TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13848/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.7 d.lgv. n.150 del 2011 la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 13848/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA Pt_1 Controparte_1 C.F._2
ANDREANI, 10 20122 ; ( ) VIA DELLA Pt_1 Controparte_2 C.F._3
GUASTALLA, 6 ; ( VIA DELLA Pt_1 Controparte_3 C.F._4
GUASTALLA, 6 20122 ; ( ) VIA DELLA Pt_1 CP_4 C.F._5
GUASTALLA, 6 20122 ; ( ) VIA Pt_1 Parte_2 C.F._6
GUASTALLA, 6 20122 , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1
presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_5
) P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha discusso e concluso come da verbale d'udienza del 16 aprile 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ha proposto appello avverso la sentenza n.6091 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano il 29 settembre 2022
-con la pronuncia impugnata il Giudice di primo grado aveva confermato esclusivamente la validità del verbale di infrazione n.1714468 del 2022, modulando la sanzione sulla base dell'art.198 bis c.s. introdotto con la l.n.108 del 2022
-in realtà, questa norma è stata introdotta con il decreto-legge n.68 del 16 giugno 2022 e, pertanto, è successiva alle numerose violazioni contestate alla Controparte_5
[...]
-non trattandosi di norma penale, non è ammessa l'applicazione della stessa agli illeciti amministrativi pregressi
-inoltre, e soprattutto, questa norma attiene alle violazioni delle disposizioni riguardanti l'idoneità del veicolo sotto il profilo tecnico o amministrativo e non anche le condotte afferenti alla circolazione stradale: nella specie, circolazione nella zona a traffico limitato ai sensi dell'art.7, quattordicesimo comma, c.s.
-infatti, l'art.198 bis c.c. dispone che:
1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.
2. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell'articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l'organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile.
-sono pertanto condivisibili le argomentazioni formulate dalla difesa dell'appellante, la quale ha sottolineato che:
“…sono da considerarsi fuori dall'ambito di applicazione della nuova norma le violazioni riguardanti la mancanza di autorizzazione per la circolazione in specifiche aree o tratti di strada come, ad esempio, quelle di cui agli articoli 6, 7 (per violazione dei divieti di circolazione mezzi pesanti, accesso a ZTL e ad aree pedonali, ecc.) e articolo 10 (per la circolazione di veicoli e trasporti eccezionali senza autorizzazione) del CdS nonché, più in generale, le violazioni di tutte le norme che non attengono alla idoneità generale alla circolazione del mezzo ma che, invece, riguardano il comportamento del conducente in alcuni tratti di strada in cui il mezzo stesso transita o accede senza averne legittimo titolo o in deroga ai limiti, anche di ordine tecnico, imposti dalle norme (quali ad esempio, quelle di cui all'articolo 167, in caso di sovraccarico dei veicoli). pagina 2 di 3 La sentenza merita altresì di essere annullata per violazione del principio di legalità in materia di illeciti amministrativi di cui all'art. 1 della L. n. 689/1981. A differenza, infatti, di quanto prevede il codice penale, in materia di illeciti amministrativi non vige la regola dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo e, dunque, in nessuno caso può trovare applicazione una norma sopravvenuta alla commissione dell'illecito amministrativo …”
-l'ulteriore motivo d'appello relativo alla “erronea rappresentazione dei fatti di causa” rimane pertanto assorbito dalle superiori argomentazioni
-l'appello è poi fondato anche con riferimento all'annullamento delle spese di notifica a mezzo posta dei verbali, trattandosi di esborsi effettivamente sostenuti dal Controparte_6
, come sopra già accennato, per le numerose violazioni non è applicabile il vicolo della
[...] continuazione, previsto solo in materia di illeciti penali
-pertanto, per ogni violazione accertata, è dovuto il pagamento della sanzione e delle spese di notifica, nonché di tutte le somme accessorie previste nei verbali (maggiorazioni ecc.)
-le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e di liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.6091 depositata dal Giudice di Pace di il 29 settembre 2022, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così Pt_1 dispone:
1) in riforma della sentenza indicata in epigrafe, conferma la validità dei verbali di infrazione oggetto di causa e meglio descritti alle pagg.
2-8 del ricorso in appello e relative spese di notifica
2) condanna l'appellata alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi € 800,00 per compenso, oltre a spese generali e oneri riflessi.
Milano, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.7 d.lgv. n.150 del 2011 la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 13848/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA Pt_1 Controparte_1 C.F._2
ANDREANI, 10 20122 ; ( ) VIA DELLA Pt_1 Controparte_2 C.F._3
GUASTALLA, 6 ; ( VIA DELLA Pt_1 Controparte_3 C.F._4
GUASTALLA, 6 20122 ; ( ) VIA DELLA Pt_1 CP_4 C.F._5
GUASTALLA, 6 20122 ; ( ) VIA Pt_1 Parte_2 C.F._6
GUASTALLA, 6 20122 , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1
presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_5
) P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha discusso e concluso come da verbale d'udienza del 16 aprile 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ha proposto appello avverso la sentenza n.6091 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano il 29 settembre 2022
-con la pronuncia impugnata il Giudice di primo grado aveva confermato esclusivamente la validità del verbale di infrazione n.1714468 del 2022, modulando la sanzione sulla base dell'art.198 bis c.s. introdotto con la l.n.108 del 2022
-in realtà, questa norma è stata introdotta con il decreto-legge n.68 del 16 giugno 2022 e, pertanto, è successiva alle numerose violazioni contestate alla Controparte_5
[...]
-non trattandosi di norma penale, non è ammessa l'applicazione della stessa agli illeciti amministrativi pregressi
-inoltre, e soprattutto, questa norma attiene alle violazioni delle disposizioni riguardanti l'idoneità del veicolo sotto il profilo tecnico o amministrativo e non anche le condotte afferenti alla circolazione stradale: nella specie, circolazione nella zona a traffico limitato ai sensi dell'art.7, quattordicesimo comma, c.s.
-infatti, l'art.198 bis c.c. dispone che:
1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.
2. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell'articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l'organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile.
-sono pertanto condivisibili le argomentazioni formulate dalla difesa dell'appellante, la quale ha sottolineato che:
“…sono da considerarsi fuori dall'ambito di applicazione della nuova norma le violazioni riguardanti la mancanza di autorizzazione per la circolazione in specifiche aree o tratti di strada come, ad esempio, quelle di cui agli articoli 6, 7 (per violazione dei divieti di circolazione mezzi pesanti, accesso a ZTL e ad aree pedonali, ecc.) e articolo 10 (per la circolazione di veicoli e trasporti eccezionali senza autorizzazione) del CdS nonché, più in generale, le violazioni di tutte le norme che non attengono alla idoneità generale alla circolazione del mezzo ma che, invece, riguardano il comportamento del conducente in alcuni tratti di strada in cui il mezzo stesso transita o accede senza averne legittimo titolo o in deroga ai limiti, anche di ordine tecnico, imposti dalle norme (quali ad esempio, quelle di cui all'articolo 167, in caso di sovraccarico dei veicoli). pagina 2 di 3 La sentenza merita altresì di essere annullata per violazione del principio di legalità in materia di illeciti amministrativi di cui all'art. 1 della L. n. 689/1981. A differenza, infatti, di quanto prevede il codice penale, in materia di illeciti amministrativi non vige la regola dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo e, dunque, in nessuno caso può trovare applicazione una norma sopravvenuta alla commissione dell'illecito amministrativo …”
-l'ulteriore motivo d'appello relativo alla “erronea rappresentazione dei fatti di causa” rimane pertanto assorbito dalle superiori argomentazioni
-l'appello è poi fondato anche con riferimento all'annullamento delle spese di notifica a mezzo posta dei verbali, trattandosi di esborsi effettivamente sostenuti dal Controparte_6
, come sopra già accennato, per le numerose violazioni non è applicabile il vicolo della
[...] continuazione, previsto solo in materia di illeciti penali
-pertanto, per ogni violazione accertata, è dovuto il pagamento della sanzione e delle spese di notifica, nonché di tutte le somme accessorie previste nei verbali (maggiorazioni ecc.)
-le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e di liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.6091 depositata dal Giudice di Pace di il 29 settembre 2022, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così Pt_1 dispone:
1) in riforma della sentenza indicata in epigrafe, conferma la validità dei verbali di infrazione oggetto di causa e meglio descritti alle pagg.
2-8 del ricorso in appello e relative spese di notifica
2) condanna l'appellata alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi € 800,00 per compenso, oltre a spese generali e oneri riflessi.
Milano, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3