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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1917/2024 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2, c.p.c. all'udienza del 26 maggio 2025, vertente tra
(C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), in qualità di eredi di C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Panuccio, appellanti
e
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Guerrisi, appellato avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”
Conclusioni delle parti
1 Come da verbale dell'udienza del 26 maggio 2025, in cui si dà atto che:
-l'avv. Panuccio, per gli appellanti, ha così precisato le conclusioni:
“insiste nell'accoglimento dell'appello ed in tutte le difese richieste e conclusioni già formulate, con il rigetto di quelle contrarie. Con vittoria di spese e competenze”;
-l'avv. Guerrisi, per l'appellato, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed insiste nelle conclusioni ivi formulate. Chiede il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 135/2024, depositata in data 30.01.2024, il Giudice di Pace di , pronunciandosi nell'ambito del procedimento Controparte_1
R.G. n. 3205/2018 (al quale erano stati riuniti i procedimenti R.G. n.
3290/2018, R.G. n. 3291/2018, R.G. n. 3292/2018, R.G. n. 3428/2018,
R.G. n. 3548/2018, R.G. n.3626/2018 e R.G. n. 3830/2018), ha rigettato “la domanda” proposta da avverso gli avvisi di liquidazione Persona_1
per morosità nn. 250320 e 252412 del 03.01.2018 [in merito alle seguenti fatture: fattura n. 11705 (acconto 2013) di €3.321,40; fattura n. 233054
(saldo 2015) di €1.237,50; fattura n. 97627 (acconto 2012-differenza tariffaria) di €1.685,20; fattura n. 116216 (saldo 2013) di €792,30; fattura n. 1041358 (saldo 2014) di €757,60; fattura n. 188543 (fondo eventi sismici 2013-14-15) di €48,90; fattura n. 11095 (acconto 2014) di €
3.290,20; fattura n. 12036 (acconto 2015) di €2.810,30; fattura n. 94859
(acconto 2016) di €1.998,40; fattura n. 7571 (acconto 2015) di € 4.880,70; fattura n. 92544 (acconto 2012-differenza tariffaria) di €2.931,60; fattura n. 111414 (saldo 2013) di €1.385,70; fattura n. 141056 (saldo 2014) di
€2.547,90; fattura n. 230292 (saldo 2015) di €2.122,40; fattura n. 90583
2 (acconto 2016) di €3.485,50]. Ha, dunque, dichiarato “la legittimità degli avvisi di liquidazione per morosità n.250320 del 03.01.2018 di complessivi
€28.945,00 con il quale il ha intimato il Controparte_1
pagamento del Servizio Idrico Integrato relativo all'utenza di via Italia
n.2/E e n.252412 del 03.01.2018 di complessivi €15.942,00, con il quale il
ha intimato il pagamento del Servizio Idrico Controparte_1
Integrato relativo all'utenza di via Laganà Priv. n.9, intestate entrambe a
, e compensato “interamente fra le parti le spese di Persona_1
causa”.
§2. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello Parte_1
e , in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Persona_1
affidandosi a sei motivi e chiedendo di: “1) accogliere il presente appello e tutte le domande proposte dall'ing. e dalla Parte_1
dott.ssa quali eredi del loro padre, in ragione delle Parte_2
loro quote e con rinuncia al vincolo di solidarietà e conseguentemente annullare e riformare la sentenza del Giudice di Pace n. 135/2024 del 30 gennaio 2024; 2) annullare a) l'avviso di liquidazione per morosità n.
250320 del 03.01.2018 - cod. contribuente 868150 - di complessivi €
28.945,00, con il quale il ha intimato il Controparte_1
pagamento del Servizio Idrico Integrato relativo all'utenza di via Italia
n.2/E intestata a b) l'avviso di liquidazione per morosità Persona_1
n. 252412 del 03.01.2018 - cod. contribuente 1433610 - di complessivi €
15.942,00, con il quale il ha intimato il Controparte_1
pagamento del Servizio Idrico Integrato relativo all'utenza di via Laganà
Priv. n.9 intestata a 3) … dichiarare che gli appellanti Persona_1
non sono tenuti al pagamento delle somme portate negli avvisi di morosità sopra descritti;
4) in via subordinata ridurre l'ammontare nei minori
3 importi corrispondenti al 50% delle somme richieste per canoni di acqua,
o in quella diversa somma;
5) dichiarare illegittime e non dovute le somme richieste per acque reflue e depurazione;
6) preso atto dell'inadempimento del condannare il Controparte_1 Controparte_1
al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
7) condannare il al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del CP_1
giudizio”.
§3. Il si è costituito in giudizio, eccependo Controparte_1
in via preliminare: a) la nullità e/o inammissibilità/improcedibilità dell'appello per violazione delle indicazioni ed avvertenze di cui agli artt.
342, 343, 163 n. 7 e 164 c.p.c.; b) la nullità e/o l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello per violazione del combinato disposto degli artt. 342, 348-bis e 434 c.p.c.; c)
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello con riguardo alla fattura n.
11705 (acconto 2013), già oggetto della sentenza del Giudice di Pace di n. 2217/2019, per violazione del principio del ne bis in Controparte_1
idem.
Ha, quindi, chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con consequenziale conferma della sentenza impugnata, ed in via subordinata di rideterminare “l'importo dovuto dagli appellanti al , con riferimento agli avvisi Controparte_1
impugnati e alle bollette/fatture sottese, mediante applicazione di criteri di conteggio predeterminati dal o mediante applicazione di diversi CP_1
conteggi che si riterranno adeguati e congrui rispetto al caso concreto, salve le voci di bolletta non impugnate”; in ogni caso, di condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
4 §4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 26 maggio 2025 la causa è stata introitata per la decisione secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 2, c.p.c.
§5. In via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione, formulata dall'appellato, in relazione alla violazione delle indicazioni ed alle avvertenze di cui agli artt. 342, 343, 163 n. 7 e 164 c.p.c.
Deduce precisamente il che nella citazione in appello manca: a) CP_1
l'espresso avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
b) l'espresso avvertimento che la costituzione in giudizio dell'appellato oltre venti giorni prima dell'udienza fissata comporta la decadenza dal diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c.
Sotto il primo profilo, è da rilevare che, come è noto, la c.d. riforma
Cartabia ha, tra l'altro, innovato l'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c. nel senso di aggiungere altri due avvertimenti. Il primo è l'avvertimento che «la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali». Il secondo è l'avvertimento «che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato».
I nuovi avvertimenti, seppur concettualmente distinti, vanno ad integrare l'avvertimento sulle decadenze e, pertanto, dovrebbero soggiacere alla medesima disciplina prevista per tale avvertimento ai sensi dell'art. 164, comma 2 e 3, a mente del quale in mancanza dell'avviso di cui all'art. 163
5 n. 7 c.p.c. e di mancata costituzione del convenuto, deve essere disposta la rinnovazione della citazione (comma 2); se invece il convenuto, costituitosi in giudizio, deduce la mancanza di tali avvertimenti, va fissata una nuova udienza (comma 3).
Orbene, nel caso di specie, in cui emerge documentalmente l'omissione degli avvertimenti suddetti, non può sottacersi per un verso che il CP_1
si è per l'appunto costituito in giudizio (il che ha escluso la necessità di ordinare la rinnovazione dell'atto) e che, per altro verso, non era in concreto necessaria la fissazione di una nuova udienza, dal momento che non è stato in alcun modo intaccato il diritto di difesa dell'Ente. La costituzione non è stata, infatti, condizionata né dall'omesso avvertimento in ordine alla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato
(discutendosi di una parte che, in concreto, non ha diritto al gratuito patrocinio), né tantomeno dall'omesso avvertimento in merito alla difesa tecnica (trattandosi di un giudizio di appello, per cui la difesa tecnica è obbligatoria, ed essendosi costituito il a mezzo di un difensore). CP_1
Sotto il secondo profilo, è poi sufficiente rimarcare che l'avviso contiene
“l'espressa avvertenza che la costituzione oltre” il termine di venti giorni
“implica le decadenze di cui agli artt. … 343 … cpc”.
§6. Deve essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello avanzata dal in merito alla violazione Controparte_1
degli artt. 342, 348-bis e 434 c.p.c.
Sul punto va sottolineato, in primo luogo, che nella fattispecie trova applicazione l'art. 348-bis c.p.c. non nel testo inserito dal D.L. n. 83/2012, conv. con modifiche nella Legge n. 134/2012, richiamato dall'appellato, bensì (v. art. 35, comma 4, D.lgs. n. 149/2022, secondo cui «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434,
6 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023») il nuovo testo introdotto dalla c.d. riforma Cartabia, che stabilisce al comma 1 che «Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis».
Inoltre, a mente del citato art. 35, comma 4, D.lgs. n. 149/2022, nel caso in esame opera l'art. 342 c.p.c. da ultimo novellato, che prevede, nella parte che qui interessa, che «Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Ora, è da ritenere che anche in relazione alla nuova disposizione conserva attualità il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.
134/2012), non esige lo svolgimento di un «progetto alternativo di sentenza», né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile,
7 nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”
(Cass. civ. n. 2681/2022).
Ebbene, gli appellanti hanno specificato le parti della sentenza impugnata
(v. pag. 6 dell'atto di appello: “Con il presente atto, gli appellanti sottopongono ad impugnazione la sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande relative: a) all'omessa indicazione dei criteri relativi alle modalità di calcolo delle somme richieste ed al mancato invio delle fatture sottese agli avvisi di pagamento impugnati;
b) l'inadempimento contrattuale del per aver fornito acqua non potabile;
c) erronea CP_1
ed illegittima determinazione degli importi pretesi perché calcolati in misura forfettaria e presuntiva e non corrispondenti al dato reale;
d) non tenutezza del pagamento della c.d. integrazione tariffaria;
e) non tenutezza del pagamento delle somme pretese a titolo di acque reflue”) e sufficientemente individuato e argomentato, in fatto e in diritto, le ragioni di dissenso rispetto alla decisione adottata dal giudice di prime cure.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello non è pertanto infondata.
§7. Tanto chiarito, con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza per violazione ed erronea applicazione dei principi dettati dall'art. 115 c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure “ha rigettato la domanda asserendo erroneamente che il non avrebbe Per_1
provato che il ha somministrato acqua non- Controparte_1
potabile negli immobili del siti in via Italia ed in Per_1 Controparte_1
trav. ”, e ciò senza considerare gli “elementi di prova Parte_3
acquisiti in giudizio costituenti da documenti e delibere comunali;
dalla prova testimoniale e da fatti notori, confermativi dai suddetti elementi di prova”.
8 §8. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia rispetto alla domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale del e di condanna dell'Ente al CP_1
risarcimento dei danni derivanti dalla immotivata sospensione giornaliera della fornitura di acqua, assumendo che sarebbe stato provato in corso di causa “che la sera e con frequenza giornaliera, il sospendeva CP_1
senza preavviso e senza alcuna motivazione l'erogazione dell'acqua, riattivando il servizio soltanto la mattina dopo o comunque dopo parecchie ore” e che “a causa di detta condotta, il ha perso occasioni di Per_1
cedere in locazione gli immobili a causa della continua sospensione dell'erogazione dell'acqua nei periodi in contestazione”.
§9. Con il terzo motivo di appello i germani censurano la Per_1
sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, in contrasto con i principi di diritto e con le prove acquisite in giudizio, ha rigettato il motivo di opposizione inerente all'eccepita illegittimità della pretesa di pagamento del canone per acque reflue e depurazione.
In particolare, secondo gli appellanti, il primo Giudice in modo contraddittorio: 1) ha “statuito che il ha provato che sussiste Per_1
l'inadempimento del perché gli impianti non sono efficienti, che CP_1
sussistono anomalie del servizio, che gli impianti sono insufficienti per il numero di utenti, ma ha rigettato la domanda asserendo erroneamente e disapplicando i principi di diritto dettati dalla Suprema Corte, che non emergerebbe la totale inattività o la gravissima inefficienza degli impianti”; 2) ha asserito che “l'inadeguatezza o sottodimensionamento degli impianti potrebbe comportare un inadempimento inesatto o parziale da valutarsi ai sensi dell'art. 1455 cc gravava sulla parte attrice l'onere probatorio della rilevanza dell'inadempimento, onere che non è stato
9 assolto”; 3) ha “accertato che il non rende il servizio per CP_1
l'inefficienza, per anomalie, per incapienza, per sottodimensionamento degli impianti ed ha poi ritenuto che il non avesse provato la Per_1
domanda”.
§10. Con il quarto motivo di impugnazione gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dei canoni chiesti per gli anni 2012 e 2013, deducendo in sostanza che il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del credito, in relazione alle predette somme, avendo il chiesto il pagamento solo nel 2018 e, quindi, oltre il CP_1
termine di prescrizione.
§11. Con il quinto motivo di gravame i si dolgono del fatto che Per_1
il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la quantificazione delle somme richieste dall'ente territoriale, nonostante siano state determinate su consumi stimati con metodo presuntivo, ossia in modo illegittimo.
§12. Infine, con il sesto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto applicabili al rapporto di fornitura idrica gli aumenti determinati con effetto retroattivo, senza tener conto che le “norme richiamate in sentenza non sono applicabili ai contratti di somministrazione, perché … riguardano i tributi degli enti locali, mentre il canone per il pagamento dell'acqua non rientra tra i tributi locali”.
§13. L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
§14. Con riguardo al primo motivo di impugnazione giova premettere che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte
10 non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Corte Cost. n. 335/2008). Pur avendo natura pubblicistica, il rapporto giuridico che viene in rilievo in riferimento alla fornitura d'acqua è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione
(cfr. ex multis Cass. civ. n. 6966/2018).
Tanto premesso, in ordine al riparto degli oneri probatori occorre rilevare che, nel giudizio di opposizione ad avviso di accertamento, la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di parte attrice, in quanto l'oggetto del processo è il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'amministrazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 23346/2022 in tema di ingiunzione fiscale).
Ne discende, nel caso di specie, che, a seguito della richiesta del CP_1
del corrispettivo per la fornitura di acqua potabile, essendo pacifica la stipula dei relativi contratti era onere dell'originario opponente, che ha eccepito la mancanza di tale qualità, allegare e provare i fatti costitutivi dell'eccezione.
Tanto chiarito, è da osservare che in proposito gli appellanti richiamano:
-la Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1988 nella quale sono prescritti i requisiti di potabilità dell'acqua in esecuzione della Direttiva CEE 80/778;
-la nota del – Unità Organizzativa Controparte_1
Manutenzione LL.PP prot. n. 39698 del 18 febbraio 2010, nella quale è stata attestata la non potabilità dell'acqua ed alla quale è accluso un elenco delle vie con riferimento alle quali “è certa la non potabilità”;
-la delibera del 29 agosto 2013 n. 181, depositata dall'ente territoriale, in cui si legge che, poiché l'acqua erogata non presentava i requisiti della
11 potabilità, era utilizzabile soltanto per “usi igienici” e le amministrazioni competenti erano invitate ad “attivare tutte le iniziative idonee a ripristinare la potabilità dell'acqua”;
-l'ordinanza n. 29/2018 emessa dal Sindaco del Controparte_1
in data 8 maggio 2018;
[...]
-le dichiarazioni rese dal teste , che ha dichiarato (tra Testimone_1
l'altro) di aver personalmente constatato che l'acqua era torbida e di colore giallo;
-la notorietà del fatto della non potabilità dell'acqua.
Ebbene, a fronte di tali deduzioni va messo in evidenza che:
-la G.U. succitata non vale a dimostrare la non potabilità dell'acqua nell'arco temporale cui afferiscono le fatture in questione, difettando dei dati oggettivi sulle caratteristiche dell'acqua negli immobili di via Italia e via Laganà negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
-la nota del del 18 febbraio 2010 - Unità Controparte_1
Organizzativa Manutenzione LL.PP, prot. n.39698 - dà atto della non potabilità dell'acqua nelle zone Archi, Pentimele, Santa Caterina, San
Brunello, Centro città fino al novembre 2009 e non può estendersi alle annualità successive, oggetto del presente giudizio;
-la delibera n. 181/2013, adottata dalla Commissione Straordinaria in data 29 agosto 2013, richiama delle ordinanze con le quali è stato vietato l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili in determinate zone del Comune di puntualmente elencate (zone interessate: Archi, Archi Controparte_1
Cep, Archi Carmine, Scalone e Gallina di Archi, via Nazionale Archi, via
Nazionale Pentimele e Pentimele, località San Filippo di Pellaro, località
Ribergo alto e Ribergo basso, via Nazionale Pellaro da via Sottolume all'incrocio con via Rimembranze, località di Concessa di Catona, località
12 di Ortì-Arasì, acqua sorgiva “Canale Rosalì”, “Isolato 45” che sorge in fregio alla via Glauco ed al Viale della Libertà), tra cui non rientrano le vie ove risultano ubicate le utenze in questione;
-nella stessa delibera si legge, inoltre, che con nota del 21.06.2013, afferente a richieste di rimborso del canone acqua del 50% per gli anni
2010, 2011, 2012 e 2013, è stato confermato quanto già chiarito nella precedente nota del 18.02.2010 (prot. n. 39698) e, cioè, che nella zona centro nord - Archi, Pentimele, Santa Caterina, San Brunello ed il Centro città - la potabilità dell'acqua è venuta meno solo “sino al mese di novembre 2009”, il che conferma che nelle aree in cui sono ubicati gli immobili cui attengono le utenze in controversia nessuna riduzione del canone è dovuta per le annualità successive al 2009;
-l'ordinanza sindacale dell'8 maggio 2018 è priva di rilevanza nel caso che ci occupa, in quanto successiva rispetto alle annualità per cui è causa;
-non sono significative le dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1
avendo lo stesso riferito di aver visionato soltanto due dei tanti appartamenti presenti nell'immobile, precisando, peraltro, di non aver
“effettuato degli accertamenti con analisi specifiche sulla qualità dell'acqua”, ma di avere soltanto visto che l'acqua “si presentava di colore giallastro”, il che evidentemente non è sufficiente a dimostrare la non potabilità dell'acqua;
-non può parlarsi di “fatto notorio”, tenuto conto che il “concetto di
«fatto notorio», al pari di quello di «nozione di comune esperienza», deve essere interpretato in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex articolo
112 del Cpc e al principio di disponibilità delle prove ex articolo 115 del
13 Cpc” (Cass. civ. n. 8580/2022) e che la non potabilità dell'acqua presuppone particolari cognizioni che, come tali, non possono rientrare nella relativa nozione (arg. ex Cass. civ. n. 36309/2022).
§15. Non coglie poi nel segno il secondo motivo di appello, con cui si lamenta -come già detto- l'omessa pronuncia rispetto alla domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale del consistente CP_1
nella immotivata sospensione giornaliera della fornitura di acqua ed alla conseguente domanda risarcitoria.
Al riguardo, è sufficiente sottolineare che le dichiarazioni rese dal teste
, su cui fanno leva gli appellanti, non sono conducenti, in Testimone_1
quanto, nella parte in cui il teste riporta quanto allo stesso riferito da costituiscono dichiarazioni de relato actoris (cfr. per Persona_1
tutte Cass. civ. n. 4530/2025, secondo cui “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”) e nella parte restante sono del tutto generiche (“Mi consta personalmente che quando mi sono recato negli immobili non vi era erogazione di acqua … la mia presenza nei detti appartamenti è consistita in sporadici periodi;
andavo per due ore per controllare i lavori che si stavano effettuando e successivamente vi ritornavo dopo alcuni mesi”).
§16. È infondato anche il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo
Giudice ha rigettato il motivo di opposizione inerente all'eccepita
14 illegittimità della pretesa di pagamento del canone per acque reflue e depurazione.
In proposito si rammenta che la Suprema Corte ha affermato che,
“configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione” (Cass. civ. n. 1549/2018).
Ne discende che l'utente che lamenti una non corretta determinazione del canone acqua può limitarsi ad allegare il cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione spiegandone le ragioni, gravando sul somministrante l'onere di dimostrare il corretto e regolare funzionamento dell'impianto.
Nel caso in esame, sul punto in primo grado è stata richiamata la sentenza n. 3351/2008 della Corte Costituzionale, quindi è stato dedotto che:
- “è notorio che il è sprovvisto di impianto Controparte_1
di depurazione”;
- che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza del 19 luglio 2012 ha espressamente indicato tale Comune tra quelli privi di sistemi di smaltimento e depurazione delle acque reflue;
- che nel 2014 l'Italia è stata sanzionata per il mancato adeguamento degli impianti fognari e di depurazione.
A fronte di tali allegazioni, che si appalesano del tutto generiche, non essendo stato neppure precisato quale depuratore serve la zona ove
15 insistono le utenze in controversia, il ha fornito Controparte_1
specifiche ed adeguate precisazioni, producendo documentazione a supporto delle proprie argomentazioni, tra cui la nota del Settore Servizi
Tecnici dell'Ente prot. n. 010481 del 23 gennaio 2015, da cui emerge che il depuratore ubicato in SE (posto a servizio degli immobili del
) è stato ritenuto dalla Provincia di efficiente e Per_1 Controparte_1
funzionante per una capacità di trattamento di 120.000 abitanti.
Ora, è vero che in appello si assume che la relazione allegata a tale nota sarebbe priva di valore probatorio, a differenza del “dossier sulla mala depurazione redatto da e degli articoli di giornali prodotti CP_2
già dall'originario opponente, ma in senso contrario va rimarcato che nella nota suddetta si menziona sia l'autorizzazione allo scarico del 3 febbraio
2008, prot. 20348, della Provincia di Reggio Calabria, in cui si fa leva sull'esito dei controlli effettuati dall sia l'autorizzazione Pt_4
successiva dell'11 marzo 2014, prot. 78031, da cui si desume che l'impianto di depurazione di SE è efficiente e funzionante per
120.000 abitanti.
Ebbene, le suddette autorizzazioni (pure prodotte dal Controparte_1
), si appalesano prevalenti tanto rispetto agli articoli di giornale
[...]
quanto rispetto al summenzionato dossier (che risale al mese di marzo
2011) e non hanno, ad ogni modo, formato oggetto di contestazione da parte degli appellanti.
Ne consegue che deve ritenersi provato che l'impianto di depurazione esistesse e fosse funzionante per gli anni relativi agli avvisi di cui si discute.
§17. Va disatteso anche il quarto motivo di appello, con cui gli appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione formulata con riguardo ai canoni chiesti per gli anni 2012 e 2013.
16 A tal fine, occorre segnalare che, rispetto alle predette annualità, a fronte degli avvisi di liquidazione per morosità nr. 250320 del 29.12.2017 e nr.
252412 del 29.12.2017, l'eccezione di prescrizione è stata formulata
(peraltro in termini del tutto generici, senza indicare neanche il termine prescrizionale) in rapporto alle seguenti fatture:
1. fattura n. 92544, con scadenza 28.01.2013 (acconto 2012);
2. fattura n. 97627, con scadenza 28.01.2013 (acconto 2012, differenza tariffaria);
3. fattura n. 11705, con scadenza 16.08.2013 (acconto 2013)
4. fattura n. 111414, con scadenza 25.06.2014 (saldo 2013);
5. fattura n. 116216, con scadenza 25.06.2014 (saldo 2013).
Tanto chiarito, deve rilevarsi che “il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili” (Cass. civ. n. 23789/2008; cfr., altresì, Cass. civ. n.
18184/2014 e Cass. civ. n. 6966/2018, in cui la S.C. ha chiarito che il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'Amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione).
Ne deriva, nell'ipotesi che ci occupa, in cui trova applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c., che non è
17 intervenuta la prescrizione dei suddetti crediti, in quanto gli avvisi di liquidazione per morosità di che trattasi sono stati notificati in data
25.01.2018, ossia prima dello scadere del termine quinquennale di prescrizione.
§18. È infondato pure il quinto motivo di appello, con il quale gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia ritenuto legittimo il calcolo del canone idrico sulla base di consumi presunti.
Sul punto giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché
- in caso di contestazione - grava sul somministrante l'onere di provare la correttezza dei consumi fatturati e la corretta funzionalità del contatore;
mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (cfr. in tal senso ex multis Cass. civ. n.
6562/2019; Cass. civ. n. 2327/2019; Cass. civ. n. 19154/2018). Tale riparto dell'onere probatorio non muta in ragione del tipo di azione proposta
(accertamento negativo del credito ovvero opposizione ad ordinanza di ingiunzione), in quanto - in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. - l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. civ. n. 19154/2018; Cass. civ. n. 16197/2012).
Tanto premesso, nel giudizio de quo non è in contestazione la stipula dei contratti di somministrazione di acqua potabile inerenti alle utenze di via
Italia e di via Laganà, né un malfunzionamento dei contatori, discutendosi invece dell'applicazione delle tariffe, che sarebbe stata effettuata sulla base
18 dei consumi presunti e non effettivi per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e
2016.
E' opportuno sottolineare al riguardo che il dante causa degli odierni appellanti ha semplicemente dedotto l'erroneità del criterio utilizzato dal per il calcolo del dovuto, senza specificare se, ed eventualmente, CP_1
di quanto il dato reale si discosterebbe da quello fatturato.
Ora, al di là del fatto che in alcune fatture sono indicate la lettura iniziale, la lettura finale ed i consumi (v. fattura n. 111414, fattura n. 141056 e fattura n. 230292), l'originario opponente avrebbe dovuto, comunque, contestare specificamente in giudizio i consumi indicati nelle fatture in questione, considerato che oltretutto il regolamento idrico prevede, quale alternativa alla lettura ad opera dei tecnici del gestore, l'autolettura comunicata dall'utente e che risponde al generale dovere di buona fede e correttezza, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, che lo stesso utente, in ipotesi di mancanza di rilevazioni da parte del gestore, si attivi per comunicare i consumi effettivi, tramite modalità che certo non possono ritenersi un sacrificio eccessivo, piuttosto che rimanere inerte e poi rifiutare il pagamento del corrispettivo.
In altri termini, la lettura del contatore da parte degli incaricati del gestore del servizio non esaurisce le possibilità di rilevazione diretta dei consumi, potendo questi ultimi essere rilevati periodicamente dallo stesso utente e comunicati anche per via telefonica.
Ne consegue che nella specie non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nelle fatture suindicate e, dunque, negli avvisi oggetto di impugnazione.
19 §19. Non risulta fondato neppure il sesto motivo di appello, con il quale gli appellanti si dolgono dell'applicazione retroattiva dell'integrazione tariffaria del canone acqua dell'anno 2012, disposta dal Controparte_1
con deliberazione della Commissione straordinaria n.19 del
[...]
31.10.2012.
Sull'argomento si rimanda al costante orientamento dell'intestato
Tribunale, che, in ipotesi analoga a quella che ci occupa, ha chiarito che la delibera de qua <<[…] è stata correttamente adottata dal CP_1
appellante nel rispetto della normativa vigente, ed infatti, come statuito dal
Tar Campania - Napoli - sezione I sent.n. 1809/2012: "Il principio di irretroattività discende,…, in linea generale dall'art. 11 delle preleggi, ed è derogabile unicamente per effetto di una disposizione di legge pari ordinata, ma non anche in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata, con la conseguenza che solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva (fra le altre, cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301, e, sulla natura regolamentare dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, anche id., 6 aprile 2010, n.
1918). Più in dettaglio, il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali è espressamente sancito dall'articolo 54, comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dall'articolo 54, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tuttavia nel caso di specie
l'imposizione in corso di esercizio finanziario è consentita da una speciale previsione normativa (articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006), la quale, riprendendo una previsione introdotta dall'articolo 53 del
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
20 previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazione tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine innanzi indicato, “hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”. Orbene se è vero che l'art. 151, I comma, ex d. lgs. 267/00 prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo è vero anche che tale termine, secondo la stessa disposizione, può essere differito con decreto ministeriale;
in effetti, per il 2012 tale termine è stato posposto al 31 ottobre 2012 (d.m. 2 agosto
2011), con conseguente tempestività della fissazione degli aumenti tariffari per l'anno 2012>> (cfr. Trib. Reggio Calabria n. 1036/2018 e succ. conf.).
§20. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§21. Dato l'esito negativo del gravame, gli appellanti devono essere condannati in solido a pagare le spese del grado, che si liquidano in favore della controparte come da dispositivo (in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del
2022), in rapporto al valore della controversia, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della causa. Non può essere rivista, invece, la statuizione in punto di spese contenuta nella sentenza del giudice di pace, non avendo il proposto appello incidentale. CP_1
§22. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
21 Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido a pagare le spese del grado, che liquida in favore della controparte in €3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 27/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1917/2024 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2, c.p.c. all'udienza del 26 maggio 2025, vertente tra
(C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), in qualità di eredi di C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Panuccio, appellanti
e
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Guerrisi, appellato avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”
Conclusioni delle parti
1 Come da verbale dell'udienza del 26 maggio 2025, in cui si dà atto che:
-l'avv. Panuccio, per gli appellanti, ha così precisato le conclusioni:
“insiste nell'accoglimento dell'appello ed in tutte le difese richieste e conclusioni già formulate, con il rigetto di quelle contrarie. Con vittoria di spese e competenze”;
-l'avv. Guerrisi, per l'appellato, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed insiste nelle conclusioni ivi formulate. Chiede il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 135/2024, depositata in data 30.01.2024, il Giudice di Pace di , pronunciandosi nell'ambito del procedimento Controparte_1
R.G. n. 3205/2018 (al quale erano stati riuniti i procedimenti R.G. n.
3290/2018, R.G. n. 3291/2018, R.G. n. 3292/2018, R.G. n. 3428/2018,
R.G. n. 3548/2018, R.G. n.3626/2018 e R.G. n. 3830/2018), ha rigettato “la domanda” proposta da avverso gli avvisi di liquidazione Persona_1
per morosità nn. 250320 e 252412 del 03.01.2018 [in merito alle seguenti fatture: fattura n. 11705 (acconto 2013) di €3.321,40; fattura n. 233054
(saldo 2015) di €1.237,50; fattura n. 97627 (acconto 2012-differenza tariffaria) di €1.685,20; fattura n. 116216 (saldo 2013) di €792,30; fattura n. 1041358 (saldo 2014) di €757,60; fattura n. 188543 (fondo eventi sismici 2013-14-15) di €48,90; fattura n. 11095 (acconto 2014) di €
3.290,20; fattura n. 12036 (acconto 2015) di €2.810,30; fattura n. 94859
(acconto 2016) di €1.998,40; fattura n. 7571 (acconto 2015) di € 4.880,70; fattura n. 92544 (acconto 2012-differenza tariffaria) di €2.931,60; fattura n. 111414 (saldo 2013) di €1.385,70; fattura n. 141056 (saldo 2014) di
€2.547,90; fattura n. 230292 (saldo 2015) di €2.122,40; fattura n. 90583
2 (acconto 2016) di €3.485,50]. Ha, dunque, dichiarato “la legittimità degli avvisi di liquidazione per morosità n.250320 del 03.01.2018 di complessivi
€28.945,00 con il quale il ha intimato il Controparte_1
pagamento del Servizio Idrico Integrato relativo all'utenza di via Italia
n.2/E e n.252412 del 03.01.2018 di complessivi €15.942,00, con il quale il
ha intimato il pagamento del Servizio Idrico Controparte_1
Integrato relativo all'utenza di via Laganà Priv. n.9, intestate entrambe a
, e compensato “interamente fra le parti le spese di Persona_1
causa”.
§2. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello Parte_1
e , in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Persona_1
affidandosi a sei motivi e chiedendo di: “1) accogliere il presente appello e tutte le domande proposte dall'ing. e dalla Parte_1
dott.ssa quali eredi del loro padre, in ragione delle Parte_2
loro quote e con rinuncia al vincolo di solidarietà e conseguentemente annullare e riformare la sentenza del Giudice di Pace n. 135/2024 del 30 gennaio 2024; 2) annullare a) l'avviso di liquidazione per morosità n.
250320 del 03.01.2018 - cod. contribuente 868150 - di complessivi €
28.945,00, con il quale il ha intimato il Controparte_1
pagamento del Servizio Idrico Integrato relativo all'utenza di via Italia
n.2/E intestata a b) l'avviso di liquidazione per morosità Persona_1
n. 252412 del 03.01.2018 - cod. contribuente 1433610 - di complessivi €
15.942,00, con il quale il ha intimato il Controparte_1
pagamento del Servizio Idrico Integrato relativo all'utenza di via Laganà
Priv. n.9 intestata a 3) … dichiarare che gli appellanti Persona_1
non sono tenuti al pagamento delle somme portate negli avvisi di morosità sopra descritti;
4) in via subordinata ridurre l'ammontare nei minori
3 importi corrispondenti al 50% delle somme richieste per canoni di acqua,
o in quella diversa somma;
5) dichiarare illegittime e non dovute le somme richieste per acque reflue e depurazione;
6) preso atto dell'inadempimento del condannare il Controparte_1 Controparte_1
al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
7) condannare il al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del CP_1
giudizio”.
§3. Il si è costituito in giudizio, eccependo Controparte_1
in via preliminare: a) la nullità e/o inammissibilità/improcedibilità dell'appello per violazione delle indicazioni ed avvertenze di cui agli artt.
342, 343, 163 n. 7 e 164 c.p.c.; b) la nullità e/o l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello per violazione del combinato disposto degli artt. 342, 348-bis e 434 c.p.c.; c)
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello con riguardo alla fattura n.
11705 (acconto 2013), già oggetto della sentenza del Giudice di Pace di n. 2217/2019, per violazione del principio del ne bis in Controparte_1
idem.
Ha, quindi, chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con consequenziale conferma della sentenza impugnata, ed in via subordinata di rideterminare “l'importo dovuto dagli appellanti al , con riferimento agli avvisi Controparte_1
impugnati e alle bollette/fatture sottese, mediante applicazione di criteri di conteggio predeterminati dal o mediante applicazione di diversi CP_1
conteggi che si riterranno adeguati e congrui rispetto al caso concreto, salve le voci di bolletta non impugnate”; in ogni caso, di condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
4 §4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 26 maggio 2025 la causa è stata introitata per la decisione secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 2, c.p.c.
§5. In via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione, formulata dall'appellato, in relazione alla violazione delle indicazioni ed alle avvertenze di cui agli artt. 342, 343, 163 n. 7 e 164 c.p.c.
Deduce precisamente il che nella citazione in appello manca: a) CP_1
l'espresso avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
b) l'espresso avvertimento che la costituzione in giudizio dell'appellato oltre venti giorni prima dell'udienza fissata comporta la decadenza dal diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c.
Sotto il primo profilo, è da rilevare che, come è noto, la c.d. riforma
Cartabia ha, tra l'altro, innovato l'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c. nel senso di aggiungere altri due avvertimenti. Il primo è l'avvertimento che «la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali». Il secondo è l'avvertimento «che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato».
I nuovi avvertimenti, seppur concettualmente distinti, vanno ad integrare l'avvertimento sulle decadenze e, pertanto, dovrebbero soggiacere alla medesima disciplina prevista per tale avvertimento ai sensi dell'art. 164, comma 2 e 3, a mente del quale in mancanza dell'avviso di cui all'art. 163
5 n. 7 c.p.c. e di mancata costituzione del convenuto, deve essere disposta la rinnovazione della citazione (comma 2); se invece il convenuto, costituitosi in giudizio, deduce la mancanza di tali avvertimenti, va fissata una nuova udienza (comma 3).
Orbene, nel caso di specie, in cui emerge documentalmente l'omissione degli avvertimenti suddetti, non può sottacersi per un verso che il CP_1
si è per l'appunto costituito in giudizio (il che ha escluso la necessità di ordinare la rinnovazione dell'atto) e che, per altro verso, non era in concreto necessaria la fissazione di una nuova udienza, dal momento che non è stato in alcun modo intaccato il diritto di difesa dell'Ente. La costituzione non è stata, infatti, condizionata né dall'omesso avvertimento in ordine alla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato
(discutendosi di una parte che, in concreto, non ha diritto al gratuito patrocinio), né tantomeno dall'omesso avvertimento in merito alla difesa tecnica (trattandosi di un giudizio di appello, per cui la difesa tecnica è obbligatoria, ed essendosi costituito il a mezzo di un difensore). CP_1
Sotto il secondo profilo, è poi sufficiente rimarcare che l'avviso contiene
“l'espressa avvertenza che la costituzione oltre” il termine di venti giorni
“implica le decadenze di cui agli artt. … 343 … cpc”.
§6. Deve essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello avanzata dal in merito alla violazione Controparte_1
degli artt. 342, 348-bis e 434 c.p.c.
Sul punto va sottolineato, in primo luogo, che nella fattispecie trova applicazione l'art. 348-bis c.p.c. non nel testo inserito dal D.L. n. 83/2012, conv. con modifiche nella Legge n. 134/2012, richiamato dall'appellato, bensì (v. art. 35, comma 4, D.lgs. n. 149/2022, secondo cui «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434,
6 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023») il nuovo testo introdotto dalla c.d. riforma Cartabia, che stabilisce al comma 1 che «Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis».
Inoltre, a mente del citato art. 35, comma 4, D.lgs. n. 149/2022, nel caso in esame opera l'art. 342 c.p.c. da ultimo novellato, che prevede, nella parte che qui interessa, che «Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Ora, è da ritenere che anche in relazione alla nuova disposizione conserva attualità il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.
134/2012), non esige lo svolgimento di un «progetto alternativo di sentenza», né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile,
7 nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”
(Cass. civ. n. 2681/2022).
Ebbene, gli appellanti hanno specificato le parti della sentenza impugnata
(v. pag. 6 dell'atto di appello: “Con il presente atto, gli appellanti sottopongono ad impugnazione la sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande relative: a) all'omessa indicazione dei criteri relativi alle modalità di calcolo delle somme richieste ed al mancato invio delle fatture sottese agli avvisi di pagamento impugnati;
b) l'inadempimento contrattuale del per aver fornito acqua non potabile;
c) erronea CP_1
ed illegittima determinazione degli importi pretesi perché calcolati in misura forfettaria e presuntiva e non corrispondenti al dato reale;
d) non tenutezza del pagamento della c.d. integrazione tariffaria;
e) non tenutezza del pagamento delle somme pretese a titolo di acque reflue”) e sufficientemente individuato e argomentato, in fatto e in diritto, le ragioni di dissenso rispetto alla decisione adottata dal giudice di prime cure.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello non è pertanto infondata.
§7. Tanto chiarito, con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza per violazione ed erronea applicazione dei principi dettati dall'art. 115 c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure “ha rigettato la domanda asserendo erroneamente che il non avrebbe Per_1
provato che il ha somministrato acqua non- Controparte_1
potabile negli immobili del siti in via Italia ed in Per_1 Controparte_1
trav. ”, e ciò senza considerare gli “elementi di prova Parte_3
acquisiti in giudizio costituenti da documenti e delibere comunali;
dalla prova testimoniale e da fatti notori, confermativi dai suddetti elementi di prova”.
8 §8. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia rispetto alla domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale del e di condanna dell'Ente al CP_1
risarcimento dei danni derivanti dalla immotivata sospensione giornaliera della fornitura di acqua, assumendo che sarebbe stato provato in corso di causa “che la sera e con frequenza giornaliera, il sospendeva CP_1
senza preavviso e senza alcuna motivazione l'erogazione dell'acqua, riattivando il servizio soltanto la mattina dopo o comunque dopo parecchie ore” e che “a causa di detta condotta, il ha perso occasioni di Per_1
cedere in locazione gli immobili a causa della continua sospensione dell'erogazione dell'acqua nei periodi in contestazione”.
§9. Con il terzo motivo di appello i germani censurano la Per_1
sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, in contrasto con i principi di diritto e con le prove acquisite in giudizio, ha rigettato il motivo di opposizione inerente all'eccepita illegittimità della pretesa di pagamento del canone per acque reflue e depurazione.
In particolare, secondo gli appellanti, il primo Giudice in modo contraddittorio: 1) ha “statuito che il ha provato che sussiste Per_1
l'inadempimento del perché gli impianti non sono efficienti, che CP_1
sussistono anomalie del servizio, che gli impianti sono insufficienti per il numero di utenti, ma ha rigettato la domanda asserendo erroneamente e disapplicando i principi di diritto dettati dalla Suprema Corte, che non emergerebbe la totale inattività o la gravissima inefficienza degli impianti”; 2) ha asserito che “l'inadeguatezza o sottodimensionamento degli impianti potrebbe comportare un inadempimento inesatto o parziale da valutarsi ai sensi dell'art. 1455 cc gravava sulla parte attrice l'onere probatorio della rilevanza dell'inadempimento, onere che non è stato
9 assolto”; 3) ha “accertato che il non rende il servizio per CP_1
l'inefficienza, per anomalie, per incapienza, per sottodimensionamento degli impianti ed ha poi ritenuto che il non avesse provato la Per_1
domanda”.
§10. Con il quarto motivo di impugnazione gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dei canoni chiesti per gli anni 2012 e 2013, deducendo in sostanza che il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del credito, in relazione alle predette somme, avendo il chiesto il pagamento solo nel 2018 e, quindi, oltre il CP_1
termine di prescrizione.
§11. Con il quinto motivo di gravame i si dolgono del fatto che Per_1
il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la quantificazione delle somme richieste dall'ente territoriale, nonostante siano state determinate su consumi stimati con metodo presuntivo, ossia in modo illegittimo.
§12. Infine, con il sesto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto applicabili al rapporto di fornitura idrica gli aumenti determinati con effetto retroattivo, senza tener conto che le “norme richiamate in sentenza non sono applicabili ai contratti di somministrazione, perché … riguardano i tributi degli enti locali, mentre il canone per il pagamento dell'acqua non rientra tra i tributi locali”.
§13. L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
§14. Con riguardo al primo motivo di impugnazione giova premettere che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte
10 non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Corte Cost. n. 335/2008). Pur avendo natura pubblicistica, il rapporto giuridico che viene in rilievo in riferimento alla fornitura d'acqua è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione
(cfr. ex multis Cass. civ. n. 6966/2018).
Tanto premesso, in ordine al riparto degli oneri probatori occorre rilevare che, nel giudizio di opposizione ad avviso di accertamento, la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di parte attrice, in quanto l'oggetto del processo è il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'amministrazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 23346/2022 in tema di ingiunzione fiscale).
Ne discende, nel caso di specie, che, a seguito della richiesta del CP_1
del corrispettivo per la fornitura di acqua potabile, essendo pacifica la stipula dei relativi contratti era onere dell'originario opponente, che ha eccepito la mancanza di tale qualità, allegare e provare i fatti costitutivi dell'eccezione.
Tanto chiarito, è da osservare che in proposito gli appellanti richiamano:
-la Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1988 nella quale sono prescritti i requisiti di potabilità dell'acqua in esecuzione della Direttiva CEE 80/778;
-la nota del – Unità Organizzativa Controparte_1
Manutenzione LL.PP prot. n. 39698 del 18 febbraio 2010, nella quale è stata attestata la non potabilità dell'acqua ed alla quale è accluso un elenco delle vie con riferimento alle quali “è certa la non potabilità”;
-la delibera del 29 agosto 2013 n. 181, depositata dall'ente territoriale, in cui si legge che, poiché l'acqua erogata non presentava i requisiti della
11 potabilità, era utilizzabile soltanto per “usi igienici” e le amministrazioni competenti erano invitate ad “attivare tutte le iniziative idonee a ripristinare la potabilità dell'acqua”;
-l'ordinanza n. 29/2018 emessa dal Sindaco del Controparte_1
in data 8 maggio 2018;
[...]
-le dichiarazioni rese dal teste , che ha dichiarato (tra Testimone_1
l'altro) di aver personalmente constatato che l'acqua era torbida e di colore giallo;
-la notorietà del fatto della non potabilità dell'acqua.
Ebbene, a fronte di tali deduzioni va messo in evidenza che:
-la G.U. succitata non vale a dimostrare la non potabilità dell'acqua nell'arco temporale cui afferiscono le fatture in questione, difettando dei dati oggettivi sulle caratteristiche dell'acqua negli immobili di via Italia e via Laganà negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
-la nota del del 18 febbraio 2010 - Unità Controparte_1
Organizzativa Manutenzione LL.PP, prot. n.39698 - dà atto della non potabilità dell'acqua nelle zone Archi, Pentimele, Santa Caterina, San
Brunello, Centro città fino al novembre 2009 e non può estendersi alle annualità successive, oggetto del presente giudizio;
-la delibera n. 181/2013, adottata dalla Commissione Straordinaria in data 29 agosto 2013, richiama delle ordinanze con le quali è stato vietato l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili in determinate zone del Comune di puntualmente elencate (zone interessate: Archi, Archi Controparte_1
Cep, Archi Carmine, Scalone e Gallina di Archi, via Nazionale Archi, via
Nazionale Pentimele e Pentimele, località San Filippo di Pellaro, località
Ribergo alto e Ribergo basso, via Nazionale Pellaro da via Sottolume all'incrocio con via Rimembranze, località di Concessa di Catona, località
12 di Ortì-Arasì, acqua sorgiva “Canale Rosalì”, “Isolato 45” che sorge in fregio alla via Glauco ed al Viale della Libertà), tra cui non rientrano le vie ove risultano ubicate le utenze in questione;
-nella stessa delibera si legge, inoltre, che con nota del 21.06.2013, afferente a richieste di rimborso del canone acqua del 50% per gli anni
2010, 2011, 2012 e 2013, è stato confermato quanto già chiarito nella precedente nota del 18.02.2010 (prot. n. 39698) e, cioè, che nella zona centro nord - Archi, Pentimele, Santa Caterina, San Brunello ed il Centro città - la potabilità dell'acqua è venuta meno solo “sino al mese di novembre 2009”, il che conferma che nelle aree in cui sono ubicati gli immobili cui attengono le utenze in controversia nessuna riduzione del canone è dovuta per le annualità successive al 2009;
-l'ordinanza sindacale dell'8 maggio 2018 è priva di rilevanza nel caso che ci occupa, in quanto successiva rispetto alle annualità per cui è causa;
-non sono significative le dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1
avendo lo stesso riferito di aver visionato soltanto due dei tanti appartamenti presenti nell'immobile, precisando, peraltro, di non aver
“effettuato degli accertamenti con analisi specifiche sulla qualità dell'acqua”, ma di avere soltanto visto che l'acqua “si presentava di colore giallastro”, il che evidentemente non è sufficiente a dimostrare la non potabilità dell'acqua;
-non può parlarsi di “fatto notorio”, tenuto conto che il “concetto di
«fatto notorio», al pari di quello di «nozione di comune esperienza», deve essere interpretato in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex articolo
112 del Cpc e al principio di disponibilità delle prove ex articolo 115 del
13 Cpc” (Cass. civ. n. 8580/2022) e che la non potabilità dell'acqua presuppone particolari cognizioni che, come tali, non possono rientrare nella relativa nozione (arg. ex Cass. civ. n. 36309/2022).
§15. Non coglie poi nel segno il secondo motivo di appello, con cui si lamenta -come già detto- l'omessa pronuncia rispetto alla domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale del consistente CP_1
nella immotivata sospensione giornaliera della fornitura di acqua ed alla conseguente domanda risarcitoria.
Al riguardo, è sufficiente sottolineare che le dichiarazioni rese dal teste
, su cui fanno leva gli appellanti, non sono conducenti, in Testimone_1
quanto, nella parte in cui il teste riporta quanto allo stesso riferito da costituiscono dichiarazioni de relato actoris (cfr. per Persona_1
tutte Cass. civ. n. 4530/2025, secondo cui “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”) e nella parte restante sono del tutto generiche (“Mi consta personalmente che quando mi sono recato negli immobili non vi era erogazione di acqua … la mia presenza nei detti appartamenti è consistita in sporadici periodi;
andavo per due ore per controllare i lavori che si stavano effettuando e successivamente vi ritornavo dopo alcuni mesi”).
§16. È infondato anche il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo
Giudice ha rigettato il motivo di opposizione inerente all'eccepita
14 illegittimità della pretesa di pagamento del canone per acque reflue e depurazione.
In proposito si rammenta che la Suprema Corte ha affermato che,
“configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione” (Cass. civ. n. 1549/2018).
Ne discende che l'utente che lamenti una non corretta determinazione del canone acqua può limitarsi ad allegare il cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione spiegandone le ragioni, gravando sul somministrante l'onere di dimostrare il corretto e regolare funzionamento dell'impianto.
Nel caso in esame, sul punto in primo grado è stata richiamata la sentenza n. 3351/2008 della Corte Costituzionale, quindi è stato dedotto che:
- “è notorio che il è sprovvisto di impianto Controparte_1
di depurazione”;
- che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza del 19 luglio 2012 ha espressamente indicato tale Comune tra quelli privi di sistemi di smaltimento e depurazione delle acque reflue;
- che nel 2014 l'Italia è stata sanzionata per il mancato adeguamento degli impianti fognari e di depurazione.
A fronte di tali allegazioni, che si appalesano del tutto generiche, non essendo stato neppure precisato quale depuratore serve la zona ove
15 insistono le utenze in controversia, il ha fornito Controparte_1
specifiche ed adeguate precisazioni, producendo documentazione a supporto delle proprie argomentazioni, tra cui la nota del Settore Servizi
Tecnici dell'Ente prot. n. 010481 del 23 gennaio 2015, da cui emerge che il depuratore ubicato in SE (posto a servizio degli immobili del
) è stato ritenuto dalla Provincia di efficiente e Per_1 Controparte_1
funzionante per una capacità di trattamento di 120.000 abitanti.
Ora, è vero che in appello si assume che la relazione allegata a tale nota sarebbe priva di valore probatorio, a differenza del “dossier sulla mala depurazione redatto da e degli articoli di giornali prodotti CP_2
già dall'originario opponente, ma in senso contrario va rimarcato che nella nota suddetta si menziona sia l'autorizzazione allo scarico del 3 febbraio
2008, prot. 20348, della Provincia di Reggio Calabria, in cui si fa leva sull'esito dei controlli effettuati dall sia l'autorizzazione Pt_4
successiva dell'11 marzo 2014, prot. 78031, da cui si desume che l'impianto di depurazione di SE è efficiente e funzionante per
120.000 abitanti.
Ebbene, le suddette autorizzazioni (pure prodotte dal Controparte_1
), si appalesano prevalenti tanto rispetto agli articoli di giornale
[...]
quanto rispetto al summenzionato dossier (che risale al mese di marzo
2011) e non hanno, ad ogni modo, formato oggetto di contestazione da parte degli appellanti.
Ne consegue che deve ritenersi provato che l'impianto di depurazione esistesse e fosse funzionante per gli anni relativi agli avvisi di cui si discute.
§17. Va disatteso anche il quarto motivo di appello, con cui gli appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione formulata con riguardo ai canoni chiesti per gli anni 2012 e 2013.
16 A tal fine, occorre segnalare che, rispetto alle predette annualità, a fronte degli avvisi di liquidazione per morosità nr. 250320 del 29.12.2017 e nr.
252412 del 29.12.2017, l'eccezione di prescrizione è stata formulata
(peraltro in termini del tutto generici, senza indicare neanche il termine prescrizionale) in rapporto alle seguenti fatture:
1. fattura n. 92544, con scadenza 28.01.2013 (acconto 2012);
2. fattura n. 97627, con scadenza 28.01.2013 (acconto 2012, differenza tariffaria);
3. fattura n. 11705, con scadenza 16.08.2013 (acconto 2013)
4. fattura n. 111414, con scadenza 25.06.2014 (saldo 2013);
5. fattura n. 116216, con scadenza 25.06.2014 (saldo 2013).
Tanto chiarito, deve rilevarsi che “il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili” (Cass. civ. n. 23789/2008; cfr., altresì, Cass. civ. n.
18184/2014 e Cass. civ. n. 6966/2018, in cui la S.C. ha chiarito che il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'Amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione).
Ne deriva, nell'ipotesi che ci occupa, in cui trova applicazione la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c., che non è
17 intervenuta la prescrizione dei suddetti crediti, in quanto gli avvisi di liquidazione per morosità di che trattasi sono stati notificati in data
25.01.2018, ossia prima dello scadere del termine quinquennale di prescrizione.
§18. È infondato pure il quinto motivo di appello, con il quale gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia ritenuto legittimo il calcolo del canone idrico sulla base di consumi presunti.
Sul punto giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché
- in caso di contestazione - grava sul somministrante l'onere di provare la correttezza dei consumi fatturati e la corretta funzionalità del contatore;
mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (cfr. in tal senso ex multis Cass. civ. n.
6562/2019; Cass. civ. n. 2327/2019; Cass. civ. n. 19154/2018). Tale riparto dell'onere probatorio non muta in ragione del tipo di azione proposta
(accertamento negativo del credito ovvero opposizione ad ordinanza di ingiunzione), in quanto - in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. - l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. civ. n. 19154/2018; Cass. civ. n. 16197/2012).
Tanto premesso, nel giudizio de quo non è in contestazione la stipula dei contratti di somministrazione di acqua potabile inerenti alle utenze di via
Italia e di via Laganà, né un malfunzionamento dei contatori, discutendosi invece dell'applicazione delle tariffe, che sarebbe stata effettuata sulla base
18 dei consumi presunti e non effettivi per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e
2016.
E' opportuno sottolineare al riguardo che il dante causa degli odierni appellanti ha semplicemente dedotto l'erroneità del criterio utilizzato dal per il calcolo del dovuto, senza specificare se, ed eventualmente, CP_1
di quanto il dato reale si discosterebbe da quello fatturato.
Ora, al di là del fatto che in alcune fatture sono indicate la lettura iniziale, la lettura finale ed i consumi (v. fattura n. 111414, fattura n. 141056 e fattura n. 230292), l'originario opponente avrebbe dovuto, comunque, contestare specificamente in giudizio i consumi indicati nelle fatture in questione, considerato che oltretutto il regolamento idrico prevede, quale alternativa alla lettura ad opera dei tecnici del gestore, l'autolettura comunicata dall'utente e che risponde al generale dovere di buona fede e correttezza, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, che lo stesso utente, in ipotesi di mancanza di rilevazioni da parte del gestore, si attivi per comunicare i consumi effettivi, tramite modalità che certo non possono ritenersi un sacrificio eccessivo, piuttosto che rimanere inerte e poi rifiutare il pagamento del corrispettivo.
In altri termini, la lettura del contatore da parte degli incaricati del gestore del servizio non esaurisce le possibilità di rilevazione diretta dei consumi, potendo questi ultimi essere rilevati periodicamente dallo stesso utente e comunicati anche per via telefonica.
Ne consegue che nella specie non vi sono elementi o ragioni per commisurare il corrispettivo dovuto in maniera diversa rispetto alla liquidazione operata nelle fatture suindicate e, dunque, negli avvisi oggetto di impugnazione.
19 §19. Non risulta fondato neppure il sesto motivo di appello, con il quale gli appellanti si dolgono dell'applicazione retroattiva dell'integrazione tariffaria del canone acqua dell'anno 2012, disposta dal Controparte_1
con deliberazione della Commissione straordinaria n.19 del
[...]
31.10.2012.
Sull'argomento si rimanda al costante orientamento dell'intestato
Tribunale, che, in ipotesi analoga a quella che ci occupa, ha chiarito che la delibera de qua <<[…] è stata correttamente adottata dal CP_1
appellante nel rispetto della normativa vigente, ed infatti, come statuito dal
Tar Campania - Napoli - sezione I sent.n. 1809/2012: "Il principio di irretroattività discende,…, in linea generale dall'art. 11 delle preleggi, ed è derogabile unicamente per effetto di una disposizione di legge pari ordinata, ma non anche in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata, con la conseguenza che solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva (fra le altre, cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301, e, sulla natura regolamentare dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, anche id., 6 aprile 2010, n.
1918). Più in dettaglio, il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali è espressamente sancito dall'articolo 54, comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dall'articolo 54, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tuttavia nel caso di specie
l'imposizione in corso di esercizio finanziario è consentita da una speciale previsione normativa (articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006), la quale, riprendendo una previsione introdotta dall'articolo 53 del
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
20 previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazione tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine innanzi indicato, “hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”. Orbene se è vero che l'art. 151, I comma, ex d. lgs. 267/00 prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo è vero anche che tale termine, secondo la stessa disposizione, può essere differito con decreto ministeriale;
in effetti, per il 2012 tale termine è stato posposto al 31 ottobre 2012 (d.m. 2 agosto
2011), con conseguente tempestività della fissazione degli aumenti tariffari per l'anno 2012>> (cfr. Trib. Reggio Calabria n. 1036/2018 e succ. conf.).
§20. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§21. Dato l'esito negativo del gravame, gli appellanti devono essere condannati in solido a pagare le spese del grado, che si liquidano in favore della controparte come da dispositivo (in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del
2022), in rapporto al valore della controversia, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della causa. Non può essere rivista, invece, la statuizione in punto di spese contenuta nella sentenza del giudice di pace, non avendo il proposto appello incidentale. CP_1
§22. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
21 Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido a pagare le spese del grado, che liquida in favore della controparte in €3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 27/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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