Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2010, n. 37536
CASS
Sentenza 7 ottobre 2010

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Massime1

L'affermazione in sentenza di una circostanza attenuante può essere desunta dalla motivazione, pur se in dispositivo non se ne faccia menzione, a condizione che l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena. (Fattispecie in cui nel dispositivo della sentenza di appello non era stata espressamente menzionata l'applicazione di una circostanza attenuante che determinava una modificazione sostanziale della sentenza di primo grado, rilevante ai fini della individuazione del giudice dell'esecuzione).

Commentario1

  • 1Non si corregge in Cassazione la difformità tra dispositivo e motivazione
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015

    Nella sentenza n. 43419 emessa dalla quarta sesta della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente il caso in cui vi siauna discrasia tra quanto affermato in motivazione e quanto riportato nel dispositivo[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa ha dedotto «un evidente contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento impugnato» rilevando che nella motivazione il Tribunale riteneva che l'imputato dovesse andare assolto mentre, nel dispositivo, «al contrario di quanto motivato, lo condanna»va. Secondo la difesa, di conseguenza, era «indubbio (…) che nel contrasto debba darsi prevalenza alla parte motiva, sia per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2010, n. 37536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37536
Data del deposito : 7 ottobre 2010

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