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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1742/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere estensore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 20/6/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 801/2023, pubblicata il
06/06/2023,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Cosi Saverio (C.F. ) e dell'Avv. Bianchini Francesca C.F._2
( ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Crescenzio 20 C.F._3
Roma, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Ghia Lucio (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Via Delle Quattro Fontane 10 00184 Roma, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 801/2023, pubblicata il
06/06/2023, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
Riformare la sentenza e dichiarare la nullità dei provvedimenti contenuti nelle pretese allegate al presente ricorso in appello, per tutti i motivi ivi racchiusi.
Per : Controparte_1
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del presente appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e art. 348 bis c.p.c;
In via subordinata, e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi secondo la quale l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere l'appello ammissibile, si insiste affinchè Codesta Ill.ma Corte adita, accertata la validità e legittimità della sentenza e della sua motivazione, Voglia
- stante l'omessa impugnazione del capo della sentenza ove il Giudice di prime cure ha rilevato il difetto di giurisdizione accertare che detto capo della sentenza sia divenuto definitivamente esecutivo e non sia oggetto di gravame e, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui ritenesse di dover decidere sul punto, confermare il difetto di giurisdizione del giudice di primo grado con riguardo ai crediti di natura tributaria e confermare la sua competenza solo con riguardo alle partite di credito di natura difesa.
- dichiarare comunque la nullità del ricorso depositato dalla IG.ra nel giudizio Controparte_2 di primo grado per difetto assoluto degli elementi prescritti dall'art. 163, n. 4, c.p.c.;
- dichiarare, l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto un diniego mai avanzato dall'Agente Riscossore o, comunque, dichiarare sempre l'inammissibilità del ricorso in quanto identificabile quale opposizione avverso l'estratto di ruolo, avendo controparte ricevuto la cartella di pagamento senza proporre mai opposizione.
- in ogni caso, rigettare il ricorso in quanto comunque infondato.
- in ogni caso, condannare la IG.ra al pagamento, in favore dell'Agente Riscossore, delle Pt_1 spese e dei compensi per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 1. Il Tribunale di Pavia riteneva inammissibile l'opposizione “avverso il diniego di sgravio
e le cartelle e i ruoli sottesi” proposta ex art 615 co. 2 c.p.c. da nei Parte_1 confronti dell' (“ ) per difetto di giurisdizione in favore Controparte_3 CP_4
della Commissione Tributaria territorialmente competente.
2. In particolare, la contribuente aveva chiesto di accertare, oltre alla omissione e invalidità della notificazione delle cartelle esattoriali di cui è causa, l'intervenuta decadenza e prescrizione breve delle cartelle esattoriali “successiva alla regolare notifica delle cartelle di pagamento”.
Presupposto di tale accertamento, nella prospettiva della ricorrente, era il tacito diniego opposto dalla Direzione Provinciale di Pavia dell' ll'istanza di annullamento d'ufficio delle partite CP_4
esattoriali e dei ruoli sottesi riferiti alla ricorrente, proposta da n data 13/8/2022 (cfr. Pt_1
doc. 3 e 4 fasc. I grado . Nelle successive difese noltre aveva chiarito che Pt_1 Pt_1
“la cartella opposta è stata regolarmente notificata nell'anno 2001 e il solo ed unico atto interruttivo, quale intimazione di pagamento fu notificato nell'anno 2019 [recte, nel 2009]; ben oltre il quinquennio prescrittivo come statuito dalle SS.UU. 2016.”.
3. Il Tribunale riteneva tuttavia assorbente il proprio difetto di giurisdizione, richiamando l'insegnamento reso con sentenza n. 7822/2020 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
“secondo cui la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento a fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento a prescindere dalla notifica della cartella nonché la cognizione con riferimento
a fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.”.
4. Quanto all'eccezione di prescrizione, il primo giudice riteneva che “in caso di contestazione della prescrizione dei tributi, la competenza è del Giudice tributario. La Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 1394/2022 ha stabilito infatti che nel caso di contestazione sulla prescrizione dei tributi la competenza è del Giudice Tributario, ed il discrimine è rappresentato dalla cartella di pagamento.”. Per tale motivo, riteneva inammissibile il ricorso proposto, in quanto sulla nullità, inefficacia e invalidità della cartella di pagamento nonché sulla prescrizione sarebbe stato chiamato ad esprimersi il giudice tributario.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1
l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, in particolare con riferimento alla prescrizione dei diritti e all'impugnazione del diniego di sgravio e in ogni caso eccependo la pagina 3 di 7 nullità della sentenza laddove il Tribunale sosteneva di non avere giurisdizione in merito alla prescrizione dei crediti tributari maturata dopo la valida notifica di essi ed infine contestando la condanna al pagamento delle spese di lite.
6. Si costituiva nel presente grado di giudizio eccependo l'inammissibilità CP_4 dell'appello per carenza dei requisiti di specificità e chiarezza imposti dagli artt. 342 e 348-bis
c.p.c. e chiedendone il rigetto nel merito.
7. All'udienza del 9/1/2024 il Consigliere istruttore fissava l'udienza del 14 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione avanti al Collegio concedendo i termini perentori ex art 352 c.p.c..
8. All'udienza del 14/1/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
****
9. Preliminarmente, si osserva che l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, momento processuale incompatibile con una pronuncia ex art 350-bis
c.p.c.. La decisione della causa a seguito di discussione orale può aversi, infatti, solo in limine litis, quando l'impugnazione appaia “a prima vista” infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico avente ad oggetto l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione sommaria, che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Circostanza nella specie non immediatamente percepibile e percepita dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa sottoposta al suo vaglio, giustificativa di un approfondito esame di merito. Lo stesso può dirsi con riferimento all'eccezione di inammissibilità ex art 342 c.p.c., poiché dall'atto di appello, sebbene non sempre caratterizzato dal requisito della chiarezza, è comunque possibile evincere la censura mossa dall'appellante all'unica ratio decidendi posta alla base della sentenza impugnata, la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito ritenendo assorbita ogni ulteriore questione.
10. Venendo al merito dell'impugnazione, è pacifico tra le parti che la cartella di pagamento n. 07920010078080737000 emessa nei confronti della sia stata correttamente Pt_1 notificata all'odierna ricorrente in data 13/10/2001 (doc. 1 fasc. I grado e che il relativo CP_4
avviso di intimazione n. 07920099001220228000 sia stato parimenti notificato alla stessa in data 19/08/2009 (quest'ultima data è indicata e provata dalla sola on il suo doc. 2, tuttavia CP_4
l'appellante non l'ha contestata). È altresì incontestato che alcuna procedura esecutiva sulla base delle cartelle opposte è stata introdotta da nei confronti dell'appellante. CP_4
pagina 4 di 7 11. La domanda proposta dalla ricorrente in primo grado e riproposta nel presente appello
è quindi volta a far accertare la maturata prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento validamente notificata, pur in assenza di una procedura esecutiva in corso. A tale fine, la ricorrente ha previamente proposto un'istanza di annullamento in autotutela all' di CP_4
Pavia avente ad oggetto lo sgravio del ruolo a lei riferibile. A fronte del silenzio dell'amministrazione per oltre due mesi (cfr. doc. 4 fasc. I grado , la ricorrente ha Pt_1
ritenuto che si fosse formato silenzio-diniego sulla propria istanza e ha quindi proposto domanda di opposizione all'esecuzione ex art 615 co. 2 c.p.c. al fine di fare accertare la maturata prescrizione.
12. Occorre preliminarmente esaminare la questione attinente alla giurisdizione del giudice adito, che ha costituito ragione assorbente espressa nella decisione del Tribunale.
13. Secondo l'appellante, dopo la notifica della cartella di pagamento la giurisdizione sulle questioni che riguardano i crediti richiesti in pagamento dall' apparterebbe sempre al CP_4 giudice dell'esecuzione e non alle commissioni tributarie. In tal senso deporrebbe la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale con ordinanza a sezioni unite n.
7822/2020 ha affermato che “la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata”.
14. La tesi dell'appellante non può tuttavia essere condivisa.
15. Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art 615 co. 2 c.p.c. presuppone infatti una procedura esecutiva in atto, mentre con la domanda proposta nel presente grado l'appellante ha chiesto di “Riformare la sentenza e dichiarare la nullità dei provvedimenti contenuti nelle pretese allegate al presente ricorso in appello”.
16. Poiché la domanda introdotta dalla ha ad oggetto l'annullamento di un Pt_1 provvedimento di diniego di sgravio tacito dell'amministrazione tributaria, sia pure per asserita intervenuta prescrizione dei tributi esattoriali sottesi, essa non rientra nella giurisdizione del giudice dell'esecuzione ma in quella della commissione tributaria territorialmente competente.
17. A tale riguardo, occorre evidenziare che l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, co. 2, della L. n. 488/2001 e dal D.L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie,
pagina 5 di 7 per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica».
18. Per quanto riguarda, in particolare, l'impugnabilità dei dinieghi di autotutela delle amministrazioni tributarie, l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. per tutte Cass.
n. 24803/2021) individua il giudice competente nelle commissioni tributarie, in quanto si tratta di atti comunque incidenti su rapporti tributari tra Amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente sulla posizione giuridica di quest'ultimo, specificando altresì che, laddove si tratti di giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutela, potrà esercitarsi un sindacato solo sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria
(Cass. SS.UU n. 9669/09).
19. Nella vicenda in esame, l'appellante non ha impugnato atti dell'esecuzione Pt_1
forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, bensì un provvedimento tacito dell'amministrazione che incide direttamente sul rapporto tributario tra amministrazione e contribuente, sia pure per l'asserita prescrizione dei tributi sottesi al ruolo maturata successivamente alla notificazione stessa. Pertanto, correttamente il primo giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, seppure con motivazione diversa e in parte inconferente.
20. A tale riguardo, questa Corte osserva che la stessa giurisprudenza della Cassazione citata dall'appellante a sostegno della fondatezza della propria domanda (Cass. n. 8719/2020) ha sì stabilito che “La giurisprudenza di queste Corte, da tempo, interpreta estensivamente l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e tende a ricomprendere tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il diniego di sgravio, quale atto comunque incidente su rapporti tributari tra amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente su la posizione giuridica di quest'ultimo. Peraltro, essendo strutturato il processo tributario come processo impugnatorio, l'impugnazione del divieto di sgravio di ruoli portanti crediti prescritti è il modo tipico per innestare, in tale tipo di processo, la domanda di accertamento dell'avvenuto compimento della prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all'agente della riscossione.”, tuttavia lo ha fatto all'esito di un procedimento che si è svolto dinnanzi alle competenti commissioni tributarie, prima provinciali e poi regionali. È anzi proprio con tale pronuncia che la Corte evidenzia come sia il procedimento di tipo impugnatorio dinnanzi alla pagina 6 di 7 commissione tributaria a consentire l'accertamento dell'intervenuta prescrizione in assenza di una procedura esecutiva in atto.
21. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pavia è infondato e va respinto.
22. In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico dell'appellante andranno poste le spese affrontate da per il giudizio di appello, liquidate sulla base del CP_4 valore della causa (€ 47.826,89) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
23. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002 2022, per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 801/2023, Parte_1
pubblicata il 06/06/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
8.469,00, di cui € 2.058,00 a titolo di fase di studio, € 1.418,00 a titolo di fase introduttiva, € 1.523,00 a titolo di fase istruttoria e € 3.470,00 a titolo di fase decisionale.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art.13, co. 1-quater.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 21/01/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere estensore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 20/6/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 801/2023, pubblicata il
06/06/2023,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Cosi Saverio (C.F. ) e dell'Avv. Bianchini Francesca C.F._2
( ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Crescenzio 20 C.F._3
Roma, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Ghia Lucio (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Via Delle Quattro Fontane 10 00184 Roma, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 801/2023, pubblicata il
06/06/2023, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
Riformare la sentenza e dichiarare la nullità dei provvedimenti contenuti nelle pretese allegate al presente ricorso in appello, per tutti i motivi ivi racchiusi.
Per : Controparte_1
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del presente appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e art. 348 bis c.p.c;
In via subordinata, e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi secondo la quale l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere l'appello ammissibile, si insiste affinchè Codesta Ill.ma Corte adita, accertata la validità e legittimità della sentenza e della sua motivazione, Voglia
- stante l'omessa impugnazione del capo della sentenza ove il Giudice di prime cure ha rilevato il difetto di giurisdizione accertare che detto capo della sentenza sia divenuto definitivamente esecutivo e non sia oggetto di gravame e, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui ritenesse di dover decidere sul punto, confermare il difetto di giurisdizione del giudice di primo grado con riguardo ai crediti di natura tributaria e confermare la sua competenza solo con riguardo alle partite di credito di natura difesa.
- dichiarare comunque la nullità del ricorso depositato dalla IG.ra nel giudizio Controparte_2 di primo grado per difetto assoluto degli elementi prescritti dall'art. 163, n. 4, c.p.c.;
- dichiarare, l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto un diniego mai avanzato dall'Agente Riscossore o, comunque, dichiarare sempre l'inammissibilità del ricorso in quanto identificabile quale opposizione avverso l'estratto di ruolo, avendo controparte ricevuto la cartella di pagamento senza proporre mai opposizione.
- in ogni caso, rigettare il ricorso in quanto comunque infondato.
- in ogni caso, condannare la IG.ra al pagamento, in favore dell'Agente Riscossore, delle Pt_1 spese e dei compensi per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 1. Il Tribunale di Pavia riteneva inammissibile l'opposizione “avverso il diniego di sgravio
e le cartelle e i ruoli sottesi” proposta ex art 615 co. 2 c.p.c. da nei Parte_1 confronti dell' (“ ) per difetto di giurisdizione in favore Controparte_3 CP_4
della Commissione Tributaria territorialmente competente.
2. In particolare, la contribuente aveva chiesto di accertare, oltre alla omissione e invalidità della notificazione delle cartelle esattoriali di cui è causa, l'intervenuta decadenza e prescrizione breve delle cartelle esattoriali “successiva alla regolare notifica delle cartelle di pagamento”.
Presupposto di tale accertamento, nella prospettiva della ricorrente, era il tacito diniego opposto dalla Direzione Provinciale di Pavia dell' ll'istanza di annullamento d'ufficio delle partite CP_4
esattoriali e dei ruoli sottesi riferiti alla ricorrente, proposta da n data 13/8/2022 (cfr. Pt_1
doc. 3 e 4 fasc. I grado . Nelle successive difese noltre aveva chiarito che Pt_1 Pt_1
“la cartella opposta è stata regolarmente notificata nell'anno 2001 e il solo ed unico atto interruttivo, quale intimazione di pagamento fu notificato nell'anno 2019 [recte, nel 2009]; ben oltre il quinquennio prescrittivo come statuito dalle SS.UU. 2016.”.
3. Il Tribunale riteneva tuttavia assorbente il proprio difetto di giurisdizione, richiamando l'insegnamento reso con sentenza n. 7822/2020 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
“secondo cui la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento a fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento a prescindere dalla notifica della cartella nonché la cognizione con riferimento
a fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.”.
4. Quanto all'eccezione di prescrizione, il primo giudice riteneva che “in caso di contestazione della prescrizione dei tributi, la competenza è del Giudice tributario. La Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 1394/2022 ha stabilito infatti che nel caso di contestazione sulla prescrizione dei tributi la competenza è del Giudice Tributario, ed il discrimine è rappresentato dalla cartella di pagamento.”. Per tale motivo, riteneva inammissibile il ricorso proposto, in quanto sulla nullità, inefficacia e invalidità della cartella di pagamento nonché sulla prescrizione sarebbe stato chiamato ad esprimersi il giudice tributario.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1
l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, in particolare con riferimento alla prescrizione dei diritti e all'impugnazione del diniego di sgravio e in ogni caso eccependo la pagina 3 di 7 nullità della sentenza laddove il Tribunale sosteneva di non avere giurisdizione in merito alla prescrizione dei crediti tributari maturata dopo la valida notifica di essi ed infine contestando la condanna al pagamento delle spese di lite.
6. Si costituiva nel presente grado di giudizio eccependo l'inammissibilità CP_4 dell'appello per carenza dei requisiti di specificità e chiarezza imposti dagli artt. 342 e 348-bis
c.p.c. e chiedendone il rigetto nel merito.
7. All'udienza del 9/1/2024 il Consigliere istruttore fissava l'udienza del 14 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione avanti al Collegio concedendo i termini perentori ex art 352 c.p.c..
8. All'udienza del 14/1/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
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9. Preliminarmente, si osserva che l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, momento processuale incompatibile con una pronuncia ex art 350-bis
c.p.c.. La decisione della causa a seguito di discussione orale può aversi, infatti, solo in limine litis, quando l'impugnazione appaia “a prima vista” infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico avente ad oggetto l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione sommaria, che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Circostanza nella specie non immediatamente percepibile e percepita dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa sottoposta al suo vaglio, giustificativa di un approfondito esame di merito. Lo stesso può dirsi con riferimento all'eccezione di inammissibilità ex art 342 c.p.c., poiché dall'atto di appello, sebbene non sempre caratterizzato dal requisito della chiarezza, è comunque possibile evincere la censura mossa dall'appellante all'unica ratio decidendi posta alla base della sentenza impugnata, la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito ritenendo assorbita ogni ulteriore questione.
10. Venendo al merito dell'impugnazione, è pacifico tra le parti che la cartella di pagamento n. 07920010078080737000 emessa nei confronti della sia stata correttamente Pt_1 notificata all'odierna ricorrente in data 13/10/2001 (doc. 1 fasc. I grado e che il relativo CP_4
avviso di intimazione n. 07920099001220228000 sia stato parimenti notificato alla stessa in data 19/08/2009 (quest'ultima data è indicata e provata dalla sola on il suo doc. 2, tuttavia CP_4
l'appellante non l'ha contestata). È altresì incontestato che alcuna procedura esecutiva sulla base delle cartelle opposte è stata introdotta da nei confronti dell'appellante. CP_4
pagina 4 di 7 11. La domanda proposta dalla ricorrente in primo grado e riproposta nel presente appello
è quindi volta a far accertare la maturata prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento validamente notificata, pur in assenza di una procedura esecutiva in corso. A tale fine, la ricorrente ha previamente proposto un'istanza di annullamento in autotutela all' di CP_4
Pavia avente ad oggetto lo sgravio del ruolo a lei riferibile. A fronte del silenzio dell'amministrazione per oltre due mesi (cfr. doc. 4 fasc. I grado , la ricorrente ha Pt_1
ritenuto che si fosse formato silenzio-diniego sulla propria istanza e ha quindi proposto domanda di opposizione all'esecuzione ex art 615 co. 2 c.p.c. al fine di fare accertare la maturata prescrizione.
12. Occorre preliminarmente esaminare la questione attinente alla giurisdizione del giudice adito, che ha costituito ragione assorbente espressa nella decisione del Tribunale.
13. Secondo l'appellante, dopo la notifica della cartella di pagamento la giurisdizione sulle questioni che riguardano i crediti richiesti in pagamento dall' apparterebbe sempre al CP_4 giudice dell'esecuzione e non alle commissioni tributarie. In tal senso deporrebbe la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale con ordinanza a sezioni unite n.
7822/2020 ha affermato che “la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata”.
14. La tesi dell'appellante non può tuttavia essere condivisa.
15. Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art 615 co. 2 c.p.c. presuppone infatti una procedura esecutiva in atto, mentre con la domanda proposta nel presente grado l'appellante ha chiesto di “Riformare la sentenza e dichiarare la nullità dei provvedimenti contenuti nelle pretese allegate al presente ricorso in appello”.
16. Poiché la domanda introdotta dalla ha ad oggetto l'annullamento di un Pt_1 provvedimento di diniego di sgravio tacito dell'amministrazione tributaria, sia pure per asserita intervenuta prescrizione dei tributi esattoriali sottesi, essa non rientra nella giurisdizione del giudice dell'esecuzione ma in quella della commissione tributaria territorialmente competente.
17. A tale riguardo, occorre evidenziare che l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, co. 2, della L. n. 488/2001 e dal D.L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie,
pagina 5 di 7 per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica».
18. Per quanto riguarda, in particolare, l'impugnabilità dei dinieghi di autotutela delle amministrazioni tributarie, l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. per tutte Cass.
n. 24803/2021) individua il giudice competente nelle commissioni tributarie, in quanto si tratta di atti comunque incidenti su rapporti tributari tra Amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente sulla posizione giuridica di quest'ultimo, specificando altresì che, laddove si tratti di giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutela, potrà esercitarsi un sindacato solo sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria
(Cass. SS.UU n. 9669/09).
19. Nella vicenda in esame, l'appellante non ha impugnato atti dell'esecuzione Pt_1
forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, bensì un provvedimento tacito dell'amministrazione che incide direttamente sul rapporto tributario tra amministrazione e contribuente, sia pure per l'asserita prescrizione dei tributi sottesi al ruolo maturata successivamente alla notificazione stessa. Pertanto, correttamente il primo giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, seppure con motivazione diversa e in parte inconferente.
20. A tale riguardo, questa Corte osserva che la stessa giurisprudenza della Cassazione citata dall'appellante a sostegno della fondatezza della propria domanda (Cass. n. 8719/2020) ha sì stabilito che “La giurisprudenza di queste Corte, da tempo, interpreta estensivamente l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e tende a ricomprendere tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il diniego di sgravio, quale atto comunque incidente su rapporti tributari tra amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente su la posizione giuridica di quest'ultimo. Peraltro, essendo strutturato il processo tributario come processo impugnatorio, l'impugnazione del divieto di sgravio di ruoli portanti crediti prescritti è il modo tipico per innestare, in tale tipo di processo, la domanda di accertamento dell'avvenuto compimento della prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all'agente della riscossione.”, tuttavia lo ha fatto all'esito di un procedimento che si è svolto dinnanzi alle competenti commissioni tributarie, prima provinciali e poi regionali. È anzi proprio con tale pronuncia che la Corte evidenzia come sia il procedimento di tipo impugnatorio dinnanzi alla pagina 6 di 7 commissione tributaria a consentire l'accertamento dell'intervenuta prescrizione in assenza di una procedura esecutiva in atto.
21. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pavia è infondato e va respinto.
22. In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico dell'appellante andranno poste le spese affrontate da per il giudizio di appello, liquidate sulla base del CP_4 valore della causa (€ 47.826,89) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
23. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002 2022, per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 801/2023, Parte_1
pubblicata il 06/06/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
8.469,00, di cui € 2.058,00 a titolo di fase di studio, € 1.418,00 a titolo di fase introduttiva, € 1.523,00 a titolo di fase istruttoria e € 3.470,00 a titolo di fase decisionale.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art.13, co. 1-quater.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 21/01/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Laura Sara Tragni
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