Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Catanzaro
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 891 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ) nato il [...] Parte_1 C.F._1
a LU (CS) e (C.F. ) Parte_2 C.F._2
nata il [...] a [...], coniugi residenti in [...]e di cittadinanza italiana, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Morrone
(C.F. ) del Foro di Castrovillari, con studio a C.F._3
Corigliano-Rossano, in via Conca d'Oro n. 2/ac.
- appellanti
e
(C.F. ), con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1
al Viale Europa 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano (C.F.
l'ufficio legale della società in Piazza Luigi Rossi 1.
- appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza impugnata:
In via principale:
- a) condannare a rimborsare in favore degli attori Controparte_1
i buoni fruttiferi postali sottoscritti per un ammontare di euro 21.000,00
(ventunomila) oltre agli interessi previsti dal decreto ministeriale istitutivo dei buoni medesimi, con gli ulteriori interessi moratori dalla data della richiesta di rimborso all'effettivo soddisfo, poiché non risultavano prescritti alla data della richiesta di rimborso;
In via subordinata nelle due diverse previsioni di cui alle lettere b) c)
- b) condannare a risarcire in favore dei sigg. Controparte_1
e il danno subito - per non aver potuto esercitare Pt_1 Parte_2
tempestivamente il loro diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali sottoscritti, a causa della mancata corretta, regolare e completa informazione, per la mancata consegna del foglio informativo analitico dell'investimento a maggior ragione per la mancata apposizione sui titoli cartacei delle necessarie informazioni, serie di emissione e scadenza - nella misura di € 21.000,00 (ventunomila) pari alla somma
pag. 2/30 sottoscritta con i titoli, oltre all'importo previsto quale rendimento per interessi all'atto del rimborso, con gli interessi ulteriori maturandi e la rivalutazione monetaria dalla pronuncia al soddisfo;
c) condannare a causa della mancata Controparte_1 comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. 116 del 2007 ed in ogni caso per non essersi attivata a comunicare preventivamente, in violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., la data di imminente prescrizione dei buoni fruttiferi postali sottoscritti dagli odierni appellanti, pur essendo consapevole che miglia di buoni postali ogni anno andavano prescritti, al risarcimento dei danni subiti dai sigg. da Parte_3
quantificarsi nella misura di € 21.000,00 pari alla somma sottoscritta con i titoli, con gli interessi ulteriori maturandi e la rivalutazione monetaria dalla pronuncia giudiziale all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata: “previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi per cui è causa, nonché dell'azione di risarcimento del danno precontrattuale e/o contrattuale esercitata da controparte, confermare integralmente la sentenza di primo grado nr. 1546/2022 emessa dal Tribunale di Castrovillari.
Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
pag. 3/30 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
e adivano il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Castrovillari deducendo di aver sottoscritto, in data
17.12.2001, presso l'ufficio postale di LU, quattro buoni postali fruttiferi (BPF) di importo pari a 5.000 euro ciascuno, più uno da mille euro;
di averli portati all'incasso nel 2019 e di non aver ottenuto il pagamento in quanto appartenenti alla serie AA3 e prescritti il
17.12.2018; che la prescrizione deve ritenersi impedita dall'omessa consegna dei fogli illustrativi, secondo quanto stabilito dal D.M.
19.12.2000 e che, in ogni caso, l'omessa consegna dei fogli informativi determina la responsabilità precontrattuale o contrattuale di
[...]
, e quindi il risarcimento del danno. CP_1
Il primo giudice ha respinto la domanda e compensato le spese, osservando che i buoni postali sottoscritti recano la dicitura , appartenendo alla serie AA3, con termine di prescrizione a sette anni, secondo la normativa secondaria emanata con il D.M. 8.10.1998, che ha regolamentato l'emissione.
I buoni in questione non potevano essere confusi con le serie ordinarie, attesa proprio la dicitura apposta sul titolo cartaceo.
La sentenza impugnata riporta per esteso la motivazione di altro tribunale (T. Savona n. 186/2022), alla quale dichiara di aderire e secondo cui, stante la natura di titoli di legittimazione, la loro regolamentazione può essere integrata ab externo dai decreti ministeriali emanati in materia.
Respinta anche la domanda risarcitoria;
il primo giudice ha infatti ritenuto sufficientemente adempiuti gli obblighi informativi da CP_1
pag. 4/30 , attraverso l'esposizione nei propri locali aperti al pubblico degli CP_1
avvisi sulle condizioni praticate e la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale delle prescrizioni ministeriali, facilmente consultabili direttamente presso l'ufficio postale o in internet.
2.
Avverso tale decisione, i coniugi e hanno Pt_1 Parte_2
presentato appello, osservando che:
- il precedente di merito, citato nella sentenza di primo grado, riguarda la diversa serie AA2, la cui dicitura, a differenza dalla serie
AA3, è presente sul buono, mentre quelli sottoscritti nel caso in esame recano la sola dicitura , inidonea ad individuare la disciplina applicabile;
- l'art. 6 D.M. del Tesoro 19.12.2000 prescrive la consegna dei fogli informativi ai sottoscrittori, con la descrizione dettaglia delle caratteristiche dei buoni postali offerti ai risparmiatori;
- le caratteristiche personali dei sottoscrittori, soggetti a bassa scolarità, con scarsissime conoscenze finanziarie, non consentivano di percepire la differenza tra i serie A3 e AA3; la sola dicitura a termine, di certo da valutarsi come espressione , non consentiva di ricavare quale fosse la serie di emissione e dunque la disciplina applicabile, in mancanza di consegna di un foglio informativo, che solo avrebbe consentito ai sottoscrittori di prendere conoscenza delle condizioni di dettaglio dei buoni da loro sottoscritti.
Di conseguenza, come avvertito da contrastanti pronunce di merito e da una decisione dell'Arbitro Bancario di Milano, il termine di prescrizione non era ancora da considerarsi decorso, dovendo esso fatto decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e che non pag. 5/30 può coincidere con il regolamento sulla scadenza contenuto in decreti ministeriali, di cui i sottoscrittori non avevano conoscenza all'atto della proposta di investimento da parte dell'ufficio postale.
Ed infatti, proprio per il fenomeno massivo della mancata consegna all'investitore dei fogli informativi, ha subìto CP_1 condanna alla sanzione di 1,4 milioni di euro da parte dell'Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), giudicando scorretta la pratica commerciale adottata dall'ente pubblico.
La sanzione verte proprio sulla omessa informazione circa il termine di scadenza, e quindi di prescrizione, dei titoli offerti al pubblico, soprattutto in considerazione della tipologia dei risparmiatori interessati, piccoli investitori, anziani, con basso livello di istruzione finanziaria, alla ricerca di occasioni di investimento sicure e a basso rischio.
Con altro distinto motivo, si denuncia la violazione del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. e di diligenza di cui all'art. 1176 c.c., sempre in relazione all'omessa consegna del foglio informativo, tanto più che sui buoni consegnati ai coniugi non era riportata la serie di appartenenza, per cui gli stessi erano impossibilitati a conoscere la reale scadenza del titolo.
Con un terzo motivo di doglianza, si denuncia l'omessa pronuncia in ordine ad un ulteriore profilo di responsabilità da parte dell'ente postale, che avrebbe dovuto comunicare ai sottoscrittori dei buoni l'imminente approssimarsi della prescrizione, alla stessa stregua di quanto previsto per i cosiddetti ovvero libretti di deposito, come previsto dall'art. 2 DPR 22.6.2007 n. 116.
Da ultimo, si impugna la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste con l'atto di citazione in primo grado.
pag. 6/30 Si è costituita affermando la conoscibilità Controparte_1
delle condizioni contrattuali, poiché il decreto istitutivo della serie era stato pubblicato in G.U. e il foglio informativo era facilmente reperibile sul sito della Cassa Depositi e Presti (CDP), nonché presso tutti gli uffici postali. Inoltre, attesa la loro natura di mero titolo di legittimazione, sarebbe ammessa l'integrazione delle condizioni di riscossione, attraverso la loro avvenuta pubblicazione.
Sul secondo motivo di appello, contesta l'inerzia CP_1
degli appellanti che, per ben diciannove anni, non si sarebbero curati di verificarne la scadenza, addossando all'ente una responsabilità per un danno che poteva essere evitato.
Anche il terzo motivo di appello viene contestato, richiamando la differenza tra conti dormienti relativi a rapporti privi di scadenza e i
BPF, da considerarsi alla stregua di un debito pubblico.
3.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, verificata la regolarità del contraddittorio, ritenuta non necessaria la prova testimoniale richiesta dagli appellanti, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione all'1.4.2025, con concessione dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c., ridotti a giorni 45, giorni 15 e giorni 5, per il deposito degli scritti difensivi finali.
All'udienza dell'1.4.2025, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, la decisione è stata riservata al collegio.
pag. 7/30 RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il buono postale fruttifero è una forma di raccolta di risparmio, cui l'ente è autorizzata a promuoverne l'acquisto tra i propri CP_1
clienti. Si tratta di strumenti di investimento semplici e accessibili, adatti a chi desidera far crescere i propri risparmi senza esporsi a rischi finanziari elevati. Il prodotto è nato nel 1924, emesso da Cassa Depositi e
Prestiti S.p.a. e poi venduto in esclusiva da , in CP_1
convenzione.
I buoni fruttiferi postali sono considerati relativamente sicuri grazie all'emittente, dal momento che sia che Cassa Depositi e CP_1
Prestiti sono organi controllati dallo Stato e per questo consentono di correre rischi molto bassi. Inoltre, i buoni fruttiferi postali possono essere richiesti in qualunque momento (non esistono specifiche date di emissione), non prevedono costi o commissioni di collocamento e vi è applicata una tassazione agevolata, risultando prodotti appetibili per investitori poco propensi al rischio e alla diversificazione del proprio portafoglio.
Nel corso del tempo, è stata autorizzata a Controparte_1
collocare tra il proprio pubblico di risparmiatori varie tipologie di buoni fruttiferi postali, contraddistinti da sigle alfanumeriche, che ne indicano e permettono di individuarne la disciplina.
I coniugi e sottoscrivevano nel 2001 presso Pt_1 Parte_2
l'ufficio postale prossimale di LU (piccolo comune in provincia di
Cosenza) cinque buoni postali.
I buoni recano la dicitura “Buono Postale Fruttifero” in grande,
“Cassa depositi e prestiti” in piccolo, a sinistra la dicitura “a termine”,
pag. 8/30 sulla destra le parole “Repubblica Italiana” e l'importo espresso in euro.
Sul retro, è riportata una breve stringa informativa circa la garanzia offerta dallo Stato, la non cedibilità del buono, brevi e generiche informazioni sugli interessi praticati e sui rendimenti, sulla possibilità di riscuotere anticipatamente il buono e di duplicarlo in caso di smarrimento.
Nessun diretto riferimento in ordine alla tipologia di emissione, né vengono citati gli estremi del decreto ministeriale istitutivo della serie, che nella fattispecie è risulta essere del tipo AA3.
È palese, pertanto, che i sottoscrittori dei buoni, investitori non istituzionali, sicuramente riconducibili alla categoria protetta dei piccoli risparmiatori, non venivano messi al corrente delle implicazioni che la dicitura “a termine” poteva comportare riguardo al tempo della riscossione, diverso da quello ordinario decennale, proprio di altri buoni.
La sentenza impugnata si limita a citare uno solo degli orientamenti espressi dai numerosi giudici del merito che hanno avuto modo di pronunciarsi, e la questione circa la possibilità di considerare maturata la prescrizione per la riscossione del denaro investito, anche oltre il termine stabilito nei decreti ministeriali, e comunque sulla valutazione della condotta tenuta dall'ente, è ancora aperta, prospettandosi un ventaglio di soluzioni.
Il problema, peraltro, non appartiene al caso singolo, ma si inserisce in una pletora di casi simili, risultandone colpita una intera classe di investitori che, confidando nella garanzia offerta da
[...]
, ente storicamente attrattivo per le persone anziane, piccoli CP_1
risparmiatori, persone a basso reddito e con minimo grado di istruzione, ha scelto e continua ancor oggi a scegliere gli uffici postali per la sistemazione dei propri risparmi.
pag. 9/30 , vantando la propria esistenza sin dal 1862, si CP_1
propone essa stessa quale soggetto maggiormente vicino alle esigenze di destinazione dei risparmi dei cittadini italiani (“Con 119 mila dipendenti
e una presenza capillare sul territorio nazionale, è parte CP_1
integrante del tessuto socioeconomico italiano. Fin dalla nostra nascita, abbiamo contribuito in maniera significativa allo sviluppo sociale ed economico dell'Italia, tracciando un percorso di crescita che prosegue oggi, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Occupiamo oggi solide posizioni di leadership nei settori logistico, finanziario, assicurativo e dei servizi di pagamento. E con un'offerta di beni e servizi fisici e digitali sempre più integrata, sostenibile e completa, siamo la piattaforma capace di connettere le persone, le imprese e, nel complesso, il sistema Paese” - dal sito istituzionale).
Con i suoi oltre 12.800 uffici postali – si stima uno ogni 4.630 cittadini – superando di gran lunga le principali istituzioni bancarie1,
l'ente vanta la maggior presenza sul territorio, assumendosi il merito di incentivare la , e di avere ottenuto, tra libretti di deposito e sottoscrizione di buoni, eccellenti risultati in termini di raccolta (secondo i dati offerti dall'ente, “al giugno 2022 i libretti postali presenti sono 30 milioni, 728.854 e i buoni fruttiferi 46 milioni, 896.416, con uno stock complessivo, come abbiamo visto, di oltre 330 miliardi di euro”: https://tgposte.poste.it/2022/12/09/mappa-risparmio-buoni- libretti-postali/).
Come ricordato dagli appellanti, il numero di casi è molto rilevante;
tra il 2018 e il 2022 si stima siano andati prescritti tra 500.000
e 1.500.000 buoni postali (fonte: Autorità Garante Concorrenza e 1
Unicredit, allo stato attuale la banca più diffusa, vanta 4212 agenzie di riferimento, ed è presente in
2005 Comuni italiani.
pag. 10/30 Mercato), con evidente danno per il che lo stesso ente vanta di tutelare.
Con provvedimento 18 ottobre 2022 n. 30346, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha sanzionato per Controparte_1
pratiche commerciali scorrette in fase di collocamento e rimborso di buoni postali, sottoponendo ad indagine la specifica condotta tenuta durante la fase di collocamento dei titoli e, in particolare, l'omessa e/o confusionaria indicazione nei documenti illustrativi delle condizioni contrattuali di alcuni dati ritenuti fondamentali per il consapevole esercizio del diritto di riscatto dei titoli, quali la data di scadenza della fruttuosità, la data di prescrizione dei buoni, nonché le conseguenze derivanti dallo spirare dei predetti termini (ossia la perdita di interessi maturati e capitale investito).
L'autorità ha ritenuto che la dicitura "capitale investito sempre rimborsabile", non accompagnata dall'indicazione della data di scadenza
(della fruttuosità) e di prescrizione del buono (cioè, del termine ultimo per l'incasso decorrente dalla scadenza), fosse fuorviante, perché idonea a far credere che il diritto al rimborso del titolo (quanto meno del capitale investito) sia sempre possibile e, quindi, non soggetto al termine prescrizionale, mentre così non è.
D'altro canto, le indicazioni del regolamento contrattuale non sarebbero esaustive, posto che la data di prescrizione non è indicata ma, al contrario, deve essere calcolata in autonomia da ciascun risparmiatore
(con ampio margine di errore che da ciò consegue).
Una seconda impropria condotta rilevata attiene alla fase esecutiva del rapporto e, in particolare, all'omessa attivazione di Controparte_1
al fine di informare i titolari di buoni prossimi alla prescrizione
[...]
delle conseguenze derivanti dal mancato incasso tempestivo dei titoli.
pag. 11/30 L'Autorità evidenzia che, a fronte dei numerosi reclami dei risparmiatori relativi all'impossibilita di incassare i buoni, CP_1
non avrebbe dovuto rimanere inerte, trincerandosi dietro l'assenza di obblighi specifici a suo carico dettati della normativa di settore. Al contrario, in ragione della diligenza specifica che connota il suo agire professionale, avrebbe dovuto prontamente attivarsi e adottare iniziative idonee a tutelare l'interesse dei consumatori-risparmiatori ad assumere decisioni consapevoli ed informate, tra cui quella presentare i titoli all'incasso prima dello spirare del termine prescrizionale.
Come è stato anche osservato, il provvedimento sanzionatorio di
AGCM, ancorché non ancora definitivo, acquista una elevata attitudine probatoria, almeno allo stato, tanto con riferimento all'accertamento della condotta quanto con riferimento alla idoneità a procurare un danno ai risparmiatori in sede giurisdizionale.
Gli argomenti esposti nel provvedimento dell'autorità antitrust sono senz'altro da richiamare, costituendo una base comune di condivisione, per il giudizio sulla fattispecie in esame.
Dovendosi considerare quale operatore CP_1
professionale nella distribuzione e nel collocamento dei buoni, l'ente assume su di sé accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera, al contrario, al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale ed è, per tale ragione, in posizione di tendenziale debolezza contrattuale.
, che instaura il rapporto con il potenziale acquirente CP_1
è responsabile, quindi, della correttezza e completezza informativa sulle caratteristiche essenziali del titolo promosso in sottoscrizione - tra cui scadenza e prescrizione - per assicurare scelte consapevoli del consumatore finale.
pag. 12/30 In relazione alla fase precontrattuale, deve Controparte_1
fornire “informazioni analitiche” attraverso i Fogli informativi da mettere a disposizione del pubblico, quali i rischi tipici dell'operazione e le principali clausole contrattuali.
Da questo punto di vista, si ricorda che l'Ente riceve commissioni annue da Cassa Depositi e Prestiti per il collocamento dei buoni. Inoltre, giova ribadirlo, quale soggetto deputato alla distribuzione dei BPF, CP_1
è l'ente che viene in diretto contatto con i risparmiatori, ai quali deve assicurare trasparenza, correttezza e completezza informativa sulle caratteristiche essenziali del titolo, per garantire scelte consapevoli, sia ai fini della sottoscrizione del buono che della successiva fase di rimborso dello stesso.
L'autorità amministrativa indipendente sottolinea come la data di prescrizione del buono deve essere necessariamente calcolata dal consumatore, non essendo riportata né sul titolo, né in una scheda di sintesi, né tantomeno nel regolamento del prestito, sebbene l'importanza di tale elemento informativo e le superiori istanze di protezione del risparmio, richiederebbero che tale dato sia direttamente fornito da . CP_1
Inoltre, manca qualunque riferimento alla irrimediabile perdita sia del capitale investito che degli interessi maturati, quali conseguenze del mancato rimborso dei buoni entro il termine di prescrizione, prevedendo semplicemente che, allo spirare di tale termine, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni vengono “comunicati” al Ministero dell'economia e delle finanze e successivamente “versati” in un fondo dedicato. A fronte di tale formulazione, il risparmiatore potrebbe dunque erroneamente ritenere che il proprio credito, trasferito da un fondo ad un altro, continui comunque ad essere esigibile.
pag. 13/30 La mancata apposizione sul buono della specifica data di scadenza dello stesso non assicura la consapevolezza del consumatore sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla scadenza del titolo in mancanza di una chiara indicazione del decorso del termine di prescrizione a partire da tale scadenza, della perdita delle somme investite e degli interessi maturati in mancanza di riscossione del buono entro il termine di prescrizione.
A tale riguardo, non può trascurarsi che i BPF sono prodotti finanziari nominativi che rappresentano, insieme ai libretti di risparmio, i più tradizionali prodotti del risparmio postale. Si tratta, infatti, di strumenti di investimento a basso rischio, in quanto emessi da Cassa
Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti per il tramite di , in grado di assicurare al risparmiatore la restituzione del CP_1
capitale investito, oltre agli interessi maturati (dopo un periodo iniziale di infruttuosità). Proprio in quanto strumenti di investimento semplificati, associabili ad un'idea di pratico utilizzo e di sicurezza, i BFP possono risultare di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio- basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche sociodemografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione).
In considerazione di ciò, nonché del fatto che la prescrizione del buono è di fatto l'unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal consumatore, le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche si palesano come assolutamente essenziali alla consapevolezza dell'investimento.
Al momento della sottoscrizione del titolo , CP_1
mancando di consegnare al sottoscrittore una scheda contenente le pag. 14/30 informazioni rilevanti, ha tenuto una pratica scorretta, omettendo di fornire indicazioni di cui il consumatore medio necessita per assumere una decisione di natura commerciale/finanziaria consapevole.
Inoltre, ha totalmente omesso l'adozione di CP_1 iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso, nonostante i numerosi reclami di risparmiatori che hanno lamentato di non poter recuperare quanto impiegato per l'intervenuta prescrizione, non essendosi attivato per analizzare il fenomeno della prescrizione dei buoni ed individuare possibili soluzioni in grado di Contr tutelare i risparmi dei sottoscrittori di
Le cautele, i comportamenti ed il livello di cura e attenzione che è possibile ritenere come dovuti da parte di avrebbero imposto al CP_1
professionista l'adozione di misure che, in considerazione della prescrizione ogni anno di decine di migliaia di buoni, di cui lo stesso era pienamente consapevole e, al di là degli obblighi previsti dalle norme di settore, fossero in grado di tutelare la sfera degli interessi patrimoniali dei consumatori-risparmiatori e primariamente l'interesse degli stessi ad assumere decisioni in ordine ai propri programmi di investimento consapevoli ed informate, come quella di attivarsi tempestivamente per chiedere il rimborso del buono fruttifero postale prima della prescrizione dello stesso.
Il grado di diligenza professionale che è ragionevole attendersi da un professionista come non può non tener conto della tipologia di CP_1
risparmiatori interessati (di è già detto, risparmiatori anziani, con un più basso livello di istruzione finanziaria, poco propensi al rischio), delle superiori istanze di tutela del risparmio, nonché della natura del settore di pag. 15/30 attività svolta, caratterizzato da una rilevante asimmetria informativa tra le parti.
Anche in questo caso, il rispetto della normativa di settore non vale ad esonerare il professionista dal porre in essere quei comportamenti ed accorgimenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall'applicazione del più generale principio di correttezza e buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela della parte debole del rapporto negoziale.
La mancata assunzione di simili iniziative ha impedito ai titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, ignari della stessa scadenza e delle conseguenze derivanti dallo spirare di tale termine, di attivarsi tempestivamente per la riscossione, in modo da non perdere le somme investite e gli interessi maturati.
Non è condivisibile quanto sostenuto dal professionista in merito al carattere “non continuativo” del rapporto derivante dalla sottoscrizione dei BFP, da cui deriverebbe l'assenza di obblighi informativi in capo a in una fase successiva alla sottoscrizione dei buoni. CP_1
La qualificazione di rapporto non continuativo è contenuta, infatti, in una normativa finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Del resto, è solo il soggetto a cui il CP_1
titolare di BFP può rivolgersi per incassare le somme di cui è beneficiario e fino a tale momento (o alla eventuale prescrizione del
Buono con trasferimento dei relativi importi al Fondo) il rapporto non può dirsi esaurito.
Pertanto , in violazione dei doveri di diligenza professionale CP_1
ragionevolmente esigibili in base ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore specifico, avrebbe omesso di informare pag. 16/30 preventivamente e in maniera adeguata i titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e del fatto che, in mancanza di tempestive disposizioni impartite dai titolari dei buoni medesimi, le somme relative a tali titoli non sarebbero state più rimborsabili. Ciò, nonostante il professionista fosse consapevole della numerosità di consumatori che ogni anno perde irrimediabilmente finanche il capitale investito, a causa della prescrizione dei buoni sottoscritti.
Le considerazioni del provvedimento sanzionatorio da parte dell'organismo antitrust risultano pienamente condivisibili e replicabili nel presente giudizio.
Come già accennato, gli orientamenti dei giudici territoriali che hanno avuto sinora modo di pronunciarsi appaiono contrastanti. Non si tratta di dare o meno continuità ad un orientamento maggioritario, quanto piuttosto di individuare quale soluzione sia più conforme alla decisione del caso.
Proprio in relazione al denunciato contrasto di giudicati, il
Tribunale di Salerno aveva sollevato - ai sensi dell'art. 363bis c.p.c. - la questione di diritto pregiudiziale, sotto lo specifico profilo risarcitorio, per la mancata consegna del FIA (Foglio Informativo Analitico) e quindi la mancata conoscenza della dei titoli, “derivata dal deficit informativo circa le caratteristiche dei buoni sottoscritti, nonché se una siffatta condotta omissiva possa impedire il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c.”.
La risposta offerta dal Primo Presidente del 23.1.2025 non appare del tutto risolutiva: le sentenze del Supremo collegio citate nel provvedimento che dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Salerno, lasciano ai margini il problema pag. 17/30 principale, ovvero quello degli effetti della condotta tenuta da
[...]
, e si limitano a convalidare gli apporti etero-integrativi dei CP_1
decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei BPF, sotto il profilo della variazione dei tassi, senza esaminare la questione della carenza di informazione fornita ai sottoscrittori.
La controversa questione della mancata consegna del foglio informativo, ovvero di una scheda di sintesi, in cui siano riportate con esattezza e precisione le principali condizioni contrattuali, ovvero se possa a questo sopperire la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla
GU, con conseguente onere informativo ricadente sul risparmiatore, non può dirsi ancora irrilevante, sul piano nomofilattico.
Come confermato da ultimo dalla recente n. 33631 del 13.12.2024
(pubblicata 20.12.2024) la Corte di cassazione ha sinora avuto modo di affermare i seguenti principi:
- che i buoni postali sono documenti che servono ad identificare l'avente diritto alla prestazione (meri titoli di legittimazione) e non titoli di credito, ed è quindi operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.p.r. 156/1973 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni 2; 2
Art. 173.
Tabelle degli interessi - Variazioni "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
pag. 18/30 - che la normativa di riferimento opera il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo, al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso;
- che la conoscenza del complessivo contenuto del documento, “così come variato o integrato nel corso del rapporto” è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla GU, senza che sussistano obblighi specifici informativi a carico dell'ente;
- che per il calcolo della prescrizione, occorre avere riguardo alla data di scadenza del titolo (e non al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).
Il problema rimasto ancora aperto è se sia sufficiente apporre sul buono la dicitura , per addebitare al risparmiatore l'onere di informarsi e di interpretare cosa tale indicazione comporta, di dover egli porsi la domanda “quale termine?” e di percepire in maniera chiara e non ambigua quali effetti possa comportare la maturazione del termine;
e ancora, se sul piano informativo sia sufficiente l'esposizione nei locali delle poste di un avviso murario o la pubblicazione in GU del decreto ministeriale che ha regolamentato l'emissione, e tanto sia sul piano del decorso della prescrizione, sia in ordine ad una eventuale responsabilità per danno.
Nella fattispecie in esame, diversamente da altri casi esaminati - quali ad esempio quelli relativi alla serie AA2 - poi, il problema è aggravato dal fatto che il buono, oltre alla dicitura , non reca l'indicazione della serie, per cui al sottoscrittore riesce difficile distinguere se il prodotto finanziario acquistato sia sottoposto alla scadenza più comune e maggiormente diffusa, quella decennale, o ad una
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".
pag. 19/30 scadenza diversa prevista per una particolare serie di emissione (nella fattispecie, settennale).
Come esposto nella richiesta di rinvio pregiudiziale dal tribunale salernitano, in effetti i giudici territoriali hanno seguito diverse vie interpretative.
Secondo un orientamento restrittivo, il comportamento dei sottoscrittori, non attivatisi diligentemente per concedere la scadenza dei
BPF mediante consultazione dei decreti ministeriali che regolano le singole serie, integrerebbe una condotta , idonea a recidere il nesso causale tra il danno e la condotta omissiva di
[...]
circa la mancata consegna del FIA. CP_1
Secondo molti altri giudici di merito, la condotta omissiva dell'ente integrerebbe gli estremi di una responsabilità contrattuale, ciò in quanto la valutazione della responsabilità per inadempimento andrebbe condotta con riferimento gli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria.
Secondo un terzo filone interpretativo, infine, Controparte_1
non avrebbe alcuna responsabilità, ma la mancata consegna delle necessarie informazioni, determinerebbe l'impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Ritiene il collegio di aderire in via principale all'orientamento secondo cui – nelle condizioni descritte – la prescrizione non può farsi decorrere laddove l'ignoranza del dies a quo sia riconducibile all'assenza di indicazioni della scadenza sul titolo e all'omessa informazione circa il
D.M. ad esso relativo;
non si tratta infatti di un mero impedimento soggettivo, bensì di un'autentica causa giuridica, non essendo stato consentito ai sottoscrittori di acquisire consapevolezza sulla necessità di pag. 20/30 attivarsi per far valere il proprio diritto, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso.
La normativa di riordino della Cassa Depositi e Prestiti prevedeva all'art. 2 comma 2 D. lgs. 284/1999 che “”Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori”. E al successivo comma 3 “La Cassa depositi e prestiti si avvale di
[...]
per la raccolta di risparmio attraverso libretti di Controparte_1
risparmio postale e buoni postali fruttiferi”.
Dunque, i BPF sono prodotti finanziari volti a raccogliere il risparmio, per il tramite di , con specifici obblighi di CP_1
pubblicità, trasparenza e comunicativi rivolti ai risparmiatori, e destinati a finanziare Cassa Depositi Prestiti.
Il successivo D.M. del 19.12.2000 ha regolamentato la materia, stabilendo in particolare all'art. 3 che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
L'art. 6, a sua volta, prevedeva che “ espone Controparte_1
nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
pag. 21/30 Poste, pertanto, nel collocare i BPF per conto di CDP, agisce nel quadro della propria attività professionale, quale intermediario (negli ultimi accordi tra i due enti, si preferisce il termine ) per il servizio di raccolta e gestione dei buoni proposti ai risparmiatori, ricevendo una remunerazione a titolo di commissione up-front e per i costi di gestione, in regime di partnership con CDP, assumendosi gli oneri del diretto contatto con gli investitori.
Secondo la citata normativa, fornire il foglio informativo ai sottoscrittori diventa un elemento fondamentale della prestazione che
è chiamata a rendere, per conto di CDP, perché solo dalla CP_1
consegna ai risparmiatori di tali fogli, contenenti le condizioni generali della sottoscrizione, è consentito ottenere, in maniera pratica, semplice e sicura, le informazioni cui hanno diritto, circa la scadenza e le altre condizioni della serie di emissione da loro sottoscritta. Il non aver provveduto a tanto, può costituire inadempimento, non potendo il sottoscrittore ricavare dalla sola dizione l'indicazione della data di prescrizione del diritto al rimborso. E ciò è tanto più rilevante, in considerazione sia della asimmetria informativa che si crea tra l'ente gestore dell'offerta, che opera professionalmente e su larga scala, e il singolo sottoscrittore, sia dell'interesse generale della collettività, sotto il profilo della tutela del risparmio , specificamente protetto dall'art. 47 della Costituzione3.
Non solo, va rimarcato anche come, nei rapporti tra l'ente e i propri clienti, operano tutti i criteri sulla correttezza, buona fede e diligenza stabiliti per i rapporti contrattuali, che imponevano e pag. 22/30 impongono a di assicurarsi che i sottoscrittori dei buoni CP_1
ricevano tutte le informazioni necessarie, alla stregua di un “consenso informato”, prima di aderire ad un programma di investimento a lungo termine, nella perfetta consapevolezza di operare con persone che si rivolgono ad una forma di risparmio ritenuta a basso rischio, sicura e garantita, con la necessità di rendere il risparmiatore pienamente consapevole, non solo della tipologia dell'investimento, ma anche della scadenza e del conseguente regime prescrizionale, tutelando il soddisfacimento dell'interesse del creditore, tanto più quando, come pure viene eccepito, si consideri un mero collocatore di titoli CP_1
nell'interesse dell'emittente. I principi di correttezza e buona fede sono stati riconosciuti come fondanti sul piano degli obblighi contrattuali, in quanto declinazione del generale obbligo di solidarietà costituzionalmente contemplato all'art. 2 della carta fondamentale, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, sia del dovere extracontrattuale del neminem laedere: si tratta di fonti di integrazione in sede di esecuzione del contratto, volte ad ampliare e a meglio definire lo spettro degli obblighi che incombono sui contraenti (Cass., n. 7358 del 7.3.2022).
In questo contesto, e soprattutto considerata la funzione pubblica affidata a , attraverso l'offerta di forme di risparmio di CP_1
facile accesso da parte del pubblico dei piccoli risparmiatori, notoriamente costituito per lo più da lavoratori dipendenti e da pensionati, la mancata consegna del foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei BPF, oltre che discendente dal generale obbligo di correttezza che incombe sulla parte del rapporto negoziale, e a protezione di quella ,
pag. 23/30 finirebbe per compromettere proprio quella tutela del risparmio diffuso voluto tutelare dal Costituente.
Collocando titoli ai piccoli risparmiatori, è a Controparte_1
tutti gli effetti una società di intermediazione nella distribuzione di fondi di investimento che sfrutta la sua presenza territoriale capillare e la fiducia acquisita presso i consumatori per vendere strumenti finanziari, definiti sicuri e garantiti.
Il raffronto con le disposizioni ministeriali, che consentono una variazione dei tassi di interesse attraverso l'adozione di atti amministrativi esterni ed unilaterali e che l'investitore ha l'onere di conoscere, stante la loro pubblicazione sulla GU, non può essere esteso al regime di prescrizione, poiché non è qui più in discussione l'esercizio di un mero ius variandi, ovvero di un effetto meramente del diritto, bensì un effetto estintivo, conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso del buono per intervenuta prescrizione.
Il difetto informativo, in dispregio di diposizioni specificamente imposte dal legislatore, diventa così la causa giuridica che ostacola il corretto esercizio del diritto, non incorrendo in violazione di quanto stabilito all'art. 2935 c.c.
Ciò posto, nel caso in esame non v'è dubbio che l'ignoranza del dies a quo di decorrenza della prescrizione – conseguente alla condotta reticente dell'ente collocatore – ha trovato causa nell'assenza di indicazione della scadenza sul titolo. L'ignoranza della scadenza del termine ha trovato fondamento nell'inadempimento della società convenuta, distributore e gestore dei titoli, in considerazione della mancata osservanza degli obblighi informativi previsti dalla legge, con pag. 24/30 ciò impedendo agli odierni appellanti di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto.
Di conseguenza, il termine prescrizionale non può dirsi aver inciso sul diritto del risparmiatore a riscuotere il buono, con gli interessi maturati, sol per essersi presentato agli uffici postali con quale mese di ritardo.
Esulano dal contenuto dei provvedimenti giurisdizionali considerazioni circa gli effetti delle proprie decisioni, sul piano macroeconomico, ma pur volendo incidentalmente e per un breve momento affrontare l'argomento, non possono condividersi eventuali considerazioni volte a ritenere prevalenti le esigenze finanziarie dello
Stato, rispetto alla tutela di interessi diffusi tra le classi sociali meno abbienti, che sono notoriamente quelle che maggiormente ricorrono al risparmio postale, mettendo a rischio di povertà interi gruppi di persone e di famiglie, con inevitabili successive ripercussioni proprio su quelle esigenze di tutela del bilancio statale che si vorrebbero considerare prevalenti, attesa l'evidente necessità di intervenire, successivamente, con azioni di sostegno economico, di forte impatto anche sul sistema burocratico.
Peraltro, Cassa Depositi e Prestiti trae sostegno per la propria attività attraverso sistemi di equity crowdfunding, presentandosi ufficialmente come “l'Istituto Nazionale di Promozione che sostiene
l'economia italiana dal 1850. Con la sua attività è impegnata ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di contribuire alla sua crescita economica e sociale. CDP pone al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, oltre alla crescita e all'innovazione, anche internazionale, delle imprese italiane.
È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per
pag. 25/30 la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l'emissione di Buoni e Libretti postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale”.
(fonte:https://www.posteitaliane.it/it/comunicati/cassadepositiepre1476613377
726.html).
Ma anche laddove dovesse ritenersi comunque prescritto il titolo, resta da valutare il comportamento precontrattuale e contrattuale dell'ente collocatore, sempre sotto il profilo della condotta conforme a correttezza e diligenza nell'adempimento, per le ragioni sopra descritte: la mancata consegna delle necessarie informazioni, il mancato richiamo dell'attenzione dell'investitore, nell'approssimarsi del termine di scadenza del buono, ovvero in prossimità del maturarsi della prescrizione, sono azioni che comportano un giudizio negativo sulla condotta tenuta dalla società , produttiva di danno, che non CP_1
può che essere determinato – a meno che non si contesti uno specifico concorso di colpa del sottoscrittore – sulla base della restituzione del capitale con gli interessi attesi, in base al regolamento del buono sottoscritto dall'investitore.
L'obbligo informativo in discorso, si è già detto, trova una precisa fonte normativa nel decreto MEF del 19 dicembre 2000 (adottato in attuazione del art. 2, co. 2, d.lgs. 284/1999), secondo cui “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche
pag. 26/30 dell'investimento” (art. 3); a ciò si aggiunge l'obbligo di esporre nei locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, con la descrizione delle caratteristiche dei buoni. Tale specifico obbligo informativo è richiesto, al fine di soddisfare adeguati canoni di trasparenza, soprattutto a corredo dei buoni delle serie – cui appartengono anche quelli oggetto della presente controversia – caratterizzati da cartacei dotati di scarne indicazioni: limitate al nominativo del titolare, all'importo e alla dicitura “a termine”, senza indicazione della serie di appartenenza, prive di riferimenti espressi alla durata e al termine di scadenza.
Come è stato acutamente osservato in sede di arbitrato bancario, non si discorre in questo caso di invalidità del contratto, ma dell'applicazione di regole di responsabilità conseguenti alla violazione dell'obbligo di consegna del FIA, posto a presidio procedimentale della trasparenza e del corretto esercizio dei diritti contrattuali in rapporti di durata che attingono alla raccolta del risparmio. Il comportamento contestato è un fatto negativo che è onere del cliente allegare e dell'intermediario smentire documentando l'avvenuta consegna del
. È però indiscutibile che la violazione di tali regole – Parte_4
il cui adempimento spettava a indiscutibilmente provare, non CP_1
bastando affermare che la consegna del foglio informativo sarebbe regolarmente avvenuta – si sia verificata e che l'inadempimento abbia comportato sotto il profilo del nesso di causalità il danno, consistito nella perdita totale delle somme depositate e degli interessi maturati. Certo,
l'accertamento della responsabilità non implica l'automatica risarcibilità dell'intero pregiudizio subito, dovendo tenersi conto della contribuzione della condotta inerte del cliente al verificarsi dell'evento (l'estinzione del pag. 27/30 diritto quale conseguenza del mancato esercizio del diritto al rimborso per tutta la durata del termine di prescrizione), da valutarsi in ragione delle circostanze del caso concreto. Potrebbe infatti rilevare una protratta inerzia da parte dei sottoscrittori, ben oltre il termine prescrizionale, nel recarsi a riscuotere il buono, ma nel caso di specie gli appellanti – residenti in [...]– risultano essersi rivolti all'ufficio postale di LU appena l'anno successivo – solo poco tempo dopo la scadenza – a quello in cui sarebbe maturato il periodo decennale di prescrizione.
Anche in questo caso, il profilo risarcitorio comporta che CP_1 renda indenne i sottoscrittori dal danno subito, attraverso l'erogazione del prestito ricevuto, con gli interessi pattuiti.
Solo per completezza, e per rispondere ad un ulteriore rilievo formulato in comparsa di costituzione da , la prescrizione CP_1
del diritto al risarcimento del danno non inizia a decorrere prima del sorgere del diritto al risarcimento, in linea con il principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua rapportabilità causale (da ultimo, con riferimento alla responsabilità professionale, Cass., ord. n. 22250 del 25.7.2023) e pertanto non può farsi decorrere il termine per avanzare richiesta risarcitoria per mancata consegna del foglio informativo dalla scadenza del primo termine di riscossione.
Per tali complessive considerazioni, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, è tenuta a Controparte_1
rimborsare i buoni fruttiferi postali sottoscritti per un ammontare complessivo di 21.000,00 euro, con gli interessi previsti dal decreto pag. 28/30 ministeriale istitutivo dei buoni medesimi, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.
5.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore degli appellanti e a carico di nella misura di Controparte_1
euro 2.540,00 per quelle sostenute nel primo grado di giudizio ed euro
2.906,00 per quelle sostenute nel presente grado (tabelle vigenti, competenza del Tribunale e della Corte di appello, scaglione compreso tra 5.200 e 26.000, atteso il valore della controversia pari ad euro 21.000, le quattro fasi), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Morrone, dichiaratosi antistatario di entrambi gli importi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 1546/2022 del
[...] Parte_2
Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 9.12.2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
e delle somme riportate nei buoni Parte_1 Parte_2
fruttiferi postali per totali 21.000,00 euro con gli interessi maturati, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore degli Controparte_1
appellanti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.446,00 per compensi, oltre pag. 29/30 rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maurizio Morrone, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 30.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Fabrizio Cosentino Alberto Nicola Filardo
pag. 30/30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si è giustamente osservato che la Costituzione protegge il risparmio, “in tutte le sue forme”, come un aspetto di tutela del lavoro, nella misura in cui la protezione del risparmio può risolversi nella protezione dei guadagni che i lavoratori sono riusciti ad accantonare. Ai lavoratori vanno accostati i pensionati, entrambe le categorie sono tra i maggiori clienti di . CP_1