).
Tutto ciò premesso, la stessa concludeva chiedendo:
1) confermare l'importo proposto dalla sig.ra già nel procedimento di negoziazione Controparte_1 assistita, in favore dei figli ed , quantificato in € 300,00 mensili, da Pt_2 Parte_4 disporre a carico del sig. entro il giorno cinque di ogni mese;
Parte_1
2) emanare qualsiasi altro opportuno ed utile provvedimento per fare conseguire alla resistente quanto richiesto;
3) con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, anche alla luce del mancato riscontro alla richiesta di adesione alla procedura della negoziazione assistita.
Con note di trattazione scritta, depositate rispettivamente in data 10 e 21 marzo, entrambe le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e rassegnavano le conclusioni ivi contenute.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025 – tenutasi in forma cartolare - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale Giudice Delegato alla trattazione della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia concerne il contributo di mantenimento dei figli maggiorenni , ed Pt_2 Parte_3
. Pt_4
5 Mentre, il ricorrente ha chiesto la revoca e/o il ridimensionamento di detto contributo deducendo la sua mutata condizione economica e di salute, la resistente ne ha chiesto la conferma relativamente ai figli e Pt_2
– maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Parte_3
Quanto al dovere di mantenere i figli minori, e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti, si osserva che esso è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che
è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
L'art. 337 septies c.c. prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Quando i figli diventano maggiorenni – dunque - il mantenimento è subordinato all'incapacità economica, ovvero all'impossibilità di mantenersi da soli;
ne deriva che il figlio che trova lavoro non ha più diritto ad alcun sostegno dai genitori.
Sebbene non vi sia un'età anagrafica da cui si fa decorrere la perdita del diritto al mantenimento, diverse pronunce di legittimità ne hanno stimato una soglia intorno ai 30 anni, a seconda del percorso di studi intrapreso
(cfr., Cass., 14 agosto 2020, n. 17183); in altri termini, secondo i giudici di Cassazione dopo tale soglia si presume che la disoccupazione dipenda da una sua inerzia colposa.
Ferma restando questa ipotesi, quella più frequente da cui far derivare la perdita del diritto al mantenimento economico è l'occupazione: quando il figlio trova un lavoro, si intende implicitamente in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori e – dunque - di capacità di mantenersi da solo.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un figlio diventa economicamente autosufficiente “quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. sent. n. 18974 del
8.8.2013).
La Cassazione ha – altresì - statuito che lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica), con la precisazione che “non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. Civ. n. 40282 del 15.12.2021).
Quello che conta, difatti, è l'inserimento del figlio nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico.
6 Inoltre, con una recente pronuncia (ordinanza n. 3769 dell'8 febbraio 2023) la Corte di Cassazione è tornata sul tema del limite al mantenimento del figlio maggiorenne ed ha ribadito che “il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare” (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, n.
1585; 28/01/2008, n. 1761).
In rito, inoltre, osserva il Collegio che l'art. 473-bis.29 statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Dunque, la norma pone la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire “giustificati motivi”.
La Suprema Corte, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. n. 28436 del 28.11.2017).
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, col provvedimento n. 787/2017, ha precisato che “Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile – previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 9 – postula non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti”.
Con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Ciò detto in iure si osserva in facto, che entrambe le parti sono concordi nel ritenere che il figlio abbia Pt_4 ormai raggiunto l'indipendenza economica;
dunque, va revocato l'assegno a carico del sig. ed in Pt_1 favore del figlio – maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Pt_4
Quanto ai figli e il ricorrente non ha puntualmente dimostrato la sopravvenienza di Pt_2 Parte_3 giustificati motivi utili a modificare la precedente pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, parlando solo genericamente – oltre che di maggiore età, il che appare anagraficamente pacifico in atti – anche di sopraggiunta indipendenza economica, fatta nella specie derivare, per , da una pretesa convivenza Pt_2
7 o stabilità affettiva con un compagno e, per dalla fattiva ricerca di occupazione, circostanze di fatto Parte_3
– queste – non efficacemente provate e neanche in astratto utili ad una differente pronuncia, stante la natura ed il contenuto della condivisibile giurisprudenza citata e dei radicati principi in essa esposti.
In particolare, inoltre, il sig. , a sostegno della sua domanda, assumeva la nascita di un figlio dalla Pt_1 nuova relazione sentimentale, la sopravvenienza di problemi di salute e la modifica in peius delle proprie condizioni reddituali.
Ebbene, innanzitutto, già all'epoca del divorzio, il ricorrente aveva intrapreso una relazione con l'attuale Per compagna da cui era nato il figlio – circostanza questa, dunque, che non può affatto essere considerarsi nuova e sopravvenuta;
rispetto, invece, agli asseriti problemi di salute, il sig. non ha comunque Pt_1 dimostrato come questi problemi influiscano sulle proprie condizioni economiche.
Infine, quanto alle mutate condizioni economiche (vd. dichiarazione dei redditi allegata), lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver comunque adempiuto, in questi anni e seppur a fatica, all'obbligo su di lui gravante a titolo di mantenimento dei figli, ragion per cui la condizione economica non può ritenersi ridimensionata in forma significativa.
Pertanto, tenuto conto che il mantenimento nei confronti del figlio deve essere revocato sgravando di Pt_4 circa 1/3 il resistente dalla precedente obbligazione – appare equo rideterminare il contributo economico a carico di ed in favore dei soli figli e - in euro 300,00 mensili Parte_1 Pt_2 Parte_3
(centocinquanta/00 a figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, come proposto dalla resistente anche in fase di negoziazione.
Inoltre, le relative spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate. A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi
(es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione
8 e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
2. Quanto alle spese di lite, la natura del giudizio e l'accoglimento solo parziale della domanda avanzata dalla parte ricorrente, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda di e, per l'effetto: Parte_1
- REVOCA il contributo di mantenimento, posto a carico di ed in favore del figlio Parte_1
, previsto dalla sentenza di divorzio nel proc. n. 170/2021 RGAC;
Pt_4
- RIDETERMINA il contributo di mantenimento, posto a carico di ed in favore dei Parte_1 figli e in euro 300,00 mensili (centocinquanta,00 per figlio), da corrispondersi Pt_2 Parte_3 entro il giorno 5 di ogni mese;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie i figli e Pt_2 Parte_3
- CONFERMA nel resto.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile dell'08/04/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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