TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 953/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 953/2023, avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento”, promossa da
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata a Parte_1 P.IVA_1
Crotone, via Cutro n. 36; rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Filiberto, giusta procura in atti.
OPPONENTE nonché da
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, via Cutro CP_1 C.F._1
n. 36; rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Filiberto, giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Cosenza, via Nicola Serra n. 96; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bavasso, giusta procura in atti;
e
(P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato a Crotone, via G. di
Vittorio n. 2; rappresentato e difeso dalle Dott.sse Annarita Carnuccio e Maria Grazia
Balestrieri, giusta delega in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 18.06.2025 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa come da verbale in atti e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13320230000869539001, notificata in data 22.03.2023, con cui le era stato intimato il pagamento del complessivo importo pari ad € 97.524,84 - di cui € 30.552,46 a titolo di sanzioni amministrative irrogate con pregressa ordinanza-ingiunzione n. 69/2011 emessa il 21.12.2011 dall Controparte_4
ed € 66.984,50 a titolo di sanzioni aggiuntive ex art. 27 comma 6 della L. n.
[...]
689/1981 - chiedendone l'annullamento quantomeno parziale limitatamente a tali maggiorazioni.
A sostegno della domanda ha in particolare eccepito: i) l'inesigibilità del credito durante il periodo di sospensione dell'ordinanza-ingiunzione disposta dal Giudice investito della relativa opposizione;
ii) il ritardo con cui l'Ente creditore ha provveduto alla iscrizione a ruolo.
Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità della cartella esattoriale per violazione di legge in quanto finalizzata a richiedere il pagamento dell'importo di 97.536,96 € anziché l'importo corretto di € 30.552,46 non essendo applicabile al caso di specie la maggiorazione sanzionatoria prevista dall'art. 27 sesto comma L. 689/1981;
2) subordinatamente, e nella sola ipotesi di mancato accoglimento del principale motivo di opposizione, si chiede che sia accertato e dichiarato il colpevole ritardo con il quale l'ITL di
Crotone, dopo il passaggio in giudicato della sentenza 184/2014 Tribunale di Crotone, ha formato e CP_ trasmesso il ruolo per il recupero del credito alla;
3) per gli effetti e in conseguenza, visto e applicata la legge 241/90 nonché gli art. 1173, 1175,
1337 e 1218 del codice civile, dichiarare nullo e/o annullabile il ruolo reso esecutivo il 06.12.2022
(trasmesso il 10.02.2023) e per gli effetti annullare, con effetto retroattivo, la cartella esattoriale n.
13320230000869539001 notificata alla ricorrente, in qualità di coobbligata - in data il 22.03.2023
a mezzo PEC;
-2- 4) in ulteriore subordine e nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi di impugnazione, considerato che l'ingiustificato ritardo nella formazione del ruolo ha impedito alla parte istante di accedere ai benefici della "rottamazione quater" (i.e. legge 197/2022 art. 1 commi da 231 a 251), condannare al risarcimento del danno ex art. 2 bis legge 241/1990 e art. CP_6
1218 codice civile., in favore della parte opponente, per l'importo di € 66.997,30 (ovvero nella somma pari ai benefici di legge non altrimenti utilizzabili dalla parte ricorrente);
5) in ogni caso, ridurre l'importo di cartella esattoriale al solo dato edittale e pari a
€ 30.539,66;
6) condannare le parti convenute alla rifusione delle spese legali per il presente giudizio».
2. - Con atto depositato in data 07.09.2023 ha poi spiegato intervento CO
, il quale, in qualità di coobbligato solidale con la predetta società e sulla CP_1 scorta delle medesime sostanziali argomentazioni difensive addotte da quest'ultima, ha a sua volta proposto opposizione avverso la connessa cartella di pagamento n.
13320230000869539000, con cui gli è stato intimato il pagamento del medesimo importo pari ad € 97.524,84.
Anch'egli ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità della cartella esattoriale per violazione di legge in quanto finalizzata a richiedere il pagamento dell'importo di 97.536,96 € anziché l'importo corretto di € 30.552,46 non essendo applicabile al caso di specie la maggiorazione sanzionatoria prevista dall'art. 27 sesto comma L. 689/1981;
2) subordinatamente, e nella sola ipotesi di mancato accoglimento del principale motivo di opposizione, si chiede che sia accertato e dichiarato il colpevole ritardo con il quale l'ITL di
Crotone, dopo il passaggio in giudicato della sentenza 184/2014 Tribunale di Crotone, ha formato e CP_ trasmesso il ruolo per il recupero del credito alla;
3) per gli effetti e in conseguenza, vista e applicata la legge 241/90 nonché gli artt. 1173, 1175,
1337 e 1218 del codice civile, dichiarare nullo e/o annullabile il ruolo reso esecutivo il 06.12.2022
(trasmesso il 10.02.2023) e per gli effetti annullare, con effetto retroattivo, anche la cartella esattoriale n. 13320230000869539000;
4) in ulteriore subordine e nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi di impugnazione, considerato che l'ingiustificato ritardo nella formazione del ruolo ha impedito alla parte istante di accedere ai benefici della "rottamazione quater" (i.e. legge 197/2022 art. 1 commi da 231 a 251), condannare al risarcimento del danno ex art. 2 bis legge 241/1990 e art. CP_6
1218 codice civile., in favore della parte opponente, per l'importo di € 66.997,30 (ovvero nella somma pari ai benefici di legge non altrimenti utilizzabili dalla parte ricorrente).;
5) in ogni caso, ridurre l'importo di cartella esattoriale al solo dato edittale e pari a €
30.539,66 il cui pagamento è effettuato, allo stato, da per ottenuta Parte_1 rateizzazione;
6) condannare le parti convenute alla rifusione delle spese legali per il presente giudizio con provvedimento di distrazione».
-3- 3. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio sia l'Esattore che l'Ente
Impositore.
3.1. - In particolare, l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, ha così concluso: CP_ «Accogliere le difese illustrate con il presente atto, ritenendo estranea ai motivi di opposizione, in quanto afferenti al solo ente impositore e manlevandola da qualsiasi conseguenza giuridica possa derivare dall'accoglimento della domanda»
3.2. - Per converso, l , riconoscendo per converso la Controparte_3 parziale fondatezza dell'opposizione (tanto da «aver avviato la procedura di discarico delle maggiorazioni nei periodo oggetto di sospensiva giudiziale»), ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Dichiarare legittimo e fondato il credito dell'amministrazione, in considerazione del parziale discarico effettuato, legittima l'iscrizione a ruolo con conseguenziale rigetto di tutte le avverse eccezioni e richieste;
2) dichiarare la legittimità della procedura di riscossione e la legittima applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 legge 689/81 per come rideterminati;
3) dichiarare la legittimità della cartella esattoriale opposta, come sopra rideterminata;
4) con vittoria di spese ed onorari, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.
149, che trova applicazione nel presente giudizio in virtù del generale principio del tempus regit actum, trattandosi di norma processuale (si veda: Tribunale di Teramo n. 120/2017; Cass. n.
7420/2001; Cass. n. 14776/2000)».
4. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
18.06.2025 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall . Controparte_2
Sul punto, infatti, va ribadito che, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ed al di fuori delle ipotesi di opposizione cc.dd. recuperatoria, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'esattore, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva (cfr. Cass. Civ., ord.
12.02.2024 n. 3870).
Tuttavia, non è esclusa la possibilità per le parti (ossia per l'opponente in sede di azione ovvero per l'opposta tramite chiamata in causa) di estendere il contraddittorio anche nei confronti dell'Ente Impositore.
3. - Ciò posto, venendo al merito del giudizio, il primo e principale motivo di opposizione attiene all'entità del credito precettato, contestandosi la fondatezza della pretesa creditoria limitatamente agli importi addebitati a titolo di maggiorazioni ex art. 27 comma 6 della L n. 689 del 1981.
-4- Sul punto, va senz'altro assicurata continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui
«La maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura non già risarcitoria o corrispettiva, bensì sanzionatoria e, pertanto, si determina solo allorquando sussista il requisito soggettivo dell'imputabilità del ritardo al comportamento doloso o colposo dell'agente; ne deriva che detta maggiorazione non è applicabile in relazione al tempo durante il quale l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata sospesa, ai sensi dell'art. 22 l. n. 689 del 1981 o degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011, valendo tale sospensione ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nell'omissione del pagamento» (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. 19.04.2022
12432»).
Ne consegue che, nella specie, non può essere imputato alcun ritardo nel pagamento della sanzione irrogata limitatamente all'arco temporale in cui ha operato la sospensione disposta dal Tribunale di Crotone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150 del 2011, in seno al giudizio di opposizione spiegato sia dall'odierna opponente che dal terzo intervenuto avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 69 del 21.11.2011, resa inesigibile dal 28.11.2012 (cfr. verbale d'udienza in atti) sino al 14.03.2018 (coincidente con la data di pubblicazione della sentenza n. 184/2018 di rigetto della predetta opposizione).
Sicché, se parte del credito precettato non risulta effettivamente dovuto, devono ritenersi illegittime le sole maggiorazioni applicate nel periodo di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non anche a quelle afferenti al periodo pregresso (ossia dal 21.12.2011, in cui è stata notificata l'ordinanza-ingiunzione, sino al 28.11.2012) ed a quello successivo (ossia dal 14.03.2018, in cui la sentenza di merito ha sostituito il provvedimento interinale, sino alla data del 10.02.2023, in cui il ruolo è stato trasmesso all'esattore).
Segnatamente, focalizzando l'attenzione su quest'ultimo periodo, non può ravvisarsi alcuna ulteriore causa di inesigibilità del credito nella condotta dell'ente impositore, considerato che, per un verso, l'affidamento del carico all'esattore è avvenuto prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale e, per altro verso, il debitore avrebbe dovuto effettuare immediatamente il pagamento di quanto dovuto non appena reso edotto del rigetto dell'opposizione, senza attendere l'avvio della procedura di riscossione coattiva.
Di qui la conseguenza che il quantum debeatur va decurtato, non già della somma pari ad euro 66.984,50 indicata dall'opponente, bensì del minor importo - non specificamente contestato quanto alle sue modalità di calcolo - pari ad euro 33.528,33 indicato dall (cfr. comparsa costituiva, pag. 6). Controparte_3
È quindi solo in questi limiti che va fatta applicazione del principio secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente (cfr. Cass. n. 5515/2008; Cass. n. 2938/1992; Cass. ord. 19.12.2014
-5- n. 27032).
4. - L'accoglimento, nei termini testé esposti, del primo motivo di opposizione implica l'assorbimento delle ulteriori doglianze dedotte, tanto dalla società opponente quanto dal terzo intervenuto, solo in via subordinata (cfr. conclusioni rassegnate nei relativi atti difensivi).
Solo per ragioni di completezza espositiva è comunque opportuno rilevare come non sia stata offerta alcuna prova dell'asserito danno, non essendosi dimostrato che, in presenza di una cartella esattoriale notificata entro il 30.06.2022, sarebbe stata presentata, accolta e compiutamente coltivata la domanda di ammissione al beneficio della rottamazione quater.
****************
In ordine alle spese del giudizio, preso atto dell'accoglimento parziale dell'opposizione ed applicato il principio secondo cui «l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.»
(cfr. Cass., Sez. Un., 31.10.2022 n. 32061), va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 953/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale delle cartelle di pagamento contrassegnate con i nn. 13320230000869539001 e
13320230000869539000 relativamente alla somma pari ad € 33.528,33, che restano valide ed efficaci per la somma residua;
2. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Crotone, in data 10.07.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-6-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 953/2023, avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento”, promossa da
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata a Parte_1 P.IVA_1
Crotone, via Cutro n. 36; rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Filiberto, giusta procura in atti.
OPPONENTE nonché da
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, via Cutro CP_1 C.F._1
n. 36; rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Filiberto, giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Cosenza, via Nicola Serra n. 96; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bavasso, giusta procura in atti;
e
(P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato a Crotone, via G. di
Vittorio n. 2; rappresentato e difeso dalle Dott.sse Annarita Carnuccio e Maria Grazia
Balestrieri, giusta delega in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 18.06.2025 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa come da verbale in atti e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13320230000869539001, notificata in data 22.03.2023, con cui le era stato intimato il pagamento del complessivo importo pari ad € 97.524,84 - di cui € 30.552,46 a titolo di sanzioni amministrative irrogate con pregressa ordinanza-ingiunzione n. 69/2011 emessa il 21.12.2011 dall Controparte_4
ed € 66.984,50 a titolo di sanzioni aggiuntive ex art. 27 comma 6 della L. n.
[...]
689/1981 - chiedendone l'annullamento quantomeno parziale limitatamente a tali maggiorazioni.
A sostegno della domanda ha in particolare eccepito: i) l'inesigibilità del credito durante il periodo di sospensione dell'ordinanza-ingiunzione disposta dal Giudice investito della relativa opposizione;
ii) il ritardo con cui l'Ente creditore ha provveduto alla iscrizione a ruolo.
Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità della cartella esattoriale per violazione di legge in quanto finalizzata a richiedere il pagamento dell'importo di 97.536,96 € anziché l'importo corretto di € 30.552,46 non essendo applicabile al caso di specie la maggiorazione sanzionatoria prevista dall'art. 27 sesto comma L. 689/1981;
2) subordinatamente, e nella sola ipotesi di mancato accoglimento del principale motivo di opposizione, si chiede che sia accertato e dichiarato il colpevole ritardo con il quale l'ITL di
Crotone, dopo il passaggio in giudicato della sentenza 184/2014 Tribunale di Crotone, ha formato e CP_ trasmesso il ruolo per il recupero del credito alla;
3) per gli effetti e in conseguenza, visto e applicata la legge 241/90 nonché gli art. 1173, 1175,
1337 e 1218 del codice civile, dichiarare nullo e/o annullabile il ruolo reso esecutivo il 06.12.2022
(trasmesso il 10.02.2023) e per gli effetti annullare, con effetto retroattivo, la cartella esattoriale n.
13320230000869539001 notificata alla ricorrente, in qualità di coobbligata - in data il 22.03.2023
a mezzo PEC;
-2- 4) in ulteriore subordine e nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi di impugnazione, considerato che l'ingiustificato ritardo nella formazione del ruolo ha impedito alla parte istante di accedere ai benefici della "rottamazione quater" (i.e. legge 197/2022 art. 1 commi da 231 a 251), condannare al risarcimento del danno ex art. 2 bis legge 241/1990 e art. CP_6
1218 codice civile., in favore della parte opponente, per l'importo di € 66.997,30 (ovvero nella somma pari ai benefici di legge non altrimenti utilizzabili dalla parte ricorrente);
5) in ogni caso, ridurre l'importo di cartella esattoriale al solo dato edittale e pari a
€ 30.539,66;
6) condannare le parti convenute alla rifusione delle spese legali per il presente giudizio».
2. - Con atto depositato in data 07.09.2023 ha poi spiegato intervento CO
, il quale, in qualità di coobbligato solidale con la predetta società e sulla CP_1 scorta delle medesime sostanziali argomentazioni difensive addotte da quest'ultima, ha a sua volta proposto opposizione avverso la connessa cartella di pagamento n.
13320230000869539000, con cui gli è stato intimato il pagamento del medesimo importo pari ad € 97.524,84.
Anch'egli ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità della cartella esattoriale per violazione di legge in quanto finalizzata a richiedere il pagamento dell'importo di 97.536,96 € anziché l'importo corretto di € 30.552,46 non essendo applicabile al caso di specie la maggiorazione sanzionatoria prevista dall'art. 27 sesto comma L. 689/1981;
2) subordinatamente, e nella sola ipotesi di mancato accoglimento del principale motivo di opposizione, si chiede che sia accertato e dichiarato il colpevole ritardo con il quale l'ITL di
Crotone, dopo il passaggio in giudicato della sentenza 184/2014 Tribunale di Crotone, ha formato e CP_ trasmesso il ruolo per il recupero del credito alla;
3) per gli effetti e in conseguenza, vista e applicata la legge 241/90 nonché gli artt. 1173, 1175,
1337 e 1218 del codice civile, dichiarare nullo e/o annullabile il ruolo reso esecutivo il 06.12.2022
(trasmesso il 10.02.2023) e per gli effetti annullare, con effetto retroattivo, anche la cartella esattoriale n. 13320230000869539000;
4) in ulteriore subordine e nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi di impugnazione, considerato che l'ingiustificato ritardo nella formazione del ruolo ha impedito alla parte istante di accedere ai benefici della "rottamazione quater" (i.e. legge 197/2022 art. 1 commi da 231 a 251), condannare al risarcimento del danno ex art. 2 bis legge 241/1990 e art. CP_6
1218 codice civile., in favore della parte opponente, per l'importo di € 66.997,30 (ovvero nella somma pari ai benefici di legge non altrimenti utilizzabili dalla parte ricorrente).;
5) in ogni caso, ridurre l'importo di cartella esattoriale al solo dato edittale e pari a €
30.539,66 il cui pagamento è effettuato, allo stato, da per ottenuta Parte_1 rateizzazione;
6) condannare le parti convenute alla rifusione delle spese legali per il presente giudizio con provvedimento di distrazione».
-3- 3. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio sia l'Esattore che l'Ente
Impositore.
3.1. - In particolare, l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, ha così concluso: CP_ «Accogliere le difese illustrate con il presente atto, ritenendo estranea ai motivi di opposizione, in quanto afferenti al solo ente impositore e manlevandola da qualsiasi conseguenza giuridica possa derivare dall'accoglimento della domanda»
3.2. - Per converso, l , riconoscendo per converso la Controparte_3 parziale fondatezza dell'opposizione (tanto da «aver avviato la procedura di discarico delle maggiorazioni nei periodo oggetto di sospensiva giudiziale»), ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Dichiarare legittimo e fondato il credito dell'amministrazione, in considerazione del parziale discarico effettuato, legittima l'iscrizione a ruolo con conseguenziale rigetto di tutte le avverse eccezioni e richieste;
2) dichiarare la legittimità della procedura di riscossione e la legittima applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 legge 689/81 per come rideterminati;
3) dichiarare la legittimità della cartella esattoriale opposta, come sopra rideterminata;
4) con vittoria di spese ed onorari, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.
149, che trova applicazione nel presente giudizio in virtù del generale principio del tempus regit actum, trattandosi di norma processuale (si veda: Tribunale di Teramo n. 120/2017; Cass. n.
7420/2001; Cass. n. 14776/2000)».
4. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
18.06.2025 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall . Controparte_2
Sul punto, infatti, va ribadito che, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ed al di fuori delle ipotesi di opposizione cc.dd. recuperatoria, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'esattore, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva (cfr. Cass. Civ., ord.
12.02.2024 n. 3870).
Tuttavia, non è esclusa la possibilità per le parti (ossia per l'opponente in sede di azione ovvero per l'opposta tramite chiamata in causa) di estendere il contraddittorio anche nei confronti dell'Ente Impositore.
3. - Ciò posto, venendo al merito del giudizio, il primo e principale motivo di opposizione attiene all'entità del credito precettato, contestandosi la fondatezza della pretesa creditoria limitatamente agli importi addebitati a titolo di maggiorazioni ex art. 27 comma 6 della L n. 689 del 1981.
-4- Sul punto, va senz'altro assicurata continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui
«La maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura non già risarcitoria o corrispettiva, bensì sanzionatoria e, pertanto, si determina solo allorquando sussista il requisito soggettivo dell'imputabilità del ritardo al comportamento doloso o colposo dell'agente; ne deriva che detta maggiorazione non è applicabile in relazione al tempo durante il quale l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata sospesa, ai sensi dell'art. 22 l. n. 689 del 1981 o degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011, valendo tale sospensione ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nell'omissione del pagamento» (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. 19.04.2022
12432»).
Ne consegue che, nella specie, non può essere imputato alcun ritardo nel pagamento della sanzione irrogata limitatamente all'arco temporale in cui ha operato la sospensione disposta dal Tribunale di Crotone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150 del 2011, in seno al giudizio di opposizione spiegato sia dall'odierna opponente che dal terzo intervenuto avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 69 del 21.11.2011, resa inesigibile dal 28.11.2012 (cfr. verbale d'udienza in atti) sino al 14.03.2018 (coincidente con la data di pubblicazione della sentenza n. 184/2018 di rigetto della predetta opposizione).
Sicché, se parte del credito precettato non risulta effettivamente dovuto, devono ritenersi illegittime le sole maggiorazioni applicate nel periodo di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non anche a quelle afferenti al periodo pregresso (ossia dal 21.12.2011, in cui è stata notificata l'ordinanza-ingiunzione, sino al 28.11.2012) ed a quello successivo (ossia dal 14.03.2018, in cui la sentenza di merito ha sostituito il provvedimento interinale, sino alla data del 10.02.2023, in cui il ruolo è stato trasmesso all'esattore).
Segnatamente, focalizzando l'attenzione su quest'ultimo periodo, non può ravvisarsi alcuna ulteriore causa di inesigibilità del credito nella condotta dell'ente impositore, considerato che, per un verso, l'affidamento del carico all'esattore è avvenuto prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale e, per altro verso, il debitore avrebbe dovuto effettuare immediatamente il pagamento di quanto dovuto non appena reso edotto del rigetto dell'opposizione, senza attendere l'avvio della procedura di riscossione coattiva.
Di qui la conseguenza che il quantum debeatur va decurtato, non già della somma pari ad euro 66.984,50 indicata dall'opponente, bensì del minor importo - non specificamente contestato quanto alle sue modalità di calcolo - pari ad euro 33.528,33 indicato dall (cfr. comparsa costituiva, pag. 6). Controparte_3
È quindi solo in questi limiti che va fatta applicazione del principio secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente (cfr. Cass. n. 5515/2008; Cass. n. 2938/1992; Cass. ord. 19.12.2014
-5- n. 27032).
4. - L'accoglimento, nei termini testé esposti, del primo motivo di opposizione implica l'assorbimento delle ulteriori doglianze dedotte, tanto dalla società opponente quanto dal terzo intervenuto, solo in via subordinata (cfr. conclusioni rassegnate nei relativi atti difensivi).
Solo per ragioni di completezza espositiva è comunque opportuno rilevare come non sia stata offerta alcuna prova dell'asserito danno, non essendosi dimostrato che, in presenza di una cartella esattoriale notificata entro il 30.06.2022, sarebbe stata presentata, accolta e compiutamente coltivata la domanda di ammissione al beneficio della rottamazione quater.
****************
In ordine alle spese del giudizio, preso atto dell'accoglimento parziale dell'opposizione ed applicato il principio secondo cui «l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.»
(cfr. Cass., Sez. Un., 31.10.2022 n. 32061), va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 953/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale delle cartelle di pagamento contrassegnate con i nn. 13320230000869539001 e
13320230000869539000 relativamente alla somma pari ad € 33.528,33, che restano valide ed efficaci per la somma residua;
2. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Crotone, in data 10.07.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-6-