Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
L'affermazione in sentenza di una circostanza attenuante può essere desunta dalla motivazione, pur se in dispositivo non se ne faccia menzione, a condizione che l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena. (Fattispecie in cui nel dispositivo della sentenza di appello non era stata espressamente menzionata l'applicazione di una circostanza attenuante che determinava una modificazione sostanziale della sentenza di primo grado, rilevante ai fini della individuazione del giudice dell'esecuzione).
Commentario • 1
- 1. Non si corregge in Cassazione la difformità tra dispositivo e motivazioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 43419 emessa dalla quarta sesta della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente il caso in cui vi siauna discrasia tra quanto affermato in motivazione e quanto riportato nel dispositivo[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa ha dedotto «un evidente contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento impugnato» rilevando che nella motivazione il Tribunale riteneva che l'imputato dovesse andare assolto mentre, nel dispositivo, «al contrario di quanto motivato, lo condanna»va. Secondo la difesa, di conseguenza, era «indubbio (…) che nel contrasto debba darsi prevalenza alla parte motiva, sia per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2010, n. 37536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37536 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/10/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2237
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 18477/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI SCIACCA- CONFLITTO N. IL;
1) CORTE DI APPELLO PALERMO N. IL;
avverso l'ordinanza n. 35/2010 TRIBUNALE di SCIACCA, del 09/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza della Corte d'Appello di Palermo. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 febbraio 2010 il Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, dichiarava la propria incompetenza a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione promosso da LL O\, osservando che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella pronunziata l'8 giugno 2005 dalla Corte d'appello di Palermo (irrevocabile il 27 marzo 2009) che aveva riformato la sentenza emessa il 15 aprile 2004 dal Tribunale di Sciacca, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 648 bis c.p., comma 3, con conseguente riduzione della pena inflitta.
2. Il 24 marzo 2010 il Presidente della Corte d'appello di Palermo disponeva la restituzione degli atti al Tribunale di Sciacca in base alla considerazione che la sentenza del Tribunale di Sciacca in data 15 aprile 2004 non aveva subito una sostanziale modifica, essendo stata riformata solo quoad poenam.
3. Il 9 aprile 2010 il Tribunale di Sciacca declinava la propria competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, rilevando che la decisione di primo grado adottata il 15 aprile 2004 dal Tribunale stesso aveva subito una modifica sostanziale in conseguenza del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648 bis c.p., comma 3, che, pur non essendo stata espressamente citata nel dispositivo, aveva costituito il presupposto logico per l'ulteriore diminuzione della pena irrogata in primo grado nel minimo edittale (quattro anni di reclusione ed Euro 1032 di multa).
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici rifiutano di prendere cognizione di un provvedimento, così determinando una situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal giudice che l'ha rilevato.
2. La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 c.p.p., comma 4. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda (Cass. 23 gennaio 2003, Grazioso;
Cass. 17 dicembre 2002, D'Ignazio;
Cass. 30 settembre 2002, Anela;
Cass. 13 dicembre 2001, Vitelli).
3. Al fine dell'individuazione del giudice dell'esecuzione, sia il primo che l'art. 665 c.p.p., comma 2 riproducono sostanzialmente il dettato rispettivo dell'art. 628 c.p.p., comma 1 e art. 629 c.p.p., comma 1 del sistema processuale previgente, secondo la cui disciplina, nel procedimento di esecuzione, la competenza del giudice di primo grado permane anche nel caso in cui quello di appello abbia riformato la sentenza solo in relazione alla pena, dovendosi nondimeno escludere da tale previsione i casi in cui la modificazione della pena sia stata la conseguenza di una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, come per effetto dell'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti aggravanti, del giudizio di prevalenza o equivalenza delle une sulle altre ovvero del riconoscimento o dell'esclusione del vincolo della continuazione tra più reati (Cass., sez. 1, 17 ottobre 1991, n. 3818, rv. 188801;
Cass., sez. 1, 21 dicembre 1993, n. 5637, rv. 196548; Cass. sez. 1, 17 ottobre 1994, n. 4590, rv. 199958). Nel caso di specie si è avuto una modifica sostanziale della sentenza di primo grado a seguito del riconoscimento, in grado d'appello, dell'attenuante prevista dall'art. 648 bis c.p., comma 3. 4. A tale conclusione non è di ostacolo la circostanza che l'applicazione di tale attenuante non sia stata espressamente menzionata nel dispositivo della sentenza d'appello. Il principio per cui il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza deve essere sempre risolto con il criterio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo non può costituire un canone interpretativo inderogabile, attesa l'ampia gamma dei contrasti che possono in proposito sussistere (Cass., sez. 4, 24 giugno 2008, n. 27976, rv. 240379). Di conseguenza la regola generale secondo la quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena (Cass., sez. 3, 25 settembre 2007, n. 38269 , rv. 237828).
5. Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata la competenza della Corte d'appello di Palermo, costituente l'Autorità giudiziaria che ha proceduto ad un'elaborazione in senso sostanziale della decisione di primo grado.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte d'appello di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2010