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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 3208/2019 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. e P.I. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Guido Parentela n. 27, presso lo studio dell'avv.
ZI AR (C.F. ) dal quale è rappresentata e difesa, con poteri CodiceFiscale_1 congiunti e disgiunti, unitamente all'avv. Francesco Ferrari (C.F. ) CodiceFiscale_2 giusta procura in calce alla comparsa di riassunzione di causa davanti al giudice competente
- parte attrice -
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
in carica, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 dello Stato di Catanzaro, (C.F. ADS , presso i cui uffici in Catanzaro, alla Via P.IVA_3
Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia
- parte convenuta -
Oggetto: Annullamento decreto di revoca agevolazioni statali
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti controversi
Con comparsa di riassunzione giusta ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che si è dichiarato incompetente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., la società come rappresentata ha chiesto al Parte_1 giudicante l'annullamento del Decreto di Revoca n° 6594 del 22 novembre 2016, notificato via
PEC in data 1° dicembre 2016, con cui il MISE aveva disposto la revoca dell'agevolazione concessa alla detta società con Decreto Direttoriale del 23.052014, nell'ambito degli incentivi
1 R.G. n. 3208/2019 previsti per le Zone Franche Urbane (ZFU) della Regione Calabria, ed in particolare per la ZFU di Vibo Valentia.
A sostegno della spiegata domanda parte attrice eccepiva, pregiudizialmente, il vizio di notifica a mezzo PEC del provvedimento impugnato e, nel merito, sosteneva la illegittimità del Decreto di revoca per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.M. 10 aprile 2013 e per violazione dell'obbligo di motivazione e dei principi di trasparenza. Sosteneva al riguardo (i) che il CP_1 convenuto aveva comunicato alla società il preavviso di revoca motivando che, a seguito di verifiche tramite sistema informativo camerale, era stato accertato che la società non svolgeva la propria attività all'interno della ZFU (ii) che nonostante il deposito di controdeduzioni che evidenziavano e documentavano che la società operava all' interno della ZFU, il CP_1 procedeva alla revoca delle agevolazioni con la motivazione che, a fronte delle osservazioni formulate dall'impresa non risultava superato il profilo di criticità (iii) che nel provvedimento di revoca veniva previsto che avverso il suddetto provvedimento era possibile proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale o al Presidente della Repubblica, (iv) che la CTP di Vibo Valentia dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Costituitosi in giudizio, il convenuto , come rappresentato, Controparte_1 contestava nel merito – per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati – tutti gli assunti di parte attrice chiedendo il rigetto della spiegata domanda.
Con vittoria di spese.
Parte convenuta, in particolare, in ordine alla asserita irritualità della notifica, per essere stato, il provvedimento di revoca, comunicato a mezzo PEC, affermava che tale doglianza era del tutto priva di fondamento, alla luce del generale principio - ormai pacifico nell'ordinamento - di totale
(o pressoché tale) uniformazione fra la notificazione telematica e quella cartacea. Nel merito il ribadiva di aver proceduto alla revoca delle agevolazioni in quanto, a seguito dei CP_1 controlli effettuati tramite il sistema informativo camerale, l'unità locale risultava essere all'interno della ZFU di Vibo Valentia, in contrasto con quanto previsto all'art. 3, comma 1 lett.
c) del D.M. 10 aprile 2013.
Instauratosi il contradditorio il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti e l'escussione del teste di parte attrice, la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 12 giugno 2023 e, da ultimo, all'udienza del
14 luglio 2025.
Alla detta udienza disposto da questo giudice ultimo assegnatario lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice con
2 R.G. n. 3208/2019 provvedimento del 15 luglio 2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Ritiene questo giudice che il profilo di indagine dirimente ed assorbente per pervenire alla decisione sia rappresentato dal fondato o meno difetto di localizzazione nell'ambito territoriale della ZFU, dell'unità locale operativa riconducibile alla società odierna attrice. Parte_1
Ebbene la ricostruzione fattuale della vicenda un uno al corredo probatorio documentale
(camerale e contrattuale) ed orale ( con il teste di parte attrice dipendente della e destinato Pt_1 alla sua sede di Località “Muzio”, Strada Provinciale ex SS 522 s.n.c., in Vibo Valentia Marina,
3 R.G. n. 3208/2019 la cui presenza conferma l'operatività della Unità Locale della società beneficiaria in Località
“Muzio” e la insistenza, sulla sede locale, di personale dipendente ) consentono di ritenere che parte attrice abbia pienamente assolto gli oneri assertivi e probatori insistendo sulle ragioni di diritto negli scritti conclusionali con conseguente accoglimento della spiegata domanda. Parte convenuta che non ha svolto attività istruttoria e non ha presentato memorie conclusionali, si è invece limitata a reiterare in giudizio le ragioni del proprio operato esplicitate negli atti amministrativi non introducendo altri profili di indagine a supporto della propria posizione.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, annulla il Decreto di Revoca n° 6594 del 22 novembre 2016;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di giudizio che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali e oneri di legge, a cui vanno aggiunti gli esborsi, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore dei difensori avv.ti ZI AR e Francesco Ferrari.
Catanzaro, 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Sciarrone
4 R.G. n. 3208/2019
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 3208/2019 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. e P.I. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Guido Parentela n. 27, presso lo studio dell'avv.
ZI AR (C.F. ) dal quale è rappresentata e difesa, con poteri CodiceFiscale_1 congiunti e disgiunti, unitamente all'avv. Francesco Ferrari (C.F. ) CodiceFiscale_2 giusta procura in calce alla comparsa di riassunzione di causa davanti al giudice competente
- parte attrice -
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
in carica, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 dello Stato di Catanzaro, (C.F. ADS , presso i cui uffici in Catanzaro, alla Via P.IVA_3
Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia
- parte convenuta -
Oggetto: Annullamento decreto di revoca agevolazioni statali
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti controversi
Con comparsa di riassunzione giusta ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che si è dichiarato incompetente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., la società come rappresentata ha chiesto al Parte_1 giudicante l'annullamento del Decreto di Revoca n° 6594 del 22 novembre 2016, notificato via
PEC in data 1° dicembre 2016, con cui il MISE aveva disposto la revoca dell'agevolazione concessa alla detta società con Decreto Direttoriale del 23.052014, nell'ambito degli incentivi
1 R.G. n. 3208/2019 previsti per le Zone Franche Urbane (ZFU) della Regione Calabria, ed in particolare per la ZFU di Vibo Valentia.
A sostegno della spiegata domanda parte attrice eccepiva, pregiudizialmente, il vizio di notifica a mezzo PEC del provvedimento impugnato e, nel merito, sosteneva la illegittimità del Decreto di revoca per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.M. 10 aprile 2013 e per violazione dell'obbligo di motivazione e dei principi di trasparenza. Sosteneva al riguardo (i) che il CP_1 convenuto aveva comunicato alla società il preavviso di revoca motivando che, a seguito di verifiche tramite sistema informativo camerale, era stato accertato che la società non svolgeva la propria attività all'interno della ZFU (ii) che nonostante il deposito di controdeduzioni che evidenziavano e documentavano che la società operava all' interno della ZFU, il CP_1 procedeva alla revoca delle agevolazioni con la motivazione che, a fronte delle osservazioni formulate dall'impresa non risultava superato il profilo di criticità (iii) che nel provvedimento di revoca veniva previsto che avverso il suddetto provvedimento era possibile proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale o al Presidente della Repubblica, (iv) che la CTP di Vibo Valentia dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Costituitosi in giudizio, il convenuto , come rappresentato, Controparte_1 contestava nel merito – per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati – tutti gli assunti di parte attrice chiedendo il rigetto della spiegata domanda.
Con vittoria di spese.
Parte convenuta, in particolare, in ordine alla asserita irritualità della notifica, per essere stato, il provvedimento di revoca, comunicato a mezzo PEC, affermava che tale doglianza era del tutto priva di fondamento, alla luce del generale principio - ormai pacifico nell'ordinamento - di totale
(o pressoché tale) uniformazione fra la notificazione telematica e quella cartacea. Nel merito il ribadiva di aver proceduto alla revoca delle agevolazioni in quanto, a seguito dei CP_1 controlli effettuati tramite il sistema informativo camerale, l'unità locale risultava essere all'interno della ZFU di Vibo Valentia, in contrasto con quanto previsto all'art. 3, comma 1 lett.
c) del D.M. 10 aprile 2013.
Instauratosi il contradditorio il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti e l'escussione del teste di parte attrice, la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 12 giugno 2023 e, da ultimo, all'udienza del
14 luglio 2025.
Alla detta udienza disposto da questo giudice ultimo assegnatario lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice con
2 R.G. n. 3208/2019 provvedimento del 15 luglio 2025 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Ritiene questo giudice che il profilo di indagine dirimente ed assorbente per pervenire alla decisione sia rappresentato dal fondato o meno difetto di localizzazione nell'ambito territoriale della ZFU, dell'unità locale operativa riconducibile alla società odierna attrice. Parte_1
Ebbene la ricostruzione fattuale della vicenda un uno al corredo probatorio documentale
(camerale e contrattuale) ed orale ( con il teste di parte attrice dipendente della e destinato Pt_1 alla sua sede di Località “Muzio”, Strada Provinciale ex SS 522 s.n.c., in Vibo Valentia Marina,
3 R.G. n. 3208/2019 la cui presenza conferma l'operatività della Unità Locale della società beneficiaria in Località
“Muzio” e la insistenza, sulla sede locale, di personale dipendente ) consentono di ritenere che parte attrice abbia pienamente assolto gli oneri assertivi e probatori insistendo sulle ragioni di diritto negli scritti conclusionali con conseguente accoglimento della spiegata domanda. Parte convenuta che non ha svolto attività istruttoria e non ha presentato memorie conclusionali, si è invece limitata a reiterare in giudizio le ragioni del proprio operato esplicitate negli atti amministrativi non introducendo altri profili di indagine a supporto della propria posizione.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, annulla il Decreto di Revoca n° 6594 del 22 novembre 2016;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di giudizio che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali e oneri di legge, a cui vanno aggiunti gli esborsi, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore dei difensori avv.ti ZI AR e Francesco Ferrari.
Catanzaro, 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Sciarrone
4 R.G. n. 3208/2019