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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Giuseppina Valestra, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3605 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
(Cod. Fisc.: residente in [...] C.F._1
Recinto La Gravinella n. 13, rappresentata e difesa per il presente procedimento dall'Avv.
Veronica Pepoli (Cod. Fisc. ) del Foro di Rimini con Studio Legale CodiceFiscale_2
in Rimini
RICORRENTE
E
(C.F. , con sede in Roma, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dal dott. Francesco CP_2
GRECO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11.12.24, la ricorrente conveniva in giudizio le amministrazioni in epigrafe assumendo: di svolgere attività lavorativa alle dipendenze del
Ministero docente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per l' annualità :
2020/2021, attualmente svolge la docenza presso la provincia di Potenza, e di non aver percepiva per tali mensilità lavorate il compenso individuale accessorio costituito dalla
“retribuzione professionale docente” prevista in misura fissa pari a €uro 174,50= mensili come riconosciuto dai contratti collettivi nazionali di categoria.
1 Tanto premesso, il ricorrente concludeva: accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. del 15/03/2001 in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il e di cui in narrativa;
Condannare il Controparte_1 [...]
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari a € 1.570,50 = lorde, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nel costituirsi, le amministrazioni convenute contestavano l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto. Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso può essere accolto nei termini di cui si dirà.
La questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dall'Ordinanza n. 20015/2018.
Il Tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni. Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n. 20015/2018 secondo cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
2 all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate nell'ordinanza, sulla quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., tra le tante, Cassazione 17773/2017).
L'emolumento in questione, rientra, infatti, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, in particolare del comparto scuola, è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la stessa esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo. Non è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Proprio in merito alla sussistenza di “ragioni oggettive”, tali da giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e “supplenti”, il resistente afferma che le stesse siano previste dall'art. 395 CP_1
del d.lgs. 297/94, il quale elenca tutta una serie di attività, quali ad esempio le attività collegiali e di programmazione, alle quali il docente con incarico temporaneo non partecipa, per cui non può ritenersi che i docenti di ruolo e quelli non di ruolo svolgano le medesime mansioni.
3 Tale assunto di parte resistente, tuttavia, non può essere condiviso da questo Tribunale, in quanto, salvo specifiche attività attribuite ai decenti di ruolo, le mansioni devono essere considerate equivalenti, posta l'equivalenza della funzione didattica espletata da tutti i docenti a prescindere dalle diverse attività concretamente svolte. La stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Continua la
Corte: “Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”.
Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n.
27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa
Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono
4 punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”.
In merito al quantum richiesto, infine, in assenza di contestazioni rilevabili dagli atti del giudizio depositati dall'Amministrazione, la domanda deve essere integralmente accolta anche in ordine alla quantificazione dell'emolumento preteso, secondo i conteggi di cui al ricorso che appaiono congrui e conformi ai criteri di calcolo di cui alle disposizioni normative sopra richiamate e, per l'effetto, la convenuta p.a., va condannata al pagamento in favore della ricorrente, di quanto dalla stessa richiesto. Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n.
13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, della somma di euro €1.570,50, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida CP_1
in euro 300,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Potenza, il 3.6.2025
IL GIUDICE
Giuseppina Valestra
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Giuseppina Valestra, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3605 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
(Cod. Fisc.: residente in [...] C.F._1
Recinto La Gravinella n. 13, rappresentata e difesa per il presente procedimento dall'Avv.
Veronica Pepoli (Cod. Fisc. ) del Foro di Rimini con Studio Legale CodiceFiscale_2
in Rimini
RICORRENTE
E
(C.F. , con sede in Roma, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dal dott. Francesco CP_2
GRECO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 11.12.24, la ricorrente conveniva in giudizio le amministrazioni in epigrafe assumendo: di svolgere attività lavorativa alle dipendenze del
Ministero docente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per l' annualità :
2020/2021, attualmente svolge la docenza presso la provincia di Potenza, e di non aver percepiva per tali mensilità lavorate il compenso individuale accessorio costituito dalla
“retribuzione professionale docente” prevista in misura fissa pari a €uro 174,50= mensili come riconosciuto dai contratti collettivi nazionali di categoria.
1 Tanto premesso, il ricorrente concludeva: accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. del 15/03/2001 in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il e di cui in narrativa;
Condannare il Controparte_1 [...]
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari a € 1.570,50 = lorde, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nel costituirsi, le amministrazioni convenute contestavano l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto. Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso può essere accolto nei termini di cui si dirà.
La questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dall'Ordinanza n. 20015/2018.
Il Tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni. Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n. 20015/2018 secondo cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
2 all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate nell'ordinanza, sulla quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., tra le tante, Cassazione 17773/2017).
L'emolumento in questione, rientra, infatti, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, in particolare del comparto scuola, è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la stessa esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo. Non è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Proprio in merito alla sussistenza di “ragioni oggettive”, tali da giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e “supplenti”, il resistente afferma che le stesse siano previste dall'art. 395 CP_1
del d.lgs. 297/94, il quale elenca tutta una serie di attività, quali ad esempio le attività collegiali e di programmazione, alle quali il docente con incarico temporaneo non partecipa, per cui non può ritenersi che i docenti di ruolo e quelli non di ruolo svolgano le medesime mansioni.
3 Tale assunto di parte resistente, tuttavia, non può essere condiviso da questo Tribunale, in quanto, salvo specifiche attività attribuite ai decenti di ruolo, le mansioni devono essere considerate equivalenti, posta l'equivalenza della funzione didattica espletata da tutti i docenti a prescindere dalle diverse attività concretamente svolte. La stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Continua la
Corte: “Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti
a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”.
Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n.
27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa
Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono
4 punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”.
In merito al quantum richiesto, infine, in assenza di contestazioni rilevabili dagli atti del giudizio depositati dall'Amministrazione, la domanda deve essere integralmente accolta anche in ordine alla quantificazione dell'emolumento preteso, secondo i conteggi di cui al ricorso che appaiono congrui e conformi ai criteri di calcolo di cui alle disposizioni normative sopra richiamate e, per l'effetto, la convenuta p.a., va condannata al pagamento in favore della ricorrente, di quanto dalla stessa richiesto. Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n.
13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, della somma di euro €1.570,50, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida CP_1
in euro 300,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Potenza, il 3.6.2025
IL GIUDICE
Giuseppina Valestra
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