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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 10035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10035 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6045 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, alla via Carlo Mirabello, n. 36, presso lo studio dell'avv. Andrea
OCCHIONE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricor- so
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana dell , rappresentato e difeso dall'avv. Gu- CP_2 stavo IANDOLO in virtù di mandato generale alle liti per notaio di Per_1
Roma del 22.3.2024, n. 37875 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria: indennità di accompagnamento – persona con disabilità di livello elevato o molto eleva- to (handicap grave)
1 ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2025, ha esposto Parte_1
che, con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. (iscritto al n. 16758/2024 R.G.), ha chie- sto accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980 e per il riconosci- mento dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (at- tualmente: stato di persona con disabilità di livello elevato o molto elevato: v. art. 4 d.lgs. 3.5.2024, n. 62); che il CTU nominato in tale sede, dott.ssa Per_2
ha riconosciuto lo stato di handicap grave dalla data della visita di revi-
[...]
sione (12 febbraio 2024) ma ha negato la presenza delle condizioni sanitarie utili a fruire dell'indennità di accompagnamento;
e che, infine, ella ha deposi- tato il 12 febbraio 2025 istanza di contestazione delle risultanze peritali limita- tamente alla parte in cui viene ritenuto insussistente il requisito sanitario utile all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha quindi chiesto che, essendo erronea sotto più profili la valutazione espressa dal CTU, siano giudizialmente accertate le sue condizioni di salute necessarie ai fini del riconoscimento dello stato di handicap grave e dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' il 3 aprile 2025 sollevando eccezioni pregiudiziali CP_1 circa l'improponibilità ed inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento, e contestando altresì nel merito la fondatezza della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, è infondata l'eccezione di improponibilità del ricorso giac- ché la ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo in data 12 feb- braio 2025 ed ha quindi proposto il presente giudizio il 19 febbraio 2025, cioè entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
2 Parimenti, deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità per ca- renza di specifici motivi di contestazione poiché la non si è limi- Parte_1
tata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo chiaro e preciso, quali siano i punti della relazione di CTU degni di censura, indicando come diversamente dovrebbe essere valutata la gravità delle patolo- gie da cui è affetta.
Nel merito, occorre osservare che il CTU medico-legale nominato in questa fase, dott.ssa a seguito di visita e di compiuta disami- Persona_3 na degli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che la ricorrente è affetta dalle gravi patologie tutte indicate e descritte nella relazione medesima.
Ad avviso del CTU, tale grave complesso morboso, tuttavia, come già ri- tenuto nella prima fase di giudizio, non comporta l'esigenza di assistenza con- tinua, ma determina uno stato di disabilità di livello elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 dalla data della visita di revisione del 12 febbraio 2024.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono dunque pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, in accoglimento parziale del ricorso, deve confermarsi la sussi- stenza delle condizioni per il riconoscimento dello stato di handicap grave
(ovvero “condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato”) ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 dalla data della visita di revisione
(12 febbraio 2024), respingendosi, invece la domanda di accertamento dei re- quisiti sanitari occorrente per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamen- to.
Le spese di lite, comprensive di quella della prima fase, considerato il parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate in ragione dei tre quarti ponendosi la restante parte a carico del convenuto.
3 Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo (si fa riferimento allo scaglione compreso tra €26.000,01 e €52.000,00, applicabile anche alle controversie di valore indeterminato o indeterminabile avuto riguardo alla domanda di accer- tamento dello stato di disabilità: v Cass. 25.6.2018 n. 16671).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pertanto, le spese si determinano, per l'intero, in €1.528,00 per la fase di accertamento tecnico preventivo ed in €4.637,00 per la presente fase di oppo- sizione, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.
Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste intera- mente a carico dell . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 19 febbraio 2025, così provvede: Parte_1
1. - dichiara che si trova, dal 12 febbraio 2024, nelle con- Parte_1
dizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento dello stato di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992;
2. - respinge nel resto il ricorso;
3. - condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. Andrea OCCHIONE, CP_1
procuratore antistatario, di un quarto delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €6.165,00# per compensi, oltre spese generali
4 ed oneri di legge, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato;
4. - pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecni- CP_1
ca d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Roma, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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