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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 659/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 686/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8222/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010101733 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF3IPRN008262016 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120103881530000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170053637375000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220063684522000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6086/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: ER e DP 1 si riportano agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 0717620230006130000 relativa all'omesso pagamento di cartelle ed avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi vari per diverse annualità.
Il contribuente eccepiva la nullità delle cartelle e degli avvisi suddetti per omessa notifica degli stessi secondo i modi previsti dalla legge.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IO che produceva le relate di notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale I di Napoli- che produceva notifica dell'avviso di accertamento n.TF3010101733/2019, notificato il 3.9.2019 nonchè dell'intimazione di pagamento n. TF3IPRN00826/2016, notificata il 6.9.2016.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Napoli, con sentenza nr. 8222/2024 depositata in data 27/05/2024, ha rigettato il ricorso ritenendo che dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate IO risulta che le cartelle di pagamento richiamate nel ricorso sono state ritualmente notificate al contribuente nelle date per ciascuna specificamente indicate nell'atto impugnato. Analogamente, dalle relate di notifica prodotte dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli, ente impositore, si rileva che l'intimazione di pagamento n. TF3IPRN008262016 e l'avviso di accertamento n.TF3010101733/2019 sono stati ritualmente notificati al contribuente a mani della moglie convivente. La cartella n. 07120220063684522000
è stata anche impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria che, con sentenza depositata il 31.3.2023, ha rigettato il ricorso. Le altre cartelle, rilevavano i primi Giudici, ritualmente notificate, non risultano impugnate nei termini, per cui è stata resa definitiva la pretesa tributaria.
Nel suo atto di appello il contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha proposto impugnazione chiedendo la parziale riforma della sentenza.
In particolare, osserva l'appellante, in relazione agli avvisi di accertamento n°TF3IPRN008262016 recante data di notifica 06/09/2016 e n°TF3010101733/2019 recante data di notifica 03/09/2019, tali notifiche risultano nulle ed invalide poiché manca l'invio della successiva raccomandata informativa art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto attiene la cartella n°07120120103881530000 recante data di notifica 27/07/2012, riguardante l'iscrizione a ruolo IRPEF anno 2004-2005 dell'ente Dir. Prov.le I Napoli – Ufficio controlli, la cartella risulta essere stata notificata al figlio del contribuente, Nominativo_1, che, come si evince dalla documentazione versata in atti, è nato il [...], e pertanto alla data della notifica della cartella era minore di anni 14, la cartella è altresì nulla poiché manchevole della successiva raccomandata informativa art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto attiene la cartella n° 07120170053637375000, recante data di notifica 13/07/2018, la stessa è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed è manchevole della successiva raccomandata informativa obbligatoria.
Per quanto attiene la cartella n°07120220063684522000 recante data di notifica 28/06/2022 riguardante l'iscrizione a ruolo IRPEF anno 2006 dell'ente Dir. Prov.le I Napoli – Ufficio controlli, l'appellante assume che è in corso giudizio di querela di falso incardinato dinanzi al Tribunale di Nola 1 Sezione Civile Giudice
Dott. Tufano Antonio RG. 3509/2024 con prossima udienza 27/02/2025.
L'Agenzia Entrate DP I Na si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione dei motivi specifici d'impugnazione di cui all'art. 53 del D.lgs. 546/1992, nel merito chiede il rigetto del gravame.
L'Ufficio rileva che l'intimazione di pagamento n. TF3IPRN008262016 e l'avviso di accertamento n.
TF3010101733/2019 sono stati ritualmente notificati al contribuente a mani della moglie convivente.
La cartella di pagamento n. 071 2022 00636845 22000 risulta essere stata, oltre che notificata, anche impugnata davanti a codesta Corte di Giustizia Tributaria che, con Sentenza n. 445/26/2023 depositata in data 31.03.2023, ha rigettato il ricorso. Nella citata sentenza, si afferma, che la cartella di pagamento è stata notificata in data 28.06.2022, come provato dall'Avviso di ricevimento della Raccomandata n.
6951511932807, recapitata a mani della moglie.
Per quanto riguarda invece l'Avviso di accertamento esecutivo n. TF3010101733/2019 per l'anno d'imposta
2015, esso è stato regolarmente notificato a mezzo Messo Speciale dell'Ufficio nelle mani della moglie convivente Nominativo_2, tale qualificatasi, in data 03.09.2019. ed è stata poi inviata regolare lettera Raccomandata n. 15224838366-4 in data 04.09.2019, l'atto non è stato impugnato nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 542/96 e pertanto è divenuto definitivo.
L'Avviso di Intimazione n. TF31PRN00826/2016 è stato emesso a seguito della Sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Campania n. 6752/17/16 che ha deciso sull'Avviso di accertamento n.
TF3010903292/2012 per l'anno d'imposta 2007.
L'Ufficio ha provveduto a notificare l'Avviso di Intimazione al contribuente a mezzo Messo Speciale dell'Ufficio
a mani della moglie convivente Nominativo_2, tale qualificatasi, in data 06.09.2016, ed è stata poi inviata regolare lettera Raccomandata n. 15224842924-8 in data 13.09.2016. L'atto non è stato impugnato nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 542/96 e pertanto è divenuto definitivo.
Si precisa che l'Avviso di Intimazione riguarda iscrizione provvisoria ex art. 68 del D. Lgs. n. 546/92
L'Agenzia Entrate IO si è costituita in giudizio.
Eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del concessionario in ordine alla supposta mancata notifica degli avvisi di accertamento, per essere la stessa di stretta competenza dell'ente impositore. Nel merito, assume che a prescindere dalla legittimità o meno delle cartelle notificate, l'appellante avrebbe dovuto impugnare le intimazioni di pagamento notificate dopo le cartelle e prima della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca. La mancata impugnazione delle intimazioni notificate successivamente alla notifica delle cartelle, rende queste ultime inoppugnabili anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, D Lgs
546/1992.
In particolare, dopo la notifica delle cartelle, sono state notificate le seguenti intimazioni di pagamento: intimazione di pagamento n. 07120149033920115000 notificata il 16.07.2014, intimazione di pagamento n.
07120179026940814000 notificata il 02/10/2018, intimazione di pagamento n. 07120229017486055000 notificata il 18/11/2022, rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n.
07128202200001718000 notificato il 25.11.2022.
Parte appellante ha depositato memorie, evidenziando la pendenza del giudizio per querela di falso in relazione alla cartella n°07120220063684522000, con udienza fissata per la data del 9.4.26.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'intimazione di pagamento n. TF3IPRN008262016 e l'avviso di accertamento n.TF3010101733/2019 sono stati ritualmente notificati al contribuente a mani della moglie convivente.
In particolare, l'Avviso di accertamento esecutivo n. TF3010101733/2019 per l'anno d'imposta 2015, è stato regolarmente notificato a mezzo Messo Speciale dell'Ufficio nelle mani della moglie convivente
Nominativo_2, tale qualificatasi, in data 03.09.2019. ed è stata poi inviata regolare lettera Raccomandata n. 15224838366-4 in data 04.09.2019. L'atto non è stato impugnato nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs. n.
542/96, ed è pertanto divenuto definitivo.
L'Avviso di Intimazione n. TF31PRN00826/2016 è stato emesso a seguito della Sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Campania n. 6752/17/16 che ha deciso sull'Avviso di accertamento n.
TF3010903292/2012 per l'anno d'imposta 2007. L'Ufficio ha provveduto a notificare l'Avviso di Intimazione al contribuente a mezzo Messo Speciale dell'Ufficio a mani della moglie convivente Nominativo_2, tale qualificatasi, in data 06.09.2016, ed è stata poi inviata regolare lettera Raccomandata n. 15224842924-8 in data 13.09.2016. L'atto non è stato impugnato nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 542/96, e pertanto
è divenuto definitivo.
Come noto, la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, c.p.c., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione, proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto “familiare” con il consegnatario.
In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Il contribuente lamenta, poi, che la cartella n°07120120103881530000, recante data di notifica 27/07/2012 riguardante l'iscrizione a ruolo IRPEF anno 2004-2005 dell'ente Dir. Prov.le I Napoli, è stata notificata al figlio, Nominativo_1, minore degli anni 14 alla data di presunta notifica dell'atto.
L'appellante si duole, poi, che la cartella n° 07120170053637375000 recante data di notifica 13/07/2018, è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed è manchevole della successiva raccomandata informativa obbligatoria.
In relazione alle cartelle n°07120120103881530000 e n° 07120170053637375000, il concessionario ha, tuttavia, documentato che dopo la notifica delle cartelle, sono stati notificati al contribuente i seguenti atti: intimazione di pagamento n. 07120149033920115000 notificata il 16.07.2014, intimazione di pagamento n.
07120179026940814000 notificata il 02/10/2018, intimazione di pagamento n. 07120229017486055000 notificata il 18/11/2022, rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n.
07128202200001718000 notificato il 25.11.2022.
Tali atti non sono stati impugnati dal contribuente.
In relazione alla cartella n°07120220063684522000 recante data di notifica 28/06/2022, riguardante l'iscrizione a ruolo IRPEF anno 2006 dell'ente Dir. Prov.le I Napoli – Ufficio controlli, l'appellante assume che è in corso giudizio di querela di falso incardinato dinanzi al Tribunale di Nola 1 Sezione Civile Giudice Dott. Nominativo_4 3509/2024, prossima udienza 9/4/2026, e chiede la sospensione del giudizio.
Rileva, tuttavia, la Corte che la cartella n. 07120220063684522000 è stata già impugnata dal contribuente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria che, con sentenza n. 445/26/2023 depositata il 31.3.2023, irrevocabile, ha rigettato il ricorso.
Con la citata sentenza, ormai irrevocabile, è stato affermato che la cartella di pagamento è stata notificata in data 28.06.2022, come provato dall'Avviso di ricevimento della Raccomandata n. 6951511932807 recapitata nelle mani della moglie.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in
Euro 3500,00 oltre accessori e distrazione in favore di ER, ed in Euro 2100,00 in favore di Agenzia
Entrate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 686/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8222/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3010101733 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF3IPRN008262016 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120103881530000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170053637375000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220063684522000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6086/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: ER e DP 1 si riportano agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 0717620230006130000 relativa all'omesso pagamento di cartelle ed avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi vari per diverse annualità.
Il contribuente eccepiva la nullità delle cartelle e degli avvisi suddetti per omessa notifica degli stessi secondo i modi previsti dalla legge.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IO che produceva le relate di notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale I di Napoli- che produceva notifica dell'avviso di accertamento n.TF3010101733/2019, notificato il 3.9.2019 nonchè dell'intimazione di pagamento n. TF3IPRN00826/2016, notificata il 6.9.2016.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Napoli, con sentenza nr. 8222/2024 depositata in data 27/05/2024, ha rigettato il ricorso ritenendo che dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate IO risulta che le cartelle di pagamento richiamate nel ricorso sono state ritualmente notificate al contribuente nelle date per ciascuna specificamente indicate nell'atto impugnato. Analogamente, dalle relate di notifica prodotte dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli, ente impositore, si rileva che l'intimazione di pagamento n. TF3IPRN008262016 e l'avviso di accertamento n.TF3010101733/2019 sono stati ritualmente notificati al contribuente a mani della moglie convivente. La cartella n. 07120220063684522000
è stata anche impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria che, con sentenza depositata il 31.3.2023, ha rigettato il ricorso. Le altre cartelle, rilevavano i primi Giudici, ritualmente notificate, non risultano impugnate nei termini, per cui è stata resa definitiva la pretesa tributaria.
Nel suo atto di appello il contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha proposto impugnazione chiedendo la parziale riforma della sentenza.
In particolare, osserva l'appellante, in relazione agli avvisi di accertamento n°TF3IPRN008262016 recante data di notifica 06/09/2016 e n°TF3010101733/2019 recante data di notifica 03/09/2019, tali notifiche risultano nulle ed invalide poiché manca l'invio della successiva raccomandata informativa art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto attiene la cartella n°07120120103881530000 recante data di notifica 27/07/2012, riguardante l'iscrizione a ruolo IRPEF anno 2004-2005 dell'ente Dir. Prov.le I Napoli – Ufficio controlli, la cartella risulta essere stata notificata al figlio del contribuente, Nominativo_1, che, come si evince dalla documentazione versata in atti, è nato il [...], e pertanto alla data della notifica della cartella era minore di anni 14, la cartella è altresì nulla poiché manchevole della successiva raccomandata informativa art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto attiene la cartella n° 07120170053637375000, recante data di notifica 13/07/2018, la stessa è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed è manchevole della successiva raccomandata informativa obbligatoria.
Per quanto attiene la cartella n°07120220063684522000 recante data di notifica 28/06/2022 riguardante l'iscrizione a ruolo IRPEF anno 2006 dell'ente Dir. Prov.le I Napoli – Ufficio controlli, l'appellante assume che è in corso giudizio di querela di falso incardinato dinanzi al Tribunale di Nola 1 Sezione Civile Giudice
Dott. Tufano Antonio RG. 3509/2024 con prossima udienza 27/02/2025.
L'Agenzia Entrate DP I Na si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione dei motivi specifici d'impugnazione di cui all'art. 53 del D.lgs. 546/1992, nel merito chiede il rigetto del gravame.
L'Ufficio rileva che l'intimazione di pagamento n. TF3IPRN008262016 e l'avviso di accertamento n.
TF3010101733/2019 sono stati ritualmente notificati al contribuente a mani della moglie convivente.
La cartella di pagamento n. 071 2022 00636845 22000 risulta essere stata, oltre che notificata, anche impugnata davanti a codesta Corte di Giustizia Tributaria che, con Sentenza n. 445/26/2023 depositata in data 31.03.2023, ha rigettato il ricorso. Nella citata sentenza, si afferma, che la cartella di pagamento è stata notificata in data 28.06.2022, come provato dall'Avviso di ricevimento della Raccomandata n.
6951511932807, recapitata a mani della moglie.
Per quanto riguarda invece l'Avviso di accertamento esecutivo n. TF3010101733/2019 per l'anno d'imposta
2015, esso è stato regolarmente notificato a mezzo Messo Speciale dell'Ufficio nelle mani della moglie convivente Nominativo_2, tale qualificatasi, in data 03.09.2019. ed è stata poi inviata regolare lettera Raccomandata n. 15224838366-4 in data 04.09.2019, l'atto non è stato impugnato nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 542/96 e pertanto è divenuto definitivo.
L'Avviso di Intimazione n. TF31PRN00826/2016 è stato emesso a seguito della Sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Campania n. 6752/17/16 che ha deciso sull'Avviso di accertamento n.
TF3010903292/2012 per l'anno d'imposta 2007.
L'Ufficio ha provveduto a notificare l'Avviso di Intimazione al contribuente a mezzo Messo Speciale dell'Ufficio
a mani della moglie convivente Nominativo_2, tale qualificatasi, in data 06.09.2016, ed è stata poi inviata regolare lettera Raccomandata n. 15224842924-8 in data 13.09.2016. L'atto non è stato impugnato nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 542/96 e pertanto è divenuto definitivo.
Si precisa che l'Avviso di Intimazione riguarda iscrizione provvisoria ex art. 68 del D. Lgs. n. 546/92
L'Agenzia Entrate IO si è costituita in giudizio.
Eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del concessionario in ordine alla supposta mancata notifica degli avvisi di accertamento, per essere la stessa di stretta competenza dell'ente impositore. Nel merito, assume che a prescindere dalla legittimità o meno delle cartelle notificate, l'appellante avrebbe dovuto impugnare le intimazioni di pagamento notificate dopo le cartelle e prima della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca. La mancata impugnazione delle intimazioni notificate successivamente alla notifica delle cartelle, rende queste ultime inoppugnabili anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, D Lgs
546/1992.
In particolare, dopo la notifica delle cartelle, sono state notificate le seguenti intimazioni di pagamento: intimazione di pagamento n. 07120149033920115000 notificata il 16.07.2014, intimazione di pagamento n.
07120179026940814000 notificata il 02/10/2018, intimazione di pagamento n. 07120229017486055000 notificata il 18/11/2022, rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n.
07128202200001718000 notificato il 25.11.2022.
Parte appellante ha depositato memorie, evidenziando la pendenza del giudizio per querela di falso in relazione alla cartella n°07120220063684522000, con udienza fissata per la data del 9.4.26.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'intimazione di pagamento n. TF3IPRN008262016 e l'avviso di accertamento n.TF3010101733/2019 sono stati ritualmente notificati al contribuente a mani della moglie convivente.
In particolare, l'Avviso di accertamento esecutivo n. TF3010101733/2019 per l'anno d'imposta 2015, è stato regolarmente notificato a mezzo Messo Speciale dell'Ufficio nelle mani della moglie convivente
Nominativo_2, tale qualificatasi, in data 03.09.2019. ed è stata poi inviata regolare lettera Raccomandata n. 15224838366-4 in data 04.09.2019. L'atto non è stato impugnato nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs. n.
542/96, ed è pertanto divenuto definitivo.
L'Avviso di Intimazione n. TF31PRN00826/2016 è stato emesso a seguito della Sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Campania n. 6752/17/16 che ha deciso sull'Avviso di accertamento n.
TF3010903292/2012 per l'anno d'imposta 2007. L'Ufficio ha provveduto a notificare l'Avviso di Intimazione al contribuente a mezzo Messo Speciale dell'Ufficio a mani della moglie convivente Nominativo_2, tale qualificatasi, in data 06.09.2016, ed è stata poi inviata regolare lettera Raccomandata n. 15224842924-8 in data 13.09.2016. L'atto non è stato impugnato nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 542/96, e pertanto
è divenuto definitivo.
Come noto, la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, c.p.c., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione, proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto “familiare” con il consegnatario.
In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Il contribuente lamenta, poi, che la cartella n°07120120103881530000, recante data di notifica 27/07/2012 riguardante l'iscrizione a ruolo IRPEF anno 2004-2005 dell'ente Dir. Prov.le I Napoli, è stata notificata al figlio, Nominativo_1, minore degli anni 14 alla data di presunta notifica dell'atto.
L'appellante si duole, poi, che la cartella n° 07120170053637375000 recante data di notifica 13/07/2018, è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed è manchevole della successiva raccomandata informativa obbligatoria.
In relazione alle cartelle n°07120120103881530000 e n° 07120170053637375000, il concessionario ha, tuttavia, documentato che dopo la notifica delle cartelle, sono stati notificati al contribuente i seguenti atti: intimazione di pagamento n. 07120149033920115000 notificata il 16.07.2014, intimazione di pagamento n.
07120179026940814000 notificata il 02/10/2018, intimazione di pagamento n. 07120229017486055000 notificata il 18/11/2022, rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n.
07128202200001718000 notificato il 25.11.2022.
Tali atti non sono stati impugnati dal contribuente.
In relazione alla cartella n°07120220063684522000 recante data di notifica 28/06/2022, riguardante l'iscrizione a ruolo IRPEF anno 2006 dell'ente Dir. Prov.le I Napoli – Ufficio controlli, l'appellante assume che è in corso giudizio di querela di falso incardinato dinanzi al Tribunale di Nola 1 Sezione Civile Giudice Dott. Nominativo_4 3509/2024, prossima udienza 9/4/2026, e chiede la sospensione del giudizio.
Rileva, tuttavia, la Corte che la cartella n. 07120220063684522000 è stata già impugnata dal contribuente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria che, con sentenza n. 445/26/2023 depositata il 31.3.2023, irrevocabile, ha rigettato il ricorso.
Con la citata sentenza, ormai irrevocabile, è stato affermato che la cartella di pagamento è stata notificata in data 28.06.2022, come provato dall'Avviso di ricevimento della Raccomandata n. 6951511932807 recapitata nelle mani della moglie.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in
Euro 3500,00 oltre accessori e distrazione in favore di ER, ed in Euro 2100,00 in favore di Agenzia
Entrate.