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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di ZA
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 101/2023 R.G.
promossa
da
c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. MOCCIA FLAVIO giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv.
GARON VALENTINA , giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: altri rapporti condominiali
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/02/2025 sulle
1 seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
“…[omissis]…
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
«nel merito, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria con particolare riferimento a quella di accertamento e dichiarazione della effettiva lesione di decoro e la conseguente domanda risarcitoria;
in via riconvenzionale (condizionata): nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, accertare e dichiarare in capo al il dovere di (com)partecipare integralmente CP_1
o parzialmente alle spese per il ripristino e la manutenzione delle zone considerate lesive del decoro;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e dei procedimenti di mediazione esperiti dinanzi all'Organismo di mediazione forense di ZA
e spese generali come per legge, con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto».
2 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di
ZA:
1) IN VIA PRINCIPALE, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato, sia in fatto che in diritto, per i motivi indicati nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
335/2023 del Tribunale di ZA;
2) IN OGNI CASO, con vittoria di spese di lite, competenze e onorari, di tutti i gradi di giudizio.
3) IN VIA ISTRUTTORIA si reiterano le istanze formulate in primo grado con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc sulle quali il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi e, pertanto,
si chiede ammettersi:
A. prova orale per testi sulle seguenti circostanze, tutte precedute dalla locuzione “Vero che”:
1) Con mediazione del 2017 (cfr. doc. 17 di parte attrice) Pt_1
si impegnava al ripristino della fontana e alla cura continuativa del verde esterno?
2) provvedeva, dopo numerosi solleciti (cfr. docc. 32 e Pt_1
32A fascicolo di primo grado di parte attrice), solo al ripristino della fontana?
3 3) Nel suo ruolo di Amministratore del più Controparte_1
volte si faceva portavoce delle lamentele dei condomini in merito al degrado di giardino esterno e atrio interno (cfr. doc. 16
fascicolo di primo grado di parte attrice)?
4) I condòmini, pur di vedere ripristinato il decoro del fabbricato, in ogni assemblea esprimevano la loro disponibilità
a contribuire alle spese di manutenzione e risanamento di giardino esterno e atrio interno?
5) Nelle occasioni di cui al capo 4 rifiutava qualsiasi Pt_1
proposta senza esprimere ragionevoli motivazioni?
6) In più occasioni prometteva di intervenire per la Pt_1
sistemazione di giardino esterno e atrio interno, per poi omettere qualsiasi 5tggytipo di attività di manutenzione e ripristino?
7) Nella sua esperienza professionale il è Controparte_1
l'unico condominio con rocce e vasche nell'atrio di ingresso che abbia amministrato?
8) L'atrio – e tutto il condominio – veniva progettato su commissione dello stesso per dare al fabbricato maggior Pt_1
prestigio ed un'esclusiva identità estetica?
9) Gli spazi riservati alla zona di ingresso, le vasche e le rocce,
per come venivano progettati, conferiscono al fabbricato maggior prestigio estetico e, per l'effetto, maggior valore economico?
10) Giardino esterno e atrio interno, nello stato in cui si trovano
4 (cfr. docc. da 9A a 9Q e docc. da 33 a 35 fascicolo di primo grado di parte attrice), impediscono la realizzazione dello scopo per cui furono progettati?
11) Giardino esterno ed atrio interno, regolarmente manutenuti,
realizzano lo scopo per cui furono progettati, a giovamento del decoro del fabbricato (cfr. docc. 3 e docc. 27, 28 e 28A fascicolo di primo grado di parte attrice)?
12) Nel percorrere il vialetto di ingresso esterno e nell'osservare l'atrio al piano terra si denota sporcizia e assenza di manutenzione?
13) Avete da poco acquistato un immobile a ZA?
14) Trai vari appartamenti visitati ve n'era uno al piano primo del Controparte_1
15) Avete desistito dall'acquisto anche perché vi venivano riferite le problematiche inerenti a giardino interno ed esterno?
Si indicano come testi i sigg.ri: residente a Testimone_1
ZA (BZ) per i capi da 1 a 7, arch. residente Testimone_2
a ZA (BZ) per i capi da 8 a 11, arch. Testimone_3
residente a [...] e residente a Testimone_4
Pergine Valsugana (TN) per il capo 12, dott. Testimone_5
residente a [...] per i capi da 13 a 16.
B. interpello formale di parte attrice appellante sig.
sulle seguenti circostanze, tutte precedute dalla Parte_1
locuzione “Vero che”:
16) Fino al 2014 il giardino esterno era regolarmente
5 manutenuto (cfr. doc. 3 e 36 fascicolo di primo grado)?
17) Nell'annuncio di vendita della sul sito CP_2
“Immobiliare.it” relativo all'attico PM20 veniva inserita la foto del verde esterno al condominio, e precisamente quella di cui al doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice?
18) Nell'annuncio di vendita della sul sito CP_2
“Immobiliare.it” relativo all'attico PM20 si ometteva la produzione di qualunque immagine attuale del giardino esterno e dell'atrio interno, nonostante fossero in proprietà esclusiva del medesimo appartamento?
19) Nell'ottobre 2018 effettuava dei lavori di ripristino parziale delle rocce poste nell'atrio interno del condominio (cfr. doc. 4B
fascicolo di primo grado)?
20) Su tali lavori e sulle piante installate veniva omessa qualsiasi manutenzione?
21) Vero che delle piante installate nel 2018 l'unica ancora presente è l'albero deceduto posto in una delle due vasche piccole ai lati dell'ascensore?
22) La tematica della manutenzione del verde esterno e del ripristino dell'atrio interno veniva riproposta dai condomini ad ogni assemblea?
23) Tutti gli anni, ed in particolare nel 2018, nel 2019, nel 2020
e anche nel 2021, per favorire il decoro condominiale i condomini sollecitavano la manutenzione ed il ripristino del verde esterno e dell'atrio, offrendosi di partecipare alla relativa
6 spesa?
24) Nell'assemblea del 26.09.2018 (cfr. doc. 11 fascicolo di primo grado di parte attrice) si impegnava ad una pulizia e una manutenzione continua dell'atrio al piano terra in proprietà
della CP_3
25) Nell'assemblea del 18.03.2019 (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado di parte attrice) si impegnava a ripristinare la fontana e allestire l'atrio con piante artificiali entro lo stesso mese di marzo?
26) Nell'assemblea del 21.08.2019 (cfr. doc. 13 fascicolo di primo grado di parte attrice), per giustificare il mancato rispetto dell'impegno preso nell'assemblea del 18.03.2019 dichiarava che la ditta incaricata dei lavori stava per chiudere?
27) Con mail del 26.09.2019 sua figlia, sig.ra CP_4
inviava una mail ai condomini in cui avvisava che la manutenzione del verde esterno sarebbe stata seguita da una ditta specializzata e che in pari data si sarebbe incontrata con il condomino sig. per discutere della proposta di CP_5
ripristino dell'atrio interno formulata nell'assemblea del
21.08.2019 (cfr. doc. 38 fascicolo di primo grado di parte attrice)?
28) Nell'assemblea del 23.10.2019 (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado di parte attrice) dichiarava che entro il mese di novembre avrebbe sistemato le vasche e che, in difetto, il avrebbe potuto procedere in autonomia? CP_1
7 29) L'impegno preso nell'assemblea del 23.10.2019 veniva da lei disatteso?
30) Nell'assemblea del 21.01.2020 (cfr. doc. 15 fascicolo di primo grado di parte attrice), a cui lei partecipava conferendo delega alla figlia i condomini all'unanimità CP_4
decidevano che ella si sarebbe incontrato con l'Amministratore
per concordare interventi sulle aree verdi esterne e sull'atrio,
riscontrando le aspettative e le proposte degli altri condomini?
31) L'accordo raggiunto in sede di mediazione del 2017 (cfr. doc.
17 fascicolo di primo grado di parte attrice) prevedeva il ripristino della fontana e la cura del verde esterno?
32) Solo dopo numerosi solleciti (cfr. docc. 32 e 32A fascicolo di primo grado di parte attrice) provvedeva al ripristino della sola fontana?
33) Gli unici cani di media/grossa taglia presenti nel
Condominio sono suoi e di sua figlia CP_4
34) In più occasioni sono stati trovati escrementi di cane di taglia media/grande nel giardino esterno, come per esempio in data 11.12.2021 davanti al portone di ingresso del CP_1
(cfr. docc. 39 e 39A fascicolo di primo grado di parte attrice)?
C. Consulenza Tecnica d'Ufficio affinché sia accertato che,
considerato il contesto immobiliare e le peculiarità estetiche e architetturali del fabbricato su cui si inseriscono, giardino esterno ed atrio interno, in proprietà del sig. Parte_1
così come indicati nella planimetria sub Doc. 08, costituiscono
8 motivi caratterizzanti l'identità ed il decoro dell'edificio condominiale, e che lo stato di fatto in cui giacciono è lesivo del decoro estetico-architettonico del condominio, con conseguente danno all'intero Condominio e alle singole unità immobiliari che lo compongono.
Con riserva di meglio precisare una proposta di quesito da sottoporre al nominando Consulente e di nominare proprio consulente tecnico di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il condominio citava dinanzi al Tribunale di Controparte_1
ZA condomino e proprietario esclusivo Parte_1
della p.m. 20, per sua caratteristica facente parte integrante del decoro architettonico dell'edificio condominiale, caratterizzato da particolare pregio ed appartenente ad una fascia di qualità
signorile, per sentir accertare la lesione del decoro estetico-
architettonico a causa dello stato di incuria in cui si trovano il giardino interno ed esterno della predetta p.m. e di conseguenza sentir condannare il convenuto al ripristino delle suddette aree e al risarcimento del danno economico e del danno morale causati al e ai proprietari delle singole unità CP_1
immobiliari, determinando un importo dovuto ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
A sostegno delle proprie domande, il ha esposto CP_1
che il giardino esterno, comprese le vasche, il ruscello ed il laghetto nonché la zona interna delle vasche e rocce poste
9 lateralmente e posteriormente all'ascensore condominiale sono accorpate alla p.m. di proprietà di e giacciono in tale Pt_1
stato di abbandono ed incuria da arrecare pregiudizio estetico ed architettonico al nel suo complesso ed alle CP_1
proprietà dei singoli condomini;
che nonostante innumerevoli sollecitazioni da parte di alcuni condomini al proprietario della p.m. 20, di provvedere al ripristino e alla Parte_1
regolare manutenzione del giardino, offrendo pure di farsi carico delle relative spese , il convenuto mai ha provveduto;
che con delibera assembleare del 13.03.2017, ai fini della tutela e del mantenimento del decoro veniva incaricata una CP_6
ditta esterna per la cura e manutenzione del giardino esterno,
ma che tale delibera veniva impugnata da il Parte_1
quale in esito al procedimento di mediazione si impegnava a continuare nel tempo alla manutenzione del proprio giardino;
che tuttavia non rispettava l'impegno assunto per cui la Pt_1
situazione di lesione del decoro del restava CP_1
immutata; che nonostante in sede di assemblea condominiale in varie occasioni promettesse di sistemare il Parte_1
giardino esterno e le vasche interne, ed esperito un ultimo vano tentativo di soluzione bonaria della questione, nulla veniva intrapreso dallo stesso.
In diritto il condominio richiamava l'art. 8 lett. h del regolamento di condominio, ai sensi del quale “il giardino è di
proprietà della pm 20 con l'obbligo a mantenerlo in buono stato” .
10 Costituendosi in giudizio il convenuto Parte_1
contestava lo stato di abbandono del giardino ed ogni fondamento delle pretese attoree, evidenziando come l'obbligo imposto dal regolamento del condominio riguardi semplicemente e unicamente “l'obbligo a mantenerlo in buono
stato”, senza alcun riferimento alle modalità di mantenimento.
In diritto eccepiva la carenza di legittimazione attiva del deducendo la mancanza di interesse attuale e CP_1
concreto alla coltivazione della causa da parte del CP_1
mancando la dimostrazione di una situazione di trascuratezza o abbandono o degrado idonea a ledere il decoro architettonico dell'edificio, nella sua accezione spiegata dalla giurisprudenza come estetica visibile dall'esterno dell'edificio.
In via riconvenzionale e condizionata al solo accoglimento delle domande attoree, il convenuto chiedeva di riconoscere l'obbligo dei condomini interessati al ripristino del giardino a farsi carico delle spese globali per gli interventi dovuti, ovvero la partecipazione degli stessi alle spese per il ripristino e la manutenzione delle aree de quo.
La causa veniva trattenuta in decisione senza attività
istruttoria.
Con sentenza n.335/2023 dd. 24/04/2023 il Tribunale
condannava il convenuto quale proprietario Parte_1
della p.m. 99 in p.ed. 4824 in P.T. 6046/II C.C. Gries, a ripristinare a sue spese, entro 90 giorni dalla data sentenza - a
11 mezzo di una ditta specializzata da scegliersi tra tre preventivi a lui sottoposti entro 30 giorni dall'amministratore del
- il decoro del giardino esterno e Controparte_1
dell'atrio condominiale, accorpati alla citata p.m. 99, come indicato in motivazione;
fissavaex art. 614-bis a carico del convenuto una penale di € 150,00 al dì per Parte_1
ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui al precedente punto n. 1, a decorrere dal 91.mo giorno dalla data della sentenza;
disponeva che la spesa sostenuta dal convenuto per la sistemazione dell'atrio condominiale sia Parte_1
suddivisa tra tutti i condòmini del Controparte_1
ordinava al convenuto di curare anche
[...] Parte_1
in futuro il decoro del giardino esterno e dell'atrio condominiale,
accorpati alla citata p.m. 99, secondo le modalità indicate;
condannava il convenuto a rifondere al le spese Controparte_1
processuali.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione
[...]
censurando nei motivi di gravame la qualifica del Pt_1
giardino interno ed esterno di proprietà esclusiva dell'appellante quali elementi integranti il decoro architettonico dell'edificio condominiale ritenuto di particolare pregio e le conseguenti statuizioni poste a suo carico.
Costituendosi in questo grado del giudizio il ha CP_1
contestato le avversarie deduzioni prendendo posizione sui
12 motivi di gravame avversari e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La Cons. Istruttore ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione nel giorno 27.11.2024 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Con ordinanza del 13.02.2025, in esito alle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
12.02.2025, la Cons. Istruttore ha rimesso la causa dinanzi al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Condominio ha avviato la presente Controparte_1
vertenza a tutela del decoro architettonico e della dignità sociale
dei condomini, oltre che del valore economico delle parti comuni e
di quelle esclusive, stante una situazione di degrado e abbandono della zona di vasche e rocce situata all'interno dell'atrio condominiale e del giardino esterno comprese le vasche il ruscelletto ed il laghetto, di proprietà esclusiva del condomino Deduce infatti, il Codominio che Parte_1
dette zone si fondono idealmente e visivamente con gli spazi
comuni circostanti in cui sono inglobate, divenendo funzionali
soprattutto per le specifiche ed inusuali caratteristiche che le
contraddistinguono, al decoro dell'intero edificio, nonché veri e
propri componenti essenziali del decoro architettonico del
fabbricato. Ha quindi chiesto la condanna del convenuto al ripristino delle aree di giardino interne ed esterne e
13 l'applicazione delle misure ex art.614 bis c.p.c., previo accertamento della condotta lesiva del decoro estetico-
architettonico del e del decoro morale del CP_1
e dei singoli condomini posta in essere dallo stesso, CP_1
nonché del danno economico conseguente e della condotta lesiva.
1.2 Il Tribunale nella impugnata sentenza richiama le disposizioni di cui agli artt. 1120 e 1122 c.c. e , ritenendo che gli elementi ornamentali formati da vasche, pietre, giardini,
ponti, che insistono sulla proprietà esclusiva del CP_1
concorrano a costituire il decoro architettonico Parte_1
dell'edificio fornendo utilità a tutti i titolari delle unità
immobiliari in condominio.
Interpretando l'art.1122 c.c. in “chiave attiva”, la Prima Giudice
ha ritenuto vietata non solo ogni attività, bensì anche ogni omissione del singolo sulla propria unità dalla quale possa derivare un pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio comune. Ha, inoltre, rilevato che in base al regolamento condominiale approvato dall'assemblea il giardino è di proprietà
della p.m. 20 il cui proprietario è gravato dall'obbligo di tenerlo in buono stato di manutenzione.
2. La decisione è appellata da che censura in Parte_1
sostanza tutti i punti della “sentenza che concorrono a
qualificare il giardino interno ed esterno di proprietà esclusiva del
sig. quali elementi sostanziali del decoro condominiale di Pt_1
14 un edificio peraltro distinto da particolare ed elevato pregio
estetico ed i punti specifici che individuano in capo all'appellante
un obbligo di facere al fine di non pregiudicare il decoro
condominiale”
2.1 Con il primo mezzo l'appellante denuncia violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 1122 c.c. con riferimento alla
qualificazione del giardino esterno ed interno (rectius atrio) quali
elementi costitutivi del bene giuridico – motivazione errata.
Censura l'appellante la decisione impugnata per aver esteso il concetto di decoro architettonico, per giurisprudenza relativo alla facciata dell'edificio, fino a ritenere che gli elementi ornamentali formati da vasche, pietre, giardini, ponti che insistono sulla proprietà esclusiva di Parte_1
concorrono a costituire il decoro architettonico dell'edificio, in quanto forniscono utilità a tutti i condomini. Secondo il primo giudice, invero, il decoro non si riferisce alla sola facciata, ma riguarda tutto il complesso visibile del condominio, e quindi anche l'atrio condominiale, nella specie caratterizzato, appunto,
da un insieme di strutture ornamentali e finiture di particolare pregio.
Ora, può sicuramente affermarsi che la zona di entrata del
(come raffigurata nelle fotografie in atti) è CP_1
caratterizzata dalla presenza di elementi ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio imprimendo allo stesso una ben determinata armonica fisionomia e la cui
15 particolare struttura e la complessiva armonia conferiscono all'immobile una propria specifica identità.
Può altrettanto condividersi la considerazione che qualora gli elementi decorativi caratterizzanti l'edificio o anche sue singole parti o suoi singoli elementi dotati di sostanziale autonomia vengano modificati, in modo visibile e significativo, tale da riflettersi negativamente sull'aspetto armonico dell'edificio,
possa configurarsi un pregiudizio del decoro architettonico dell'immobile.
2.2 Nella fattispecie l'atrio d'ingresso all'edificio condominiale con il vano scale ed il vano ascensore in acciaio e vetro trasparente che consente la vista dall'intero verso l'esterno e viceversa, dà accesso alle singole unità di proprietà esclusiva dei condomini, è concepito e realizzato con particolari finiture e strutture in legno pregiato e, appunto, elementi di arredo, quali vasche e rocce caratterizzanti la zona interna, come anche le vasche, la fontana, il laghetto e le rocce caratterizzanti la zona del giardino esterno. Queste strutture ed elementi d'arredo modellano la fisionomia dell'edificio nel suo complesso e ne determinano il decoro architettonico.
3 Ciò non di meno, e venendo al secondo motivo di gravame,
con il quale l'appellante lamentaviolazione e/o falsa
applicazione dell'art. 1122 c.c. con riferimento ai comportamenti
inibiti dalla norma – motivazione errata , va chiarito che la norma dell'art. 1122 c.c. stabilisce che il condomino non può
16 eseguire nell'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva ovvero nelle parti destinate normalmente all'uso comune che siano attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale,
opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determino pregiudizio …al decoro architettonico dell'edificio.
Nel concetto di opera deve intendersi ricompresa ogni attività
materiale realizzantesi in un facere. L'ambito di applicazione della norma riguarda dunque una condotta attiva che arrechi danno alla cosa comune o, per quanto qui interessa, alteri il decoro architettonico dell'edificio. L'alterazione del decoro architettonico deve essere conseguente ad una trasformazione significativa, ad una immutazione dell'originario aspetto idonea ad elidere o ridurre le utilità retraibili dalla cosa comune e deve,
dunque, rilevare sul piano funzionale.
Nella fattispecie il proprietario esclusivo dell'unità che omettendo di curare gli arredi verdi ed il giardino lascia in stato di abbandono ed incuria le vasche e le pietre porta-piante crea una situazione transeunte di disagio, ma non anche una modifica sostanziale degli elementi che definiscono la fisionomia dell'edificio.
Le fotografie dimesse dal (doc. 8 e 9°-9Q CP_1
rammostrano effettivamente una situazione di CP_1
incuria delle vasche ed aree rocciose situate attorno al vano ascensore nell'atrio di entrata al concepite per CP_1
contenere piante e quindi come arredo verde, in parte vuote, in
17 parte con qualche misera piantina. Nel giardino di proprietà
esclusiva di la fontana è secca, le vasche senza Parte_1
acqua ed il piccolo stagno senza pesciolini, il prato e le piante non sono curate, dando l'impressione di uno stato di abbandono.
Tale situazione, pur potendo comportare nei condomini disagio e suscitarne la sensibilità estetica, non assurge a pregiudizio per il decoro architettonico, difettando, come detto, il compimento di opere che comportino una trasformazione delle strutture pensate ad abbellimento della zona d'ingresso all'edifico condominiale.
4 Diversamente si atteggia la questione in relazione al giardino,
di cui al terzo mezzo di impugnazione, laddove il regolamento condominiale all'art.8, lett. h) impone al proprietario della p.m.
20 (ora p.m. 99) di mantenere in buono stato il giardino. La
trascuratezza del giardino risulta, come detto dalle fotografie dimesse in atti, nelle quali si vede il prato incolto, piante rinsecchite, la fontana fuori uso.
A prescindere, quindi, dalla configurabilità del pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio per omissione, l'obbligo di manutenzione per il proprietario dell'unità immobiliare p.m. 20,
ora p.m. 99, discende dal regolamento del Condominio.
Si tratta di un'obbligazione propter rem che impone al proprietario dell'unità immobiliare un obbligo di facere, la cui omissione comporta una violazione.
18 Accertata la mancata osservanza da parte dell'appellante dell'obbligo di tenere il giardino un buono stato, andrà
confermata la sua condanna al ripristino del buono stato del giardino a mantenere il quale lo stesso si è impegnato.
Il motivo di gravame va per quanto sin qui esposto respinto.
4.1 Quanto alla ripartizione delle spese per il mantenimento del giardino in buono stato, correttamente la sentenza di primo grado ha posto tali spese a carico del proprietario esclusivo dell'unità considerato che l'obbligo di manutenzione in capo al medesimo stabilito dal regolamento senza previsione di ripartizione delle relative spese tra i condomini, non può che significare che l'onere manutentivo comprende anche i relativi costi.
La difesa dell'appellante richiama a questo punto il concetto di decoro al quale concorre il giardino esterno per CP_6
sostenere, anche per ragioni di equità, la necessità di ripartire le spese di manutenzione fra tutti i condomini.
Basti qui ribadire quanto sopra già esposto circa la natura dell'obbligo di manutenzione del giardino ed il suo contenuto. Il
fatto che il giardino produca un'utilità di elemento ornamentale concorrendo a costituire il decoro architettonico dell'edificio non esclude (a prescindere dalle già esposte considerazioni circa la sussistenza di un pregiudizio) la presenza di un obbligo contrattuale assunto dal proprietario esclusivo dell'unità
immobiliare.
19 4.2 Resta assorbito il motivo di gravame attinente al vizio di ultrapetizione laddove il primo Giudice ha condannato l'appellante al ripristino del decoro del giardino e dell'atrio condominiale sul presupposto che l'omessa manutenzione dia luogo a lesione del decoro architettonico.
5 Per le sin qui esposte argomentazioni, l'impugnata sentenza va riformata in relazione all'accertamento della lesione del decoro architettonico conseguente all'omessa manutenzione del giardino interno posto nell'atrio resta ferma la CP_6
condanna ad adempiere all'obbligo di manutenzione del giardino esterno, stabilito dal regolamento condominiale.
Tale situazione impone di ridurre l'importo ex art.614 bis c.p.c.
dovuto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di mantenere in buono stato il giardino rispettivamente a ripristinarne il suo buono stato. Congruo ed equo risulta, in considerazione degli interessi coinvolti, dell'atteggiamento di resistenza dimostrato dall'appellante anche di fronte alla disponibilità dei condomini a farsi carico delle spese di manutenzione, l'importo giornaliero di € 20 al giorno.
Pertanto l'appellante va condannato a ripristinare rispettivamente mantenere in buono stato, a proprie spese, il giardino esterno della p.m. 99 di sua proprietà entro 90 giorni dalla data della presente sentenza, con le modalità indicate al unto 1) dell'impugnata sentenza (a mezzo di una ditta specializzata da scegliersi tra tre preventivi a lui sottoposti
20 entro 30 giorni dall'amministratore del CP_1 CP_1
; è fissato ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a carico
[...]
dell'appellante l'importo di € 20 per ogni giorno Parte_1
di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui sopra, a decorrere dal 91.mo giorno dalla data della presente sentenza;
ogni altra domanda è respinta.
5.1 La riforma parziale dell'impugnata sentenza comporta la necessità di provvedere ad una nuova ripartizione delle spese.
L'esito globale del giudizio vede principalmente soccombente l'appellante solo parzialmente vincitore il Parte_1
Condominio per cui appare giustificata la compensazione parziale delle spese nella misura di metà. è Parte_1
tenuto a rifondere al la metà delle spese di CP_1
entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di ZA,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza nr. 335/2023
emessa Tribunale di ZA, in data 24/04/2023 ed in parziale riforma della stessa,
condanna a ripristinare rispettivamente mantenere in Parte_1
buono stato, a proprie spese, il giardino esterno della p.m. 99 di
21 sua proprietà entro 90 giorni dalla data della presente sentenza,
con le modalità indicate al punto 1) dell'impugnata sentenza (a mezzo di una ditta specializzata da scegliersi tra tre preventivi a lui sottoposti entro 30 giorni dall'amministratore del
; Controparte_1
fissa ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a carico di Parte_1
l'importo di € 20 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui sopra, a decorrere dal 91.mo giorno dalla data della presente sentenza;
condanna a rifondere in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per intero:
per il primo grado di giudizio in complessivi € 9.324,05.- di cui
€ 1.701,00.- per la fase di studio, € 1.204,00.- per la fase introduttiva, €1.806,00.- per la fase istruttoria, € 2.905,00.- per la fase decisionale, oltre € 1.142,00.- per spese generali (15%
sul compenso totale) ed € 565,65.- per anticipazioni ed, IVA e
Cap come per legge;
per il secondo grado di giudizio in complessivi € 9.739,35.- di cui € 2.058,00.- per la fase di studio, € 1.418,20.- per la fase introduttiva, €1.523,00.- ( valore minimo) ed € 3.470,00.- per la fase decisionale, oltre € 1.270,35.- per spese generali ( 15% sul compenso totale) IVA e Cap come per legge;
22 dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio
ZA, così deciso il 09 aprile 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di ZA
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 101/2023 R.G.
promossa
da
c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. MOCCIA FLAVIO giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv.
GARON VALENTINA , giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: altri rapporti condominiali
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/02/2025 sulle
1 seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
“…[omissis]…
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
«nel merito, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria con particolare riferimento a quella di accertamento e dichiarazione della effettiva lesione di decoro e la conseguente domanda risarcitoria;
in via riconvenzionale (condizionata): nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, accertare e dichiarare in capo al il dovere di (com)partecipare integralmente CP_1
o parzialmente alle spese per il ripristino e la manutenzione delle zone considerate lesive del decoro;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e dei procedimenti di mediazione esperiti dinanzi all'Organismo di mediazione forense di ZA
e spese generali come per legge, con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto».
2 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
del procuratore di parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di
ZA:
1) IN VIA PRINCIPALE, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato, sia in fatto che in diritto, per i motivi indicati nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
335/2023 del Tribunale di ZA;
2) IN OGNI CASO, con vittoria di spese di lite, competenze e onorari, di tutti i gradi di giudizio.
3) IN VIA ISTRUTTORIA si reiterano le istanze formulate in primo grado con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc sulle quali il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi e, pertanto,
si chiede ammettersi:
A. prova orale per testi sulle seguenti circostanze, tutte precedute dalla locuzione “Vero che”:
1) Con mediazione del 2017 (cfr. doc. 17 di parte attrice) Pt_1
si impegnava al ripristino della fontana e alla cura continuativa del verde esterno?
2) provvedeva, dopo numerosi solleciti (cfr. docc. 32 e Pt_1
32A fascicolo di primo grado di parte attrice), solo al ripristino della fontana?
3 3) Nel suo ruolo di Amministratore del più Controparte_1
volte si faceva portavoce delle lamentele dei condomini in merito al degrado di giardino esterno e atrio interno (cfr. doc. 16
fascicolo di primo grado di parte attrice)?
4) I condòmini, pur di vedere ripristinato il decoro del fabbricato, in ogni assemblea esprimevano la loro disponibilità
a contribuire alle spese di manutenzione e risanamento di giardino esterno e atrio interno?
5) Nelle occasioni di cui al capo 4 rifiutava qualsiasi Pt_1
proposta senza esprimere ragionevoli motivazioni?
6) In più occasioni prometteva di intervenire per la Pt_1
sistemazione di giardino esterno e atrio interno, per poi omettere qualsiasi 5tggytipo di attività di manutenzione e ripristino?
7) Nella sua esperienza professionale il è Controparte_1
l'unico condominio con rocce e vasche nell'atrio di ingresso che abbia amministrato?
8) L'atrio – e tutto il condominio – veniva progettato su commissione dello stesso per dare al fabbricato maggior Pt_1
prestigio ed un'esclusiva identità estetica?
9) Gli spazi riservati alla zona di ingresso, le vasche e le rocce,
per come venivano progettati, conferiscono al fabbricato maggior prestigio estetico e, per l'effetto, maggior valore economico?
10) Giardino esterno e atrio interno, nello stato in cui si trovano
4 (cfr. docc. da 9A a 9Q e docc. da 33 a 35 fascicolo di primo grado di parte attrice), impediscono la realizzazione dello scopo per cui furono progettati?
11) Giardino esterno ed atrio interno, regolarmente manutenuti,
realizzano lo scopo per cui furono progettati, a giovamento del decoro del fabbricato (cfr. docc. 3 e docc. 27, 28 e 28A fascicolo di primo grado di parte attrice)?
12) Nel percorrere il vialetto di ingresso esterno e nell'osservare l'atrio al piano terra si denota sporcizia e assenza di manutenzione?
13) Avete da poco acquistato un immobile a ZA?
14) Trai vari appartamenti visitati ve n'era uno al piano primo del Controparte_1
15) Avete desistito dall'acquisto anche perché vi venivano riferite le problematiche inerenti a giardino interno ed esterno?
Si indicano come testi i sigg.ri: residente a Testimone_1
ZA (BZ) per i capi da 1 a 7, arch. residente Testimone_2
a ZA (BZ) per i capi da 8 a 11, arch. Testimone_3
residente a [...] e residente a Testimone_4
Pergine Valsugana (TN) per il capo 12, dott. Testimone_5
residente a [...] per i capi da 13 a 16.
B. interpello formale di parte attrice appellante sig.
sulle seguenti circostanze, tutte precedute dalla Parte_1
locuzione “Vero che”:
16) Fino al 2014 il giardino esterno era regolarmente
5 manutenuto (cfr. doc. 3 e 36 fascicolo di primo grado)?
17) Nell'annuncio di vendita della sul sito CP_2
“Immobiliare.it” relativo all'attico PM20 veniva inserita la foto del verde esterno al condominio, e precisamente quella di cui al doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice?
18) Nell'annuncio di vendita della sul sito CP_2
“Immobiliare.it” relativo all'attico PM20 si ometteva la produzione di qualunque immagine attuale del giardino esterno e dell'atrio interno, nonostante fossero in proprietà esclusiva del medesimo appartamento?
19) Nell'ottobre 2018 effettuava dei lavori di ripristino parziale delle rocce poste nell'atrio interno del condominio (cfr. doc. 4B
fascicolo di primo grado)?
20) Su tali lavori e sulle piante installate veniva omessa qualsiasi manutenzione?
21) Vero che delle piante installate nel 2018 l'unica ancora presente è l'albero deceduto posto in una delle due vasche piccole ai lati dell'ascensore?
22) La tematica della manutenzione del verde esterno e del ripristino dell'atrio interno veniva riproposta dai condomini ad ogni assemblea?
23) Tutti gli anni, ed in particolare nel 2018, nel 2019, nel 2020
e anche nel 2021, per favorire il decoro condominiale i condomini sollecitavano la manutenzione ed il ripristino del verde esterno e dell'atrio, offrendosi di partecipare alla relativa
6 spesa?
24) Nell'assemblea del 26.09.2018 (cfr. doc. 11 fascicolo di primo grado di parte attrice) si impegnava ad una pulizia e una manutenzione continua dell'atrio al piano terra in proprietà
della CP_3
25) Nell'assemblea del 18.03.2019 (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado di parte attrice) si impegnava a ripristinare la fontana e allestire l'atrio con piante artificiali entro lo stesso mese di marzo?
26) Nell'assemblea del 21.08.2019 (cfr. doc. 13 fascicolo di primo grado di parte attrice), per giustificare il mancato rispetto dell'impegno preso nell'assemblea del 18.03.2019 dichiarava che la ditta incaricata dei lavori stava per chiudere?
27) Con mail del 26.09.2019 sua figlia, sig.ra CP_4
inviava una mail ai condomini in cui avvisava che la manutenzione del verde esterno sarebbe stata seguita da una ditta specializzata e che in pari data si sarebbe incontrata con il condomino sig. per discutere della proposta di CP_5
ripristino dell'atrio interno formulata nell'assemblea del
21.08.2019 (cfr. doc. 38 fascicolo di primo grado di parte attrice)?
28) Nell'assemblea del 23.10.2019 (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado di parte attrice) dichiarava che entro il mese di novembre avrebbe sistemato le vasche e che, in difetto, il avrebbe potuto procedere in autonomia? CP_1
7 29) L'impegno preso nell'assemblea del 23.10.2019 veniva da lei disatteso?
30) Nell'assemblea del 21.01.2020 (cfr. doc. 15 fascicolo di primo grado di parte attrice), a cui lei partecipava conferendo delega alla figlia i condomini all'unanimità CP_4
decidevano che ella si sarebbe incontrato con l'Amministratore
per concordare interventi sulle aree verdi esterne e sull'atrio,
riscontrando le aspettative e le proposte degli altri condomini?
31) L'accordo raggiunto in sede di mediazione del 2017 (cfr. doc.
17 fascicolo di primo grado di parte attrice) prevedeva il ripristino della fontana e la cura del verde esterno?
32) Solo dopo numerosi solleciti (cfr. docc. 32 e 32A fascicolo di primo grado di parte attrice) provvedeva al ripristino della sola fontana?
33) Gli unici cani di media/grossa taglia presenti nel
Condominio sono suoi e di sua figlia CP_4
34) In più occasioni sono stati trovati escrementi di cane di taglia media/grande nel giardino esterno, come per esempio in data 11.12.2021 davanti al portone di ingresso del CP_1
(cfr. docc. 39 e 39A fascicolo di primo grado di parte attrice)?
C. Consulenza Tecnica d'Ufficio affinché sia accertato che,
considerato il contesto immobiliare e le peculiarità estetiche e architetturali del fabbricato su cui si inseriscono, giardino esterno ed atrio interno, in proprietà del sig. Parte_1
così come indicati nella planimetria sub Doc. 08, costituiscono
8 motivi caratterizzanti l'identità ed il decoro dell'edificio condominiale, e che lo stato di fatto in cui giacciono è lesivo del decoro estetico-architettonico del condominio, con conseguente danno all'intero Condominio e alle singole unità immobiliari che lo compongono.
Con riserva di meglio precisare una proposta di quesito da sottoporre al nominando Consulente e di nominare proprio consulente tecnico di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il condominio citava dinanzi al Tribunale di Controparte_1
ZA condomino e proprietario esclusivo Parte_1
della p.m. 20, per sua caratteristica facente parte integrante del decoro architettonico dell'edificio condominiale, caratterizzato da particolare pregio ed appartenente ad una fascia di qualità
signorile, per sentir accertare la lesione del decoro estetico-
architettonico a causa dello stato di incuria in cui si trovano il giardino interno ed esterno della predetta p.m. e di conseguenza sentir condannare il convenuto al ripristino delle suddette aree e al risarcimento del danno economico e del danno morale causati al e ai proprietari delle singole unità CP_1
immobiliari, determinando un importo dovuto ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
A sostegno delle proprie domande, il ha esposto CP_1
che il giardino esterno, comprese le vasche, il ruscello ed il laghetto nonché la zona interna delle vasche e rocce poste
9 lateralmente e posteriormente all'ascensore condominiale sono accorpate alla p.m. di proprietà di e giacciono in tale Pt_1
stato di abbandono ed incuria da arrecare pregiudizio estetico ed architettonico al nel suo complesso ed alle CP_1
proprietà dei singoli condomini;
che nonostante innumerevoli sollecitazioni da parte di alcuni condomini al proprietario della p.m. 20, di provvedere al ripristino e alla Parte_1
regolare manutenzione del giardino, offrendo pure di farsi carico delle relative spese , il convenuto mai ha provveduto;
che con delibera assembleare del 13.03.2017, ai fini della tutela e del mantenimento del decoro veniva incaricata una CP_6
ditta esterna per la cura e manutenzione del giardino esterno,
ma che tale delibera veniva impugnata da il Parte_1
quale in esito al procedimento di mediazione si impegnava a continuare nel tempo alla manutenzione del proprio giardino;
che tuttavia non rispettava l'impegno assunto per cui la Pt_1
situazione di lesione del decoro del restava CP_1
immutata; che nonostante in sede di assemblea condominiale in varie occasioni promettesse di sistemare il Parte_1
giardino esterno e le vasche interne, ed esperito un ultimo vano tentativo di soluzione bonaria della questione, nulla veniva intrapreso dallo stesso.
In diritto il condominio richiamava l'art. 8 lett. h del regolamento di condominio, ai sensi del quale “il giardino è di
proprietà della pm 20 con l'obbligo a mantenerlo in buono stato” .
10 Costituendosi in giudizio il convenuto Parte_1
contestava lo stato di abbandono del giardino ed ogni fondamento delle pretese attoree, evidenziando come l'obbligo imposto dal regolamento del condominio riguardi semplicemente e unicamente “l'obbligo a mantenerlo in buono
stato”, senza alcun riferimento alle modalità di mantenimento.
In diritto eccepiva la carenza di legittimazione attiva del deducendo la mancanza di interesse attuale e CP_1
concreto alla coltivazione della causa da parte del CP_1
mancando la dimostrazione di una situazione di trascuratezza o abbandono o degrado idonea a ledere il decoro architettonico dell'edificio, nella sua accezione spiegata dalla giurisprudenza come estetica visibile dall'esterno dell'edificio.
In via riconvenzionale e condizionata al solo accoglimento delle domande attoree, il convenuto chiedeva di riconoscere l'obbligo dei condomini interessati al ripristino del giardino a farsi carico delle spese globali per gli interventi dovuti, ovvero la partecipazione degli stessi alle spese per il ripristino e la manutenzione delle aree de quo.
La causa veniva trattenuta in decisione senza attività
istruttoria.
Con sentenza n.335/2023 dd. 24/04/2023 il Tribunale
condannava il convenuto quale proprietario Parte_1
della p.m. 99 in p.ed. 4824 in P.T. 6046/II C.C. Gries, a ripristinare a sue spese, entro 90 giorni dalla data sentenza - a
11 mezzo di una ditta specializzata da scegliersi tra tre preventivi a lui sottoposti entro 30 giorni dall'amministratore del
- il decoro del giardino esterno e Controparte_1
dell'atrio condominiale, accorpati alla citata p.m. 99, come indicato in motivazione;
fissavaex art. 614-bis a carico del convenuto una penale di € 150,00 al dì per Parte_1
ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui al precedente punto n. 1, a decorrere dal 91.mo giorno dalla data della sentenza;
disponeva che la spesa sostenuta dal convenuto per la sistemazione dell'atrio condominiale sia Parte_1
suddivisa tra tutti i condòmini del Controparte_1
ordinava al convenuto di curare anche
[...] Parte_1
in futuro il decoro del giardino esterno e dell'atrio condominiale,
accorpati alla citata p.m. 99, secondo le modalità indicate;
condannava il convenuto a rifondere al le spese Controparte_1
processuali.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione
[...]
censurando nei motivi di gravame la qualifica del Pt_1
giardino interno ed esterno di proprietà esclusiva dell'appellante quali elementi integranti il decoro architettonico dell'edificio condominiale ritenuto di particolare pregio e le conseguenti statuizioni poste a suo carico.
Costituendosi in questo grado del giudizio il ha CP_1
contestato le avversarie deduzioni prendendo posizione sui
12 motivi di gravame avversari e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La Cons. Istruttore ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione nel giorno 27.11.2024 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Con ordinanza del 13.02.2025, in esito alle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
12.02.2025, la Cons. Istruttore ha rimesso la causa dinanzi al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Condominio ha avviato la presente Controparte_1
vertenza a tutela del decoro architettonico e della dignità sociale
dei condomini, oltre che del valore economico delle parti comuni e
di quelle esclusive, stante una situazione di degrado e abbandono della zona di vasche e rocce situata all'interno dell'atrio condominiale e del giardino esterno comprese le vasche il ruscelletto ed il laghetto, di proprietà esclusiva del condomino Deduce infatti, il Codominio che Parte_1
dette zone si fondono idealmente e visivamente con gli spazi
comuni circostanti in cui sono inglobate, divenendo funzionali
soprattutto per le specifiche ed inusuali caratteristiche che le
contraddistinguono, al decoro dell'intero edificio, nonché veri e
propri componenti essenziali del decoro architettonico del
fabbricato. Ha quindi chiesto la condanna del convenuto al ripristino delle aree di giardino interne ed esterne e
13 l'applicazione delle misure ex art.614 bis c.p.c., previo accertamento della condotta lesiva del decoro estetico-
architettonico del e del decoro morale del CP_1
e dei singoli condomini posta in essere dallo stesso, CP_1
nonché del danno economico conseguente e della condotta lesiva.
1.2 Il Tribunale nella impugnata sentenza richiama le disposizioni di cui agli artt. 1120 e 1122 c.c. e , ritenendo che gli elementi ornamentali formati da vasche, pietre, giardini,
ponti, che insistono sulla proprietà esclusiva del CP_1
concorrano a costituire il decoro architettonico Parte_1
dell'edificio fornendo utilità a tutti i titolari delle unità
immobiliari in condominio.
Interpretando l'art.1122 c.c. in “chiave attiva”, la Prima Giudice
ha ritenuto vietata non solo ogni attività, bensì anche ogni omissione del singolo sulla propria unità dalla quale possa derivare un pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio comune. Ha, inoltre, rilevato che in base al regolamento condominiale approvato dall'assemblea il giardino è di proprietà
della p.m. 20 il cui proprietario è gravato dall'obbligo di tenerlo in buono stato di manutenzione.
2. La decisione è appellata da che censura in Parte_1
sostanza tutti i punti della “sentenza che concorrono a
qualificare il giardino interno ed esterno di proprietà esclusiva del
sig. quali elementi sostanziali del decoro condominiale di Pt_1
14 un edificio peraltro distinto da particolare ed elevato pregio
estetico ed i punti specifici che individuano in capo all'appellante
un obbligo di facere al fine di non pregiudicare il decoro
condominiale”
2.1 Con il primo mezzo l'appellante denuncia violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 1122 c.c. con riferimento alla
qualificazione del giardino esterno ed interno (rectius atrio) quali
elementi costitutivi del bene giuridico – motivazione errata.
Censura l'appellante la decisione impugnata per aver esteso il concetto di decoro architettonico, per giurisprudenza relativo alla facciata dell'edificio, fino a ritenere che gli elementi ornamentali formati da vasche, pietre, giardini, ponti che insistono sulla proprietà esclusiva di Parte_1
concorrono a costituire il decoro architettonico dell'edificio, in quanto forniscono utilità a tutti i condomini. Secondo il primo giudice, invero, il decoro non si riferisce alla sola facciata, ma riguarda tutto il complesso visibile del condominio, e quindi anche l'atrio condominiale, nella specie caratterizzato, appunto,
da un insieme di strutture ornamentali e finiture di particolare pregio.
Ora, può sicuramente affermarsi che la zona di entrata del
(come raffigurata nelle fotografie in atti) è CP_1
caratterizzata dalla presenza di elementi ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio imprimendo allo stesso una ben determinata armonica fisionomia e la cui
15 particolare struttura e la complessiva armonia conferiscono all'immobile una propria specifica identità.
Può altrettanto condividersi la considerazione che qualora gli elementi decorativi caratterizzanti l'edificio o anche sue singole parti o suoi singoli elementi dotati di sostanziale autonomia vengano modificati, in modo visibile e significativo, tale da riflettersi negativamente sull'aspetto armonico dell'edificio,
possa configurarsi un pregiudizio del decoro architettonico dell'immobile.
2.2 Nella fattispecie l'atrio d'ingresso all'edificio condominiale con il vano scale ed il vano ascensore in acciaio e vetro trasparente che consente la vista dall'intero verso l'esterno e viceversa, dà accesso alle singole unità di proprietà esclusiva dei condomini, è concepito e realizzato con particolari finiture e strutture in legno pregiato e, appunto, elementi di arredo, quali vasche e rocce caratterizzanti la zona interna, come anche le vasche, la fontana, il laghetto e le rocce caratterizzanti la zona del giardino esterno. Queste strutture ed elementi d'arredo modellano la fisionomia dell'edificio nel suo complesso e ne determinano il decoro architettonico.
3 Ciò non di meno, e venendo al secondo motivo di gravame,
con il quale l'appellante lamentaviolazione e/o falsa
applicazione dell'art. 1122 c.c. con riferimento ai comportamenti
inibiti dalla norma – motivazione errata , va chiarito che la norma dell'art. 1122 c.c. stabilisce che il condomino non può
16 eseguire nell'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva ovvero nelle parti destinate normalmente all'uso comune che siano attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale,
opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determino pregiudizio …al decoro architettonico dell'edificio.
Nel concetto di opera deve intendersi ricompresa ogni attività
materiale realizzantesi in un facere. L'ambito di applicazione della norma riguarda dunque una condotta attiva che arrechi danno alla cosa comune o, per quanto qui interessa, alteri il decoro architettonico dell'edificio. L'alterazione del decoro architettonico deve essere conseguente ad una trasformazione significativa, ad una immutazione dell'originario aspetto idonea ad elidere o ridurre le utilità retraibili dalla cosa comune e deve,
dunque, rilevare sul piano funzionale.
Nella fattispecie il proprietario esclusivo dell'unità che omettendo di curare gli arredi verdi ed il giardino lascia in stato di abbandono ed incuria le vasche e le pietre porta-piante crea una situazione transeunte di disagio, ma non anche una modifica sostanziale degli elementi che definiscono la fisionomia dell'edificio.
Le fotografie dimesse dal (doc. 8 e 9°-9Q CP_1
rammostrano effettivamente una situazione di CP_1
incuria delle vasche ed aree rocciose situate attorno al vano ascensore nell'atrio di entrata al concepite per CP_1
contenere piante e quindi come arredo verde, in parte vuote, in
17 parte con qualche misera piantina. Nel giardino di proprietà
esclusiva di la fontana è secca, le vasche senza Parte_1
acqua ed il piccolo stagno senza pesciolini, il prato e le piante non sono curate, dando l'impressione di uno stato di abbandono.
Tale situazione, pur potendo comportare nei condomini disagio e suscitarne la sensibilità estetica, non assurge a pregiudizio per il decoro architettonico, difettando, come detto, il compimento di opere che comportino una trasformazione delle strutture pensate ad abbellimento della zona d'ingresso all'edifico condominiale.
4 Diversamente si atteggia la questione in relazione al giardino,
di cui al terzo mezzo di impugnazione, laddove il regolamento condominiale all'art.8, lett. h) impone al proprietario della p.m.
20 (ora p.m. 99) di mantenere in buono stato il giardino. La
trascuratezza del giardino risulta, come detto dalle fotografie dimesse in atti, nelle quali si vede il prato incolto, piante rinsecchite, la fontana fuori uso.
A prescindere, quindi, dalla configurabilità del pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio per omissione, l'obbligo di manutenzione per il proprietario dell'unità immobiliare p.m. 20,
ora p.m. 99, discende dal regolamento del Condominio.
Si tratta di un'obbligazione propter rem che impone al proprietario dell'unità immobiliare un obbligo di facere, la cui omissione comporta una violazione.
18 Accertata la mancata osservanza da parte dell'appellante dell'obbligo di tenere il giardino un buono stato, andrà
confermata la sua condanna al ripristino del buono stato del giardino a mantenere il quale lo stesso si è impegnato.
Il motivo di gravame va per quanto sin qui esposto respinto.
4.1 Quanto alla ripartizione delle spese per il mantenimento del giardino in buono stato, correttamente la sentenza di primo grado ha posto tali spese a carico del proprietario esclusivo dell'unità considerato che l'obbligo di manutenzione in capo al medesimo stabilito dal regolamento senza previsione di ripartizione delle relative spese tra i condomini, non può che significare che l'onere manutentivo comprende anche i relativi costi.
La difesa dell'appellante richiama a questo punto il concetto di decoro al quale concorre il giardino esterno per CP_6
sostenere, anche per ragioni di equità, la necessità di ripartire le spese di manutenzione fra tutti i condomini.
Basti qui ribadire quanto sopra già esposto circa la natura dell'obbligo di manutenzione del giardino ed il suo contenuto. Il
fatto che il giardino produca un'utilità di elemento ornamentale concorrendo a costituire il decoro architettonico dell'edificio non esclude (a prescindere dalle già esposte considerazioni circa la sussistenza di un pregiudizio) la presenza di un obbligo contrattuale assunto dal proprietario esclusivo dell'unità
immobiliare.
19 4.2 Resta assorbito il motivo di gravame attinente al vizio di ultrapetizione laddove il primo Giudice ha condannato l'appellante al ripristino del decoro del giardino e dell'atrio condominiale sul presupposto che l'omessa manutenzione dia luogo a lesione del decoro architettonico.
5 Per le sin qui esposte argomentazioni, l'impugnata sentenza va riformata in relazione all'accertamento della lesione del decoro architettonico conseguente all'omessa manutenzione del giardino interno posto nell'atrio resta ferma la CP_6
condanna ad adempiere all'obbligo di manutenzione del giardino esterno, stabilito dal regolamento condominiale.
Tale situazione impone di ridurre l'importo ex art.614 bis c.p.c.
dovuto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di mantenere in buono stato il giardino rispettivamente a ripristinarne il suo buono stato. Congruo ed equo risulta, in considerazione degli interessi coinvolti, dell'atteggiamento di resistenza dimostrato dall'appellante anche di fronte alla disponibilità dei condomini a farsi carico delle spese di manutenzione, l'importo giornaliero di € 20 al giorno.
Pertanto l'appellante va condannato a ripristinare rispettivamente mantenere in buono stato, a proprie spese, il giardino esterno della p.m. 99 di sua proprietà entro 90 giorni dalla data della presente sentenza, con le modalità indicate al unto 1) dell'impugnata sentenza (a mezzo di una ditta specializzata da scegliersi tra tre preventivi a lui sottoposti
20 entro 30 giorni dall'amministratore del CP_1 CP_1
; è fissato ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a carico
[...]
dell'appellante l'importo di € 20 per ogni giorno Parte_1
di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui sopra, a decorrere dal 91.mo giorno dalla data della presente sentenza;
ogni altra domanda è respinta.
5.1 La riforma parziale dell'impugnata sentenza comporta la necessità di provvedere ad una nuova ripartizione delle spese.
L'esito globale del giudizio vede principalmente soccombente l'appellante solo parzialmente vincitore il Parte_1
Condominio per cui appare giustificata la compensazione parziale delle spese nella misura di metà. è Parte_1
tenuto a rifondere al la metà delle spese di CP_1
entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di ZA,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza nr. 335/2023
emessa Tribunale di ZA, in data 24/04/2023 ed in parziale riforma della stessa,
condanna a ripristinare rispettivamente mantenere in Parte_1
buono stato, a proprie spese, il giardino esterno della p.m. 99 di
21 sua proprietà entro 90 giorni dalla data della presente sentenza,
con le modalità indicate al punto 1) dell'impugnata sentenza (a mezzo di una ditta specializzata da scegliersi tra tre preventivi a lui sottoposti entro 30 giorni dall'amministratore del
; Controparte_1
fissa ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a carico di Parte_1
l'importo di € 20 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui sopra, a decorrere dal 91.mo giorno dalla data della presente sentenza;
condanna a rifondere in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per intero:
per il primo grado di giudizio in complessivi € 9.324,05.- di cui
€ 1.701,00.- per la fase di studio, € 1.204,00.- per la fase introduttiva, €1.806,00.- per la fase istruttoria, € 2.905,00.- per la fase decisionale, oltre € 1.142,00.- per spese generali (15%
sul compenso totale) ed € 565,65.- per anticipazioni ed, IVA e
Cap come per legge;
per il secondo grado di giudizio in complessivi € 9.739,35.- di cui € 2.058,00.- per la fase di studio, € 1.418,20.- per la fase introduttiva, €1.523,00.- ( valore minimo) ed € 3.470,00.- per la fase decisionale, oltre € 1.270,35.- per spese generali ( 15% sul compenso totale) IVA e Cap come per legge;
22 dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio
ZA, così deciso il 09 aprile 2025
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
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