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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EN EL NI, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2803/2023 depositato il 13/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Fibonacci Snc 88900 Crotone KR
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 347/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 14/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5030100068 IRES-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente/Appellante: Spa, in persona del legale rappresentante nominativo_1 Difensore_1sig. , rappresentata e difesa da , chiede “Che l'On. Le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria adita , in parziale riforma della Sentenza impugnata, voglia: 1)Accogliere l'Appello incidentale proposto riformando la Sentenza di prime cure impugnata relativamente ai primi due punti in quanto emessa in violazione (falsa ed errata applicazione) delle norme del TUIR sulla valutazione delle poste contestate;
2) confermare la Sentenza di primo grado in merito all'accoglimento del punto 3 in relazione alle voci “Fatture da ricevere” e “Debiti v/fornitori”. Chiede altresì la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese e onorari processuali;
il rimborso delle somme eventualmente pagate in corso di giudizio;
la corresponsione degli interessi su quanto pagato”.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Crotone, in persona del Direttore pro tempore, chiede a questa Corte “il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 1075/2022 ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate e depositato in data
01.12.2022, la società “Ricorrente_1 SPA” (p.iva P.IVA_1), attiva nel settore della costruzione di edifici residenziali e non, ha impugnato l'avviso di accertamento
TD5030100068/2022 notificato il 09.05.2022, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Crotone, a seguito del controllo della posizione fiscale per l'anno 2016, aveva accertato maggiori redditi ai fini IRES, pari ad € 520.704,00, e maggiore imposta, pari ad € 143.194,00; maggiore valore della produzione ai fini
IRAP pari ad € 520.704,00 e maggiore imposta pari ad € 25.098,00; minore IVA ammessa in detrazione pari ad € 2.750,00; irrogando sanzioni pari ad € 156.412,80.
Il predetto avviso di accertamento aveva fatto seguito al Processo Verbale di Constatazione redatto a conclusione di una verifica fiscale dai funzionari della medesima Agenzia delle Entrate, al termine della quale i verificatori avevano riscontrato la presentazione di dichiarazione infedele ai fini IRES ed
IRAP, rilevando maggiori ricavi per complessivi € 520.704,00.
Concluso con esito negativo il procedimento di accertamento con adesione, la società impugnava il predetto avviso eccependone l'illegittimità per violazione delle norme del TUIR sulla valutazione delle poste contestate e, in subordine, l'“assenza di valida motivazione ed in quanto emesso senza un valido contraddittorio tra le parti”. Contestava, in particolare, il rilievo sui ricavi non contabilizzati;
sulle rimanenze finali non dichiarate e sulle sopravvenienze attive non dichiarate.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva contestando i motivi d'impugnazione ed insistendo sulla legittimità del proprio operato. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Crotone, sez. 2, con sentenza n. 347/2023 depositata in data
14.04.2023, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo legittimo e corretto l'accertamento dell'Ufficio quanto ai ricavi non contabilizzati per € 276.132,16 ed alle rimanenze finali non dichiarate per € 77.671,71, confermando altresì i maggiori ricavi accertati per interessi passivi dedotti in violazione del rispetto del principio di competenza per € 20.781,54 e costi per il personale indeducibili per € 7.160,00, in quanto non contestati dalla società.
Accoglieva, invece, il motivo di ricorso afferente le sopravvenienze attive non dichiarate per euro 138.957,66, che, pertanto disponendo la loro decurtazione dal maggior reddito accertato ai fini IRES e dal maggiore valore della produzione ai fini IRAP.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello, depositato in data 13.12.2023, la
Ricorrente_1 spa, eccependo: l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rilievo sui ricavi non contabilizzati, per violazione e falsa applicazione dell'art. 85, comma 1, del TUIR, nonché per difetto di istruttoria e carenza motivazionale;
l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rilievo sulle rimanenze finali non dichiarate, per violazione e falsa applicazione dell'art. 93, comma 4, del TUIR, nonché per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Con proprie controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Crotone, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado
4. All'udienza in camera di consiglio del 03.10.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata deve essere confermata.
All'esito di una argomentata e dettagliata motivazione, infatti, i Giudici di primo grado hanno disposto “la riliquidazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni sulla base dei maggiori ricavi accertati limitatamente ai rilievi 1, 2, 4 e 5 e con esclusione di quelli di cui al n.
3. Invariato, infine, rimane il recupero dell'Iva indetraibile, delle relative sanzioni e dei relativi interessi”, compensando le spese.
La società avanza due motivi doglianza.
Lamenta, in primo luogo, l'erroneità della sentenza per non aver accertato l'illegittimità della ripresa fiscale circa i ricavi non contabilizzati, in violazione dell'art. 85 del TUIR n. 917/1986. A tal fine, richiama i SAL del Consorzio ed il bilancio dello stesso relativo all'anno 2016, già in atti. Non deduce, tuttavia, perché la sentenza impugnata avrebbe errato nella sua motivazione.
Ed invero, dal PVC redatto emergono gli elementi di valutazione che hanno condotto l'Agenzia delle Entrate ad adottare l'accertamento, e che non presentano profili di censura o di irragionevolezza. In particolare, i rapporti interni al Consorzio creato per effettuare i lavori di riqualificazione ambientale dei terreni ricadenti nell'area industriale ENI-Syndial, a seguito di appalto stipulato con il Comune di Crotone, prevedevano che la
Ricorrente_1 s.p.a. si occupasse della parte principale dell'esecuzione delle opere da affidare ai consorziati e che il consorzio si occupasse direttamente, tramite la propria struttura ed organizzazione, dell'acquisto delle materie prime e dell'assunzione del personale necessari per il completamento dell'opera
Ricorrente_1appaltata (v. foglio 10 del PVC). Pertanto, tutte le prestazioni ricevute dalla consorziata s.p.a. si riferiscono a quella parte di opera che la stessa si era già impegnata a svolgere sin dalla costituzione dell'ATI. La mancanza di un accordo scritto o di qualsiasi altra preliminare documentazione atta a determinare il tipo, la quantità e i prezzi unitari dei lavori, e la significativa variazione di valore tra le prestazioni del 2015 e quelle del
2016 (542.000,00 – 239.000,00 euro), pur in presenza di un dato di continuità e omogeneità nei valori dei SAL degli stessi due periodi, ha indotto i funzionari verbalizzanti ad effettuare un accesso mirato presso la sede legale della Società_2 scarl, al fine di acquisire le scritture contabili e gli altri libri obbligatori, nonché le fatture attive e passive del Consorzio. Si evidenzia che i prospetti allegati alle fatture emesse e a quelle da emettere nei confronti del Consorzio di Bonifica contengono la descrizione di dettaglio delle prestazioni rese, che non sono raccordabili con le diverse voci dei SAL liquidati dal Comune.
Le contraddittorietà tra le informazioni rese dalla società ed i documenti contabili ed extracontabili acquisiti in verifica, la mancanza di accordi certi nei termini e nei tempi di formazione dei lavori, hanno indotto i verbalizzanti a seguire un ordine logico - deduttivo desumibile sia dai dati presenti nei prospetti allegati alle fatture emesse nel
2016 e 2017, per lavori eseguiti nel 2015 e nel 2016, sia dalla qualità, quantità e struttura dei costi contabilizzati nelle proprie scritture del Consorzio_1 scarl. Dall'analisi qualitativa e quantitativa dei costi (PVC fogli 26, 27), si evince che tali valori sono riconducibili alla Ricorrente_1 SpA.
I generici rilievi della società, riferiti ad una apparente regolarità delle annotazioni contabili, non sono sufficienti a provare che le deduzioni logiche esposte dai funzionari verbalizzanti siano errate.
È del tutto verosimile che le lavorazioni in esame siano state realizzate da Ricorrente_1: tale era l'accordo con il
Consorzio, secondo quanto riferito dalla stessa verificata, perché la società ricorrente aveva sede e stabilimento in loco ed era logisticamente preposta all'esecuzione della parte principale delle opere (v. foglio 10 del PVC);
Ricorrente_1inoltre, quel tipo di lavori era stato eseguito dalla stessa negli anni precedenti. Peraltro, la società non
è in grado di indicare chi, tra le altre consorziate, avrebbe svolto i lavori.
Ricorrente_1La s.p.a. lamenta, inoltre, l'illegittimità della ripresa fiscale circa le rimanenze finali, per violazione e falsa applicazione dell'art. 93, comma 4, TUIR n. 917/1986, in relazione al contratto di appalto stipulato in data 27 luglio 2012 con il Comune di Crotone, avente ad oggetto la ristrutturazione e il indirizzo_1completamento funzionale di .
La società aveva valutato i lavori in corso come lavori di durata inferiore ai 12 mesi, applicando l'art. 92, comma 6 del TUIR;
pertanto, ha operato in dichiarazione una variazione in diminuzione di euro 77.671,71 pari alla differenza tra il valore civilistico di euro 300.006,27 (determinato con il metodo della percentuale di completamento) e quello fiscale di euro 222.334,56 (pari alla somma complessiva dei costi specifici imputati alla commessa). Ciò in quanto il contratto, in origine, prevedeva una durata di esecuzione di 240 giorni, come si evince dal verbale di consegna del 26.03.2012.
Tuttavia, i verificatori hanno riscontrato che con atto integrativo di appalto del 14.05.2013 sono stati affidati alla società lavori complementari, non previsti nel progetto esecutivo ma strettamente indispensabili ai fini del perfezionamento e della messa in sicurezza dell'intervento. Poiché l'atto integrativo modifica la durata del contratto rendendola nel suo complesso ultrannuale, l'ufficio ha riscontrato che la corretta norma da applicare al caso de quo fosse l'art. 93, comma 4 del TUIR. La variazione in diminuzione per euro 77.671,71, operata dalla contribuente, è risultata pertanto illegittima ed è stata ripresa a tassazione.
Nel giudizio di prime cure, la ricorrente ha eccepito che il primo contratto si sarebbe concluso come da regolare certificato di ultimazione lavori e che pertanto il nuovo appalto fosse da considerarsi come contratto ex novo, con durata autonoma e distinta dal precedente. Tuttavia, l'Ufficio ha chiarito che il contratto esaminato in sede di verifica non era quello richiamato dal contribuente ma il contratto stipulato nel 2012, poi integrato nel 2013.
La valutazione dell'Ufficio risulta assolutamente attendibile alla luce della documentazione in atti, dalla quale risulta che l'atto integrativo del 2013 ha evidentemente modificato la durata contrattuale della commessa che, più correttamente, avrebbe dovuto essere valutata ai sensi dell'art. 93 del TUIR con i criteri della percentuale di completamento ovvero dei corrispettivi maturati.
A tanto consegue il rigetto dell'appello.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EN EL NI, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2803/2023 depositato il 13/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Fibonacci Snc 88900 Crotone KR
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 347/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 14/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5030100068 IRES-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente/Appellante: Spa, in persona del legale rappresentante nominativo_1 Difensore_1sig. , rappresentata e difesa da , chiede “Che l'On. Le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria adita , in parziale riforma della Sentenza impugnata, voglia: 1)Accogliere l'Appello incidentale proposto riformando la Sentenza di prime cure impugnata relativamente ai primi due punti in quanto emessa in violazione (falsa ed errata applicazione) delle norme del TUIR sulla valutazione delle poste contestate;
2) confermare la Sentenza di primo grado in merito all'accoglimento del punto 3 in relazione alle voci “Fatture da ricevere” e “Debiti v/fornitori”. Chiede altresì la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese e onorari processuali;
il rimborso delle somme eventualmente pagate in corso di giudizio;
la corresponsione degli interessi su quanto pagato”.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Crotone, in persona del Direttore pro tempore, chiede a questa Corte “il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 1075/2022 ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate e depositato in data
01.12.2022, la società “Ricorrente_1 SPA” (p.iva P.IVA_1), attiva nel settore della costruzione di edifici residenziali e non, ha impugnato l'avviso di accertamento
TD5030100068/2022 notificato il 09.05.2022, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Crotone, a seguito del controllo della posizione fiscale per l'anno 2016, aveva accertato maggiori redditi ai fini IRES, pari ad € 520.704,00, e maggiore imposta, pari ad € 143.194,00; maggiore valore della produzione ai fini
IRAP pari ad € 520.704,00 e maggiore imposta pari ad € 25.098,00; minore IVA ammessa in detrazione pari ad € 2.750,00; irrogando sanzioni pari ad € 156.412,80.
Il predetto avviso di accertamento aveva fatto seguito al Processo Verbale di Constatazione redatto a conclusione di una verifica fiscale dai funzionari della medesima Agenzia delle Entrate, al termine della quale i verificatori avevano riscontrato la presentazione di dichiarazione infedele ai fini IRES ed
IRAP, rilevando maggiori ricavi per complessivi € 520.704,00.
Concluso con esito negativo il procedimento di accertamento con adesione, la società impugnava il predetto avviso eccependone l'illegittimità per violazione delle norme del TUIR sulla valutazione delle poste contestate e, in subordine, l'“assenza di valida motivazione ed in quanto emesso senza un valido contraddittorio tra le parti”. Contestava, in particolare, il rilievo sui ricavi non contabilizzati;
sulle rimanenze finali non dichiarate e sulle sopravvenienze attive non dichiarate.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva contestando i motivi d'impugnazione ed insistendo sulla legittimità del proprio operato. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Crotone, sez. 2, con sentenza n. 347/2023 depositata in data
14.04.2023, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo legittimo e corretto l'accertamento dell'Ufficio quanto ai ricavi non contabilizzati per € 276.132,16 ed alle rimanenze finali non dichiarate per € 77.671,71, confermando altresì i maggiori ricavi accertati per interessi passivi dedotti in violazione del rispetto del principio di competenza per € 20.781,54 e costi per il personale indeducibili per € 7.160,00, in quanto non contestati dalla società.
Accoglieva, invece, il motivo di ricorso afferente le sopravvenienze attive non dichiarate per euro 138.957,66, che, pertanto disponendo la loro decurtazione dal maggior reddito accertato ai fini IRES e dal maggiore valore della produzione ai fini IRAP.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello, depositato in data 13.12.2023, la
Ricorrente_1 spa, eccependo: l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rilievo sui ricavi non contabilizzati, per violazione e falsa applicazione dell'art. 85, comma 1, del TUIR, nonché per difetto di istruttoria e carenza motivazionale;
l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rilievo sulle rimanenze finali non dichiarate, per violazione e falsa applicazione dell'art. 93, comma 4, del TUIR, nonché per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Con proprie controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Crotone, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado
4. All'udienza in camera di consiglio del 03.10.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata deve essere confermata.
All'esito di una argomentata e dettagliata motivazione, infatti, i Giudici di primo grado hanno disposto “la riliquidazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni sulla base dei maggiori ricavi accertati limitatamente ai rilievi 1, 2, 4 e 5 e con esclusione di quelli di cui al n.
3. Invariato, infine, rimane il recupero dell'Iva indetraibile, delle relative sanzioni e dei relativi interessi”, compensando le spese.
La società avanza due motivi doglianza.
Lamenta, in primo luogo, l'erroneità della sentenza per non aver accertato l'illegittimità della ripresa fiscale circa i ricavi non contabilizzati, in violazione dell'art. 85 del TUIR n. 917/1986. A tal fine, richiama i SAL del Consorzio ed il bilancio dello stesso relativo all'anno 2016, già in atti. Non deduce, tuttavia, perché la sentenza impugnata avrebbe errato nella sua motivazione.
Ed invero, dal PVC redatto emergono gli elementi di valutazione che hanno condotto l'Agenzia delle Entrate ad adottare l'accertamento, e che non presentano profili di censura o di irragionevolezza. In particolare, i rapporti interni al Consorzio creato per effettuare i lavori di riqualificazione ambientale dei terreni ricadenti nell'area industriale ENI-Syndial, a seguito di appalto stipulato con il Comune di Crotone, prevedevano che la
Ricorrente_1 s.p.a. si occupasse della parte principale dell'esecuzione delle opere da affidare ai consorziati e che il consorzio si occupasse direttamente, tramite la propria struttura ed organizzazione, dell'acquisto delle materie prime e dell'assunzione del personale necessari per il completamento dell'opera
Ricorrente_1appaltata (v. foglio 10 del PVC). Pertanto, tutte le prestazioni ricevute dalla consorziata s.p.a. si riferiscono a quella parte di opera che la stessa si era già impegnata a svolgere sin dalla costituzione dell'ATI. La mancanza di un accordo scritto o di qualsiasi altra preliminare documentazione atta a determinare il tipo, la quantità e i prezzi unitari dei lavori, e la significativa variazione di valore tra le prestazioni del 2015 e quelle del
2016 (542.000,00 – 239.000,00 euro), pur in presenza di un dato di continuità e omogeneità nei valori dei SAL degli stessi due periodi, ha indotto i funzionari verbalizzanti ad effettuare un accesso mirato presso la sede legale della Società_2 scarl, al fine di acquisire le scritture contabili e gli altri libri obbligatori, nonché le fatture attive e passive del Consorzio. Si evidenzia che i prospetti allegati alle fatture emesse e a quelle da emettere nei confronti del Consorzio di Bonifica contengono la descrizione di dettaglio delle prestazioni rese, che non sono raccordabili con le diverse voci dei SAL liquidati dal Comune.
Le contraddittorietà tra le informazioni rese dalla società ed i documenti contabili ed extracontabili acquisiti in verifica, la mancanza di accordi certi nei termini e nei tempi di formazione dei lavori, hanno indotto i verbalizzanti a seguire un ordine logico - deduttivo desumibile sia dai dati presenti nei prospetti allegati alle fatture emesse nel
2016 e 2017, per lavori eseguiti nel 2015 e nel 2016, sia dalla qualità, quantità e struttura dei costi contabilizzati nelle proprie scritture del Consorzio_1 scarl. Dall'analisi qualitativa e quantitativa dei costi (PVC fogli 26, 27), si evince che tali valori sono riconducibili alla Ricorrente_1 SpA.
I generici rilievi della società, riferiti ad una apparente regolarità delle annotazioni contabili, non sono sufficienti a provare che le deduzioni logiche esposte dai funzionari verbalizzanti siano errate.
È del tutto verosimile che le lavorazioni in esame siano state realizzate da Ricorrente_1: tale era l'accordo con il
Consorzio, secondo quanto riferito dalla stessa verificata, perché la società ricorrente aveva sede e stabilimento in loco ed era logisticamente preposta all'esecuzione della parte principale delle opere (v. foglio 10 del PVC);
Ricorrente_1inoltre, quel tipo di lavori era stato eseguito dalla stessa negli anni precedenti. Peraltro, la società non
è in grado di indicare chi, tra le altre consorziate, avrebbe svolto i lavori.
Ricorrente_1La s.p.a. lamenta, inoltre, l'illegittimità della ripresa fiscale circa le rimanenze finali, per violazione e falsa applicazione dell'art. 93, comma 4, TUIR n. 917/1986, in relazione al contratto di appalto stipulato in data 27 luglio 2012 con il Comune di Crotone, avente ad oggetto la ristrutturazione e il indirizzo_1completamento funzionale di .
La società aveva valutato i lavori in corso come lavori di durata inferiore ai 12 mesi, applicando l'art. 92, comma 6 del TUIR;
pertanto, ha operato in dichiarazione una variazione in diminuzione di euro 77.671,71 pari alla differenza tra il valore civilistico di euro 300.006,27 (determinato con il metodo della percentuale di completamento) e quello fiscale di euro 222.334,56 (pari alla somma complessiva dei costi specifici imputati alla commessa). Ciò in quanto il contratto, in origine, prevedeva una durata di esecuzione di 240 giorni, come si evince dal verbale di consegna del 26.03.2012.
Tuttavia, i verificatori hanno riscontrato che con atto integrativo di appalto del 14.05.2013 sono stati affidati alla società lavori complementari, non previsti nel progetto esecutivo ma strettamente indispensabili ai fini del perfezionamento e della messa in sicurezza dell'intervento. Poiché l'atto integrativo modifica la durata del contratto rendendola nel suo complesso ultrannuale, l'ufficio ha riscontrato che la corretta norma da applicare al caso de quo fosse l'art. 93, comma 4 del TUIR. La variazione in diminuzione per euro 77.671,71, operata dalla contribuente, è risultata pertanto illegittima ed è stata ripresa a tassazione.
Nel giudizio di prime cure, la ricorrente ha eccepito che il primo contratto si sarebbe concluso come da regolare certificato di ultimazione lavori e che pertanto il nuovo appalto fosse da considerarsi come contratto ex novo, con durata autonoma e distinta dal precedente. Tuttavia, l'Ufficio ha chiarito che il contratto esaminato in sede di verifica non era quello richiamato dal contribuente ma il contratto stipulato nel 2012, poi integrato nel 2013.
La valutazione dell'Ufficio risulta assolutamente attendibile alla luce della documentazione in atti, dalla quale risulta che l'atto integrativo del 2013 ha evidentemente modificato la durata contrattuale della commessa che, più correttamente, avrebbe dovuto essere valutata ai sensi dell'art. 93 del TUIR con i criteri della percentuale di completamento ovvero dei corrispettivi maturati.
A tanto consegue il rigetto dell'appello.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate