Art. 21.
Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unita' sanitarie locali.
Nota all'art. 21:
Il testo dell'ultimo comma dell' art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) e' il seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Sanita', sentite le regioni, l'ANCI e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in campo nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali".
Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unita' sanitarie locali.
Nota all'art. 21:
Il testo dell'ultimo comma dell' art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) e' il seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Sanita', sentite le regioni, l'ANCI e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in campo nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali".