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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 26.5.2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2705/23 R.G., al quale risulta riunita quella iscritta al n. 1178/2022 R.G. (ATP) e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1
- ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.5.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 1178/2022, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, e con condanna dell' a corrispondere la prestazione e al pagamento delle spese di lite. CP_1
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l' CP_1
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di nuova visita della parte ricorrente. Essa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è meritevole di accoglimento, sebbene nei limiti che di seguito si espongono. In primis, va chiarito che il ricorso e la dichiarazione di dissenso sono stati tempestivamente proposti nei termini di legge. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione appare ammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso ed avendo, altresì, dedotto un aggravamento delle proprie condizioni supportato da nuova documentazione medica, anche di formazione successiva al deposito del ricorso in opposizione. Orbene, tanto premesso, alla luce delle risultanze del supplemento di perizia disposto in tale fase del giudizio, il ricorso va accolto, sebbene nei limiti che di seguito si espongono. Invero, il Tribunale ritiene di aderire con convinzione alle conclusioni cui è pervenuto il CTU Dott. in occasione della seconda visita peritale effettuata, in quanto corrette, Per_1 coerenti ed immuni da vizi. In particolare, il CTU già nominato in fase di ATP, invitato a procedere ad integrazione di perizia, confermava la valutazione già espressa. Tuttavia, in considerazione del tempo trascorso dalla visita medico-legale espletata nel giudizio di ATP, e tenuto conto anche della nuova documentazione depositata in opposizione, si riteneva opportuno procedere a nuova visita medica. Il CTU, in particolare, ha osservato che “Sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria agli atti e dell'esame clinico attuale cui è stata sottoposta la sig.ra (…) potremo Parte_1 quindi riformulare la seguente diagnosi:
- Cardiopatia ipertensiva I-II classe NYHA
- Sindrome vertiginosa con crisi cefalalgiche
- Sindrome depressiva reattiva di grado medio
- Diabete mellito tipo II nid
- Incipiente artrosi polidistrettuale con deficit deambulatorio. Posta tale diagnosi, appare evidente che ci troviamo in presenza di infermità plurime, quindi dovremo dapprima calcolare le percentuali relative alle singole infermità e di seguito procedere ad una valutazione complessiva che, considerata la coesistenza delle singole patologie, avverrà eseguendo un calcolo riduzionistico a scalare, mediante una specifica formula così come dettato dal D.M. n°43 del 05/02/92. Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva, considerata la sua incidenza funzionale, potremo ascriverla alla I-II classe NYHA e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 35% (codice tabellare 6441/6442). Per quanto riguarda la sindrome vertiginosa con crisi cefalalgiche, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata l'incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto ne valuteremo l'incidenza nel 10%. Per quanto riguarda la sindrome depressiva reattiva di grado medio tale patologia è tabellarmente valutata nel 25% (codice tabellare 2205). Per quanto riguarda il diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali, considerato il buon compenso metabolico e l'assenza, allo stato, di complicanze micro-vascolari in atto, valuteremo la sua incidenza nel 10%. Per quanto riguarda l'incipiente artrosi polidistrettuale, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata l'incidenza funzionale, considerato il deficit deambulatorio, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 30%. Abbiamo quindi le 5 percentuali relative alle 5 patologie in coesistenza”. Il tutto ha permesso al consulente di riconoscere alla sig.ra la Parte_1 condizione di “invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%”. Infine, con specifico riguardo alla decorrenza, il Dott. ha precisato: “considerata Per_1 documentazione sanitaria agli atti, considerata la cronicità delle patologie diagnosticate, considerato l'attuale esame obiettivo, si può riconoscere all'istante lo status di invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% da almeno sei mesi prima della vista peritale e cioè dal mese di Settembre 2024”. Dette conclusioni appaiono particolarmente approfondite ed accuratamente motivate, sottendono un attento esame della documentazione allegata e tengono in conto anche le doglianze avanzate da parte ricorrente. Esse, pertanto, sono condivise dal Giudice nella loro interezza e poste alla base della presente decisione. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va accolto. Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti, atteso il riconoscimento del requisito sanitario solo per epoca successiva al deposito del ricorso in opposizione. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che la ricorrente è invalida al 74%, con decorrenza settembre 2024;
2) compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 26.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 26.5.2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2705/23 R.G., al quale risulta riunita quella iscritta al n. 1178/2022 R.G. (ATP) e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1
- ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.5.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 1178/2022, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, e con condanna dell' a corrispondere la prestazione e al pagamento delle spese di lite. CP_1
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l' CP_1
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di nuova visita della parte ricorrente. Essa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è meritevole di accoglimento, sebbene nei limiti che di seguito si espongono. In primis, va chiarito che il ricorso e la dichiarazione di dissenso sono stati tempestivamente proposti nei termini di legge. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione appare ammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso ed avendo, altresì, dedotto un aggravamento delle proprie condizioni supportato da nuova documentazione medica, anche di formazione successiva al deposito del ricorso in opposizione. Orbene, tanto premesso, alla luce delle risultanze del supplemento di perizia disposto in tale fase del giudizio, il ricorso va accolto, sebbene nei limiti che di seguito si espongono. Invero, il Tribunale ritiene di aderire con convinzione alle conclusioni cui è pervenuto il CTU Dott. in occasione della seconda visita peritale effettuata, in quanto corrette, Per_1 coerenti ed immuni da vizi. In particolare, il CTU già nominato in fase di ATP, invitato a procedere ad integrazione di perizia, confermava la valutazione già espressa. Tuttavia, in considerazione del tempo trascorso dalla visita medico-legale espletata nel giudizio di ATP, e tenuto conto anche della nuova documentazione depositata in opposizione, si riteneva opportuno procedere a nuova visita medica. Il CTU, in particolare, ha osservato che “Sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria agli atti e dell'esame clinico attuale cui è stata sottoposta la sig.ra (…) potremo Parte_1 quindi riformulare la seguente diagnosi:
- Cardiopatia ipertensiva I-II classe NYHA
- Sindrome vertiginosa con crisi cefalalgiche
- Sindrome depressiva reattiva di grado medio
- Diabete mellito tipo II nid
- Incipiente artrosi polidistrettuale con deficit deambulatorio. Posta tale diagnosi, appare evidente che ci troviamo in presenza di infermità plurime, quindi dovremo dapprima calcolare le percentuali relative alle singole infermità e di seguito procedere ad una valutazione complessiva che, considerata la coesistenza delle singole patologie, avverrà eseguendo un calcolo riduzionistico a scalare, mediante una specifica formula così come dettato dal D.M. n°43 del 05/02/92. Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva, considerata la sua incidenza funzionale, potremo ascriverla alla I-II classe NYHA e pertanto valuteremo la sua incidenza funzionale nel 35% (codice tabellare 6441/6442). Per quanto riguarda la sindrome vertiginosa con crisi cefalalgiche, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata l'incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto ne valuteremo l'incidenza nel 10%. Per quanto riguarda la sindrome depressiva reattiva di grado medio tale patologia è tabellarmente valutata nel 25% (codice tabellare 2205). Per quanto riguarda il diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali, considerato il buon compenso metabolico e l'assenza, allo stato, di complicanze micro-vascolari in atto, valuteremo la sua incidenza nel 10%. Per quanto riguarda l'incipiente artrosi polidistrettuale, non essendo tale patologia specificatamente tabellata, considerata l'incidenza funzionale, considerato il deficit deambulatorio, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 30%. Abbiamo quindi le 5 percentuali relative alle 5 patologie in coesistenza”. Il tutto ha permesso al consulente di riconoscere alla sig.ra la Parte_1 condizione di “invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%”. Infine, con specifico riguardo alla decorrenza, il Dott. ha precisato: “considerata Per_1 documentazione sanitaria agli atti, considerata la cronicità delle patologie diagnosticate, considerato l'attuale esame obiettivo, si può riconoscere all'istante lo status di invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% da almeno sei mesi prima della vista peritale e cioè dal mese di Settembre 2024”. Dette conclusioni appaiono particolarmente approfondite ed accuratamente motivate, sottendono un attento esame della documentazione allegata e tengono in conto anche le doglianze avanzate da parte ricorrente. Esse, pertanto, sono condivise dal Giudice nella loro interezza e poste alla base della presente decisione. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va accolto. Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti, atteso il riconoscimento del requisito sanitario solo per epoca successiva al deposito del ricorso in opposizione. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che la ricorrente è invalida al 74%, con decorrenza settembre 2024;
2) compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 26.05.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli