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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 30/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1413/2024 del R.A.C.C. in data
24/07/2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 16 luglio 2024,
d a
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SCHITO SARA e dell'avv. GOS PIZZAMIGLIO LUCA, giusto mandato in atti,
attrice / opponente
c o n t r o
- (C.F. _1
), con il patrocinio dell'avv. PIETROSANTO C.F._1
BARBARA, giusto mandato in atti,
convenuta / opposta avente per oggetto: altri contratti d'opera, trattenuta in decisione all'udienza del 30 maggio 2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice/opponente come atto di citazione e da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. ovvero “in via preliminare di rito: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone a favore di quello di Bolzano e, all'uopo, condannare _1
alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio di
[...]
per errata indicazione del foro;
sempre in via preliminare di rito in Parte_1
relazione alle difese spiegate da controparte nella comparsa: volersi
Pag. 1 dichiarare, in subordine, la competenza del Tribunale di Torino sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di: CP_2 [...]
, p iva , con sede legale in Via Caduti sul Controparte_3 P.IVA_2
Lavoro, 8, cap. 10094 Giaveno (TO) in persona della legale rappresentante pro tempore e Amministratrice Unica, sig.ra e di Controparte_4 conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269
c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.; in via principale, revocare il D.I. opposto e rigettare la domanda proposta in via monitoria dalla ditta AL , _1
con opposizione alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e ciò anche in ragione dell'esosità della somma richiesta in quanto per il fumus boni iuris risulta evidente, dai motivi di cui sopra, il grave danno e l'ingiusto arricchimento ai danni di che esso arrecherebbe in via Parte_1
riconvenzionale: preso atto della conferma da parte di _1
nel ricorso per ingiunzione decreto ingiuntivo
[...] dell'integrale pagamento da parte di con riserva di ripetizione, Parte_1
delle fatture 126/B, 127/B e 128/B relative alle lavorazioni sulle vetture
SKODA targata FW758PV (ft 126/B) PEUGEOT targata FN678MP (ft
127/B) VOLVO targata GA364GM (ft 128/B), intimare alla
[...]
l'immediata restituzione dei mezzi alla _1 Parte_1
in via riconvenzionale: condannare la
[...] _1
, in persona del legale rappre-sentante p.t., alla restituzione nei
[...] confronti dell'attrice opponente delle somme indebitamente versate per €
50.402,92 o nella maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa;
in via subordinata condannare a tenere indenne la CP_2
da ogni esborso/o conseguenza che essa fosse condannata ad Parte_1
effettuare o subire in favore della opposta;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. In via ulteriormente riconvenzionale Previo accertamento dell'inesistenza del diritto di ritenzione sulle auto SK, Peugeot e Volvo, si chiede che la convenuta
[...]
sia condannata al pagamento delle seguenti _1
somme: € 6.400,00 a titolo di risarcimento del danno subito da per Parte_1
Pag. 2 l'indebito trattenimento del veicolo Peu-geot di proprietà della sig.ra
quale mancato guadagno in capo all'attrice per il Parte_2
noleggio del veicolo DR Motor F 35 targato GE099AX dato in comodato
d'uso gratuito alla propria cliente a fronte del rifiuto di Parte_2 [...]
di restituire l'auto alla legittima proprietaria e ciò dal 30.07.24 a CP_1
oggi; € 16.000,00 a titolo di mancato guadagno per il noleggio del mezzo
Volvo XC90 targato GA364GM che, una volta riparato e periziato, avrebbe dovuto acquistare da (che si occupa, per dell'usato) per CP_5 Pt_3 un costo di € 2.000,00 mensili calcolati per difetto dall'agosto 2024 sino al marzo 2024 € 9.600,00 a titolo di mancato guadagno per il noleggio del veicolo SK Kadiaq targato FW758PV e che una volta riparato Parte_1
e periziato, avrebbe potuto acquistare (che si occupa, per CP_5 Pt_3 dell'usato) che si stima dall'agosto 2024 sino al marzo 2024. Si chiederà altresì che sia tenuta indenne e quindi manlevata nel caso in cui la Parte_1
sig.ra chieda il risarcimento dei danni patiti e patendi anche in Parte_2
relazione alle rate del finanziamento che la stessa sta continuando a pagare per la Peugeot di sua proprietà”;
per parte convenuta/opposta come da comparsa di costituzione e risposta ovvero “in via preliminare respingere perché infondata per i motivi esposti l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte attrice in opposizione;
- concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
361/2024 del 21 maggio 2024, emesso dal Tribunale Ordinario Civile di
Pordenone, con cui veniva ingiunto alla società di pagare in Parte_1 favore dell'odierno convenuto opposto l'importo di € 34.763,67, oltre interessi moratori e le spese legali come liquidate, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e né di pronta soluzione;
nel merito in via principale
- respingere l'opposizione formulata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 361/2024 del 21 maggio 2024, emesso dal Tribunale Ordinario
Civile di Pordenone, con cui veniva ingiunto alla società di Parte_1 pagare in favore dell'odierno convenuto opposto l'importo di € 34.763,67, oltre interessi moratori e le spese legali come liquidate;
in via subordinata - condannare parte attrice in opposizione a pagare in favore dell'odierna opposta l'importo complessivo di € 34.763,67, in forza delle fatture azionate
Pag. 3 nel procedimento monitorio, o nella veriore somma che risulterà dovuta in corso di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
La chiedeva e otteneva _1
dall'intestato Tribunale nei confronti di il decreto ingiuntivo n. Parte_1
361/2024 del 21/05/2024 (RG n. 914/2024), con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 34.763,67, oltre agli interessi legali dalla domanda, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di riparazione di alcune autovetture.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la società Parte_1
proponeva opposizione eccependo in via preliminare l'incompetenza di questo Tribunale in favore di quello di Bolzano, competente in relazione alla sede sociale della società opponente, che è situata a Bolzano, chiedendo, sempre in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata della società CP_2
quale società cessionaria del ramo d'azienda della ditta opposta, e nel
[...] merito chiedendo da un lato la revoca del d.i. opposto e dall'altro formulando una serie di domande riconvenzionali volte ad ottenere la restituzione di autovetture trattenute illegittimamente dall'opposta e alla restituzione di somme pagate indebitamente all'opposta medesima.
Si costituiva in giudizio _1
contestando in fatto e in diritto la ricostruzione avversaria e chiedendo in via preliminare la concessione della dichiarazione di provvisoria esecutività del d.i. opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali come formulate da controparte e la conferma del d.i. opposto.
Le parti poi provvedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c.
Il G.I. alla prima udienza, rinviata al 30 maggio 2025 per un tentativo di conciliazione, sentite le parti, e fatte precisare le conclusioni ai sensi degli artt. 187 e 281 bis c.p.c. tratteneva la causa in decisione.
Pag. 4 Si osserva in via preliminare che sussiste l'incompetenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 19 c.p.c. in quanto la sede sociale della società opponente è a Bolzano, mentre a Pordenone vi è solo una sede Parte_1
operativa, non quindi uno stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio: la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la regola che consente di radicare la competenza per territorio nel luogo in cui l'ente abbia un rappresentante abilitato a stare in giudizio si riferisce solo al soggetto che effettivamente rappresenti l'ente nella sua attività sostanziale
(cfr. C. 4018/1985).
Dalla documentazione dimessa dalla parte opponente risulta pacifico che ha sempre avuto e ha sede legale in Bolzano, Piazza Parte_1
Walther Von Vogelweide n. 22, mentre l'unità di Pordenone, Via Nuova di
Corva n. 64, è una mera sede locale, al pari di quelle di Udine, Aviano e di
Gruaro.
Non sussiste la competenza dell'adito Tribunale sia con riferimento all'art 19 c.p.c. in materia di foro generale delle persone giuridiche e ciò in quanto la società resistente nel procedimento monitorio ( ha Parte_1
sede legale in Bolzano, sia con riferimento all'art 20 (foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione) c.p.c. in quanto il luogo in cui deve eseguirsi la prestazione, (ovvero il pagamento delle somme richieste), è semmai Torino, luogo di sede dell'attrice (per le obbligazioni pecuniarie è il domicilio del creditore – art 1182 c.c.) sia con riferimento al luogo di conclusione del contratto che deve ritenersi sempre Torino, sede della
[...]
( , in provincia di Torino) ove la stessa ha ricevuto l'ordine CP_1 CP_1
lavori da parte di (a mezzo mail). Parte_1
La giurisprudenza prevalente sostiene infatti che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il
Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la Sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza
Pag. 5 funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n.
6731 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013,
n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n.
975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n.
16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav.,
21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748;
Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè;
Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio
2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004,
n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II,
4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996,
n. 1584).
Secondo l'orientamento prevalente, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè
2011; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297;
Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile
2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584). In particolare, l'Ordinanza con cui il
Giudice istruttore, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, rimetta le parti dinanzi al Giudice territorialmente competente secondo l'indicazione dell'attore opponente, non contestata dal convenuto opposto, senza revocare il provvedimento monitorio, e contestualmente abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., deve considerarsi “atto abnorme”, essendo quegli sfornito di potestas decidendi sulla competenza, funzionale ed inderogabile, a decidere l'opposizione, che spetta invece al Giudicante, ai sensi dell'art. 279 n. 1 c.p.c., applicabile anche al Tribunale in composizione monocratica in forza del rinvio operato dall'art.
Pag. 6 281 bis c.p.c. (in senso sostanzialmente conforme, sia pure con riguardo ad un procedimento instaurato prima della Novella di cui alla Legge n.
353/1990: cfr. Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 1999, n. 630 in Giust. civ.
Mass. 1999, 150).
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Pordenone ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il
Tribunale di Bolzano;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato;
- infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Bolzano, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le attività e le fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di
Bolzano e, per l'effetto dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del
Tribunale di Pordenone n. 361/2024 del 21/05/2024 (RG n. 914/2024), che revoca, e fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Bolzano;
2) condanna a _1
rifondere ad in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro
518,00 per esborsi e in euro 2.905,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A.
Pag. 7 e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 30 maggio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Pag. 8