Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/1984, n. 1595
CASS
Sentenza 7 marzo 1984

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il principio di unità ed infrazionabilità della prova testimoniale, non soffre deroga nelle controversie soggette al rito del lavoro, nelle quali opera pur sempre il divieto della riproposizione in appello di una prova già esaurita ovvero della deduzione di una prova diretta a completare, modificare o contraddire quella già espletata in primo grado, tanto più se trattasi di prova da cui la parte sia decaduta in primo grado e, quindi, priva del requisito della novità richiesto dall'art. 437 cod. proc. civ.. ( V 6371/81, mass n 417169; ( V 5189/81, mass n 415986; ( V 4514/79, mass n 401020; ( V 4655/78, mass n 394326).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/1984, n. 1595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1595
    Data del deposito : 7 marzo 1984

    Testo completo