Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2025, proposto da:
OB TU, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n. 23/2025, pubblicata in data 9 gennaio 2025 dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docente per l'importo di euro 1.525,90.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Antonio AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con il ricorso in esame la sig.ra OB TU ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe descritta.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, depositando documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute in base alla medesima sentenza di cognizione.
Difatti con memoria conclusiva parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del resistente Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Al Collegio non resta che provvedere di conseguenza, considerato che la citata sentenza di cognizione, passata in giudicata e tempestivamente notificata, è stata integralmente eseguita solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese di lite, da corrispondersi in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, devono essere liquidate nella misura contenuta di cui in dispositivo, che tiene conto della serialità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe proposto.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio AI, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio AI | IT AR |
IL SEGRETARIO