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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rossella Filippi Presidente
dott. Francesco Ferrari Giudice Relatore
dott. Claudio Tranquillo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34122/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
(C.F. ) e (C.F. ),, con il
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. PENNATI EMILIO, elettivamente domiciliato in LARGO ZANARDELLI, 7
GHEDI, presso il difensore attore opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GUARDAMAGNA DAVIDE VIRGILIO FRANCESCO e dell'avv. BOSCHI ARIANNA MARY
pagina 1 di 11 ( ; CP_2 C.F._3 Controparte_3 Parte_3
( ); ( ); elettivamente domiciliato in C.F._4 Parte_4 C.F._5
Corso Re Umberto, 30 Torino, presso il difensore avv. GUARDAMAGNA DAVIDE VIRGILIO
FRANCESCO
convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
IN VIA PRELIMINARE:
rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto atteso che
l'opposizione è fondata su prova scritta;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
Per i motivi esposti in narrativa, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il
decreto ingiuntivo opposto;
Per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o
l'illegittimità totale e/o parziale del contratto di locazione finanziaria n. M0039502 (già 825343) del
28.11.2007 stipulato tra la di e la Parte_1 Pt_1 Parte_1 Controparte_1
in particolare in relazione all'art. 17 del contratto per i motivi esposti in narrativa e,
[...]
per l'effetto, ridurre tale indennità dell'importo di Euro 263.800,00 ovvero della somma minore o
maggiore che risulterà in corso di causa;
pagina 2 di 11 Accertare e dichiarare che la il sig. Parte_1 Parte_1 Parte_1
e la sig.ra non sono debitori di alcuna somma nei confronti di Parte_2 Controparte_1
er i titoli dedotti nel monitorio;
[...]
Accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve alla Parte_2 Controparte_1
anche in considerazione dell'eccezione di decadenza ex art 1957 c.c. e per tutti i motivi innanzi esposti
in atto di citazione.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle domande svolte in via principale, ridurre
l'importo di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto emesso dal Tribunale di Milano nella
somma minore che risulterà in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di individuare il valore di mercato del
bene immobile oggetto del contratto di leasing per cui è causa al momento della risoluzione del
Cont contratto (giu 2016) e/o al momento della ricollocazione da parte di (feb 2021).
Per l'appellata:
in via preliminare
accertato che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere
ex art. 648, primo comma, cod. proc. civ. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale
pagina 3 di 11 respingere, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti, tutte le domande proposte
dagli opponenti nei confronti della BNP Paribas Lease Group S.A. – Succursale di Milano (C.F. e P.I.
) e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto o comunque condannare, in P.IVA_3
solido tra loro, la (C.F. e P.I. Parte_1
), in persona del socio accomandatario o dell'eventuale altro legale P.IVA_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Montichiari (BS), Via Mantova 89, (C.F. Parte_1
) residente in [...], nella sua qualità di socio C.F._1
accomandatario e garante della e (C.F. ) residente in [...]C.F._2
Leno (BS), Via Cerutti 32, nella sua qualità di socia accomandante e fideiussore della al Parte_1
pagamento in favore della BNP Paribas Lease Group S.A. – Succursale di Milano (C.F. e P.I.
) di € 101.713,77 o dell'eventuale diverso (maggiore o minore) importo che dovesse P.IVA_3
essere accertato in corso di causa, oltre interessi ex art. 5 delle condizioni generali dei contratti
(purché nei limiti del tasso soglia) e spese (comprese quelle liquidate con il decreto ingiuntivo
opposto), dal dovuto al saldo;
in via istruttoria
rigettare perché inammissibile, per la ragioni di cui in atti e comunque esplorativa, l'avversaria
richiesta di CTU.
Con ogni e più ampia riserva anche di carattere istruttorio.
Con vittoria delle spese tutte di causa, comprensive di IVA, CPA e della percentuale di rimborso delle
spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la , nonché Parte_1
pagina 4 di 11 e convenivano in giudizio la proponendo Parte_1 Parte_2 Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9353/2024 emesso nei loro confronti dal Tribunale di
Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 101.713,77, era riferita all'indennità di anticipata risoluzione di un contratto di leasing immobiliare stipulato dalla di cui il socio Parte_1
accomandatario e si erano costituiti fideiussori;
Parte_1 Parte_2
- che il contratto era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatrice nel giugno 2016;
- che non era stata fornita adeguata prova dell'ammontare del credito azionato monitoriamente,
non potendo considerarsi tale il conteggio unilaterale esposto dalla concedente;
- che il credito era stato determinato previa detrazione dall'ammontare dell'indennità di risoluzione del contratto del prezzo conseguito dalla vendita dell'immobile a terzi;
- che, tuttavia, la concedente aveva alienato il bene al prezzo vile di euro 105.000,00, quando l'immobile nel 2007 era stato acquistato al prezzo di euro 263.800,00;
- che venivano contestate le spese eventualmente addebitate;
- che era chiamata a rispondere in ragione della fideiussione dalla stessa prestata;
Parte_2
- che, tuttavia, la garanzia era nulla, in quanto esecutiva dell'illecita intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia con il proprio provvedimento n. 55/2005;
- che, pertanto, era nulla in particolare la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.;
- che, conseguentemente, la garante era liberata dal proprio obbligo, non avendo la creditrice fatto valere le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
pagina 5 di 11 Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando di avere avvisato la debitrice dell'offerta ricevuta per l'acquisto del bene e che l'opponente non aveva fatto pervenire offerte migliorative.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'udienza del 19.5.2025
per la rimessione della causa in decisione collegiale, previo deposito di comparse conclusionali ad opera delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Importo ingiunto.
Parte opponente in termini di assoluta genericità ha contestato la prova del credito azionato monitoriamente, limitandosi a dichiarare di non riconoscere il conteggio esposto dalla concedente nel proprio estratto conto, attestante i canoni corrisposti e l'ammontare dell'indennità di risoluzione anticipata del contratto convenzionalmente pattuita.
Anche a voler prescindere dalla circostanza che i dati riportati nell'estratto conto finale del rapporto riproducono quelli desumibili già dal programma di pagamenti allegato al contratto, in ordine alla prima difesa di parte opponente è sufficiente rilevare come ai sensi dell'art. 1218 c.c. gravi sulla parte debitrice l'onere di provare il proprio adempimento.
Nel caso di specie, pertanto, vertendosi in un ambito di responsabilità contrattuale, parte opponente avrebbe dovuto provare di avere corrisposto un numero di canoni maggiore e quindi differente da quello attestato come pagato dalla concedente, non potendosi limitare a sostenere come il conteggio esposto dalla creditrice non venga riconosciuto come idoneo a provare l'ammontare del credito residuo.
pagina 6 di 11 Eccezione di inadeguatezza del prezzo di vendita a terzi del bene oggetto di locazione finanziaria.
Gli opponenti, viceversa, hanno con maggiore concretezza contestato la correttezza e diligenza con cui la concedente ha ricollocato sul mercato l'immobile oggetto della locazione finanziaria, sostenendo come il prezzo conseguito (destinato a ridurre l'indennità contrattuale prevista per la risoluzione anticipata del rapporto) fosse eccessivamente inferiore al valore di mercato dell'immobile.
In particolare gli opponenti hanno messo in luce come l'immobile fosse stato acquistato nel 2007, al fine di concederlo in locazione finanziaria, al prezzo di euro 263.800,00, per essere poi rivenduto nel febbraio 2021, ossia dopo oltre due anni dalla sua riconsegna, al minor prezzo di euro 105.000,00.
La svendita del bene aveva comportato un evidente pregiudizio per gli opponenti, in quanto non era stato adeguatamente ridotto il loro debito residuo, calcolato in ragione dei canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di opzione per l'acquisto finale dell'immobile.
Sennonchè parte opposta ha documentato di avere sin da subito, una volta ottenuta la restituzione dell'immobile dalla utilizzatrice (ossia circa due anni dopo la risoluzione del contratto), posto il bene in vendita, come attestato dalle inserzioni pubblicitarie prodotte in giudizio;
inoltre, l'immobile, per le sue particolari caratteristiche e, soprattutto, per il luogo in cui si trovava, risultava estremamente poco appetibile sul mercato, tanto che nel 2020 il suo valore di mercato era stato stimato da agenzia estimativa incaricata dalla società di leasing in euro 165.000,00, con previsione di una riduzione del
30% in vista di un pronto realizzo.
Avendo ricevuto all'inizio del 2021 una offerta di euro 105.000,00 (ossia un valore coerente con la stima del 2020 e la riduzione calcolata in vista di un pronto realizzo), la concedente ne ha dato comunicazione all'utilizzatrice, invitandola a far pervenire eventuali offerte migliorative, invito,
pagina 7 di 11 tuttavia, rimasto vano.
In tale contesto la contestazione del prezzo conseguito, in difetto di elementi concreti atti a contestare il valore di mercato in ribasso del bene nel corso degli anni, come viceversa documentato dalla opposta,
non può che essere disattesa, tanto più considerato come l'utilizzatrice non sia stata a sua volta in grado di reperire un acquirente per un prezzo più vantaggioso.
Parte opponente, infine, ha sostenuto come parte opposta avrebbe decurtato solo in parte il prezzo conseguito, esponendo a tal riguardo solo la somma di euro 90.079,00; la contestazione non è stata coltivata, dopo che parte opposta, costituendosi in giudizio, ha ribadito come nell'estratto finale la voce posta in decurtazione è stata quantificata nell'importo sopra indicato, avendo imputato la parte eccedente ai canoni antecedenti alla risoluzione che erano rimasti non pagati, quale credito più risalente nel tempo.
Contestazione in ordine alle spese.
Parte opponente ha contestato in termini di mera eventualità le spese ulteriori che avrebbero potuto essere esposte dalla concedente, la quale, tuttavia, ha precisato come nessuna spesa ulteriore fosse stata addebitata.
La contestazione, nei termini esposti, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nullità delle fideiussioni.
Per ultimo parte opponente ha contestato la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto a suo dire rilasciate in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta pagina 8 di 11 dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca
dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso
erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che la fideiussione rilasciata da conteneva clausole, il cui Parte_2
contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità della garanzia, facendo richiamo anche a precedente giurisprudenziale che ha ammesso tale sanzione anche per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005 (Cass.,
29810/2017).
Deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di pagina 9 di 11 garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova,
da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso
è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024, 19401/2024 e
657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Avendo parte opponente pacificamente prestato una fideiussione specifica e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame non può trovare accoglimento, con pagina 10 di 11 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.165,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.065,0 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da , nonché da Parte_1
e da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 9353/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 8.165,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.065,0 per spese generali.
Così deciso in Milano il 28 maggio 2025
Il giudice est. Il Presidente
Francesco Ferrari Rossella Filippi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rossella Filippi Presidente
dott. Francesco Ferrari Giudice Relatore
dott. Claudio Tranquillo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34122/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
(C.F. ) e (C.F. ),, con il
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. PENNATI EMILIO, elettivamente domiciliato in LARGO ZANARDELLI, 7
GHEDI, presso il difensore attore opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GUARDAMAGNA DAVIDE VIRGILIO FRANCESCO e dell'avv. BOSCHI ARIANNA MARY
pagina 1 di 11 ( ; CP_2 C.F._3 Controparte_3 Parte_3
( ); ( ); elettivamente domiciliato in C.F._4 Parte_4 C.F._5
Corso Re Umberto, 30 Torino, presso il difensore avv. GUARDAMAGNA DAVIDE VIRGILIO
FRANCESCO
convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
IN VIA PRELIMINARE:
rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto atteso che
l'opposizione è fondata su prova scritta;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
Per i motivi esposti in narrativa, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il
decreto ingiuntivo opposto;
Per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o
l'illegittimità totale e/o parziale del contratto di locazione finanziaria n. M0039502 (già 825343) del
28.11.2007 stipulato tra la di e la Parte_1 Pt_1 Parte_1 Controparte_1
in particolare in relazione all'art. 17 del contratto per i motivi esposti in narrativa e,
[...]
per l'effetto, ridurre tale indennità dell'importo di Euro 263.800,00 ovvero della somma minore o
maggiore che risulterà in corso di causa;
pagina 2 di 11 Accertare e dichiarare che la il sig. Parte_1 Parte_1 Parte_1
e la sig.ra non sono debitori di alcuna somma nei confronti di Parte_2 Controparte_1
er i titoli dedotti nel monitorio;
[...]
Accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve alla Parte_2 Controparte_1
anche in considerazione dell'eccezione di decadenza ex art 1957 c.c. e per tutti i motivi innanzi esposti
in atto di citazione.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle domande svolte in via principale, ridurre
l'importo di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto emesso dal Tribunale di Milano nella
somma minore che risulterà in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di individuare il valore di mercato del
bene immobile oggetto del contratto di leasing per cui è causa al momento della risoluzione del
Cont contratto (giu 2016) e/o al momento della ricollocazione da parte di (feb 2021).
Per l'appellata:
in via preliminare
accertato che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere
ex art. 648, primo comma, cod. proc. civ. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale
pagina 3 di 11 respingere, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti, tutte le domande proposte
dagli opponenti nei confronti della BNP Paribas Lease Group S.A. – Succursale di Milano (C.F. e P.I.
) e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto o comunque condannare, in P.IVA_3
solido tra loro, la (C.F. e P.I. Parte_1
), in persona del socio accomandatario o dell'eventuale altro legale P.IVA_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Montichiari (BS), Via Mantova 89, (C.F. Parte_1
) residente in [...], nella sua qualità di socio C.F._1
accomandatario e garante della e (C.F. ) residente in [...]C.F._2
Leno (BS), Via Cerutti 32, nella sua qualità di socia accomandante e fideiussore della al Parte_1
pagamento in favore della BNP Paribas Lease Group S.A. – Succursale di Milano (C.F. e P.I.
) di € 101.713,77 o dell'eventuale diverso (maggiore o minore) importo che dovesse P.IVA_3
essere accertato in corso di causa, oltre interessi ex art. 5 delle condizioni generali dei contratti
(purché nei limiti del tasso soglia) e spese (comprese quelle liquidate con il decreto ingiuntivo
opposto), dal dovuto al saldo;
in via istruttoria
rigettare perché inammissibile, per la ragioni di cui in atti e comunque esplorativa, l'avversaria
richiesta di CTU.
Con ogni e più ampia riserva anche di carattere istruttorio.
Con vittoria delle spese tutte di causa, comprensive di IVA, CPA e della percentuale di rimborso delle
spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la , nonché Parte_1
pagina 4 di 11 e convenivano in giudizio la proponendo Parte_1 Parte_2 Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9353/2024 emesso nei loro confronti dal Tribunale di
Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 101.713,77, era riferita all'indennità di anticipata risoluzione di un contratto di leasing immobiliare stipulato dalla di cui il socio Parte_1
accomandatario e si erano costituiti fideiussori;
Parte_1 Parte_2
- che il contratto era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatrice nel giugno 2016;
- che non era stata fornita adeguata prova dell'ammontare del credito azionato monitoriamente,
non potendo considerarsi tale il conteggio unilaterale esposto dalla concedente;
- che il credito era stato determinato previa detrazione dall'ammontare dell'indennità di risoluzione del contratto del prezzo conseguito dalla vendita dell'immobile a terzi;
- che, tuttavia, la concedente aveva alienato il bene al prezzo vile di euro 105.000,00, quando l'immobile nel 2007 era stato acquistato al prezzo di euro 263.800,00;
- che venivano contestate le spese eventualmente addebitate;
- che era chiamata a rispondere in ragione della fideiussione dalla stessa prestata;
Parte_2
- che, tuttavia, la garanzia era nulla, in quanto esecutiva dell'illecita intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia con il proprio provvedimento n. 55/2005;
- che, pertanto, era nulla in particolare la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.;
- che, conseguentemente, la garante era liberata dal proprio obbligo, non avendo la creditrice fatto valere le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
pagina 5 di 11 Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando di avere avvisato la debitrice dell'offerta ricevuta per l'acquisto del bene e che l'opponente non aveva fatto pervenire offerte migliorative.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'udienza del 19.5.2025
per la rimessione della causa in decisione collegiale, previo deposito di comparse conclusionali ad opera delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Importo ingiunto.
Parte opponente in termini di assoluta genericità ha contestato la prova del credito azionato monitoriamente, limitandosi a dichiarare di non riconoscere il conteggio esposto dalla concedente nel proprio estratto conto, attestante i canoni corrisposti e l'ammontare dell'indennità di risoluzione anticipata del contratto convenzionalmente pattuita.
Anche a voler prescindere dalla circostanza che i dati riportati nell'estratto conto finale del rapporto riproducono quelli desumibili già dal programma di pagamenti allegato al contratto, in ordine alla prima difesa di parte opponente è sufficiente rilevare come ai sensi dell'art. 1218 c.c. gravi sulla parte debitrice l'onere di provare il proprio adempimento.
Nel caso di specie, pertanto, vertendosi in un ambito di responsabilità contrattuale, parte opponente avrebbe dovuto provare di avere corrisposto un numero di canoni maggiore e quindi differente da quello attestato come pagato dalla concedente, non potendosi limitare a sostenere come il conteggio esposto dalla creditrice non venga riconosciuto come idoneo a provare l'ammontare del credito residuo.
pagina 6 di 11 Eccezione di inadeguatezza del prezzo di vendita a terzi del bene oggetto di locazione finanziaria.
Gli opponenti, viceversa, hanno con maggiore concretezza contestato la correttezza e diligenza con cui la concedente ha ricollocato sul mercato l'immobile oggetto della locazione finanziaria, sostenendo come il prezzo conseguito (destinato a ridurre l'indennità contrattuale prevista per la risoluzione anticipata del rapporto) fosse eccessivamente inferiore al valore di mercato dell'immobile.
In particolare gli opponenti hanno messo in luce come l'immobile fosse stato acquistato nel 2007, al fine di concederlo in locazione finanziaria, al prezzo di euro 263.800,00, per essere poi rivenduto nel febbraio 2021, ossia dopo oltre due anni dalla sua riconsegna, al minor prezzo di euro 105.000,00.
La svendita del bene aveva comportato un evidente pregiudizio per gli opponenti, in quanto non era stato adeguatamente ridotto il loro debito residuo, calcolato in ragione dei canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di opzione per l'acquisto finale dell'immobile.
Sennonchè parte opposta ha documentato di avere sin da subito, una volta ottenuta la restituzione dell'immobile dalla utilizzatrice (ossia circa due anni dopo la risoluzione del contratto), posto il bene in vendita, come attestato dalle inserzioni pubblicitarie prodotte in giudizio;
inoltre, l'immobile, per le sue particolari caratteristiche e, soprattutto, per il luogo in cui si trovava, risultava estremamente poco appetibile sul mercato, tanto che nel 2020 il suo valore di mercato era stato stimato da agenzia estimativa incaricata dalla società di leasing in euro 165.000,00, con previsione di una riduzione del
30% in vista di un pronto realizzo.
Avendo ricevuto all'inizio del 2021 una offerta di euro 105.000,00 (ossia un valore coerente con la stima del 2020 e la riduzione calcolata in vista di un pronto realizzo), la concedente ne ha dato comunicazione all'utilizzatrice, invitandola a far pervenire eventuali offerte migliorative, invito,
pagina 7 di 11 tuttavia, rimasto vano.
In tale contesto la contestazione del prezzo conseguito, in difetto di elementi concreti atti a contestare il valore di mercato in ribasso del bene nel corso degli anni, come viceversa documentato dalla opposta,
non può che essere disattesa, tanto più considerato come l'utilizzatrice non sia stata a sua volta in grado di reperire un acquirente per un prezzo più vantaggioso.
Parte opponente, infine, ha sostenuto come parte opposta avrebbe decurtato solo in parte il prezzo conseguito, esponendo a tal riguardo solo la somma di euro 90.079,00; la contestazione non è stata coltivata, dopo che parte opposta, costituendosi in giudizio, ha ribadito come nell'estratto finale la voce posta in decurtazione è stata quantificata nell'importo sopra indicato, avendo imputato la parte eccedente ai canoni antecedenti alla risoluzione che erano rimasti non pagati, quale credito più risalente nel tempo.
Contestazione in ordine alle spese.
Parte opponente ha contestato in termini di mera eventualità le spese ulteriori che avrebbero potuto essere esposte dalla concedente, la quale, tuttavia, ha precisato come nessuna spesa ulteriore fosse stata addebitata.
La contestazione, nei termini esposti, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nullità delle fideiussioni.
Per ultimo parte opponente ha contestato la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto a suo dire rilasciate in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta pagina 8 di 11 dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca
dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso
erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che la fideiussione rilasciata da conteneva clausole, il cui Parte_2
contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità della garanzia, facendo richiamo anche a precedente giurisprudenziale che ha ammesso tale sanzione anche per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005 (Cass.,
29810/2017).
Deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di pagina 9 di 11 garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova,
da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso
è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024, 19401/2024 e
657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Avendo parte opponente pacificamente prestato una fideiussione specifica e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità della fideiussione specifica dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame non può trovare accoglimento, con pagina 10 di 11 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.165,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.065,0 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da , nonché da Parte_1
e da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 9353/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 8.165,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.065,0 per spese generali.
Così deciso in Milano il 28 maggio 2025
Il giudice est. Il Presidente
Francesco Ferrari Rossella Filippi
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