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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC303T200693 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 494/2025 depositato il
29/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il11.3.2025,(rgr n.153/2025), la società Ricorrente_1 S.R.L. in persona del legale rappresentante pro.tempore, impugnava l'avviso di accertamento n. TC303T200693 dell'Agenzia delle Entrate di Potenza, iva ed altro, per i seguenti motivi: annullabilità dell'avviso di accertamento per infondatezza e/o inconsistenza dei presupposti di fatto/mezzi di prova posti a suo fondamento in violazione degli artt.7 commi 1 della legge n.212/2000 e 42 del dpr n.600/1973; inapplicabilità della sanzione amministrativa ordinaria in applicazione del principio della proporzionalità di cui all'art. 7 comma 1 del d.lgs.
n.472/1997. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate impugnando, punto per punto, quanto affermato da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti,come correttamente afferma parte resistente,l'art. 2697 del c.c. recita:”chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.Per cui ,in tema di IVA, una volta che l'amministrazione finanziaria ha assolto la prova(ad esempio mediante la dimostrazione che l'emittente è una “cartiera” o una società fantasma) dell'oggettiva inesistenza delle operazioni,spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'iva e/o della deduzione dei relativi costi,provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,senza che,tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione delle fatture, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale una operazione fittizia.(cfr Cass. n. 1719/2018.(Cass. ordinanza n. 430 del 14.1.2020).Poi in tema di motivazione rafforzata, la S.C. ,con ordinanza n. 20816 del 25.7.2024, ha affermato che la stessa non ha inciso sulla ripartizione dell'onere della prova ma si è limitata a disciplinare una regola di giudizio e di valutazione della prova,a cui deve attenersi il giudice tributario. In sostanza, con ordinanza citata e con altre decisioni conformi, la S.C ha condiviso l'operato delle Commissioni Tributarie che ,in relazione al caso che ci occupa,una volta considerata fondata la pretesa dell'ufficio in merito all'inesistenza oggettiva delle operazioni,hanno ritenuto”
….non fornita la prova contraria della effettiva esistenza dell'operazione, non essendo data prova della coincidenza delle operazioni commerciali con la sua espressione documentale, a fronte della falsità della rappresentazione contabile di cui alle fatture utilizzate,non potendo l'onere della prova essere assolto mediante produzione delle sole fatture”. (Cass. ordinanza n.32217 21.11.2023 e sent. N.3488 del 7.2.2024).
I giudici di legittimità hanno chiarito che,anche alla luce della nuova disciplina,una volta dimostrata dal fisco, anche tramite presunzioni semplici,l'oggettiva inesistenza delle operazioni,è onere del contribuente,sia ai fini della deduzione del costo sia ai fini della detrazione dell'iva,provare l'esistenza delle transazioni contestate
(ordinanza n.16493 del 13 giugno 2024).Ora la società ricorrente, per tutti gli aspetti che hanno concorso alla determinazione del credito di imposta,dalla predisposizione della documentazione alla organizzazione e somministrazione dei corsi, si è rivolta ad una società terza la”Società_1 SPA” esercente l'attività di”Corsi di Formazione e corsi di aggiornamento professionale”,attualmente in custodia giudiziale.
La società terza,che avrebbe dovuto predisporre attività di formazione svolta per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 quali” big data ed analisi dei dati,, cloud e fog computing,cyber security,sistemi cyber fisici,prototipazione rapida,sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,robotica avanzata e collaborativa,interfaccia uomo macchina,manifattura additiva,internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali ”,risulta essere una società non operativa dal 2017 al 2020. In tale arco temporale non risulta intestataria di utenze e non ha dipendenti, come emerge dalle analisi delle dichiarazioni trasmesse come sostituto di imposta ai fini IVA,per non aver effettuato acquisti significativi allo svolgimento dell'attività. Per l'anno di imposta 2019,in data 30.6.2020, ha dichiarato un volume di affari di Euro 27.876,00 pur non avendo emesso fatture. In data 22.4.2021 ha trasmesso una dichiarazione IVA integrativa senza indicare il volume di affari. In data 30.11.2020 ha presentato una dichiarazione ai fini ES,sempre per l'anno di imposta 2019 ,recante una perdita di euro
92,00 e il 29.7.2021 ha trasmesso una dichiarazione integrativa ES ,evidenziando un reddito pari ad euro
292.762,00.Ancora ,ai fini irap, in data 30.11.2020 ,ha presentato una dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019 indicando ricavi pari a zero .In data 29.07.2020 ha presentato dichiarazione integrativa irap, per il medesimo periodo di imposta, indicando ricavi pari ad euro 6.099.636,00 ed infine ha emesso la prima fattura solo in data 11.5.2020.Detto questo sicuramente è di tutta evidenza, come ancora correttamente afferma parte resistente ,che la TAX and LEGAL ADVISOR ,in quanto priva di qualunque struttura organizzata, non fosse in grado di erogare nè alla società ricorrente né a nessun'altro,prestazioni di servizio e pertanto assolutamente impossibilitata ad erogare ,nel periodo 2018-2020, le attività di consulenza,supporto e/o formazione alle imprese così come sostenuto da parte ricorrente. In sostanza ,alla luce di quanto detto, e per ritornare a quanto affermato all'inizio,,parte ricorrente non ha rispettato la regola fondamentale di riparto dell'onere della prova che è disciplinata dall'art. 2697 c.c. per il quale”chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.Con riferimento,infine,alla lamentata entità delle sanzioni,nel caso che ci occupa,avendo ritenuto, l'ufficio, l'utilizzo di false fatturazioni, ha correttamente applicato le sanzioni previste dall'art. 1 comma 3 del d.lgs. n.471/1997.Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese e competenze di giudizio, liquidate in
€ 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Potenza il 24/10/2025 Il Relatore: Dott.
GA SA Il Presidente: Dott. Filomena Egidia Cervino
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC303T200693 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 494/2025 depositato il
29/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il11.3.2025,(rgr n.153/2025), la società Ricorrente_1 S.R.L. in persona del legale rappresentante pro.tempore, impugnava l'avviso di accertamento n. TC303T200693 dell'Agenzia delle Entrate di Potenza, iva ed altro, per i seguenti motivi: annullabilità dell'avviso di accertamento per infondatezza e/o inconsistenza dei presupposti di fatto/mezzi di prova posti a suo fondamento in violazione degli artt.7 commi 1 della legge n.212/2000 e 42 del dpr n.600/1973; inapplicabilità della sanzione amministrativa ordinaria in applicazione del principio della proporzionalità di cui all'art. 7 comma 1 del d.lgs.
n.472/1997. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate impugnando, punto per punto, quanto affermato da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte vista la normativa e gli atti,rigetta il ricorso.
Infatti,come correttamente afferma parte resistente,l'art. 2697 del c.c. recita:”chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.Per cui ,in tema di IVA, una volta che l'amministrazione finanziaria ha assolto la prova(ad esempio mediante la dimostrazione che l'emittente è una “cartiera” o una società fantasma) dell'oggettiva inesistenza delle operazioni,spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'iva e/o della deduzione dei relativi costi,provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,senza che,tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione delle fatture, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale una operazione fittizia.(cfr Cass. n. 1719/2018.(Cass. ordinanza n. 430 del 14.1.2020).Poi in tema di motivazione rafforzata, la S.C. ,con ordinanza n. 20816 del 25.7.2024, ha affermato che la stessa non ha inciso sulla ripartizione dell'onere della prova ma si è limitata a disciplinare una regola di giudizio e di valutazione della prova,a cui deve attenersi il giudice tributario. In sostanza, con ordinanza citata e con altre decisioni conformi, la S.C ha condiviso l'operato delle Commissioni Tributarie che ,in relazione al caso che ci occupa,una volta considerata fondata la pretesa dell'ufficio in merito all'inesistenza oggettiva delle operazioni,hanno ritenuto”
….non fornita la prova contraria della effettiva esistenza dell'operazione, non essendo data prova della coincidenza delle operazioni commerciali con la sua espressione documentale, a fronte della falsità della rappresentazione contabile di cui alle fatture utilizzate,non potendo l'onere della prova essere assolto mediante produzione delle sole fatture”. (Cass. ordinanza n.32217 21.11.2023 e sent. N.3488 del 7.2.2024).
I giudici di legittimità hanno chiarito che,anche alla luce della nuova disciplina,una volta dimostrata dal fisco, anche tramite presunzioni semplici,l'oggettiva inesistenza delle operazioni,è onere del contribuente,sia ai fini della deduzione del costo sia ai fini della detrazione dell'iva,provare l'esistenza delle transazioni contestate
(ordinanza n.16493 del 13 giugno 2024).Ora la società ricorrente, per tutti gli aspetti che hanno concorso alla determinazione del credito di imposta,dalla predisposizione della documentazione alla organizzazione e somministrazione dei corsi, si è rivolta ad una società terza la”Società_1 SPA” esercente l'attività di”Corsi di Formazione e corsi di aggiornamento professionale”,attualmente in custodia giudiziale.
La società terza,che avrebbe dovuto predisporre attività di formazione svolta per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 quali” big data ed analisi dei dati,, cloud e fog computing,cyber security,sistemi cyber fisici,prototipazione rapida,sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,robotica avanzata e collaborativa,interfaccia uomo macchina,manifattura additiva,internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali ”,risulta essere una società non operativa dal 2017 al 2020. In tale arco temporale non risulta intestataria di utenze e non ha dipendenti, come emerge dalle analisi delle dichiarazioni trasmesse come sostituto di imposta ai fini IVA,per non aver effettuato acquisti significativi allo svolgimento dell'attività. Per l'anno di imposta 2019,in data 30.6.2020, ha dichiarato un volume di affari di Euro 27.876,00 pur non avendo emesso fatture. In data 22.4.2021 ha trasmesso una dichiarazione IVA integrativa senza indicare il volume di affari. In data 30.11.2020 ha presentato una dichiarazione ai fini ES,sempre per l'anno di imposta 2019 ,recante una perdita di euro
92,00 e il 29.7.2021 ha trasmesso una dichiarazione integrativa ES ,evidenziando un reddito pari ad euro
292.762,00.Ancora ,ai fini irap, in data 30.11.2020 ,ha presentato una dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019 indicando ricavi pari a zero .In data 29.07.2020 ha presentato dichiarazione integrativa irap, per il medesimo periodo di imposta, indicando ricavi pari ad euro 6.099.636,00 ed infine ha emesso la prima fattura solo in data 11.5.2020.Detto questo sicuramente è di tutta evidenza, come ancora correttamente afferma parte resistente ,che la TAX and LEGAL ADVISOR ,in quanto priva di qualunque struttura organizzata, non fosse in grado di erogare nè alla società ricorrente né a nessun'altro,prestazioni di servizio e pertanto assolutamente impossibilitata ad erogare ,nel periodo 2018-2020, le attività di consulenza,supporto e/o formazione alle imprese così come sostenuto da parte ricorrente. In sostanza ,alla luce di quanto detto, e per ritornare a quanto affermato all'inizio,,parte ricorrente non ha rispettato la regola fondamentale di riparto dell'onere della prova che è disciplinata dall'art. 2697 c.c. per il quale”chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.Con riferimento,infine,alla lamentata entità delle sanzioni,nel caso che ci occupa,avendo ritenuto, l'ufficio, l'utilizzo di false fatturazioni, ha correttamente applicato le sanzioni previste dall'art. 1 comma 3 del d.lgs. n.471/1997.Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese e competenze di giudizio, liquidate in
€ 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Potenza il 24/10/2025 Il Relatore: Dott.
GA SA Il Presidente: Dott. Filomena Egidia Cervino