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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/07/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 08/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1362 / 2020 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Nirta, con il quale è elettivamente domiciliata in Bovalino
(RC), Via Spagnolo M. n. 12
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede locale dell CP_2
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2020, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 05/12/2016, alle ore 9:45 circa, mentre svolgeva la propria attività di bracciante agricola alle dipendenze della Ditta “Ficara Domenico” con sede in San Luca (RC), ha subito un infortunio;
- che, in particolare, mentre era intenta a raccogliere dei rami per ripulire il terreno a seguito della potatura, ha perso l'equilibrio ed è caduta per terra riportando un “trauma contusivo multiplo, ginocchio dx e spalla dx”;
- che, in data 26/06/2018, mentre prestava la propria attività lavorativa presso la medesima Ditta, ha subito un ulteriore infortunio;
- che ha regolarmente denunciato all' gli infortuni subiti;
CP_1
- che, in data 12/01/2017 e 28/07/2018, l' ha comunicato il rigetto CP_2
delle domande per mancanza di valida documentazione;
- che, avverso tali provvedimenti, ha proposto opposizione, all'esito della quale l' ha comunicato una menomazione dell'integrità fisica nella CP_1
misura del 9% per l'infortunio del 05/12/2016 e una menomazione dell'integrità fisica nella misura del 10% per l'infortunio del 26/06/2018;
- che, come si evince dalla relazione di consulenza medico – legale di parte, ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura del 18%;
- che, pertanto, ha diritto al riconoscimento delle prestazioni richieste, ai sensi dell'art. 66, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale G.L. adito, contrariis reiectiis:
1. Dichiarare gli infortuni avvenuti in data 05.12.2016 e 26 06.2018 a causa di lavoro, e per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alle CP_1
seguenti prestazioni: costituire e liquidare una rendita da lesione dell'integrità 3
psico fisica conseguente all'infortunio conformemente alla legge e nella misura del diciotto percento (18% ) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. a far data dal 26.06.2018 oltre interessi legali dalla data dell'infortunio all'effettivo soddisfo.
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi, ex art.93 cpc, in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il ricorso è nullo per indeterminatezza e genericità, ai sensi degli artt.
156, 414, 416 e 442 c.p.c.;
- che la ricorrente ha indicato le lesioni, ma non le menomazioni sofferte a causa degli infortuni;
- che la pretesa della sig.ra non trova alcun riscontro nei parametri Pt_1
tabellari di riferimento;
- che l' , con riferimento all'infortunio del 05/12/2016, ha CP_2
riconosciuto alla ricorrente postumi permanenti nella misura del 7% per “esiti di lesione tendine sovraspinoso spalla sx” e nella misura del 5% per “limitazione funzionale ginocchio sx”, applicando i codici 223 e 275, con una valutazione complessiva nella misura del 9%;
- che, a seguito di opposizione amministrativa, tali postumi sono stati aumentati nella misura del 13%;
- che l' , con riferimento all'infortunio del 26/06/2018, non ha CP_2
riconosciuto alla ricorrente postumi permanenti.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona della ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura. 4
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda, si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156
c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”
(art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n.
5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo 5
sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619;
Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il riconoscimento di postumi permanenti, quali conseguenza degli infortuni già riconosciuti come infortuni sul lavoro, in misura maggiore rispetto alla percentuale riconosciuta dall' in via amministrativa. CP_1
Non incombe, invece, sull'istante alcun onere di indicare i codici tabellari di riferimento delle menomazioni indicate.
Nel merito, si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2,
D.P.R. n. 1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno 6
provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio - sia specifico che generico - e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione degli infortuni, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, con riferimento all'infortunio del
5/12/2016, l' ha riconosciuto, oltre un periodo di inabilità temporanea CP_1
assoluta pari a 37 giorni, postumi permanenti nella misura del 7% (cod. tab.
223.1), per “esiti di lesione tendine sovraspinoso spalla sx” e nella misura del
5% (cod. 275.0) per “limitazione funzionale ginocchio sx” con una valutazione complessiva del 9% successivamente innalzato, a seguito di opposizione, nella misura del 13% mentre, con riferimento all'infortunio del 26/06/2018, non ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti.
A tal fine occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
In merito, osserva il giudicante che il primo CTU nominato è stato sostituito in quanto le conclusioni dallo stesso formulate e l'iter argomentativo intrapreso per pervenire alle stesse, connotato dall'applicazione di duplici codici, non spiegato neanche all'esito dei chiarimenti richiesti dal giudice, non era congruo e coerente con la documentazione medica in atti e con la dinamica degli incidenti.
Inoltre, il secondo C.T.U. nominato è stato sostituito in quanto lo stesso ha rappresentato l'impossibilità di portare a conclusione l'incarico. 7
Questo C.T.U. aderisce alle conclusioni formulate dall'ultimo C.T.U. nominato, dott. come da relazione depositata in data Persona_1
1/07/2025, sorrette da congrue valutazioni medico legali, correnti con la documentazione medica in atti e con la dinamica degli infortuni, come allegati da parte ricorrente.
In merito, appare generica e inconferente l'eccezione formulata dal difensore dell nel corso dell'udienza di discussione, che ha rilevato CP_1
che il C.T.U. dott.ssa aveva individuato postumi permanenti nella Persona_2
misura del 6% mentre il C.T.U. dott. ha individuato una Persona_1
percentuale del 16%.
Infatti, il C.T.U. dott.ssa ha rinunciato all'incarico prima di Per_2
completare l'accertamento peritale.
Il C.T.U. dott. all'esito di un attento esame obiettivo, ha Per_1
formulato la seguente diagnosi: “esiti di pregresso trauma contusivo alla spalla bilateralmente con lesione accertata strumentalmente del sovra spinato ed artrosi post traumatica, esiti valido trauma al ginocchio destro con lesione del
LCA e artrosi post traumatica”, evidenziando che tali esiti determinano il verificarsi di episodi dolorosi acuti, specie nei periodi di cambiamenti climatici.
In particolate il C.T.U. ha specificato che la lesione del sovraspinato, nonostante il numero di anni trascorsi, è responsabile di una limitazione funzionale della spalla, con episodi dolorosi, anche in considerazione dell'accertata artrosi post traumatica, certamente responsabile di episodi dolorosi con limitazione funzionale dell'articolarità.
Pertanto, il C.T.U. ha concluso che la ricorrente, in seguito agli infortuni subiti in data 5/12/2016 e in data 20/06/2018, ha riportato “esiti di valido trauma alla spalla bilateralmente con lesione del sovraspinato ed esiti di valido trauma al ginocchio destro con lesione LCA”, da quantificarsi nella misura complessiva di danno biologico del 16%, ossia dell''11% per le spalle e del 6% per il ginocchio destro. 8
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Del resto, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dalla ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con gli infortuni.
Questo giudicante ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni del
C.T.U. dott. Persona_1
Pertanto, il ricorso va accolto, attribuendo la percentuale complessiva del
16%, lievemente superiore rispetto alla percentuale riconosciuta in via amministrativa.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, restano compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico dell' la rimanente parte, CP_1
considerando che in via giurisdizionale sono stati riconosciuti postumi permanenti in misura lievemente superiore rispetto alla valutazione complessiva operata dall' CP_1
Restano a carico dell' le spese delle CTU espletata nel corso del CP_1
giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott.
e in favore del dott. Persona_3 Persona_1
Invece nessuna liquidazione è dovuta al C.T.U. dott.ssa Persona_2
che ha rinunciato all'incarico prima della conclusione delle operazioni peritali, non portando a termine lo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1362 / 2020, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che in Parte_1
seguito agli infortuni subiti in data 5/12/2016 e in data 20/06/2018, è affetta da postumi invalidanti (“esiti di valido trauma alla spalla bilateralmente con 9
lesione del sovraspinato ed esiti di valido trauma al ginocchio destro con lesione LCA”), tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura complessiva del 16%;
-Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente parte, che CP_1
liquida in € 2319,00, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese delle CTU CP_1
espletate nel corso del giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott. e in favore del dott. Persona_3 Persona_1
Locri, 08/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 08/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1362 / 2020 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Nirta, con il quale è elettivamente domiciliata in Bovalino
(RC), Via Spagnolo M. n. 12
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede locale dell CP_2
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2020, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 05/12/2016, alle ore 9:45 circa, mentre svolgeva la propria attività di bracciante agricola alle dipendenze della Ditta “Ficara Domenico” con sede in San Luca (RC), ha subito un infortunio;
- che, in particolare, mentre era intenta a raccogliere dei rami per ripulire il terreno a seguito della potatura, ha perso l'equilibrio ed è caduta per terra riportando un “trauma contusivo multiplo, ginocchio dx e spalla dx”;
- che, in data 26/06/2018, mentre prestava la propria attività lavorativa presso la medesima Ditta, ha subito un ulteriore infortunio;
- che ha regolarmente denunciato all' gli infortuni subiti;
CP_1
- che, in data 12/01/2017 e 28/07/2018, l' ha comunicato il rigetto CP_2
delle domande per mancanza di valida documentazione;
- che, avverso tali provvedimenti, ha proposto opposizione, all'esito della quale l' ha comunicato una menomazione dell'integrità fisica nella CP_1
misura del 9% per l'infortunio del 05/12/2016 e una menomazione dell'integrità fisica nella misura del 10% per l'infortunio del 26/06/2018;
- che, come si evince dalla relazione di consulenza medico – legale di parte, ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile nella misura del 18%;
- che, pertanto, ha diritto al riconoscimento delle prestazioni richieste, ai sensi dell'art. 66, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale G.L. adito, contrariis reiectiis:
1. Dichiarare gli infortuni avvenuti in data 05.12.2016 e 26 06.2018 a causa di lavoro, e per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alle CP_1
seguenti prestazioni: costituire e liquidare una rendita da lesione dell'integrità 3
psico fisica conseguente all'infortunio conformemente alla legge e nella misura del diciotto percento (18% ) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. a far data dal 26.06.2018 oltre interessi legali dalla data dell'infortunio all'effettivo soddisfo.
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi, ex art.93 cpc, in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il ricorso è nullo per indeterminatezza e genericità, ai sensi degli artt.
156, 414, 416 e 442 c.p.c.;
- che la ricorrente ha indicato le lesioni, ma non le menomazioni sofferte a causa degli infortuni;
- che la pretesa della sig.ra non trova alcun riscontro nei parametri Pt_1
tabellari di riferimento;
- che l' , con riferimento all'infortunio del 05/12/2016, ha CP_2
riconosciuto alla ricorrente postumi permanenti nella misura del 7% per “esiti di lesione tendine sovraspinoso spalla sx” e nella misura del 5% per “limitazione funzionale ginocchio sx”, applicando i codici 223 e 275, con una valutazione complessiva nella misura del 9%;
- che, a seguito di opposizione amministrativa, tali postumi sono stati aumentati nella misura del 13%;
- che l' , con riferimento all'infortunio del 26/06/2018, non ha CP_2
riconosciuto alla ricorrente postumi permanenti.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona della ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura. 4
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda, si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156
c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”
(art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n.
5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo 5
sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619;
Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il riconoscimento di postumi permanenti, quali conseguenza degli infortuni già riconosciuti come infortuni sul lavoro, in misura maggiore rispetto alla percentuale riconosciuta dall' in via amministrativa. CP_1
Non incombe, invece, sull'istante alcun onere di indicare i codici tabellari di riferimento delle menomazioni indicate.
Nel merito, si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2,
D.P.R. n. 1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno 6
provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio - sia specifico che generico - e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione degli infortuni, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, con riferimento all'infortunio del
5/12/2016, l' ha riconosciuto, oltre un periodo di inabilità temporanea CP_1
assoluta pari a 37 giorni, postumi permanenti nella misura del 7% (cod. tab.
223.1), per “esiti di lesione tendine sovraspinoso spalla sx” e nella misura del
5% (cod. 275.0) per “limitazione funzionale ginocchio sx” con una valutazione complessiva del 9% successivamente innalzato, a seguito di opposizione, nella misura del 13% mentre, con riferimento all'infortunio del 26/06/2018, non ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti.
A tal fine occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
In merito, osserva il giudicante che il primo CTU nominato è stato sostituito in quanto le conclusioni dallo stesso formulate e l'iter argomentativo intrapreso per pervenire alle stesse, connotato dall'applicazione di duplici codici, non spiegato neanche all'esito dei chiarimenti richiesti dal giudice, non era congruo e coerente con la documentazione medica in atti e con la dinamica degli incidenti.
Inoltre, il secondo C.T.U. nominato è stato sostituito in quanto lo stesso ha rappresentato l'impossibilità di portare a conclusione l'incarico. 7
Questo C.T.U. aderisce alle conclusioni formulate dall'ultimo C.T.U. nominato, dott. come da relazione depositata in data Persona_1
1/07/2025, sorrette da congrue valutazioni medico legali, correnti con la documentazione medica in atti e con la dinamica degli infortuni, come allegati da parte ricorrente.
In merito, appare generica e inconferente l'eccezione formulata dal difensore dell nel corso dell'udienza di discussione, che ha rilevato CP_1
che il C.T.U. dott.ssa aveva individuato postumi permanenti nella Persona_2
misura del 6% mentre il C.T.U. dott. ha individuato una Persona_1
percentuale del 16%.
Infatti, il C.T.U. dott.ssa ha rinunciato all'incarico prima di Per_2
completare l'accertamento peritale.
Il C.T.U. dott. all'esito di un attento esame obiettivo, ha Per_1
formulato la seguente diagnosi: “esiti di pregresso trauma contusivo alla spalla bilateralmente con lesione accertata strumentalmente del sovra spinato ed artrosi post traumatica, esiti valido trauma al ginocchio destro con lesione del
LCA e artrosi post traumatica”, evidenziando che tali esiti determinano il verificarsi di episodi dolorosi acuti, specie nei periodi di cambiamenti climatici.
In particolate il C.T.U. ha specificato che la lesione del sovraspinato, nonostante il numero di anni trascorsi, è responsabile di una limitazione funzionale della spalla, con episodi dolorosi, anche in considerazione dell'accertata artrosi post traumatica, certamente responsabile di episodi dolorosi con limitazione funzionale dell'articolarità.
Pertanto, il C.T.U. ha concluso che la ricorrente, in seguito agli infortuni subiti in data 5/12/2016 e in data 20/06/2018, ha riportato “esiti di valido trauma alla spalla bilateralmente con lesione del sovraspinato ed esiti di valido trauma al ginocchio destro con lesione LCA”, da quantificarsi nella misura complessiva di danno biologico del 16%, ossia dell''11% per le spalle e del 6% per il ginocchio destro. 8
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Del resto, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dalla ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con gli infortuni.
Questo giudicante ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni del
C.T.U. dott. Persona_1
Pertanto, il ricorso va accolto, attribuendo la percentuale complessiva del
16%, lievemente superiore rispetto alla percentuale riconosciuta in via amministrativa.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, restano compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico dell' la rimanente parte, CP_1
considerando che in via giurisdizionale sono stati riconosciuti postumi permanenti in misura lievemente superiore rispetto alla valutazione complessiva operata dall' CP_1
Restano a carico dell' le spese delle CTU espletata nel corso del CP_1
giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott.
e in favore del dott. Persona_3 Persona_1
Invece nessuna liquidazione è dovuta al C.T.U. dott.ssa Persona_2
che ha rinunciato all'incarico prima della conclusione delle operazioni peritali, non portando a termine lo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1362 / 2020, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che in Parte_1
seguito agli infortuni subiti in data 5/12/2016 e in data 20/06/2018, è affetta da postumi invalidanti (“esiti di valido trauma alla spalla bilateralmente con 9
lesione del sovraspinato ed esiti di valido trauma al ginocchio destro con lesione LCA”), tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura complessiva del 16%;
-Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente parte, che CP_1
liquida in € 2319,00, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese delle CTU CP_1
espletate nel corso del giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott. e in favore del dott. Persona_3 Persona_1
Locri, 08/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci