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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6765/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6765/2018 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
APPELLATI
Oggi 26 marzo 2025 all'udienza cartolare, innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. MAGHERNINO ANTONIO MARIA Parte_1
Per l'avv. STABILE ALESSANDRO Controparte_1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni, lette le memorie conclusive e di replica, nonché le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale da ritenersi allegate al presente verbale di causa per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 6765/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Maghernino Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in San Severo alla Via C. D'Ambrosio,6 presso il difensore avv. Maghernino APPELLANTE contro
Contr
. (C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. Alessandro Stabile, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Lisbona n. 18
presso il difensore avv. Stabile Email_1
APPELLATO nonchè
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.102/2018 resa dal Giudice di Pace di Lucera resa a definizione del giudizio iscritto al n. 23/2017 R.G.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. Con atto di citazione notificato il 24.06.16, ha convenuto in giudizio l' e Parte_1 CP_5 dinnanzi al Giudice di Pace di Lucera per ivi sentir condannare l' Controparte_2 [...]
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 144 e 148 del D.Lgs. n. 209/05, all'integrale Controparte_1 risarcimento del danno materiale quantificato in € 12.573,97 subito in occasione del sinistro occorso in agro di Poggio Imperiale in data a 05.10.2015, alle ore 12:15 circa, oltre rivalutazione ed interessi nelle forme di legge ed oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio. A sostegno della sua domanda l'attrice ha dedotto che:
pagina 2 di 8 - nelle predette circostanze di tempo e luogo, conducente dell'autovettura Controparte_6
Renault Clio, targata W5, di proprietà di assicurata con Controparte_2 compagnia Admiral Insurance Company LTD (Regno Unito) in manovra di retromarcia, proveniente da strada interpoderale, con il proprio spigolo anteriore sinistro, aveva investito la fiancata destra dell'autovettura Fiat Punto, targata EW 808NZ, di proprietà e condotta da che procedeva regolarmente sulla predetta via, facendola finire fuori strada;
Parte_1
- si era assunto l'esclusiva responsabilità del sinistro, sottoscrivendo modello Controparte_6
CAI;
- dal sinistro erano derivati gravi danni al proprio veicolo quantificati in € 12.573,97.
- un fiduciario dell' aveva proceduto alla perizia del veicolo;
Controparte_1 Contr
- la formale richiesta di risarcimento dei danni subiti formulata all' nonché l'invito alla negoziazione assistita erano rimaste inevase.
- ha concluso chiedendo: “dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva Pt_1 responsabilità del conducente dell'autovettura Renault Clio, targata W5 ; 2)condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pronto pagamento, in favore CP_5 di essa istante della somma complessiva di €.12.573,97, dovuta per la causale di cui in premessa, oppure la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, deprezzamento e fermo tecnico da valutarsi equitativamente, e quant'altro dovuto per legge, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito;
3)condannare il medesimo convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, con competenze, onorario di legale e clausola”. Il giudizio era rubricato al n. 23/2017 R.G. ed assegnato alla cognizione del Giudice di Pace di Lucera. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria si è costituito l' Controparte_1
, contestando nel merito la domanda attorea ritenendola infondata in fatto ed in diritto, oltre che
[...] non provata.
Non si è costituito pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. CP_2
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
.
[...]
Con Ordinanza del 6.12.17, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 30.01.2018. All'esito, con sentenza n. 102/2018, oggi impugnata, il Giudice di Pace ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e, per l'effetto ha rigettato la domanda attorea, compensando le Parte_1 spese di causa tra le parti.
Avverso tale sentenza con atto di citazione o notificato in data 5 ottobre 2018, ha proposto appello chiedendone la riforma e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Vogliano l'Onorevole Tribunale e G.I. adito: 1) riformare integralmente la Sentenza n° 102/2018, n°23/17 Reg. Gen. n° 537/18 Cron. emessa dal Giudice di Pace di Lucera, Avv. A.R. Di Lella, in data 21.02.18 e depositata in Cancelleria il successivo 28.02.18, per le motivazioni di cui in premessa;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Renault Clio, targata W5; 3) condannare l' in persona del suo CP_5 legale rappresentante pro-tempore, al pronto pagamento, in favore di essa istante della somma complessiva di €. 12.573,97, dovuta per la causale di cui in premessa, oppure la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, deprezzamento e fermo tecnico da valutarsi equitativamente, e quant'altro dovuto per legge, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito;
4) condannare, altresì, l' in persona del suo legale CP_5 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese tutte del giudizio di I° grado, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, come da notula depositata, nonché a quelle del presente giudizio, sempre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
pagina 3 di 8 Si è costituito in giudizio l' contestando tutte le deduzioni dell'appellante e chiedendo CP_7 l'integrale conferma della sentenza di primo grado. Non si è costituito pertanto ne è stata dichiarata la contumacia. CP_2
All'esito della udienza di comparizione delle parti, lo scrivente Giudice ha disposto l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1.In rito deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327
c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme.
1.1 In via preliminare, deve, inoltre, dichiararsi la contumacia dell'appellato che ritualmente CP_2 citato in giudizio, ha inteso non costituirsi.
2.Tanto premesso, ha introdotto giudizio di gravame avverso la sentenza n. 102/2018 Parte_1 pronunciata dal giudice di prime cure sulla scorta del seguente motivo di appello:
- errata e contraddittoria motivazione in ordine alla carenza di legittimazione attiva di
[...]
; Pt_1 Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure, sostenendo che lo stesso aveva errato nel rigettare la domanda dichiarando il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice. In particolare ha dedotto che la copia della carta di circolazione del veicolo Fiat Panda era Pt_1 stata depositata sin dall'iscrizione a ruolo del giudizio, la prova della legittimazione attiva sarebbe stata fornita dalla difesa dell' mediante il deposito della perizia del P.A. e, in ogni CP_5 Persona_1 caso, il Giudice di Pace non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la predetta eccezione, trattandosi di eccezione in senso stretto, e come tale rilevabile esclusivamente su iniziativa di parte. Contr L al contrario, ha sostenuto la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure ai fini del dichiarato difetto di legittimazione attiva, nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea in punto di an e di quantum debeatur.
2. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti, deve rilevarsi che le censure mosse dalla alla Pt_1 sentenza impugnata sono parzialmente fondate e, pertanto, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
Si ritiene che, nel caso di specie, il GdP ha commesso un errore di qualificazione giuridica attestando come difetto di legittimazione attiva un vizio che, al più, poteva afferire alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio ulteriormente errando nel sollevare ex officio tale questione, ponendola addirittura, congiuntamente ad altre motivazioni, a base delle ragioni di rigetto.
Invero, sul punto, appare oltremodo opportuno operare alcune precisazioni di carattere sistematico sul tema della legittimazione e della titolarità che investe la presente controversia. Deve rilevarsi, infatti, che oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è quindi la sua prospettazione. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. La legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui dalla (stessa) prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La carenza di legittimazione ad agire può quindi essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta e l'eccezione non è soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda,
pagina 4 di 8 non aveva titolo per farlo valere. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile. Di contro, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 2951/2016 hanno rilevato che in molti casi il temine
“legittimazione ad agire” viene ad essere utilizzato impropriamente, in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: in realtà si tratta di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è quindi un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito del giudizio.
In particolare, come nel caso che ci occupa, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare del diritto reale sul bene danneggiato. Il diritto reale non è il diritto oggetto della domanda, ma è un elemento costitutivo del diritto risarcitorio, dunque un diritto relativo. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, la titolarità del diritto è (ex art. 2697 c.c.) un fatto-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. L'attore deve prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che lo rende parte: in altri termini, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste, ma deve allegare che quel diritto gli appartiene. Il convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può negarla attraverso l'esposizione di ragioni giuridiche o attraverso prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. La posizione assunta dal convenuto assume pertanto rilievo, perché nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, rende superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo. Contr Orbene, dal momento che nel caso in esame, la convenuta si è costituita non contestando che l'attrice fosse la titolare del diritto al risarcimento, ma contestando unicamente la prospettazione della domanda ed il problema della titolarità del diritto si appalesa risolto senza bisogno di prova. Contr Lo stesso effetto si determina, come pure nel caso de quo (si ricordi che costituendosi in giudizio l allegava la relazione del proprio perito incaricato nella quale la era indicata quale proprietaria Pt_1 del veicolo), che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto della controparte: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta.
Dunque, nella fattispecie che ci occupa, seppure, come noto, nella materia del risarcimento del danno, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass. Civ, Sez. Un., 3 giugno 2015, n. 11377), gli elementi allegati, se valutati secondo il prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), avrebbero dovuto indurre il GdP a considerare provata la circostanza che la proprietà del veicolo era ascrivibile alla e non, al contrario, a sollevare d'ufficio, un Pt_1 difetto di legittimazione attiva del tutto assente nel caso in questione.
Tale ricostruzione in diritto, dunque, definitivamente accertando la sussistenza della legittimazione ad agire in capo all'attrice odierna appellante, consente di passare all'esame del merito della domanda azionata e della globale rivalutazione delle risultanze istruttorie emerse nel corso del primo grado di giudizio.
pagina 5 di 8 2.1 Occorre premettere, nel merito, che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente. Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno (ex multis,
Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018, n.2840); ciò comporta che l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente – danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità (ex multis, Tribunale Cuneo, 22/09/2020 n. 519).
Ricostruita la cornice di sistema entro cui collocare la vicenda oggetto di causa deve rilevarsi che la domanda attorea non può essere accolta poiché dalle risultanze istruttorie del primo grado di giudizio non si rinvengono elementi univoci che inducono a ritenere dimostrata sia la storicità dell'evento, per come dedotto, sia il rapporto causa-effetto con i danni materiali subiti dall'autovettura della Pt_1 in conseguenza dello stesso.
Infatti, in punto di an debeatur, i dati documentali e testimoniali acquisiti al processo non hanno consentito di confermare l'effettivo verificarsi del sinistro nelle modalità descritte in citazione. Contr L prima convenuta e nel presente giudizio appellata, ha contestato integralmente la narrativa storica del sinistro denunciato dall'attrice, nonché le modalità del suo verificarsi e il nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati, di talché parte attrice, attuale appellante, avrebbe dovuto fornire precise e puntuali prove a sostegno della propria domanda. Dunque, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposti in citazione, sull'attrice incombeva l'onere di provare, sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà di CP_2
Deve rilevarsi, infatti, che sussistono una serie di incongruenze nella ricostruzione del sinistro e dei fatti ad esso immediatamente precedenti e successivi che inducono a ritenere non provate le modalità verificative dello stesso così come dedotte in citazione. Tali aspetti possono essere trattati congiuntamente, poiché connessi all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.
Va rilevato che, a supporto delle proprie allegazioni, al fine di fornire la prova della veridicità del sinistro, così come prospettato, ha inteso avvalersi della prova testimoniale a mezzo dei testi Pt_1
, e del Brigadiere Tricarico e ha indicato, quale allegato n. 5 e all'atto Testimone_2 Testimone_1 di citazione in primo grado tanto all'atto di citazione in appello il modulo CAI asseritamente sottoscritto dal guidatore del veicolo di proprietà del convenuto contumace che, tuttavia, non CP_2 si rinviene in atti.
Ebbene, deve anzitutto darsi rilievo alla circostanza che la dinamica dedotta in citazione si presenta del tutto generica e non circostanziata, come correttamente rilevato dal GdP. Omettendo di rilevare che l'attrice ha indicato quale punto d'urto della Renault Clio lo spigolo anteriore sinistro e non quello posteriore, pur deducendo che la causa dell'impatto è stata una manovra effettuata in retromarcia, l'odierna appellante, non è stata in grado neppure di indicare con precisione il luogo del sinistro, riferendosi genericamente all'agro di Poggio Imperiale e nulla ha dedotto ed allegato in merito alla condotta di guida di entrambi i conducenti, alla velocità tenuta dai veicoli, alle condizioni della strada percorsa.
pagina 6 di 8 In merito al modulo CAI asseritamente sottoscritto nell'immediatezza dei fatti, deve rilevarsi la sua materiale assenza negli atti di causa;
tanto nel fascicolo di primo grado quanto in quello di appello, infatti, è assente l'allegato n. 5, pertanto al Giudice non è data la possibilità di visionarlo. Venendo all'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi deve anzitutto rilevarsi che l'unico teste citato che avrebbe assistito al sinistro è il di cui non si fa menzione né nelle missive intercorse Tes_1 tra le parti in fase stragiudiziale, né in citazione.
Ebbene, appare difficile comprendere come sia possibile che, pur conscia della presenza di un testimone e ben consapevole del fatto che tale circostanza avrebbe sicuramente giocato a suo favore nel momento di invio della lettera di messa in mora alla compagnia, la si sia determinata a non Pt_1 Contr notiziare l' e dopo di essa il G.D.P. in citazione) dell'esistenza di un testimone, indicandolo sin da subito.
Anche a voler superare la detta osservazione, deve ulteriormente rilevarsi che il teste, in sede di escussione, ha reso dichiarazioni generiche dichiarando di aver assisto all'urto nel mentre si trovava a percorre l'indefinita strada in agro di Poggio Imperiale e null'altro deducendo in ordine al contegno alla guida di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti.
Non utile a corroborare la dinamica dedotta in citazione appare poi la testimonianza del teste , Tes_3
Brigadiere Capo della Stazione di Poggio Imperiale, il quale nulla ha riferito in ordine alla dinamica del sinistro, essendo intervenuto successivamente alla sua verificazione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, al verificarsi del sinistro di cui è causa, pur essendo intervenuta la pattuglia dei Carabinieri, la stessa non ha proceduto a constatare l'accaduto, accertare eventuali violazioni al CdS e riversare le dichiarazioni delle parti in un verbale. Alcun verbale o constatazione, infatti, risulta agli atti. L'ultimo teste escusso, , infine, si è limitato a confermare esclusivamente di aver redatto Testimone_2 il preventivo per le spese di riparazione prodotto da parte appellante dichiarando, altresì, che alcun intervento di riparazione era stato saldato dalla . Pt_1 Alla luce degli esiti dell'istruttoria del primo grado di giudizio può affermarsi che il sinistro, così come dedotto, non risulta provato, non rinvenendosi allegazioni univoche a riscontro della ricostruzione, si precisa del tutto vaga e generica, operata in citazione. Né, d'altra parte, il modulo CAI citato da entrambe le parti in causa, e non presente in atti, avrebbe potuto considerarsi dirimente, atteso che, come noto ogni valutazione in ordine alla portata confessoria del CAI deve ritenersi inevitabilmente preclusa laddove emerga dall'istruttoria giudiziale un'accertata
“incompatibilità oggettiva” tra la dinamica in esso descritta e le conseguenze accertate nel corso del giudizio, non potendo essere sottratta al Giudice del merito la possibilità di accertare che le dichiarazioni rese nel modulo siano incompatibili con la dinamica del sinistro quale risultante dalle circostanze emerse in corso di causa (es. danni riportati dai veicoli coinvolti, entità delle lesioni dei soggetti a bordo degli stessi, stato dei luoghi al momento del sinistro, ecc) in merito, ex plurimis Cass.
n. 8451/2019; n. 37752/2021; n. 16875/2022. Né risolutiva al fine di stabilire la compatibilità dei danni con le modalità del sinistro denunciate la stima dei danni del fiduciario atteso che quest'ultima consiste in un mero accertamento Per_1 quantificativo e che, per giunta, lo stesso non è avvenuto materialmente sul mezzo ma unicamente sulle riproduzioni fotografiche prodotte dall'attrice. Conclusivamente, si ritiene, alla luce di una concreta e globale valutazione dei mezzi di prova assunti nel corso del giudizio di primo grado, non raggiunta la prova dell'an della verificazione del sinistro nelle modalità descritte in citazione, vale a dire un riscontro oggettivo che ponga in relazione diretta il danno lamentato con la dinamica descritta in citazione e da tanto consegue il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla . Pt_1
3. Quanto alle spese di lite del primo grado di giudizio, può trovare integrale conferma quanto sul punto disposto dalla sentenza impugnata, che ne aveva disposto la compensazione.
pagina 7 di 8 Le spese di lite del presente giudizio (studio, introduttiva e decisionale) in considerazione del fatto che il motivo di appello proposto dalla è risultato in parte fondato, possono compensarsi in virtù Pt_1 della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_8
e e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 102/2018 del Giudice Controparte_2 di Pace di Lucera, accerta e dichiara la legittimazione ad agire della stessa;
2) rigetta nel merito la domanda risarcitoria proposta da per le ragioni di cui in Parte_1 parte motiva;
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Foggia, il 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6765/2018 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
APPELLATI
Oggi 26 marzo 2025 all'udienza cartolare, innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. MAGHERNINO ANTONIO MARIA Parte_1
Per l'avv. STABILE ALESSANDRO Controparte_1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni, lette le memorie conclusive e di replica, nonché le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale da ritenersi allegate al presente verbale di causa per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 6765/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Maghernino Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in San Severo alla Via C. D'Ambrosio,6 presso il difensore avv. Maghernino APPELLANTE contro
Contr
. (C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. Alessandro Stabile, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Lisbona n. 18
presso il difensore avv. Stabile Email_1
APPELLATO nonchè
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.102/2018 resa dal Giudice di Pace di Lucera resa a definizione del giudizio iscritto al n. 23/2017 R.G.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. Con atto di citazione notificato il 24.06.16, ha convenuto in giudizio l' e Parte_1 CP_5 dinnanzi al Giudice di Pace di Lucera per ivi sentir condannare l' Controparte_2 [...]
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 144 e 148 del D.Lgs. n. 209/05, all'integrale Controparte_1 risarcimento del danno materiale quantificato in € 12.573,97 subito in occasione del sinistro occorso in agro di Poggio Imperiale in data a 05.10.2015, alle ore 12:15 circa, oltre rivalutazione ed interessi nelle forme di legge ed oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio. A sostegno della sua domanda l'attrice ha dedotto che:
pagina 2 di 8 - nelle predette circostanze di tempo e luogo, conducente dell'autovettura Controparte_6
Renault Clio, targata W5, di proprietà di assicurata con Controparte_2 compagnia Admiral Insurance Company LTD (Regno Unito) in manovra di retromarcia, proveniente da strada interpoderale, con il proprio spigolo anteriore sinistro, aveva investito la fiancata destra dell'autovettura Fiat Punto, targata EW 808NZ, di proprietà e condotta da che procedeva regolarmente sulla predetta via, facendola finire fuori strada;
Parte_1
- si era assunto l'esclusiva responsabilità del sinistro, sottoscrivendo modello Controparte_6
CAI;
- dal sinistro erano derivati gravi danni al proprio veicolo quantificati in € 12.573,97.
- un fiduciario dell' aveva proceduto alla perizia del veicolo;
Controparte_1 Contr
- la formale richiesta di risarcimento dei danni subiti formulata all' nonché l'invito alla negoziazione assistita erano rimaste inevase.
- ha concluso chiedendo: “dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva Pt_1 responsabilità del conducente dell'autovettura Renault Clio, targata W5 ; 2)condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pronto pagamento, in favore CP_5 di essa istante della somma complessiva di €.12.573,97, dovuta per la causale di cui in premessa, oppure la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, deprezzamento e fermo tecnico da valutarsi equitativamente, e quant'altro dovuto per legge, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito;
3)condannare il medesimo convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, con competenze, onorario di legale e clausola”. Il giudizio era rubricato al n. 23/2017 R.G. ed assegnato alla cognizione del Giudice di Pace di Lucera. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria si è costituito l' Controparte_1
, contestando nel merito la domanda attorea ritenendola infondata in fatto ed in diritto, oltre che
[...] non provata.
Non si è costituito pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. CP_2
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
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[...]
Con Ordinanza del 6.12.17, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 30.01.2018. All'esito, con sentenza n. 102/2018, oggi impugnata, il Giudice di Pace ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e, per l'effetto ha rigettato la domanda attorea, compensando le Parte_1 spese di causa tra le parti.
Avverso tale sentenza con atto di citazione o notificato in data 5 ottobre 2018, ha proposto appello chiedendone la riforma e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Vogliano l'Onorevole Tribunale e G.I. adito: 1) riformare integralmente la Sentenza n° 102/2018, n°23/17 Reg. Gen. n° 537/18 Cron. emessa dal Giudice di Pace di Lucera, Avv. A.R. Di Lella, in data 21.02.18 e depositata in Cancelleria il successivo 28.02.18, per le motivazioni di cui in premessa;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Renault Clio, targata W5; 3) condannare l' in persona del suo CP_5 legale rappresentante pro-tempore, al pronto pagamento, in favore di essa istante della somma complessiva di €. 12.573,97, dovuta per la causale di cui in premessa, oppure la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, deprezzamento e fermo tecnico da valutarsi equitativamente, e quant'altro dovuto per legge, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito;
4) condannare, altresì, l' in persona del suo legale CP_5 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese tutte del giudizio di I° grado, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, come da notula depositata, nonché a quelle del presente giudizio, sempre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
pagina 3 di 8 Si è costituito in giudizio l' contestando tutte le deduzioni dell'appellante e chiedendo CP_7 l'integrale conferma della sentenza di primo grado. Non si è costituito pertanto ne è stata dichiarata la contumacia. CP_2
All'esito della udienza di comparizione delle parti, lo scrivente Giudice ha disposto l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1.In rito deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327
c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme.
1.1 In via preliminare, deve, inoltre, dichiararsi la contumacia dell'appellato che ritualmente CP_2 citato in giudizio, ha inteso non costituirsi.
2.Tanto premesso, ha introdotto giudizio di gravame avverso la sentenza n. 102/2018 Parte_1 pronunciata dal giudice di prime cure sulla scorta del seguente motivo di appello:
- errata e contraddittoria motivazione in ordine alla carenza di legittimazione attiva di
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; Pt_1 Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure, sostenendo che lo stesso aveva errato nel rigettare la domanda dichiarando il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice. In particolare ha dedotto che la copia della carta di circolazione del veicolo Fiat Panda era Pt_1 stata depositata sin dall'iscrizione a ruolo del giudizio, la prova della legittimazione attiva sarebbe stata fornita dalla difesa dell' mediante il deposito della perizia del P.A. e, in ogni CP_5 Persona_1 caso, il Giudice di Pace non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la predetta eccezione, trattandosi di eccezione in senso stretto, e come tale rilevabile esclusivamente su iniziativa di parte. Contr L al contrario, ha sostenuto la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure ai fini del dichiarato difetto di legittimazione attiva, nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea in punto di an e di quantum debeatur.
2. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti, deve rilevarsi che le censure mosse dalla alla Pt_1 sentenza impugnata sono parzialmente fondate e, pertanto, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
Si ritiene che, nel caso di specie, il GdP ha commesso un errore di qualificazione giuridica attestando come difetto di legittimazione attiva un vizio che, al più, poteva afferire alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio ulteriormente errando nel sollevare ex officio tale questione, ponendola addirittura, congiuntamente ad altre motivazioni, a base delle ragioni di rigetto.
Invero, sul punto, appare oltremodo opportuno operare alcune precisazioni di carattere sistematico sul tema della legittimazione e della titolarità che investe la presente controversia. Deve rilevarsi, infatti, che oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è quindi la sua prospettazione. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. La legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui dalla (stessa) prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La carenza di legittimazione ad agire può quindi essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta e l'eccezione non è soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda,
pagina 4 di 8 non aveva titolo per farlo valere. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile. Di contro, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 2951/2016 hanno rilevato che in molti casi il temine
“legittimazione ad agire” viene ad essere utilizzato impropriamente, in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: in realtà si tratta di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è quindi un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito del giudizio.
In particolare, come nel caso che ci occupa, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare del diritto reale sul bene danneggiato. Il diritto reale non è il diritto oggetto della domanda, ma è un elemento costitutivo del diritto risarcitorio, dunque un diritto relativo. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, la titolarità del diritto è (ex art. 2697 c.c.) un fatto-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. L'attore deve prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che lo rende parte: in altri termini, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste, ma deve allegare che quel diritto gli appartiene. Il convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può negarla attraverso l'esposizione di ragioni giuridiche o attraverso prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. La posizione assunta dal convenuto assume pertanto rilievo, perché nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, rende superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo. Contr Orbene, dal momento che nel caso in esame, la convenuta si è costituita non contestando che l'attrice fosse la titolare del diritto al risarcimento, ma contestando unicamente la prospettazione della domanda ed il problema della titolarità del diritto si appalesa risolto senza bisogno di prova. Contr Lo stesso effetto si determina, come pure nel caso de quo (si ricordi che costituendosi in giudizio l allegava la relazione del proprio perito incaricato nella quale la era indicata quale proprietaria Pt_1 del veicolo), che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto della controparte: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta.
Dunque, nella fattispecie che ci occupa, seppure, come noto, nella materia del risarcimento del danno, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass. Civ, Sez. Un., 3 giugno 2015, n. 11377), gli elementi allegati, se valutati secondo il prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), avrebbero dovuto indurre il GdP a considerare provata la circostanza che la proprietà del veicolo era ascrivibile alla e non, al contrario, a sollevare d'ufficio, un Pt_1 difetto di legittimazione attiva del tutto assente nel caso in questione.
Tale ricostruzione in diritto, dunque, definitivamente accertando la sussistenza della legittimazione ad agire in capo all'attrice odierna appellante, consente di passare all'esame del merito della domanda azionata e della globale rivalutazione delle risultanze istruttorie emerse nel corso del primo grado di giudizio.
pagina 5 di 8 2.1 Occorre premettere, nel merito, che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente. Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno (ex multis,
Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018, n.2840); ciò comporta che l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente – danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità (ex multis, Tribunale Cuneo, 22/09/2020 n. 519).
Ricostruita la cornice di sistema entro cui collocare la vicenda oggetto di causa deve rilevarsi che la domanda attorea non può essere accolta poiché dalle risultanze istruttorie del primo grado di giudizio non si rinvengono elementi univoci che inducono a ritenere dimostrata sia la storicità dell'evento, per come dedotto, sia il rapporto causa-effetto con i danni materiali subiti dall'autovettura della Pt_1 in conseguenza dello stesso.
Infatti, in punto di an debeatur, i dati documentali e testimoniali acquisiti al processo non hanno consentito di confermare l'effettivo verificarsi del sinistro nelle modalità descritte in citazione. Contr L prima convenuta e nel presente giudizio appellata, ha contestato integralmente la narrativa storica del sinistro denunciato dall'attrice, nonché le modalità del suo verificarsi e il nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati, di talché parte attrice, attuale appellante, avrebbe dovuto fornire precise e puntuali prove a sostegno della propria domanda. Dunque, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposti in citazione, sull'attrice incombeva l'onere di provare, sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà di CP_2
Deve rilevarsi, infatti, che sussistono una serie di incongruenze nella ricostruzione del sinistro e dei fatti ad esso immediatamente precedenti e successivi che inducono a ritenere non provate le modalità verificative dello stesso così come dedotte in citazione. Tali aspetti possono essere trattati congiuntamente, poiché connessi all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.
Va rilevato che, a supporto delle proprie allegazioni, al fine di fornire la prova della veridicità del sinistro, così come prospettato, ha inteso avvalersi della prova testimoniale a mezzo dei testi Pt_1
, e del Brigadiere Tricarico e ha indicato, quale allegato n. 5 e all'atto Testimone_2 Testimone_1 di citazione in primo grado tanto all'atto di citazione in appello il modulo CAI asseritamente sottoscritto dal guidatore del veicolo di proprietà del convenuto contumace che, tuttavia, non CP_2 si rinviene in atti.
Ebbene, deve anzitutto darsi rilievo alla circostanza che la dinamica dedotta in citazione si presenta del tutto generica e non circostanziata, come correttamente rilevato dal GdP. Omettendo di rilevare che l'attrice ha indicato quale punto d'urto della Renault Clio lo spigolo anteriore sinistro e non quello posteriore, pur deducendo che la causa dell'impatto è stata una manovra effettuata in retromarcia, l'odierna appellante, non è stata in grado neppure di indicare con precisione il luogo del sinistro, riferendosi genericamente all'agro di Poggio Imperiale e nulla ha dedotto ed allegato in merito alla condotta di guida di entrambi i conducenti, alla velocità tenuta dai veicoli, alle condizioni della strada percorsa.
pagina 6 di 8 In merito al modulo CAI asseritamente sottoscritto nell'immediatezza dei fatti, deve rilevarsi la sua materiale assenza negli atti di causa;
tanto nel fascicolo di primo grado quanto in quello di appello, infatti, è assente l'allegato n. 5, pertanto al Giudice non è data la possibilità di visionarlo. Venendo all'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi deve anzitutto rilevarsi che l'unico teste citato che avrebbe assistito al sinistro è il di cui non si fa menzione né nelle missive intercorse Tes_1 tra le parti in fase stragiudiziale, né in citazione.
Ebbene, appare difficile comprendere come sia possibile che, pur conscia della presenza di un testimone e ben consapevole del fatto che tale circostanza avrebbe sicuramente giocato a suo favore nel momento di invio della lettera di messa in mora alla compagnia, la si sia determinata a non Pt_1 Contr notiziare l' e dopo di essa il G.D.P. in citazione) dell'esistenza di un testimone, indicandolo sin da subito.
Anche a voler superare la detta osservazione, deve ulteriormente rilevarsi che il teste, in sede di escussione, ha reso dichiarazioni generiche dichiarando di aver assisto all'urto nel mentre si trovava a percorre l'indefinita strada in agro di Poggio Imperiale e null'altro deducendo in ordine al contegno alla guida di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti.
Non utile a corroborare la dinamica dedotta in citazione appare poi la testimonianza del teste , Tes_3
Brigadiere Capo della Stazione di Poggio Imperiale, il quale nulla ha riferito in ordine alla dinamica del sinistro, essendo intervenuto successivamente alla sua verificazione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, al verificarsi del sinistro di cui è causa, pur essendo intervenuta la pattuglia dei Carabinieri, la stessa non ha proceduto a constatare l'accaduto, accertare eventuali violazioni al CdS e riversare le dichiarazioni delle parti in un verbale. Alcun verbale o constatazione, infatti, risulta agli atti. L'ultimo teste escusso, , infine, si è limitato a confermare esclusivamente di aver redatto Testimone_2 il preventivo per le spese di riparazione prodotto da parte appellante dichiarando, altresì, che alcun intervento di riparazione era stato saldato dalla . Pt_1 Alla luce degli esiti dell'istruttoria del primo grado di giudizio può affermarsi che il sinistro, così come dedotto, non risulta provato, non rinvenendosi allegazioni univoche a riscontro della ricostruzione, si precisa del tutto vaga e generica, operata in citazione. Né, d'altra parte, il modulo CAI citato da entrambe le parti in causa, e non presente in atti, avrebbe potuto considerarsi dirimente, atteso che, come noto ogni valutazione in ordine alla portata confessoria del CAI deve ritenersi inevitabilmente preclusa laddove emerga dall'istruttoria giudiziale un'accertata
“incompatibilità oggettiva” tra la dinamica in esso descritta e le conseguenze accertate nel corso del giudizio, non potendo essere sottratta al Giudice del merito la possibilità di accertare che le dichiarazioni rese nel modulo siano incompatibili con la dinamica del sinistro quale risultante dalle circostanze emerse in corso di causa (es. danni riportati dai veicoli coinvolti, entità delle lesioni dei soggetti a bordo degli stessi, stato dei luoghi al momento del sinistro, ecc) in merito, ex plurimis Cass.
n. 8451/2019; n. 37752/2021; n. 16875/2022. Né risolutiva al fine di stabilire la compatibilità dei danni con le modalità del sinistro denunciate la stima dei danni del fiduciario atteso che quest'ultima consiste in un mero accertamento Per_1 quantificativo e che, per giunta, lo stesso non è avvenuto materialmente sul mezzo ma unicamente sulle riproduzioni fotografiche prodotte dall'attrice. Conclusivamente, si ritiene, alla luce di una concreta e globale valutazione dei mezzi di prova assunti nel corso del giudizio di primo grado, non raggiunta la prova dell'an della verificazione del sinistro nelle modalità descritte in citazione, vale a dire un riscontro oggettivo che ponga in relazione diretta il danno lamentato con la dinamica descritta in citazione e da tanto consegue il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla . Pt_1
3. Quanto alle spese di lite del primo grado di giudizio, può trovare integrale conferma quanto sul punto disposto dalla sentenza impugnata, che ne aveva disposto la compensazione.
pagina 7 di 8 Le spese di lite del presente giudizio (studio, introduttiva e decisionale) in considerazione del fatto che il motivo di appello proposto dalla è risultato in parte fondato, possono compensarsi in virtù Pt_1 della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_8
e e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 102/2018 del Giudice Controparte_2 di Pace di Lucera, accerta e dichiara la legittimazione ad agire della stessa;
2) rigetta nel merito la domanda risarcitoria proposta da per le ragioni di cui in Parte_1 parte motiva;
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Foggia, il 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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