Sentenza 4 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA053 14 /03 P SU IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto GIURAMENTO DECIS I SEZIONE SECONDA CIVILE FORMULA SOMAZIONE PROVA ANIMUS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: JONANDI Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 12003/00 Cron.11752 - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO 1464 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.17/12/02 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AR ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DE MARTINO, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO GOMIRATO, giusta delega in atti;
ricorrente - contro elettivamente domiciliato in ROMA VIAURSO EMANUELE, | ACHILLE PAPA 21, presso 10 studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che lo difende unitamente ENRICO GUGLIELMUCCI, giusta delega in2002 all'avvocato 1661 atti;
-1- D - controricorrente avverso la sentenza n. 30/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 07/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito 1'Avvocato REMO PANNAIN, per delega dell'Avv. GAMBERINI MONGENET Rodolfo, depositata in udienza difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 25.11.1995 De AR Con atto di citazione del Alessandro convenne innanzi al Tribunale di Trieste RS Emanuele esponendo di aver posto in essere in favore di costui due donazioni aventi ad oggetto, rispettivamente, L. 100 milioni in obbligazioni FINRPO S.p.a., a far tempo dal 1988 sotto forma di titoli al portatore divenuti nominativi nel 1993, e 150.000 titoli azionari della stesa società girate attraverso autenticate da notaio il 17.11.1990 e 11 10.12.1990, per un valore complessivo di L. 150 milioni, pari al 15% del capitale sociale;
che gli atti cennati, compiuti per puro spirito di liberalità, erano nulli per difetto di forma e revocabili per ingratitudine. Chiedeva, pertanto, l'attore che fisse dichiarata la nullità dei contratti o che gli stessi fossero revocati, con l'ordine, in entrambi i casi, di restituzione. Il convenuto contestava il dedotto avverso sostenendo che le azioni erano state da lui regolarmente acquistate nel 1990 e che le obbligazioni mai erano state di proprietà del De AR nel quale in ogni caso, difettava l'animus donandi poiché la del capitale sociale eraredistribuzione avvenuta in adempimento di precisi vincoli associativi. Negava, inoltre, ogni ipotesi di ingratitudine. Il Tribunale rigettava la domanda e la sentenza era confermata dalla Corte di Appello con sentenza del 3.12.1999 7.2.200. La Corte osservava: a) che sulla donazione delle obbligazioni era stato deferito dall'attore al convenuto, che 10 aveva prestato, il giuramento decisorio;
che 1'appellante deferente ora eccepiva la contraddittorietà dei capitoli con la consequenza che il giuramento era privo del carattere della decisorietà; che l'assunto del ricorrente non era condivisibile poiché la contraddizione era solo apparente, concernendo il primo capitolo il fatto puro e semplice dell'avvenuto trasferimento dei titoli ed il secondo che, ove il trasferimento fosse stato possibile teorizzare e ritenere, esso avvenuto a titolo i donazione e senza corrispettivo;
che le due circostanze si completavano e non erano in contraddizione tra loro;
b) che, quanto alle azioni non era stato provato l'animus donandi essendo il trasferimento avvenuto nell'ambito di un rapporto societario in previsione di un diverso bialciamento della partecipazioni, come si intuiva da una lettera del De AR che, quanto meno, induceva a dubitare della presenza dell'animus donandi,dovendosi, peraltro, far carico all'attore della prova circa la sussistenza di esso. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il De nardo con cinque motivi. L'RS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge ( artt. 2739 C.C. e4 233 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. il ricorrente T sostiene che quanto al trasferimento dei titolo obbligazionari, la decisione di merito si era fondata sul giuramento del quale, dopo la prestazione, erano emerse le inammissibilità per essere stato 10 stesso ragioni di deferito su due capitoli tra loro assolutamente inconciliabili. Nel secondo motivo, sempre al riguardo del giuramento, si deduce difetto di motivazione su punto decisivo della controversia avendo la Corte di appello illogicamente escluso la contraddittorietà delle circostanze contenute nella formula del giuramento, una delle quali contenente piuttosto che fatti storici, mere ipotesi e congetture concernenti il trasferimento dei titoli. Nel terzo motivo, viene denunciata, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 769, 782 e 1418 c.c. avendo la Corte di merito erroneamente escluso la gratuità della cessione delle azioni pur essendo stata la stessa operata senza alcun vincolo giuridico o costrizione e senza alcun vantaggio о scopo direttamente ° indirettamente patrimoniale.La stessa ragione di creare una certa pariteticità nelle partecipazioni azionarie individuata dalla Corte di merito no smentiva, ed anzi, rafforzava, l'assunto della gratuità della cessione che doveva essere dichiarata nulla per difetto del requisito della forma pubblica ad substantiam. Col quarto mezzo si denunzia difetto e contraddittorietà di motivazione non essendo la Corte di merito, dopo aver attribuito carattere patrimoniale all'interesse perseguito dalle parti, riuscita ad individuare l'interesse economico o il vantaggio in vista del quale il De AR si sarebbe determinato a cedere all'RS una parte consistente del proprio patrimonio azionario. La lettera a firma del D'RS dalla quale era stato tratto l'indizio della patrimonialità della cessione non appariva determinante poiché lo scritto di riferiva all'assetto esistente al momento della sua stesura e non era riferibile a quanto avvenuto due anni prima. violazione e falsaNel quinto motivo si denunzia applicazione dell'art. 2967 C.C. per avere la decisione appellata fatto mal governo dei principi sull'onere della prova avendo fatto carico all'attore di dimostrare la sussistenza dell'animus donandi quando questo, in mancanza di qualsiasi controprestazione al trasferimento, doveva essere presunto 0, in ogni caso, doveva spettare al beneficiario dell'atto, al quale veniva richiesta la restituzione dei beni, la dimostrazione dell'esistenza di una causa di giustificazione diversa dallo spostamento gratuito di ricchezza in suo favore. Il ricorso non è fondato per nessuno dei profili di censura addotti. Il primo ed il secondo motivo, tra loro intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi vanno disattesi. L'esame delle decisiorietà della formula del giuramento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è, perciò, incensurabile in cassazione se supportato da adeguata motivazione adeguata ed esente da vizi logici. Nella specie la Corte d'Appello ha apprezzato con sufficiente coerenza sia la decisorietà che la non contraddittorietà dei due capitoli sui quali il giuramento verteva, con motivazione dalla quale emergono con chiarezza le ragioni sulle quali si basa la decisione ed il ricorrente, lungi dal formulare critiche alla logica dell'argomentazione, si limita a contestare il convincimento ви del giudice di merito ribadendo i motivi di appello già coerentemente da questi disattesi. Anche il terzo ed il quarto motivo, essendo tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente e sono da disattendere. La Corte ha innanzitutto ha individuato nella finalità della partecipazioni distribuzione tra i soci delle diversa la gratuità la ragione per escludere azionarie dell'attribuzione patrimoniale delle azioni dal De AR all'RS. I due motivi in esame, al di là della contestazione globale dell'assunto decisorio, non fanno chiarezza e non diradano il dubbio sulla sussistenza dell'animus e della causa donandi, in relazione ai quali spettava all'attore (odierno ricorrente) fornire la prova dal momento che egli chiedeva la restituzione dei beni oggetto della donazione di cui assumeva la nullità. Orbene, poiché la dedotta nullità non risulta immediatamente dall'atto medesimo о dal suo contenuto ma deriva da circostanza ad esso estranee era onere della parte deducente provarne i fatti costitutivi, quelli, cioé, che nella specie integravano l'attribuzione patrimoniale fatta con spirito di liberalità, non potendo il giudice, pur di fronte ad un vizio dell'atto rilevabile di ufficio, supplire all'inerzia della parte e porsi alla ricerca degli elementi di fatto non presupposti per la invaliditàgià acquisiti ma solo dell'atto. E, più in particolare, 11 ricorrente non ha criticato adeguatamente il vero nucleo della decisione censurata ( cfr. sent. pag. 9) laddove essa ha riferito alla cessione delle azioni la lettera in data 15.4.1992 a firma del ricorrente e che, valutata come comportamento successivo al negozio, ha assunto nel giudizio di merito la valenza di elemento che quanto meno poneva in dubbio 1' esistenza dell'animus donandi. Ebbene, questo argomento fondamentale non viene fatto oggetto di censura se non per l'aspetto della distanza temporale della lettera in questione sé, dell'atto impugnato, circostanza che, di per non è affatto rilevante o comunque non è decisiva per inficiare la validità dalla ratio decidendi, dal momento che l'art. 1362 c.C., nel consentire al giudice chiamato ad interpretare il contratto di apprezzare anche il comportamento delle parti successivo ad esso, prescinde dalla distanza temporale della condotta valutata rispetto alla data di perfezionamento del consenso, purché essa, nel momento in cui viene posta in essere, sia comunque riferibile al contratto pregresso ed agli effetti da esso prodotti e permanenti nella sfera patrimoniale delle parti. Il quinto motivo rimane superato da quanto detto nell'esame essendo agli stessi dei due precedenti motivi consequenziale. Il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare interamente le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti. A Così deciso in Roma addi 17 dicembre 2002 nella camera di I R E . L 3 consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di L 0 E C 0 N 2 Cassazione. A . C a i R N n I P Il Consigliere estensoreII Valarum a IL PRESIDENTE t O A a T A Y s 4 T Guard du I e S c - IL CANCELLIERE C1 O n a Francesco CataniaFrancesca P a r m E o F D R