TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/10/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4783 /2024 R.G.N.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. AO LA Presidente dott.ssa AN CA Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consuiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4783/2024 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da c.f. ) Parte_1 C.F._1 e c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MASSARINI FRANCESCA
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 28.10.2025 Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/08/1986, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Morrovalle, atto n. 16, parte 2ª, Serie A, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso. Tale domanda merita accoglimento. Infatti, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n.86/2025 emessa da questo Tribunale in data 4.3.2025, non impugnata e quindi passata in giudicato, e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (avvenuta il 4.3.2025) all'udienza del 28.10.2025, alla quale i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressa nel ricorso e ribadita nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28.10.2025; entrambe le parti hanno del resto riconosciuto l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale. Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono quindi essere recepite dal Tribunale, essendo le statuizioni relative ai figli maggiorenni soggette al principio della domanda ed attenendo le altre condizioni ai rapporti economici tra le parti. Nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso, proposto con il ministero di un unico avvocato. visto l'art. 4 comma 16 L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] e in conformità alle condizioni da loro Parte_1 Parte_2 concordate, di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 28 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
AN CA AO LA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. AO LA Presidente dott.ssa AN CA Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consuiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4783/2024 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da c.f. ) Parte_1 C.F._1 e c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MASSARINI FRANCESCA
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 28.10.2025 Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/08/1986, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Morrovalle, atto n. 16, parte 2ª, Serie A, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso. Tale domanda merita accoglimento. Infatti, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n.86/2025 emessa da questo Tribunale in data 4.3.2025, non impugnata e quindi passata in giudicato, e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (avvenuta il 4.3.2025) all'udienza del 28.10.2025, alla quale i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressa nel ricorso e ribadita nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28.10.2025; entrambe le parti hanno del resto riconosciuto l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale. Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono quindi essere recepite dal Tribunale, essendo le statuizioni relative ai figli maggiorenni soggette al principio della domanda ed attenendo le altre condizioni ai rapporti economici tra le parti. Nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso, proposto con il ministero di un unico avvocato. visto l'art. 4 comma 16 L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] e in conformità alle condizioni da loro Parte_1 Parte_2 concordate, di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 28 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
AN CA AO LA