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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1377/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. - siccome novellato dal d.lgs. 149/2022 e successive modifiche - la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1377/2022 promossa da:
, in persona dell'amministratore pro tempore, c.f., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato BORGO PIERO LUIGI elettivamente domiciliato in Via
Francesco Crispi , 14 , ASTI presso il difensore ATTORE contro in persona del legale rapp.nte pro tempore, p. IVA , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti MOROSINI MARRICO e SOLENGHI FEDERICA, elettivamente domiciliato in via Vassalli Eandi 2 TORINO presso i difensori CONVENUTA
n persona del legale rapp.nte pro tempore, C.F. , rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa dall'avv. GALLO GIUSEPPE
TERZO CHIAMATO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
sito in Asti corso Dante 201 propone rituale e tempestiva opposizione Parte_1 avverso al decreto n. 277/2022 con il quale il Tribunale di Asti gli ha ingiunto il pagamento, in favore di della somma capitale di euro 23470,91, oltre accessori e spese, quale portata Controparte_1 dalle fatture 1045369/2020, emessa il 23.1.2020 per l'ammontare di euro 21660,00 e riferita a consumi del periodo ottobre 2015 – dicembre 2019, 1290572/2021, emessa il 21.5.2021 per l'ammontare di euro
562,00 e riferita a consumi relativi al mese di aprile 2021, 1594135/2021 emessa in data 19/11/2021 per l'ammontare di euro 1248,91 e riferita a consumi del periodo maggio- ottobre 2021, fatture tutte emesse da già . Controparte_1 Controparte_3
pagina 1 di 4 Sostiene in particolare l'opponente di aver sempre regolarmente pagato le fatture emesse dal venditore di gas naturale, quanto alla fattura 1045369/20 eccepisce la prescrizione del diritto di credito in relazione agli importi riferiti al periodo ottobre 2015 – febbraio 2018 ex art 1 comma 4 legge 205/2017, e, più in generale, rilevato che la fattura era stata emessa a seguito del riconteggio dei consumi resosi necessario stante il malfunzionamento del misuratore, sostiene la mancanza di prova circa il fondamento del credito azionato.
Chiede quindi dichiararsi la insussistenza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo, revocarsi lo stesso e dichiararsi che nulla è dovuto dalla opponente. si costituisce in giudizio dando atto dell'avvenuto pagamento delle fatture Controparte_1
1290572/2021 e 1594135/2021 per complessivi euro 1810,91, peraltro in data 28 aprile 2022, e dunque successivamente al deposito del ricorso monitorio, quanto al credito di cui alla fattura 1045369/2020 contestando la fondatezza della eccezione di prescrizione, rilevando che il distributore CP_2 è l'unico ente competente alla corretta lettura dei dati e che essa aveva
[...] CP_1 semplicemente preso atto dei dati a lei forniti dal distributore a seguito dell'avvenuto azzeramento del contatore avvenuto in data 7.6.2019, ha quindi chiesto confermarsi la pretesa nel limite di euro
21660,00 ovvero nella diversa somma accertanda con condanna altresì del distributore ad eventualmente rifonderle la somma ritenuta non dovuta dal e quindi indebitamente pagata Parte_1 da essa a CP_1 CP_2
chiamata in causa da , si costituisce altresì in giudizio allegando che Controparte_2 CP_1 all'utenza del Condominio era collegato un contatore cui nel 2012 era applicato un convertitore tele- gestito, che in data 7 giugno 2019 si constatava il disallineamento tra contatore dei consumi e convertitore, quindi si azzeravano il convertitore, si annullavano le teleletture con decorrenza 14.7.2015 (data dell'ultimo precedente azzeramento), e, fermo restando che il contatore aveva sempre funzionato regolarmente registrando i consumi effettuati, si trasmettevano al venditore i dati relativi agli effettivi consumi del periodo, chiedendo infine rigettarsi le domande svolte nei suoi confronti da in quanto generiche e indefinite. CP_1
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, concessi i termini di trattazione e licenziata CTU intesa a verificare la correttezza dei conteggi dei consumi posti alla base della fattura 1045369/2020 (ed assegnata la causa ad altro GI), la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
*** Deve anzitutto darsi atto dell'avvenuto pagamento delle fatture 1290572/2021 e 1594135/2021 (doc. 13 att.) azionate in via monitoria. Peraltro risulta documentalmente l'avvenuto pagamento in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, onde deve ritenersi la sussistenza, in allora, dei presupposti per la emissione del decreto stesso.
Quanto al credito di cui alla fattura 1045369/2020, emessa il 23.1.2020 per l'ammontare di euro
21660,00 e riferita a consumi del periodo ottobre 2015 – dicembre 2019, deve poi accogliersi la eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. Ed infatti ai sensi dell'art 1, comma IV, legge 205/2017 Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, al comma X si stabilisce poi che Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: […] b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie si tratta di fattura emessa nell'anno 2020 in relazione a consumi decorrenti dall'ottobre 2015 con conseguente prescrizione del credito in relazione ai consumi maturati sino al gennaio 2018 (essendo quelli maturati nel febbraio 2018 stati richiesti nel bienno;
né, evidentemente, potendo farsi ricadere sul consumatore finale eventuali problematiche relative ai rapporti interni tra distributore e venditore quali la trasmissione tardiva dei dati corretti per la fatturazione, ciò tanto più ove si consideri che la prescrizione opera anche in relazione al rapporto tra venditore e distributore, sul punto si richiama la delibera ARERA 570/2018/R/COM)
Del resto la stessa convenuta opposta, nella lettera 27.1.2020, doc. 4 att. non contestato, comunicava al Condominio che, in relazione alla fattura 1045369/2020, il credito relativo ai consumi anteriori al biennio doveva intendersi prescritto in applicazione della norma citata. Né potrebbe utilmente invocarsi il comma V dell'art. citato, in base al quale la prescrizione non opererebbe laddove l'erronea lettura dipendesse da responsabilità accertata dell'utente, trattandosi di comma abrogato per effetto della legge 160/2019 entrata in vigore il 1.1.2020 (sul punto dovendosi altresì rilevare che la allegazione per cui il contatore sarebbe risultato solo parzialmente accessibile per essere collocato in un cortile interno, risulta fermamente contestata dal – che afferma Parte_1 trattarsi di cortile ad accesso pubblico, del tutto privo di chiusure - e non supportata da prova).
Nel resto, si osserva che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi - Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731-02; Sez. 6-3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832-01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982-01 – (Cass 34701/2021, in motivazione).
Nel caso di specie parte opponente sostiene che la ricostruzione dei consumi nel periodo de quo sarebbe stata operata sulla base di ipotetiche prospettazioni e non già di consumi effettivi, che inoltre la stessa risulta inattendibile per eccessività, ricostruisce il calcolo come sopra, affermando CP_2 appunto che il contatore sarebbe stato sempre perfettamente funzionante ed il ricalcolo si sarebbe basato semplicemente sull'utilizzo dei dati sempre regolarmente raccolti dal contatore, ed il consulente tecnico, all'esito di sopralluogo e analisi dei documenti in atti, conclude nel senso della correttezza del computo del dovuto alla luce dei consumi effettivamente rilevati dal contatore, rispetto al quale non sono stati riscontrati difetti (sul punto si veda anche il verbale di udienza del 6.5.2024).
Condivise le conclusioni del consulente – in quanto correttamente elaborate e scevre da vizi logici -, ne consegue che deve ritenersi corretto il computo del dovuto siccome indicato nella bolletta de qua.
Previo accoglimento della eccezione di prescrizione, in difetto di indicazione specifica dei consumi, e dunque delle somme, che si riferiscono al periodo per cui non opera la prescrizione (sul punto essendosi lo stesso CTU espresso in termini dubitativi), vista inoltre la formulazione della domanda, dovrà dunque disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte opponente a versare a la sola somma dovuta per i consumi di gas naturale relativi al periodo Controparte_1 febbraio 2018 dicembre 2019, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura, 24 febbraio 2020, al saldo.
Quanto alla domanda rivolta da nei confronti di intesa, deve ritenersi, alla CP_1 CP_2 ripetizione della somma ritenuta non dovuta dal Condominio e quindi indebitamente pagata da essa pagina 3 di 4 a (ovvero alla ripetizione di quanto versato a in relazione ai CP_1 CP_2 CP_2 consumi concernenti il periodo in cui opera la prescrizione) si osserva, a tacer d'altro, che non fornisce prova alcuna di detto pagamento (da un lato, nella memoria ex art 183 CP_1 comma VI n. 2 c.p.c. allega che risulta impossibile calcolare il quantum di detti CP_1 pagamenti -all'uopo chiedendo disporsi CTU evidentemente inammissibile perché esplorativa e tendente a ricostruire elementi contabili che ben dovrebbero essere nel pieno possesso della parte- e non fornisce prova alcuna degli stessi – risultando, per allegazione della stessa parte, inintelleggibile il doc. 15 -; dall'altro, nella memoria ex art 183 comma VI n. 3 c.p.c., rileva che non sussiste CP_2 prova del pagamento).
La domanda deve dunque essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, con riferimento al rapporto processuale tra e attesa la reciproca soccombenza, si disporrà la Parte_1 Controparte_1 compensazione di dette spese - liquidate complessivamente come in dispositivo in applicazione del
DM 55/2014 tenuto conto del valore e della natura della lite e delle attività svolte - nella misura dell'80% e la posizione del restante 20% a carico di , prevalentemente soccombente;
Parte_1 con riferimento poi al rapporto processuale tra si disporrà la Controparte_1 Controparte_2 posizione delle spese – anche in questo caso liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore e della natura della domanda e delle attività svolte in relazione ad essa
(e dunque con attestazione su valori prossimi ai minimi) - interamente a carico di Controparte_1 risultata soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo opposto, accolta la eccezione di prescrizione, dichiara tenuta e condanna parte opponente a Parte_1 versare a uanto dovuto in relazione ai consumi di gas naturale relativi al periodo Controparte_1 febbraio 2018 – dicembre 2019, rigetta ogni altra domanda, compensa le spese di lite relative al rapporto processuale tra e Parte_1 CP_1
– complessivamente liquidate in euro 5200,00 per compensi oltre euro 118,50 per esposti oltre
[...]
15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA - nella misura dell'80% e pone il restante 20% a carico di ed a favore di Parte_1 Controparte_1 pone le spese di lite sostenute da – liquidate in euro 2600,00 per compensi oltre 15% Controparte_2 rimborso forfettario spese generali IVA e CPA – interamente a carico di Controparte_1 pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico solidale delle parti Parte_1
e
[...] Controparte_1
Asti, 11 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. - siccome novellato dal d.lgs. 149/2022 e successive modifiche - la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1377/2022 promossa da:
, in persona dell'amministratore pro tempore, c.f., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato BORGO PIERO LUIGI elettivamente domiciliato in Via
Francesco Crispi , 14 , ASTI presso il difensore ATTORE contro in persona del legale rapp.nte pro tempore, p. IVA , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti MOROSINI MARRICO e SOLENGHI FEDERICA, elettivamente domiciliato in via Vassalli Eandi 2 TORINO presso i difensori CONVENUTA
n persona del legale rapp.nte pro tempore, C.F. , rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa dall'avv. GALLO GIUSEPPE
TERZO CHIAMATO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
sito in Asti corso Dante 201 propone rituale e tempestiva opposizione Parte_1 avverso al decreto n. 277/2022 con il quale il Tribunale di Asti gli ha ingiunto il pagamento, in favore di della somma capitale di euro 23470,91, oltre accessori e spese, quale portata Controparte_1 dalle fatture 1045369/2020, emessa il 23.1.2020 per l'ammontare di euro 21660,00 e riferita a consumi del periodo ottobre 2015 – dicembre 2019, 1290572/2021, emessa il 21.5.2021 per l'ammontare di euro
562,00 e riferita a consumi relativi al mese di aprile 2021, 1594135/2021 emessa in data 19/11/2021 per l'ammontare di euro 1248,91 e riferita a consumi del periodo maggio- ottobre 2021, fatture tutte emesse da già . Controparte_1 Controparte_3
pagina 1 di 4 Sostiene in particolare l'opponente di aver sempre regolarmente pagato le fatture emesse dal venditore di gas naturale, quanto alla fattura 1045369/20 eccepisce la prescrizione del diritto di credito in relazione agli importi riferiti al periodo ottobre 2015 – febbraio 2018 ex art 1 comma 4 legge 205/2017, e, più in generale, rilevato che la fattura era stata emessa a seguito del riconteggio dei consumi resosi necessario stante il malfunzionamento del misuratore, sostiene la mancanza di prova circa il fondamento del credito azionato.
Chiede quindi dichiararsi la insussistenza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo, revocarsi lo stesso e dichiararsi che nulla è dovuto dalla opponente. si costituisce in giudizio dando atto dell'avvenuto pagamento delle fatture Controparte_1
1290572/2021 e 1594135/2021 per complessivi euro 1810,91, peraltro in data 28 aprile 2022, e dunque successivamente al deposito del ricorso monitorio, quanto al credito di cui alla fattura 1045369/2020 contestando la fondatezza della eccezione di prescrizione, rilevando che il distributore CP_2 è l'unico ente competente alla corretta lettura dei dati e che essa aveva
[...] CP_1 semplicemente preso atto dei dati a lei forniti dal distributore a seguito dell'avvenuto azzeramento del contatore avvenuto in data 7.6.2019, ha quindi chiesto confermarsi la pretesa nel limite di euro
21660,00 ovvero nella diversa somma accertanda con condanna altresì del distributore ad eventualmente rifonderle la somma ritenuta non dovuta dal e quindi indebitamente pagata Parte_1 da essa a CP_1 CP_2
chiamata in causa da , si costituisce altresì in giudizio allegando che Controparte_2 CP_1 all'utenza del Condominio era collegato un contatore cui nel 2012 era applicato un convertitore tele- gestito, che in data 7 giugno 2019 si constatava il disallineamento tra contatore dei consumi e convertitore, quindi si azzeravano il convertitore, si annullavano le teleletture con decorrenza 14.7.2015 (data dell'ultimo precedente azzeramento), e, fermo restando che il contatore aveva sempre funzionato regolarmente registrando i consumi effettuati, si trasmettevano al venditore i dati relativi agli effettivi consumi del periodo, chiedendo infine rigettarsi le domande svolte nei suoi confronti da in quanto generiche e indefinite. CP_1
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, concessi i termini di trattazione e licenziata CTU intesa a verificare la correttezza dei conteggi dei consumi posti alla base della fattura 1045369/2020 (ed assegnata la causa ad altro GI), la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
*** Deve anzitutto darsi atto dell'avvenuto pagamento delle fatture 1290572/2021 e 1594135/2021 (doc. 13 att.) azionate in via monitoria. Peraltro risulta documentalmente l'avvenuto pagamento in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, onde deve ritenersi la sussistenza, in allora, dei presupposti per la emissione del decreto stesso.
Quanto al credito di cui alla fattura 1045369/2020, emessa il 23.1.2020 per l'ammontare di euro
21660,00 e riferita a consumi del periodo ottobre 2015 – dicembre 2019, deve poi accogliersi la eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. Ed infatti ai sensi dell'art 1, comma IV, legge 205/2017 Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, al comma X si stabilisce poi che Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: […] b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie si tratta di fattura emessa nell'anno 2020 in relazione a consumi decorrenti dall'ottobre 2015 con conseguente prescrizione del credito in relazione ai consumi maturati sino al gennaio 2018 (essendo quelli maturati nel febbraio 2018 stati richiesti nel bienno;
né, evidentemente, potendo farsi ricadere sul consumatore finale eventuali problematiche relative ai rapporti interni tra distributore e venditore quali la trasmissione tardiva dei dati corretti per la fatturazione, ciò tanto più ove si consideri che la prescrizione opera anche in relazione al rapporto tra venditore e distributore, sul punto si richiama la delibera ARERA 570/2018/R/COM)
Del resto la stessa convenuta opposta, nella lettera 27.1.2020, doc. 4 att. non contestato, comunicava al Condominio che, in relazione alla fattura 1045369/2020, il credito relativo ai consumi anteriori al biennio doveva intendersi prescritto in applicazione della norma citata. Né potrebbe utilmente invocarsi il comma V dell'art. citato, in base al quale la prescrizione non opererebbe laddove l'erronea lettura dipendesse da responsabilità accertata dell'utente, trattandosi di comma abrogato per effetto della legge 160/2019 entrata in vigore il 1.1.2020 (sul punto dovendosi altresì rilevare che la allegazione per cui il contatore sarebbe risultato solo parzialmente accessibile per essere collocato in un cortile interno, risulta fermamente contestata dal – che afferma Parte_1 trattarsi di cortile ad accesso pubblico, del tutto privo di chiusure - e non supportata da prova).
Nel resto, si osserva che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi - Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731-02; Sez. 6-3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832-01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982-01 – (Cass 34701/2021, in motivazione).
Nel caso di specie parte opponente sostiene che la ricostruzione dei consumi nel periodo de quo sarebbe stata operata sulla base di ipotetiche prospettazioni e non già di consumi effettivi, che inoltre la stessa risulta inattendibile per eccessività, ricostruisce il calcolo come sopra, affermando CP_2 appunto che il contatore sarebbe stato sempre perfettamente funzionante ed il ricalcolo si sarebbe basato semplicemente sull'utilizzo dei dati sempre regolarmente raccolti dal contatore, ed il consulente tecnico, all'esito di sopralluogo e analisi dei documenti in atti, conclude nel senso della correttezza del computo del dovuto alla luce dei consumi effettivamente rilevati dal contatore, rispetto al quale non sono stati riscontrati difetti (sul punto si veda anche il verbale di udienza del 6.5.2024).
Condivise le conclusioni del consulente – in quanto correttamente elaborate e scevre da vizi logici -, ne consegue che deve ritenersi corretto il computo del dovuto siccome indicato nella bolletta de qua.
Previo accoglimento della eccezione di prescrizione, in difetto di indicazione specifica dei consumi, e dunque delle somme, che si riferiscono al periodo per cui non opera la prescrizione (sul punto essendosi lo stesso CTU espresso in termini dubitativi), vista inoltre la formulazione della domanda, dovrà dunque disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte opponente a versare a la sola somma dovuta per i consumi di gas naturale relativi al periodo Controparte_1 febbraio 2018 dicembre 2019, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura, 24 febbraio 2020, al saldo.
Quanto alla domanda rivolta da nei confronti di intesa, deve ritenersi, alla CP_1 CP_2 ripetizione della somma ritenuta non dovuta dal Condominio e quindi indebitamente pagata da essa pagina 3 di 4 a (ovvero alla ripetizione di quanto versato a in relazione ai CP_1 CP_2 CP_2 consumi concernenti il periodo in cui opera la prescrizione) si osserva, a tacer d'altro, che non fornisce prova alcuna di detto pagamento (da un lato, nella memoria ex art 183 CP_1 comma VI n. 2 c.p.c. allega che risulta impossibile calcolare il quantum di detti CP_1 pagamenti -all'uopo chiedendo disporsi CTU evidentemente inammissibile perché esplorativa e tendente a ricostruire elementi contabili che ben dovrebbero essere nel pieno possesso della parte- e non fornisce prova alcuna degli stessi – risultando, per allegazione della stessa parte, inintelleggibile il doc. 15 -; dall'altro, nella memoria ex art 183 comma VI n. 3 c.p.c., rileva che non sussiste CP_2 prova del pagamento).
La domanda deve dunque essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, con riferimento al rapporto processuale tra e attesa la reciproca soccombenza, si disporrà la Parte_1 Controparte_1 compensazione di dette spese - liquidate complessivamente come in dispositivo in applicazione del
DM 55/2014 tenuto conto del valore e della natura della lite e delle attività svolte - nella misura dell'80% e la posizione del restante 20% a carico di , prevalentemente soccombente;
Parte_1 con riferimento poi al rapporto processuale tra si disporrà la Controparte_1 Controparte_2 posizione delle spese – anche in questo caso liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore e della natura della domanda e delle attività svolte in relazione ad essa
(e dunque con attestazione su valori prossimi ai minimi) - interamente a carico di Controparte_1 risultata soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo opposto, accolta la eccezione di prescrizione, dichiara tenuta e condanna parte opponente a Parte_1 versare a uanto dovuto in relazione ai consumi di gas naturale relativi al periodo Controparte_1 febbraio 2018 – dicembre 2019, rigetta ogni altra domanda, compensa le spese di lite relative al rapporto processuale tra e Parte_1 CP_1
– complessivamente liquidate in euro 5200,00 per compensi oltre euro 118,50 per esposti oltre
[...]
15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA - nella misura dell'80% e pone il restante 20% a carico di ed a favore di Parte_1 Controparte_1 pone le spese di lite sostenute da – liquidate in euro 2600,00 per compensi oltre 15% Controparte_2 rimborso forfettario spese generali IVA e CPA – interamente a carico di Controparte_1 pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico solidale delle parti Parte_1
e
[...] Controparte_1
Asti, 11 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli
pagina 4 di 4