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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2911 r.g. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(c.f. ) - rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 CodiceFiscale_1
Valeriano Zilio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione al D.I. n. 295/2023;
contro
(c.f. ) in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 CodiceFiscale_2
OZ (p.i. , con sede in Pulsano (TA) - rappresentato e difeso dall'avv. Maria P.IVA_1
Scardia in virtù di procura in atti;
Oggetto: altri contratti d'opera. Opposizione a decreto ingiuntivo.
LA CAUSA
LA DOMANDA MONITORIA Il signor , in qualità di titolare dell'omonima OZ con sede in Pulsano (TA) Parte_2
alla via Santo Michele Guarino, con ricorso per decreto ingiuntivo del 9 febbraio 2023, sosteneva di essere creditore nei confronti del signor della somma di euro 25.000,00 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria fino al saldo, spese e competenze come per legge.
pagina 1 di 6 Il credito traeva origine dalla fattura elettronica n. 3 FE del 26 maggio 2022 emessa dalla per aver svolto attività di riparazione di carrozzeria su n. 3 autovetture di Parte_3
proprietà del signor . Parte_1
Vani i numerosi solleciti di pagamento effettuati sia telefonicamente sia a mezzo raccomandata a.r. del
25.05.2022 anche al fine di addivenire ad una definizione bonaria della controversia.
Di qui il ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Taranto.
Il procedimento si concludeva con l'adozione del decreto ingiuntivo n. 295/2023 del 17 febbraio 2023 -
n. RG 926/2023- non esecutivo.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO
Con atto di citazione del 29 maggio 2023 proponeva opposizione avverso il predetto Parte_1
decreto ingiuntivo.
Preliminarmente eccepiva l'inefficacia probatoria e grave irregolarità della fattura 3/FE del 26 maggio
2022. Ricordava che la fattura essendo un atto unilaterale non costituisce prova legale piena dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione. Nel dettaglio, sosteneva che la fattura n. 3/FE era del tutto inidonea all'emissione del decreto ingiuntivo per assoluta genericità e grave irregolarità ex art. 21 D.P.R. 633/72. Contestava la mancata identificazione e descrizione dei veicoli, del tempo e delle prestazioni oggetto della fattura
Aggiungeva che la predetta fattura veniva emessa il 26 maggio 2022, cioè il giorno successivo alla data riportata dalla lettera di messa in mora del 25 maggio 2022.
Eccepiva anche la intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. dell'asserito credito vantato dal CP_1
per la somma di euro 23.500,00: sosteneva di non essere il proprietario delle vetture (Alfa Romeo tg.
AK315WG e BMW tg. DR196TA) per cui si chiede il pagamento delle riparazioni, già dal 2011; pertanto non potevano essergli attribuite presunte riparazioni se non prima della predetta data e, poiché la lettera di costituzione in mora risaliva al 25 maggio 2022, il termine di prescrizione decennale sarebbe ampiamente spirato.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria limitatamente ad euro 1.500,00 con riferimento alla “linea di dettaglio” n. 1 dell'asserita fornitura di cui alla fattura 3/FE su un'autovettura
Lancia Y poiché non l'avrebbe mai posseduta né lui né nessun altro membro della sua famiglia.
In merito alla “linea di dettaglio” n. 3 dell'asserita fornitura di cui alla fattura 3/FE per il trasporto e la riparazione eseguiti sull'autovettura BMW di colore scuro, sosteneva di avere regolarmente adempiuto pagina 2 di 6 al pagamento di 6.700,00 euro in favore dell'OZ mediante due assegni bancari (in CP_1
atti).
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo n. 295/2023 emesso il 17 febbraio 2023 dal Tribunale di Taranto.
LA DIFESA DI PARTE OPPOSTA
Ritualmente costituitosi in giudizio il signor contestava in fatto ed in diritto quanto Controparte_1
dedotto dalla controparte, concludendo in via principale per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della esecutività ex art. 648 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 16 ottobre 2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
così sul punto:
“i fatti costitutivi del credito ingiunto allo stato difettano di idonea prova scritta;
per di più l'eccezione di prescrizione appare seria.
P.T.M.
Rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto…”
Venivano concessi i termini ex art. 183, VI co. C.p.c.
Con ordinanza del 14 marzo 2024 veniva rigettata la richiesta di ammissione della prova orale articolata da parte opposta perché non dirimente ai fini del decidere e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7 novembre 2024, poi corretta in data 6 novembre 2024.
La predetta udienza veniva rinviata per impedimento del difensore di parte opposta al 18 dicembre
2024, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte di udienza, riservando la causa per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUL VALORE PROBATORIO DELLA FATTURA
Secondo costante giurisprudenza la fattura che presenti i requisiti previsti dalla legge, può rappresentare nella fase monitoria titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa. Tuttavia, tenuto conto che si tratta di un atto unilaterale, non può costituire prova dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione.
SULLA GENERECITA' DELLE PRESTAZIONI INDICATE NELLA FATTURA
pagina 3 di 6 Non errava l'opponente quando tacciava di genericità la fattura 3/FE emessa dall'OZ
: non si ricava il numero di targa e il modello delle auto riparate, né il dettaglio dei lavori CP_1
eseguiti ovvero il prezzo dei pezzi di ricambio o delle singole attività di lavorazione, nonché la data di riparazione.
L'ASSENZA DI UNA ACCETTAZIONE ANCHE TACITA DELLA FATTURA
Né può dirsi che il mancato riscontro in sede stragiudiziale da parte dell'avv. alla lettera di Parte_1
messa in mora del 25 maggio 2022 del , equivalga a mancata contestazione del rapporto CP_1
contrattuale.
La S.C. che ha avuto occasione di occuparsi della materia ha invero affermato la ben diversa regola di diritto: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
LA LETTERA DI MESSA IN MORA DEL 25-05-2022 ED I DUBBI CONSEGUENTI SULLA
ATTENDIBILITA' DELLE RIPARAZIONI FATTURATE COMUNQUE CON RITARDO
Senza contare che il 25 maggio 2022 veniva bensì inviata lettera di messa in mora nei confronti dell'avv. ma la fattura 3/FE allegata portava la data del 26 maggio 2022; per di più questa Parte_1
fattura veniva allegata ad una missiva nella quale, oltre ad accamparsi il credito qui controverso, si contestava una colpa professionale di cui si sarebbe macchiato l'avvocato opponente nel difendere l'opposto in un procedimento penale nel quale quest'ultimo assumeva la veste di imputato.
Guarda caso quindi la fattura si forma proprio in coincidenza con la contestazione dell'operato professionale dell'opponente, per riparazioni di cui sia nella missiva ma poi anche nel ricorso monitorio non si specifica il tempo della loro effettuazione;
solo per la Lancia Y, peraltro solo in sede di articolazione della prova orale si specificava soltanto che risalisse al 2019.
LA GENERICITA' O IRRILEVANZA DEI CAPITOLI DELLA PROVA ORALE
ARTICOLATA DALL'OPPOSTA
E' vero che l'opposto articolava prova orale per dimostrare le avvenute riparazioni su incarico del suo ex legale nel ricordato procedimento penale, ma è anche vero che avrebbe dovuto superare un quadro probatorio per l'attore in senso sostanziale lacunoso e dubbioso sul piano dell'attendibilità dei fatti costitutivi del credito ingiunto.
pagina 4 di 6 Non solo ma i capitoli dell'interrogatorio formale risultavano generici quanto soprattutto alle Contr riparazioni che sarebbero state effettuate sulla e sull'Alfa Romeo, sotto il profilo temporale;
e si badi che la data sarebbe stata dirimente perché se le due auto fossero coincise con quelle appartenute
Contr all'opponente sarebbe stata dirimente l'eccezione di prescrizione. Anzi per la risultata di proprietà di quest'ultimo risulta pure provato il pagamento, posto che non veniva contestata la circostanza dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta.
Si deve infatti ricordare che dalla documentazione prodotta in atti (estratto cronologico del Pubblico
Registro Automobilistico in atti) è emerso che l'opponente con scrittura privata del 1° giugno 2011 vendeva a l'auto Alfa Romeo 115 A 1 tg AK315WG; non solo l'acquirente riceveva Persona_1
in consegna anticipata l'autovettura oggetto della vendita, ovvero il 10 gennaio 2011 (v. dichiarazione di consegna anticipata a firma di in atti). Persona_1
Analogamente per l'autovettura BMW tg DR196TA dalla documentazione prodotta in atti si evince che veniva venduta alla ditta il 14 gennaio 2011. Parte_4
Per la Y 10 il quadro probatorio molto sfavorevole alla tesi opposta, quale sopra emerso, avrebbe reso irrilevante la testimonianza sull'avvenuta riparazione di una Y 10 quale genericamente indicata nel capitolo di prova.
L'opposizione va quindi accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio di opposizione seguono giocoforza la soccombenza dell'opposta; si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 295/2023 del 17 febbraio 2023- n. rg 926/2023- proposta da , con atto di citazione regolarmente notificato a in Parte_1 Controparte_1 qualità di titolare dell'omonima OZ (p.i. ), così provvede: P.IVA_1 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali sopportate dall'opponente, che si liquidano, in suo favore, in euro 145,50 per esborsi, ed euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Taranto, 3 aprile 2025
pagina 5 di 6
Il Giudice- dott. Claudio Casarano
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2911 r.g. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(c.f. ) - rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 CodiceFiscale_1
Valeriano Zilio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione al D.I. n. 295/2023;
contro
(c.f. ) in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 CodiceFiscale_2
OZ (p.i. , con sede in Pulsano (TA) - rappresentato e difeso dall'avv. Maria P.IVA_1
Scardia in virtù di procura in atti;
Oggetto: altri contratti d'opera. Opposizione a decreto ingiuntivo.
LA CAUSA
LA DOMANDA MONITORIA Il signor , in qualità di titolare dell'omonima OZ con sede in Pulsano (TA) Parte_2
alla via Santo Michele Guarino, con ricorso per decreto ingiuntivo del 9 febbraio 2023, sosteneva di essere creditore nei confronti del signor della somma di euro 25.000,00 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria fino al saldo, spese e competenze come per legge.
pagina 1 di 6 Il credito traeva origine dalla fattura elettronica n. 3 FE del 26 maggio 2022 emessa dalla per aver svolto attività di riparazione di carrozzeria su n. 3 autovetture di Parte_3
proprietà del signor . Parte_1
Vani i numerosi solleciti di pagamento effettuati sia telefonicamente sia a mezzo raccomandata a.r. del
25.05.2022 anche al fine di addivenire ad una definizione bonaria della controversia.
Di qui il ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Taranto.
Il procedimento si concludeva con l'adozione del decreto ingiuntivo n. 295/2023 del 17 febbraio 2023 -
n. RG 926/2023- non esecutivo.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO
Con atto di citazione del 29 maggio 2023 proponeva opposizione avverso il predetto Parte_1
decreto ingiuntivo.
Preliminarmente eccepiva l'inefficacia probatoria e grave irregolarità della fattura 3/FE del 26 maggio
2022. Ricordava che la fattura essendo un atto unilaterale non costituisce prova legale piena dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione. Nel dettaglio, sosteneva che la fattura n. 3/FE era del tutto inidonea all'emissione del decreto ingiuntivo per assoluta genericità e grave irregolarità ex art. 21 D.P.R. 633/72. Contestava la mancata identificazione e descrizione dei veicoli, del tempo e delle prestazioni oggetto della fattura
Aggiungeva che la predetta fattura veniva emessa il 26 maggio 2022, cioè il giorno successivo alla data riportata dalla lettera di messa in mora del 25 maggio 2022.
Eccepiva anche la intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. dell'asserito credito vantato dal CP_1
per la somma di euro 23.500,00: sosteneva di non essere il proprietario delle vetture (Alfa Romeo tg.
AK315WG e BMW tg. DR196TA) per cui si chiede il pagamento delle riparazioni, già dal 2011; pertanto non potevano essergli attribuite presunte riparazioni se non prima della predetta data e, poiché la lettera di costituzione in mora risaliva al 25 maggio 2022, il termine di prescrizione decennale sarebbe ampiamente spirato.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria limitatamente ad euro 1.500,00 con riferimento alla “linea di dettaglio” n. 1 dell'asserita fornitura di cui alla fattura 3/FE su un'autovettura
Lancia Y poiché non l'avrebbe mai posseduta né lui né nessun altro membro della sua famiglia.
In merito alla “linea di dettaglio” n. 3 dell'asserita fornitura di cui alla fattura 3/FE per il trasporto e la riparazione eseguiti sull'autovettura BMW di colore scuro, sosteneva di avere regolarmente adempiuto pagina 2 di 6 al pagamento di 6.700,00 euro in favore dell'OZ mediante due assegni bancari (in CP_1
atti).
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo n. 295/2023 emesso il 17 febbraio 2023 dal Tribunale di Taranto.
LA DIFESA DI PARTE OPPOSTA
Ritualmente costituitosi in giudizio il signor contestava in fatto ed in diritto quanto Controparte_1
dedotto dalla controparte, concludendo in via principale per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della esecutività ex art. 648 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 16 ottobre 2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
così sul punto:
“i fatti costitutivi del credito ingiunto allo stato difettano di idonea prova scritta;
per di più l'eccezione di prescrizione appare seria.
P.T.M.
Rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto…”
Venivano concessi i termini ex art. 183, VI co. C.p.c.
Con ordinanza del 14 marzo 2024 veniva rigettata la richiesta di ammissione della prova orale articolata da parte opposta perché non dirimente ai fini del decidere e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7 novembre 2024, poi corretta in data 6 novembre 2024.
La predetta udienza veniva rinviata per impedimento del difensore di parte opposta al 18 dicembre
2024, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte di udienza, riservando la causa per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUL VALORE PROBATORIO DELLA FATTURA
Secondo costante giurisprudenza la fattura che presenti i requisiti previsti dalla legge, può rappresentare nella fase monitoria titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa. Tuttavia, tenuto conto che si tratta di un atto unilaterale, non può costituire prova dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione.
SULLA GENERECITA' DELLE PRESTAZIONI INDICATE NELLA FATTURA
pagina 3 di 6 Non errava l'opponente quando tacciava di genericità la fattura 3/FE emessa dall'OZ
: non si ricava il numero di targa e il modello delle auto riparate, né il dettaglio dei lavori CP_1
eseguiti ovvero il prezzo dei pezzi di ricambio o delle singole attività di lavorazione, nonché la data di riparazione.
L'ASSENZA DI UNA ACCETTAZIONE ANCHE TACITA DELLA FATTURA
Né può dirsi che il mancato riscontro in sede stragiudiziale da parte dell'avv. alla lettera di Parte_1
messa in mora del 25 maggio 2022 del , equivalga a mancata contestazione del rapporto CP_1
contrattuale.
La S.C. che ha avuto occasione di occuparsi della materia ha invero affermato la ben diversa regola di diritto: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
LA LETTERA DI MESSA IN MORA DEL 25-05-2022 ED I DUBBI CONSEGUENTI SULLA
ATTENDIBILITA' DELLE RIPARAZIONI FATTURATE COMUNQUE CON RITARDO
Senza contare che il 25 maggio 2022 veniva bensì inviata lettera di messa in mora nei confronti dell'avv. ma la fattura 3/FE allegata portava la data del 26 maggio 2022; per di più questa Parte_1
fattura veniva allegata ad una missiva nella quale, oltre ad accamparsi il credito qui controverso, si contestava una colpa professionale di cui si sarebbe macchiato l'avvocato opponente nel difendere l'opposto in un procedimento penale nel quale quest'ultimo assumeva la veste di imputato.
Guarda caso quindi la fattura si forma proprio in coincidenza con la contestazione dell'operato professionale dell'opponente, per riparazioni di cui sia nella missiva ma poi anche nel ricorso monitorio non si specifica il tempo della loro effettuazione;
solo per la Lancia Y, peraltro solo in sede di articolazione della prova orale si specificava soltanto che risalisse al 2019.
LA GENERICITA' O IRRILEVANZA DEI CAPITOLI DELLA PROVA ORALE
ARTICOLATA DALL'OPPOSTA
E' vero che l'opposto articolava prova orale per dimostrare le avvenute riparazioni su incarico del suo ex legale nel ricordato procedimento penale, ma è anche vero che avrebbe dovuto superare un quadro probatorio per l'attore in senso sostanziale lacunoso e dubbioso sul piano dell'attendibilità dei fatti costitutivi del credito ingiunto.
pagina 4 di 6 Non solo ma i capitoli dell'interrogatorio formale risultavano generici quanto soprattutto alle Contr riparazioni che sarebbero state effettuate sulla e sull'Alfa Romeo, sotto il profilo temporale;
e si badi che la data sarebbe stata dirimente perché se le due auto fossero coincise con quelle appartenute
Contr all'opponente sarebbe stata dirimente l'eccezione di prescrizione. Anzi per la risultata di proprietà di quest'ultimo risulta pure provato il pagamento, posto che non veniva contestata la circostanza dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta.
Si deve infatti ricordare che dalla documentazione prodotta in atti (estratto cronologico del Pubblico
Registro Automobilistico in atti) è emerso che l'opponente con scrittura privata del 1° giugno 2011 vendeva a l'auto Alfa Romeo 115 A 1 tg AK315WG; non solo l'acquirente riceveva Persona_1
in consegna anticipata l'autovettura oggetto della vendita, ovvero il 10 gennaio 2011 (v. dichiarazione di consegna anticipata a firma di in atti). Persona_1
Analogamente per l'autovettura BMW tg DR196TA dalla documentazione prodotta in atti si evince che veniva venduta alla ditta il 14 gennaio 2011. Parte_4
Per la Y 10 il quadro probatorio molto sfavorevole alla tesi opposta, quale sopra emerso, avrebbe reso irrilevante la testimonianza sull'avvenuta riparazione di una Y 10 quale genericamente indicata nel capitolo di prova.
L'opposizione va quindi accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio di opposizione seguono giocoforza la soccombenza dell'opposta; si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 295/2023 del 17 febbraio 2023- n. rg 926/2023- proposta da , con atto di citazione regolarmente notificato a in Parte_1 Controparte_1 qualità di titolare dell'omonima OZ (p.i. ), così provvede: P.IVA_1 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali sopportate dall'opponente, che si liquidano, in suo favore, in euro 145,50 per esborsi, ed euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Taranto, 3 aprile 2025
pagina 5 di 6
Il Giudice- dott. Claudio Casarano
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