Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00768/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01418/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Rigatuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cefalù, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Carroccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza -OMISSIS-2024 del responsabile del settore edilizia privata del Comune di Cefalù
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Cefalù;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. CO AR LI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La -OMISSIS- s.r.l. è proprietaria dell’immobile riportato nel catasto fabbricati del Comune di Cefalù al foglio -OMISSIS- e dell’appezzamento di terreno, su cui lo stesso insiste, riportato nel catasto terreni, con esatta intestazione, al foglio -OMISSIS- ( ex 608) e 1148, ubicato nella contrada Testardita snc, gestito e amministrato dalla -OMISSIS- s.r.l. e condotto in locazione, sino al 31 dicembre 2024, dalla -OMISSIS-. per uso ristorazione, self service, bar, enoteca, catering, organizzazione di eventi.
In data 30 febbraio 2023, il Tribunale di Palermo sottoponeva a sequestro preventivo gli immobili e i lotti di terreno localizzati in contrada Testardita snc, con nomina dell’amministratore giudiziario.
Con ordinanza -OMISSIS- del 23 giugno 2024, il Comune di Cefalù ingiungeva la demolizione di una serie di manufatti abusivi costruiti senza titolo sui terreni in esame.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società impugnava il citato provvedimento negativo e ne lamentava l’illegittimità essenzialmente perché assunto in difetto assoluto di attribuzione in quanto l’ente locale non avrebbe potuto ingiungere la demolizione di opere sottoposto a sequestro in un procedimento penale.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento del giudice di appello per cui “ qualora ricada su un immobile sequestrato in sede penale, l’ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto avente un oggetto individuato e possibile; la medesima ordinanza, invece, è carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l’efficacia del sequestro. Allorquando tale efficacia venga a cessare l’esecutività dell’ordinanza di demolizione, precedentemente sospesa, si riespanderà automaticamente e l’ingiunzione potrà essere eseguita, senza alcuna necessità di un riesercizio dello specifico potere repressivo. […] Occorre unicamente precisare che la riespansione dell’esecutività dell’ordinanza di demolizione in precedenza adottata, dopo la cessazione del provvedimento di sequestro, non può però conculcare il diritto del soggetto ingiunto di eseguire spontaneamente la demolizione, prestando ottemperanza al relativo ordine, entro il termine di legge. Onde tutelare questo diritto, pertanto, il Comune, una volta acquisita notizia della cessazione del sequestro, dovrà notificare nuovamente l’ordinanza di demolizione già in precedenza adottata all’interessato, a questi concedendo un nuovo termine per l’eventuale ottemperanza ” (C.G.A.R.S., 23 ottobre 2020, n. 277; principio ribadito da Id., 17 novembre 2023, n. 817 e 2 ottobre 2025, n. 723).
2. Le spese di lite possono essere compensate per il carattere controverso della questione di diritto, che aveva trovato una differente soluzione in altra e più risalente giurisprudenza, pure puntualmente indicata nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER NT, Presidente
FF SA US, Primo Referendario
CO AR LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AR LI | ER NT |
IL SEGRETARIO