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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 1° luglio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2344 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Giampaolo Parte_1 D'Arcangelo e Valerio Lombardi, APPELLANTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo, APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 5533/2022 del 10.6.2022 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.3.2022 , premesso di avere già instaurato dinanzi Parte_1 al Tribunale il procedimento iscritto al R.G. n. 4091/2021, conclusosi con decreto di omologa avente ad oggetto la sussistenza del requisito sanitario, ha chiesto accertarsi il suo diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1, l. 18/1980 con decorrenza marzo 2021 e, per l'effetto, condannarsi l' al pagamento dei ratei già maturati, oltre interessi e rivalutazione, avendo CP_1 inutilmente chiesto all' la liquidazione della prestazione. Ha concluso chiedendo la condanna CP_2 dell' al pagamento delle spese, da distrarsi. CP_1
Fissata con decreto del 2.4.2022 l'udienza di discussione del 10.6.2022, l' si è costituito CP_1 in data 31.5.2022, deducendo che la prestazione era stata liquidata con la decorrenza richiesta in forza di provvedimento del 15.4.2022 per un importo di € 7.321,68. Ha depositato documentazione a riprova dell'assunto e chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. 1 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha compensato per metà le spese di lite, ponendo la residua metà a carico dell' CP_2 per l'importo di € 600,00 oltre oneri accessori, da distrarsi. Ha così motivato il capo relativo alle spese: “Essendo il pagamento avvenuto nelle more del giudizio, dopo l'instaurazione del rapporto processuale, le spese di lite, compensate per ½, vanno poste a carico dell' per la residua metà CP_2
e si liquidano come in dispositivo, da distarsi ex art. 93 cod. proc. civ.”.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello la , chiedendo esclusivamente la riforma Pt_1 del capo relativo alla regolazione e liquidazione delle spese di lite, quantificate nelle conclusioni in €
1.175,00 (ma, nei motivi di impugnazione, in € 1.775,00) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese del grado.
Ha resistito l' , rimettendosi alla Corte per la regolazione e liquidazione delle spese di lite CP_1 del primo grado e, in caso di accoglimento dell'appello, concludendo in subordine per la compensazione delle spese di lite del secondo.
La causa, matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata definita all'udienza del
1.7.2025 mediante lettura del dispositivo.
2. Con il primo motivo di gravame, l'odierna appellante lamenta che la compensazione delle spese di lite sarebbe stata pronunciata in assenza dei necessari presupposti, in violazione del principio di soccombenza ed in forza di motivazione illogica ed insufficiente. Di conseguenza, l' , pur CP_1 essendo integralmente soccombente, avrebbe beneficiato della compensazione parziale delle spese, in violazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
77.2018, non ravvisandosi nel caso di specie soccombenza reciproca, né mutamento di giurisprudenza, né eventuali gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della richiamata decisione.
2.1 Il motivo è fondato.
Risulta dagli atti di causa che la materia del contendere sia cessata in conseguenza del pagamento cui l' ha provveduto solo in data 2.5.2022, successivamente all'instaurazione del CP_1 giudizio di primo grado (15.3.2022) e nell'imminenza della prima udienza (10.6.2022).
L'odierna appellante, risultata virtualmente vittoriosa, è stata dunque costretta ad agire in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni a causa dell'inerzia dell' , che non ha provveduto CP_2 alla liquidazione dei ratei della prestazione dovuta neppure dopo la trasmissione da parte della
, in data 3.11.2021, della domanda di liquidazione (Mod. AP70) corredata della necessaria Pt_1 documentazione (all. 2 del ricorso di primo grado).
Non v'è dubbio, pertanto, che l'odierna appellante abbia diritto alla refusione integrale delle spese di lite, che ha dovuto sostenere in primo grado esclusivamente a causa dell'inerzia dell' . CP_1
2 Ne discende dunque che, in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite del giudizio di primo grado andavano poste integralmente a carico dell' . CP_2
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite, in violazione dei minimi tariffari.
3.1 Anche tale motivo è fondato.
In merito, il Collegio condivide pienamente l'orientamento già espresso da questa Corte con riguardo ad analoghe fattispecie, orientamento che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c.:
“Ebbene, rammenta il Collegio sul punto che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022;
Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. n. 55/2014.
Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018 nella formulazione dell'art.
4, d.m. n. 55/2014, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi avere carattere inderogabile” (Cass. n. 9815/2023, Cass. n. 29184/2023, Cass. n.
10438/2023, Cass. n. 11102/2024).
La novellata previsione dell'art. 4, co. 1 cit. è, infatti, difforme sotto il profilo letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4, d.m. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Diversamente, a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018, l'art. 4, d.m. n. 55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
3 Infine, l'attuale testo dell'art. 4, d.m. n. 55/2014, in ragione delle modifiche introdotte dal d.m.
n. 147/2022 (applicabile ratione temporis al caso di specie), prevede che “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Pertanto, anche a seguito dell'ultima modifica, l'art. 4 cit. continua a stabilire che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, sono applicabili anche al presente giudizio i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffari, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4, d.m. n. 55/2014 nel 2018.
Ciò posto, deve allora ritenersi che, alla luce di tale modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e della qualità della prestazione professionale.
Peraltro, tale ratio ha trovato ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”, nonché – per gli avvocati – conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della giustizia ex art. 13, co. 6, l. n. 247/2012.
Si prevede inoltre all'art. 3 che “Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo
e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore
d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense …”.
Alla luce di tale contesto normativo, trova conferma il principio di diritto già enunciato dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti – da adottarsi, in ogni caso, nel rispetto dell'art. 3, l. n. 49/2023 –, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, co. 6, della legge n.
247/2012”.
4 3.2. Ciò posto, quanto al caso di specie, in ordine al quantum, deve applicarsi lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, anche alla luce della liquidazione di cui al provvedimento del 15.4.2022. CP_1
Pertanto, applicando la riduzione massima dei compensi medi ed escludendo dal calcolo il compenso per la fase istruttoria (non celebrata), le spese avrebbero dovuto essere liquidate almeno in complessivi € 1.775,00, misura minima che è stata dunque violata dalla liquidazione operata dal
Tribunale in € 600,00, all'esito della compensazione in ragione della metà, peraltro in assenza di sufficiente motivazione.
E' dunque nella somma di € 1.775,00 che vanno liquidate le spese del giudizio di primo grado, in applicazione del d.m. 55/2014, ratione temporis applicabile, come richiesto dall'appellante nei motivi di impugnazione, dovendo intendersi un mero errore materiale l'indicazione della minor somma di € 1.175,00 indicata nelle conclusioni dell'atto di appello.
4. In conclusione, dunque, la sentenza impugnata va sul punto riformata e le spese di lite del giudizio di primo grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza virtuale – con conseguente condanna dell' all'integrale rifusione in favore della controparte – e liquidate in CP_2
€ 1.775,00, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi.
Infine, le spese di lite del presente grado vanno poste a carico dell' secondo il principio CP_1 di soccombenza ex art. 91 c.p.c. La liquidazione tiene conto, tuttavia, del valore della causa nel grado d'appello, da individuarsi nella differenza tra quanto liquidato dalla sentenza impugnata e quanto liquidato in sede di riforma.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' alla refusione in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 1.775,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
2. condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 962,00, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, lì 1.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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