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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9039/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via T. Tasso n.4, presso lo studio dell'Avv. TREPPIEDI ANDREA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo, piazza T. Edison n.7, presso lo studio dell'Avv. EVOLA MONICA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi verbale dell'udienza del 29/05/2025, al quale si rinvia.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 29/05/2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato che le medesime hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5186/2015 dei 23/04 – 01/10/2015 , passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel verbale di udienza del 29/05/2025, come di seguito integralmente riportate:
“la ricorrente rinuncia all'assegno di mantenimento per sé e per i figli, salvo i crediti precedentemente maturati e chiedono esclusivamente una pronuncia in termini di status”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
27/06/1998, da , nata a [...] in data [...] Parte_1
e da nato a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Stato CP_1 civile di detto Comune al n. 21, parte I, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
29/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9039/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via T. Tasso n.4, presso lo studio dell'Avv. TREPPIEDI ANDREA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo, piazza T. Edison n.7, presso lo studio dell'Avv. EVOLA MONICA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi verbale dell'udienza del 29/05/2025, al quale si rinvia.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 29/05/2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato che le medesime hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5186/2015 dei 23/04 – 01/10/2015 , passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel verbale di udienza del 29/05/2025, come di seguito integralmente riportate:
“la ricorrente rinuncia all'assegno di mantenimento per sé e per i figli, salvo i crediti precedentemente maturati e chiedono esclusivamente una pronuncia in termini di status”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
27/06/1998, da , nata a [...] in data [...] Parte_1
e da nato a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Stato CP_1 civile di detto Comune al n. 21, parte I, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
29/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.