Articolo 3 della Legge 9 novembre 1949, n. 939
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30 dicembre 1949
Art. 3.
Le disposizioni di cui alla lettera e) del precedente art. 1, sono applicabili, anche ai danni dipendenti dal terremoto verificatosi nelle Puglie il 18-213 agosto 1948.
In aggiunta alla spesa di lire 500.000.000 disposta con la legge 14 febbraio 1949, n. 39 , per i danni causati dal detto terremoto, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100.000.000.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fara' fronte con le maggiori entrate previste dal nono provvedimento di variazioni al bilancio per lo esercizio 1948-49 ( legge 8 ottobre 1949, n. 731 ).
Entrata in vigore il 30 dicembre 1949