Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AULA "A" UFFICIO COPIE 0 1440/ Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. per diriti L. 3002001 2 FEB. IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 20010/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro De Musis Presidente Dott. Rosario Spanò Cons. Rel.
1.3141 Cron. Dott. Alberto Putaturo Donati Consigliere Rep. Dott. Mario Guglielmucci Ud. 9 no- Dott. Corrado Consigliere T vembre 2000 Picone Consigliere Dott. Pasquale ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: TO CI, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vit- torio Emanuele II, n. 326, presso l'avv. Prof. Renato Scognamiglio che, unitamente agli avvocati Giuseppe Foffano e Paolo Galassi, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro società Finexpance S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo, 4580 con sede in Lavagna (GE) in persona del liquidatore, elettivamente do- miciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso gli avvocati л prof. Arturo Maresca e Patrizia Mittiga Zandri che lo rappresenta- elavvocatsе no e difendono giusta delega in attil M ove con * Cesare Bolio;
controricorrente - avverso la sentenza n. 563/97, decisa il 28 ottobre 1997 e pubbli- cata il 25 novembre 1997, resa dal Tribunale di Chiavari nel pro- cedimento n. 44/97 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati prof. Renato Scognamiglio per il ricorrente TO CI e Roberto Romei per delega dell'avv. Arturo Maresca per la società controricorrente udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, ha concluso per il rigetto dei primi tre motivo e per l'accoglimento del quarto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 16 marzo 1995 TO CI, già dipen- dente della società Finexpance S.p.A. con la qualifica di dirigen- te responsabile del settore commerciale, richiedeva il pagamento dell'indennità di preavviso e dell'indennità per ferie non godute. Ciò a seguito di diniego del Giudice Delegato alla procedura di concordato preventivo cui era sottoposta parte datoriale, all'esecuzione di accordo transattivo per la cessazione del rap- porto di lavoro. Con sentenza n. 268/96 in data 21 - 30 novembre 1996, il Pretore di Chiavari accoglieva la domanda quanto alla prima voce, riget- 2 tandola invece quanto alla seconda. Interponevano appello la società Finexpance chiedendo la reiezione delle domande tutte ex adverso avanzate e il TO, in via in- cidentale, reclamando il pagamento dell'indennità per ferie non godute. In esito il Tribunale di Chiavari, con sentenza n. 563/97, emessa in data 28 ottobre - 25 novembre 1997, accoglieva l'appello prin- cipale e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la de- cisione. Osservava che il TO aveva cessato di prestare la propria attività lavorativa il 31 marzo 1993. A seguito di diniego del Giudice Delegato, al cui assenso era stata sospensivamente condi- zionata l'esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto il 23 mar- zo 1993, riprendeva vigore il precedente provvedimento di licen- ziamento che prevedeva invece la prestazione del lavoro per tutto il periodo di preavviso. Osservava ancora che il TO, avuta notizia del mancato avve- ramento della condizione sospensiva, non aveva offerto la presta- zione lavorativa ed anzi aveva trovato altra occupazione prima an- cora della pronuncia del Giudice Delegato, manifestando così l'intento di non effettuare il periodo di preavviso lavorato. Il Collegio di merito, pur avendo statuito in dispositivo nel sen- so della reiezione delle domande tutte proposte dal TO, non faceva cenno di sorta, in parte motiva, all'appello incidentale. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- 3 ne il TO con atto notificato in data 11 novembre 1998; de- duce a sostegno quattro motivi. La società Finexpance S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 18 dicembre 1998. Ricorrente e controricorrente depositano memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria mo- tivazione circa le conseguenze da attribuirsi al mancato avvera- mento della condizione, con particolare riferimento al tenore del- la lettera di licenziamento 5 febbraio 1993. Si assume che l'inefficacia dell'atto di transazione per mancato condizione comporterebbe la reviviscenza dei avveramento della rapporti precedenti. La doglianza non è fondata. Come riferisce lo stesso ricorrente a pag. 2 dell'atto introdutti- vo del presente giudizio di legittimità, l'accordo transattivo stipulato in data 24 marzo 1993, recava la seguente clausola: "il presente accordo sospensivamente condizionato al rilascio della prescritta autorizzazione alla stipula dello stesso da parte del Giudice Delegato della Finexpance". Il tenore della stipula è pa- lese ed inequivoco nel senso che alla transazione è stata apposta una condizione sospensiva cui è subordinata, ai sensi dell'art. 1353 CC, l'efficacia del contratto. In pendenza della condizione il rapporto di lavoro risultava quindi ancora regolato dalla let- 4 tera di licenziamento che prevedeva la decorrenza del preavviso dal 15 febbraio 1993 e le parti, in adempimento dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, san- cito all'art. 1358 cc, dovevano rispettivamente consentire e con- tinuare la prestazione dell'attività lavorativa. Il 31 marzo 1993, in pendenza della condizione, il TO non prestò oltre la propria opera e quindi trovò altra occupazione mentre il datore di lavoro nulla ebbe ad eccepire. Risulta quindi evidente che le parti, sia pure a mezzo di compor- tamenti concludenti e non di formale stipula, raggiunsero un nuovo accordo nel senso che la prestazione dell'attività lavorativa ve- niva interrotta senza ulteriori obblighi reciproci per quanto at- tiene al periodo di preavviso. Il mancato avveramento della condizione non poteva dunque compor- tare la reviviscenza dei reciproci impegni nascenti dalla lettera di licenziamento del 5 febbraio 1993 dal momento che questi non erano venuti meno per effetto dell'accordo 23 marzo 1993, sottopo- sto a condizione sospensiva e quindi inefficace fino ad avveramen- to della stessa, ma erano stati superati dalle parti che avevano, col loro comportamento, manifestato la volontà di porre fine alla prestazione di lavoro senza attendere il completamento del periodo di preavviso. Col secondo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente e/o con- traddittoria motivazione circa la valenza da attribuirsi al fatto concreto dell'avvenuta interruzione dell'attività durante il pe- 5 riodo di preavviso. Si afferma che l'autorizzazione richiesta al Giudice Delegato ri- guardava esclusivamente il pagamento della somma oggetto del pos- sibile accordo, non anche gli altri obblighi assunti dalle parti, per i quali la società Finexpance S.p.A. poteva liberamente assu- mere ogni iniziativa. La doglianza non è fondata. Il Tribunale ha affermato che l'accordo sottoposto a condizione "sospensiva è 'un negozio unitario, le cui pattuizioni sono inscin- dibili e interdipendenti, essendo evidente che l'accettazione da parte del TO della cessazione del rapporto lavorativo in data anteriore trovava la contropartita negli accordi economici". Trattasi di valutazione riservata dal giudice di merito, adeguata- mente motivata, sia pure in modo estremamente conciso, col richia- mo al principio dell'equo contemperamento dei contrapposti inte- ressi (art. 1371 cc). D'altro canto il ricorrente non riporta, in violazione al princi- pio di autosufficienza del ricorso, il testo integrale dell'accordo in parola e non può quindi contestare l'interpretazione data dal Collegio di merito col mero rilievo che la procedura di concordato preventivo non impediva scelte azienda- li prive di immediati riflessi economici. Invero non è corretto comprendere tra le scelte prive di conseguenze d'ordine patrimo- niale quella se rinunciare all'opera del lavoratore e pagare la relativa indennità oppure utilizzare la prestazione e corrisponde- re il salario poiché l'irrilevanza sotto il profilo economico ap- pare palesemente insussistente, dovendosi decidere se erogare la stessa somma con ○ senza contropartita. D'altro canto dalla stessa narrativa del ricorso risulta che l'accordo conteneva molteplici clausole aventi un contenuto econo- mico, come la data di liquidazione delle spettanze retributive e il differimento della corresponsione del TFR. Non si vede quindi come si possa sostenere, al di fuori di qual- siasi riferimento al testo scritto o al comportamento delle parti, che la formula "il presente accordo è sospensivamente condiziona- to" si riferisce solo ad una specifica clausola anziché al negozio che il Giudice di merito ha considerato come unitario, siccome contenente reciproche concessioni atte a trovare equilibrio solo in caso di completa operatività. Col terzo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente e/o contrad- dittoria motivazione circa il contegno delle parti, con particola- re riferimento al comportamento del ricorrente che il Tribunale avrebbe a torto considerato rinunciatario quanto alla prestazione di lavoro in periodo di preavviso. La doglianza non è fondata. Il Tribunale ha posto in evidenza che il TO, non solo non ha offerto la prestazione lavorativa dopo aver avuto notizia del diniego del Giudice Delegato, ma ha dimostrato di non avervi inte- resse di sorta, tanto da iniziare una nuova e diversa attività presso altro datore di lavoro, quando ancora la decisione dello 7 stesso giudice non era intervenuta. Il ricorrente pone l'accento sul ritardo della Società che solo in data 3 luglio 1993 ha comunicato il provvedimento negativo del Giudice, risalente al 6 maggio 1993 ma non contesta l'affermazione contenuta nella sentenza, esser "pacifica in causa" la circostanza che la nuova "stabile attività lavorativa" era stata reperita pri- ma ancora della decisione del Giudice Delegato. Non è dunque possibile desumere dalla ritardata comunicazione una unilaterale manifestazione di volontà di non avvalersi della pre- stazione poiché la possibilità di rinunciare ad una stabile occu- pazione al solo scopo di utilizzare un periodo di preavviso, pur se astrattamente ipotizzabile, non rientra certo nella norma e non può essere invocata per evidenziare un comportamento di parte da- toriale in violazione di specifici impegni o anche del generico obbligo di comportarsi secondo buona fede. Col quarto motivo si denuncia l'omessa decisione in ordine all'appello incidentale. La censura è fondata. Nel dispositivo della sentenza impugnata si statuisce la reiezione delle domande tutte proposte da TO CI contro la Fi- nexpance S.p.A.; ciò peraltro "in totale riforma della sentenza del Pretore di Chiavari”. È dunque esatto il rilievo del ricorren- te nel senso che è mancata sul punto qualsiasi pronuncia, posto che il rigetto di domande già disattese dal primo giudice non po- teva conseguire alla totale riforma. D'altro canto in parte motiva 8 A non vi è cenno veruno all'esito dell'appello incidentale, pur chiaramente indicato nelle conclusioni riportate in epigrafe alla sentenza denunciata. Si impone dunque la cassazione dell'impugnata sentenza, in rela- zione al motivo accolto. La controricorrente riconosce la fondatezza del motivo come sopra prospettato e peraltro insiste per una pronuncia con cassazione sostitutiva e decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma cpc, con reiezione della domanda di parte attrice relativa al pagamento dell'indennità per ferie non godute. La richiesta non può essere accolta poiché la decisione sull'appello incidentale comporta un accertamento di fatto, in particolare un'interpretazione, riservata al giudice del merito, del ricorso al Giudice Delegato per ottenere l'autorizzazione ad eseguire l'accordo transattivo, documento questo ove, secondo quanto riferiscono le parti, la sorte del rateo ferie non godute ha formato oggetto di esplicita menzione. Si impone dunque il rinvio ad altro Giudice in grado di appello, che si designa come in dispositivo. Detto Giudice deciderà anche in ordine alle spese processo di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte Rigetta i primi tre motivi di ricorso. Accoglie il quarto motivo. 9 Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Genova. Roma, 9 novembre 2000 IL PRESIDENTE Reperio de Ulmis IL CONSIGLIERE ESTENSORE Жив سمها معسلان де ве IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, - 2 FEB. 2001 IL BORATORE DI CANCELLERIA 3 3 0 5 1 . . A T N S R S I 3 A A D ' T 7 , L - , L O 8 A E - L S 1 L D E 1 O I P B S S I E I N E N D G S G G A I O E T A L S A O D O P A T E L T M , I I L O R E I R A D T D D S I E O G T E N R E S E 10