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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3696/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3696/2025 promosso da:
cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. LENTI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
e
LE RA, (cf. ) rappresentata e difesa dall'avv. LENTI GIUSEPPE C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti, genitori delle figlie nata in data [...] e , nata in data [...], Per_1 Per_2
hanno ottenuto dal Tribunale di Modena sentenza di divorzio n. 533/2016, pubblicata il 11/03/2016,
pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, era stato previsto l' affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la
Madre, la corresponsione, da parte del padre, di un assegno mensile pari ad € 626,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la corresponsione in favore della ex moglie, della somma mensile di € 200,00 limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto quale contributo al suo mantenimento.
Con ricorso del 01/10/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni, in seguito alla raggiunta indipendenza economica di ambo le figlie:
“1) cessazione dell'obbligo, in capo al signor di corrispondere Parte_1
l'assegno mensile di € 626,00, rivalutabile ISTAT, a titolo di mantenimento delle
figlie e;
Per_1 Per_2
2) cessazione dell'obbligo, in capo al signor di corrispondere la Parte_1
somma di € 200,00 per ciascuna delle mensilità di giugno, luglio ed agosto, in
favore della signora TA NA, quale contributo al suo mantenimento;
3) cessazione di ogni obbligo a carico del signor e della signora Parte_1
TA NA relativo alla ripartizione delle spese straordinarie per le figlie
e , essendo le stesse economicamente indipendenti e non più a Per_1 Per_2
carico dei genitori. Resta invariata ogni altra condizione stabilita nella sentenza di
divorzio sopra richiamata.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
pagina 2 di 3 Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui allla sentenza del Tribunale di Modena n. 533/2016,
pubblicata il 11/03/2016, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 22/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3696/2025 promosso da:
cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. LENTI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
e
LE RA, (cf. ) rappresentata e difesa dall'avv. LENTI GIUSEPPE C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti, genitori delle figlie nata in data [...] e , nata in data [...], Per_1 Per_2
hanno ottenuto dal Tribunale di Modena sentenza di divorzio n. 533/2016, pubblicata il 11/03/2016,
pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, era stato previsto l' affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la
Madre, la corresponsione, da parte del padre, di un assegno mensile pari ad € 626,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la corresponsione in favore della ex moglie, della somma mensile di € 200,00 limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto quale contributo al suo mantenimento.
Con ricorso del 01/10/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni, in seguito alla raggiunta indipendenza economica di ambo le figlie:
“1) cessazione dell'obbligo, in capo al signor di corrispondere Parte_1
l'assegno mensile di € 626,00, rivalutabile ISTAT, a titolo di mantenimento delle
figlie e;
Per_1 Per_2
2) cessazione dell'obbligo, in capo al signor di corrispondere la Parte_1
somma di € 200,00 per ciascuna delle mensilità di giugno, luglio ed agosto, in
favore della signora TA NA, quale contributo al suo mantenimento;
3) cessazione di ogni obbligo a carico del signor e della signora Parte_1
TA NA relativo alla ripartizione delle spese straordinarie per le figlie
e , essendo le stesse economicamente indipendenti e non più a Per_1 Per_2
carico dei genitori. Resta invariata ogni altra condizione stabilita nella sentenza di
divorzio sopra richiamata.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
pagina 2 di 3 Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui allla sentenza del Tribunale di Modena n. 533/2016,
pubblicata il 11/03/2016, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 22/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3