Art. 4.
Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva degli aventi diritto all'indennizzo di cui all' articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , oltre alla documentazione di cui all'articolo 6 della legge stessa, dovranno essere presentati i seguenti documenti:
a) per le persone fisiche e per le imprese individuali il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964;
b) per le persone giuridiche, la copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui e' stata riconosciuta la personalita' giuridica;
c) per le societa' legalmente costituite, il certificato della cancelleria del competente Tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello Statuto, nonche' delle successive, eventuali modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;
d) per le societa' od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od all'oggetto principale dell'attivita' od alla appartenenza del capitale o patrimonio, la societa' o l'associazione deve considerarsi italiana;
e) nei casi di successione, gli atti relativi alla medesima nonche', se la successione si e' aperta dopo l'8 maggio 1945, i certificati di cittadinanza del dante causa alla data predetta ed a quella della sua morte 9 dell'erede alla data della morte del dante causa ed a quella del 31 luglio 1964.
Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva degli aventi diritto all'indennizzo di cui all' articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , oltre alla documentazione di cui all'articolo 6 della legge stessa, dovranno essere presentati i seguenti documenti:
a) per le persone fisiche e per le imprese individuali il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964;
b) per le persone giuridiche, la copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui e' stata riconosciuta la personalita' giuridica;
c) per le societa' legalmente costituite, il certificato della cancelleria del competente Tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello Statuto, nonche' delle successive, eventuali modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;
d) per le societa' od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od all'oggetto principale dell'attivita' od alla appartenenza del capitale o patrimonio, la societa' o l'associazione deve considerarsi italiana;
e) nei casi di successione, gli atti relativi alla medesima nonche', se la successione si e' aperta dopo l'8 maggio 1945, i certificati di cittadinanza del dante causa alla data predetta ed a quella della sua morte 9 dell'erede alla data della morte del dante causa ed a quella del 31 luglio 1964.