Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 3
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della ripresa fiscale circa i ricavi non contabilizzati

    La Corte rileva che gli elementi di valutazione emergenti dal PVC non presentano profili di censura o irragionevolezza. Le contraddittorietà tra le informazioni rese dalla società e i documenti acquisiti, nonché la mancanza di accordi certi, hanno indotto i verbalizzanti a ritenere i valori riconducibili alla società ricorrente. I generici rilievi della società non sono sufficienti a provare l'erroneità delle deduzioni dei funzionari.

  • Rigettato
    Illegittimità della ripresa fiscale circa le rimanenze finali

    La Corte ritiene che l'atto integrativo di appalto del 2013 abbia modificato la durata contrattuale rendendola ultrannuale, pertanto la corretta norma da applicare fosse l'art. 93, comma 4 del TUIR. La variazione in diminuzione operata dalla contribuente è risultata illegittima. La valutazione dell'Ufficio è ritenuta attendibile sulla base della documentazione in atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 3
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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