Sentenza 7 marzo 1984
Massime • 1
Il principio di unità ed infrazionabilità della prova testimoniale, non soffre deroga nelle controversie soggette al rito del lavoro, nelle quali opera pur sempre il divieto della riproposizione in appello di una prova già esaurita ovvero della deduzione di una prova diretta a completare, modificare o contraddire quella già espletata in primo grado, tanto più se trattasi di prova da cui la parte sia decaduta in primo grado e, quindi, priva del requisito della novità richiesto dall'art. 437 cod. proc. civ.. ( V 6371/81, mass n 417169; ( V 5189/81, mass n 415986; ( V 4514/79, mass n 401020; ( V 4655/78, mass n 394326).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/1984, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 7 marzo 1984 |
Testo completo
Il principio di unità ed infrazionabilità della prova testimoniale, non soffre deroga nelle controversie soggette al rito del lavoro, nelle quali opera pur sempre il divieto della riproposizione in appello di una prova già esaurita ovvero della deduzione di una prova diretta a completare, modificare o contraddire quella già espletata in primo grado, tanto più se trattasi di prova da cui la parte sia decaduta in primo grado e, quindi, priva del requisito della novità richiesto dall'art. 437 cod. proc. civ.. ( V 6371/81, mass n 417169; ( V 5189/81, mass n 415986; ( V 4514/79, mass n 401020; ( V 4655/78, mass n 394326).*