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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2134 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.”, riservata per la decisione in data 11/03/2025, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali
TRA
p. iva , in persona dell'amministratore e l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.
Fabio Internicola, presso il cui studio, sito in Pozzuoli (NA), alla via Alfonso Artiaco
n.7, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
in pers. Amm. p.t.; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società Parte_1
conveniva in giudizio il allegando: 1) di
[...] Controparte_2
essere proprietaria di un immobile sito in alla Via Pigna n.78/A, piano terra, CP_1
meglio identificato in atti;
2) che il predetto bene era stato interessato da gravi fenomeni di allagamento per infiltrazioni, tra i mesi di settembre e di novembre del
2019; 3) che i predetti fenomeni infiltrativi danneggiavano i solai dell'immobile, con coinvolgimento dei ferri di armatura, nonché le pareti perimetrali e le tramezzature;
4) che il risulta essere, sul piano morfologico, Controparte_3
adiacente al di cui fa parte l'immobile di proprietà attrice;
4) che, in CP_1
data 13.7.2020, a seguito di prove e saggi effettuati su iniziativa dell'amministratore del convenuto, emergeva che le cause infiltrative erano da individuare CP_1
nella rottura di una tubazione pluviale, la quale, proveniente dal cortile del
, attraversava longitudinalmente l'immobile di Controparte_2
proprietà della per poi trovare definitivo sbocco nella rete Parte_1
fognaria; 5) successivamente, il convenuto eliminava le cause CP_1
infiltrative mediante la sostituzione della pluviale danneggiata, che veniva deviata dal suo originario corso ed immessa in altra pluviale di pertinenza del stesso convenuto;
6) che il , pur avendo CP_1 Controparte_2
eliminato le cause dell'infiltrazione, non risarciva il danno arrecato all'immobile oggetto di causa, danni descritti nella relazione tecnica di parte, a firma dell'Ing.
, e quantificati nella misura di euro 7.852,42 più I.V.A., oltre Persona_1
interessi compensativi sulla somma rivalutata, da determinarsi nei limiti di euro
15.000,00; 7) che si configurava, altresì, il c.d. danno figurativo, derivato dal mancato godimento dell'immobile, stante l'inservibilità del bene medesimo per tutto il tempo necessario per realizzare le opportune opere di ripristino, per ulteriori
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 euro 7.500,00 ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di parte convenuta in ordine alla produzione degli eventi dannosi oggetto di causa e, per l'effetto, di condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni arrecati all'immobile, quantificati in euro
€ 7.852,42, oltre I.V.A., nonché interessi compensativi sulla somma rivalutata, da determinarsi nei limiti di euro 15.000,00 e al risarcimento del danno subito derivato dal mancato godimento dell'immobile (c.d. danno figurativo), per il tempo occorrente per la realizzazione dei lavori di ripristino, danni che, in base al valore locativo del bene, vengono quantificati in euro 7.500,00, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, nei limiti di euro 10.000,00 con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Esaurita la fase istruttoria (consistita nel deposito delle memorie ex art. 183 comma
6 cpc e nell'espletamento della ctu), all'udienza del 11.03.25, sostituita dallo scambio di note scritte, ex art. 127 ter cpc, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la contumacia del convenuto. CP_1
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Controparte_2
non costituitosi benché ritualmente citato.
Nel merito, va premesso che, in astratto, la domanda attorea va qualificata nell'ambito delle domande di accertamento di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa, che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 è esclusa solo dal caso fortuito. Detto caso fortuito attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine all'elemento soggettivo, incombendo sull'attore solo la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, 09/11/2005, n. 21684).
Nel merito, la domanda degli attori è fondata e trova accoglimento per quanto di ragione.
Rileva, infatti, il Tribunale che la parte attrice ha fornito una piena prova del verificarsi dei fenomeni infiltrativi descritti in citazione. Tanto si desume, in primo luogo, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, ed in particolare dall'Ing. , il quale dichiarava di aver visto macchie da Persona_1
infiltrazione di acqua che avevano causato danni alle finiture, al calcestruzzo corticale, ai ferri di armatura delle travi e del solaio (seppure le cause infiltrative fossero state già rimosse). Tal circostanze, erano, altresì, confermate da ES
, la quale riferiva che “nei locali della sono rimasti danneggiati i
[...] Parte_1
ferri delle armature, gli intonaci e c'era muffa. Erano interessate dai danni sia le pareti che il soffitto ed ora sono ancora in questo stato”.
In secondo luogo, poi, la presenza delle infiltrazioni risulta dalla ctp versata agli atti e dalla documentazione fotografica alla stessa allegata. I predetti danni, inoltre, risultano chiaramente dalla ctu, pienamente condivisa dal Tribunale, stante la logicità dei criteri seguiti.
In particolare, il ctu ha accertato che “ i danni lamentati in citazione e riscontrati durante i sopralluoghi sono del tutto compatibili con i fenomeni infiltrativi lamentati”.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Il ctu, inoltre, ha chiarito che: “ - Il locale si presenta in buono stato manutentivo con eccezione della parte danneggiata, dove sono evidenti danni causati da fenomeni infiltrativi, che hanno interessato il soffitto e le pareti di confine dell'immobile
(elaborato fotografico allegato); - le cause di dette infiltrazioni sono state rimosse ed allo stato attuale, al tatto, le superfici si presentano asciutte”.
In merito alle cause delle infiltrazioni accertate, il ctu precisava che: a) I danni da infiltrazioni hanno interessato i locali ubicati al di sotto del cortile del fabbricato civico 82, al confine con il civico di proprietà della L'area nord - Parte_1
nord/ovest del locale, a confine con il civico e sottostante le scale di accesso al civico 82, costituisce la zona maggiormente colpita dalle infiltrazioni, che hanno interessato pressoché tutto l'intradosso del solaio di copertura delle scale, con diffuse esfoliazioni della pittura, rigonfiamenti e cedimenti di intonaco nonché le pareti perimetrali;
b) si è rilevato, inoltre, un esteso degrado delle travi perimetrali, nella porzione prospiciente il confine e sottostante le scale, ove CP_4
l'ossidazione dei ferri d'armatura dovuta all'umidità ha causato l'espulsione dei copriferro. Si precisa che al momento del sopralluogo le infiltrazioni non sono in atto, in quanto è stata rimossala la causa infiltrativa.. etc..; In atti risultano rilievi fotografici utili alla ricostruzione dei fatti accaduti. Etc..In data 13/07/2020, sono state effettuate prove e saggi disposti su iniziativa dell'amministrazione condominiale del in In particolare, è stata Controparte_2 CP_1
eseguita una prova di carico della pluviale del civico individuando in essa la causa scatenante dei fenomeni infiltrativi…Detta pluviale attraversa longitudinalmente il civico dal quarto ed ultimo piano sino al pian terreno, lì dove si immetteva nel muretto a confine con i due fabbricati 82 e e proseguiva lungo la parete a confine con il locale laboratorio di proprietà della per poi trovar sbocco nella Parte_1
rete fognaria. All'interno della proprietà vi è la presenza di un Parte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 tombino della misura 40x40, che è stato aperto onde poter ostruire temporaneamente la parte terminale della tubazione con un tappo ed effettuare una ulteriore prova di carico in pressione di acqua ( allegato n. 2 dell'atto di citazione di parte attrice). Orbene, una volta immessa l'acqua, si riferisce la comparsa copiosa di acqua proveniente dal soffitto e dalle pareti. Pertanto, individuata la causa, il
ha provveduto a deviare il percorso della pluviale verso Controparte_2
altra immissione esterna e di proprietà di esso , eliminando, di fatto, CP_1
anche la servitù di passaggio e le infiltrazioni di cui, ad oggi, sono rimasti solo gli evidenti segni dei danni, come dai rilievi fotografici prodotti in atti. Sono, inoltre, ancora visibili lungo la parete a confine tra i due civici, oltre che rilevabile dalle foto in atti, gli ancoraggi della precedente tubazione”.
Sebbene al momento degli accessi effettuati non vi fossero infiltrazioni in atto, il
CTU ha riscontrato, con assoluta certezza, che la causa delle infiltrazioni era da ascriversi alla rottura della pluviale di proprietà del convenuto. CP_1
Il CTU, infine, per quanto concerne le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, ha confermato il Computo Metrico Estimativo elaborato dalla parte attrice, sia per quanto attiene alla quantità e qualità lavorazioni, sia per quanto attiene ai costi, che ha aumentato del 10%, tenuto conto dell'incremento dei prezzi avvenuto negli ultimi due anni.
In considerazione di quanto sopra si è detto, ritiene il Tribunale che la responsabilità delle predette infiltrazioni sia ascrivibile esclusivamente al , proprietario CP_1
e custode della pluviale, e, pertanto, responsabile ex art. 2051 c.c.
Il , su cui gravava il relativo onere, d'altra parte, non costituendosi, non CP_1
ha fornito alcuna prova del verificarsi del caso fortuito, da intendere quale evento del tutto imprevedibile e non controllabile dal stesso. CP_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 In ordine ai danni subiti dalla parte istante, rileva il Tribunale come pienamente condivisibile sia la quantificazione del danno emergente (relativo al costo dei lavori per il ripristino dello stato dei luoghi) effettuata dal ctu, pari ad euro 9.501,43 comprensivo dell'incremento del 10% di cui si è detto e dell'iva al 10%.
Avendo la parte attrice limitato la domanda relativa al danno emergente alla somma di euro 7.852,42, oltre iva, e avendo la stessa chiesto la rivalutazione di tale somma, nei limiti di tale domanda viene disposta la condanna della parte convenuta, quantificandosi la somma rivalutata dal settembre 2019 alla data di pubblicazione della presente pronuncia in euro 9.289,41. Tale somma è ritenuta congrua all'attualità e sulla stessa decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo. I medesimi interessi decorrono, poi, sulla somma devalutata di euro 7.852,42, oltre iva, annualmente rivalutata, dal settembre 2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto, invece, al danno scaturente dal mancato godimento dell'immobile per il tempo necessario alla realizzazione delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, il ctu relazionava che “Il tempo occorrente per l'esecuzione delle opere a regola d'arte, tenuto conto del tempo necessario alla corretta stagionatura di ciascun ciclo applicativo, si stima in quattro settimane lavorative. Per la quantificazione del danno scaturente dal mancato godimento dell'immobile si è ritenuto opportuno prendere come riferimento la banca dati delle quotazioni immobiliari relative alla zona in questione. Lo stato dell'immobile è da ritenersi normale, mentre il valore di locazione individuato è stato quello medio tra il minimo di € 4,4 mensili ed il massimo di € 8,70 mensili, ovvero € 6,55 mensili. Quanto ai metri quadri, a seguito di apposito rilievo peraltro confermato dal titolo di provenienza, si confermano in mq. 707, così come indicati anche nell'atto di proprietà depositato in atti. Alla luce di quanto su esposto, tenuto conto che i lavori perdureranno per circa 1 mese solare, il mancato
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 godimento si può quantificare in € 6,55*707 = € 4.630,85+IVA 22%, ovvero €
5.649,64. Come allegato Agenzia Entrate (valore OMI)”.
Pertanto, ritiene il Tribunale che lo stesso va quantificato, sulla scorta delle conclusioni cui perveniva il ctu, ritenute logiche e conferenti, alla luce della condivisibilità dei criteri seguiti, ed integralmente richiamate, in euro 5.649,64. Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo. I medesimi interessi decorrono, poi, sulla somma devalutata di euro 4.775,69, annualmente rivalutata, dal settembre 2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del . Le CP_1
stesse si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/14, come da ultimo aggiornati, alla luce del valore della lite (fino ad euro
26.000,00) e con riduzione del 50%, stante l'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto. Si dispone l'attribuzione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del , parte soccombente. CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, sulla domanda proposta dalla nei confronti Parte_2
del ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_2
provvede:
- dichiara la contumacia del in p.l.r.p.t.; Controparte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag.
8 - accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'esclusiva responsabilità del per il verificarsi dell'evento dannoso Controparte_5
oggetto di causa;
- condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice, delle seguenti somme:
a) euro 9.289,41 oltre iva, nonché interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e sulla somma devalutata di euro 7.852,42, oltre iva annualmente rivalutata, dal settembre
2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
b) euro 5.649,64, nonchè interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e sulla somma devalutata di euro 4.775,69, annualmente rivalutata, dal settembre 2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il , in persona dell'amm.re pro Controparte_3
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla , Parte_2
che si liquidano in euro 237,00 per spese ed euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Internicola;
- pone definitivamente a carico del , in persona Controparte_3
dell'amm.re pro tempore, le spese di ctu, liquidate in separato decreto.
Così deciso in Napoli, in data 11.6.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2134 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.”, riservata per la decisione in data 11/03/2025, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali
TRA
p. iva , in persona dell'amministratore e l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.
Fabio Internicola, presso il cui studio, sito in Pozzuoli (NA), alla via Alfonso Artiaco
n.7, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
in pers. Amm. p.t.; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società Parte_1
conveniva in giudizio il allegando: 1) di
[...] Controparte_2
essere proprietaria di un immobile sito in alla Via Pigna n.78/A, piano terra, CP_1
meglio identificato in atti;
2) che il predetto bene era stato interessato da gravi fenomeni di allagamento per infiltrazioni, tra i mesi di settembre e di novembre del
2019; 3) che i predetti fenomeni infiltrativi danneggiavano i solai dell'immobile, con coinvolgimento dei ferri di armatura, nonché le pareti perimetrali e le tramezzature;
4) che il risulta essere, sul piano morfologico, Controparte_3
adiacente al di cui fa parte l'immobile di proprietà attrice;
4) che, in CP_1
data 13.7.2020, a seguito di prove e saggi effettuati su iniziativa dell'amministratore del convenuto, emergeva che le cause infiltrative erano da individuare CP_1
nella rottura di una tubazione pluviale, la quale, proveniente dal cortile del
, attraversava longitudinalmente l'immobile di Controparte_2
proprietà della per poi trovare definitivo sbocco nella rete Parte_1
fognaria; 5) successivamente, il convenuto eliminava le cause CP_1
infiltrative mediante la sostituzione della pluviale danneggiata, che veniva deviata dal suo originario corso ed immessa in altra pluviale di pertinenza del stesso convenuto;
6) che il , pur avendo CP_1 Controparte_2
eliminato le cause dell'infiltrazione, non risarciva il danno arrecato all'immobile oggetto di causa, danni descritti nella relazione tecnica di parte, a firma dell'Ing.
, e quantificati nella misura di euro 7.852,42 più I.V.A., oltre Persona_1
interessi compensativi sulla somma rivalutata, da determinarsi nei limiti di euro
15.000,00; 7) che si configurava, altresì, il c.d. danno figurativo, derivato dal mancato godimento dell'immobile, stante l'inservibilità del bene medesimo per tutto il tempo necessario per realizzare le opportune opere di ripristino, per ulteriori
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 euro 7.500,00 ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di parte convenuta in ordine alla produzione degli eventi dannosi oggetto di causa e, per l'effetto, di condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni arrecati all'immobile, quantificati in euro
€ 7.852,42, oltre I.V.A., nonché interessi compensativi sulla somma rivalutata, da determinarsi nei limiti di euro 15.000,00 e al risarcimento del danno subito derivato dal mancato godimento dell'immobile (c.d. danno figurativo), per il tempo occorrente per la realizzazione dei lavori di ripristino, danni che, in base al valore locativo del bene, vengono quantificati in euro 7.500,00, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, nei limiti di euro 10.000,00 con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Esaurita la fase istruttoria (consistita nel deposito delle memorie ex art. 183 comma
6 cpc e nell'espletamento della ctu), all'udienza del 11.03.25, sostituita dallo scambio di note scritte, ex art. 127 ter cpc, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la contumacia del convenuto. CP_1
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Controparte_2
non costituitosi benché ritualmente citato.
Nel merito, va premesso che, in astratto, la domanda attorea va qualificata nell'ambito delle domande di accertamento di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa, che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 è esclusa solo dal caso fortuito. Detto caso fortuito attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine all'elemento soggettivo, incombendo sull'attore solo la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, 09/11/2005, n. 21684).
Nel merito, la domanda degli attori è fondata e trova accoglimento per quanto di ragione.
Rileva, infatti, il Tribunale che la parte attrice ha fornito una piena prova del verificarsi dei fenomeni infiltrativi descritti in citazione. Tanto si desume, in primo luogo, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, ed in particolare dall'Ing. , il quale dichiarava di aver visto macchie da Persona_1
infiltrazione di acqua che avevano causato danni alle finiture, al calcestruzzo corticale, ai ferri di armatura delle travi e del solaio (seppure le cause infiltrative fossero state già rimosse). Tal circostanze, erano, altresì, confermate da ES
, la quale riferiva che “nei locali della sono rimasti danneggiati i
[...] Parte_1
ferri delle armature, gli intonaci e c'era muffa. Erano interessate dai danni sia le pareti che il soffitto ed ora sono ancora in questo stato”.
In secondo luogo, poi, la presenza delle infiltrazioni risulta dalla ctp versata agli atti e dalla documentazione fotografica alla stessa allegata. I predetti danni, inoltre, risultano chiaramente dalla ctu, pienamente condivisa dal Tribunale, stante la logicità dei criteri seguiti.
In particolare, il ctu ha accertato che “ i danni lamentati in citazione e riscontrati durante i sopralluoghi sono del tutto compatibili con i fenomeni infiltrativi lamentati”.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Il ctu, inoltre, ha chiarito che: “ - Il locale si presenta in buono stato manutentivo con eccezione della parte danneggiata, dove sono evidenti danni causati da fenomeni infiltrativi, che hanno interessato il soffitto e le pareti di confine dell'immobile
(elaborato fotografico allegato); - le cause di dette infiltrazioni sono state rimosse ed allo stato attuale, al tatto, le superfici si presentano asciutte”.
In merito alle cause delle infiltrazioni accertate, il ctu precisava che: a) I danni da infiltrazioni hanno interessato i locali ubicati al di sotto del cortile del fabbricato civico 82, al confine con il civico di proprietà della L'area nord - Parte_1
nord/ovest del locale, a confine con il civico e sottostante le scale di accesso al civico 82, costituisce la zona maggiormente colpita dalle infiltrazioni, che hanno interessato pressoché tutto l'intradosso del solaio di copertura delle scale, con diffuse esfoliazioni della pittura, rigonfiamenti e cedimenti di intonaco nonché le pareti perimetrali;
b) si è rilevato, inoltre, un esteso degrado delle travi perimetrali, nella porzione prospiciente il confine e sottostante le scale, ove CP_4
l'ossidazione dei ferri d'armatura dovuta all'umidità ha causato l'espulsione dei copriferro. Si precisa che al momento del sopralluogo le infiltrazioni non sono in atto, in quanto è stata rimossala la causa infiltrativa.. etc..; In atti risultano rilievi fotografici utili alla ricostruzione dei fatti accaduti. Etc..In data 13/07/2020, sono state effettuate prove e saggi disposti su iniziativa dell'amministrazione condominiale del in In particolare, è stata Controparte_2 CP_1
eseguita una prova di carico della pluviale del civico individuando in essa la causa scatenante dei fenomeni infiltrativi…Detta pluviale attraversa longitudinalmente il civico dal quarto ed ultimo piano sino al pian terreno, lì dove si immetteva nel muretto a confine con i due fabbricati 82 e e proseguiva lungo la parete a confine con il locale laboratorio di proprietà della per poi trovar sbocco nella Parte_1
rete fognaria. All'interno della proprietà vi è la presenza di un Parte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 tombino della misura 40x40, che è stato aperto onde poter ostruire temporaneamente la parte terminale della tubazione con un tappo ed effettuare una ulteriore prova di carico in pressione di acqua ( allegato n. 2 dell'atto di citazione di parte attrice). Orbene, una volta immessa l'acqua, si riferisce la comparsa copiosa di acqua proveniente dal soffitto e dalle pareti. Pertanto, individuata la causa, il
ha provveduto a deviare il percorso della pluviale verso Controparte_2
altra immissione esterna e di proprietà di esso , eliminando, di fatto, CP_1
anche la servitù di passaggio e le infiltrazioni di cui, ad oggi, sono rimasti solo gli evidenti segni dei danni, come dai rilievi fotografici prodotti in atti. Sono, inoltre, ancora visibili lungo la parete a confine tra i due civici, oltre che rilevabile dalle foto in atti, gli ancoraggi della precedente tubazione”.
Sebbene al momento degli accessi effettuati non vi fossero infiltrazioni in atto, il
CTU ha riscontrato, con assoluta certezza, che la causa delle infiltrazioni era da ascriversi alla rottura della pluviale di proprietà del convenuto. CP_1
Il CTU, infine, per quanto concerne le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, ha confermato il Computo Metrico Estimativo elaborato dalla parte attrice, sia per quanto attiene alla quantità e qualità lavorazioni, sia per quanto attiene ai costi, che ha aumentato del 10%, tenuto conto dell'incremento dei prezzi avvenuto negli ultimi due anni.
In considerazione di quanto sopra si è detto, ritiene il Tribunale che la responsabilità delle predette infiltrazioni sia ascrivibile esclusivamente al , proprietario CP_1
e custode della pluviale, e, pertanto, responsabile ex art. 2051 c.c.
Il , su cui gravava il relativo onere, d'altra parte, non costituendosi, non CP_1
ha fornito alcuna prova del verificarsi del caso fortuito, da intendere quale evento del tutto imprevedibile e non controllabile dal stesso. CP_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 In ordine ai danni subiti dalla parte istante, rileva il Tribunale come pienamente condivisibile sia la quantificazione del danno emergente (relativo al costo dei lavori per il ripristino dello stato dei luoghi) effettuata dal ctu, pari ad euro 9.501,43 comprensivo dell'incremento del 10% di cui si è detto e dell'iva al 10%.
Avendo la parte attrice limitato la domanda relativa al danno emergente alla somma di euro 7.852,42, oltre iva, e avendo la stessa chiesto la rivalutazione di tale somma, nei limiti di tale domanda viene disposta la condanna della parte convenuta, quantificandosi la somma rivalutata dal settembre 2019 alla data di pubblicazione della presente pronuncia in euro 9.289,41. Tale somma è ritenuta congrua all'attualità e sulla stessa decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo. I medesimi interessi decorrono, poi, sulla somma devalutata di euro 7.852,42, oltre iva, annualmente rivalutata, dal settembre 2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto, invece, al danno scaturente dal mancato godimento dell'immobile per il tempo necessario alla realizzazione delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, il ctu relazionava che “Il tempo occorrente per l'esecuzione delle opere a regola d'arte, tenuto conto del tempo necessario alla corretta stagionatura di ciascun ciclo applicativo, si stima in quattro settimane lavorative. Per la quantificazione del danno scaturente dal mancato godimento dell'immobile si è ritenuto opportuno prendere come riferimento la banca dati delle quotazioni immobiliari relative alla zona in questione. Lo stato dell'immobile è da ritenersi normale, mentre il valore di locazione individuato è stato quello medio tra il minimo di € 4,4 mensili ed il massimo di € 8,70 mensili, ovvero € 6,55 mensili. Quanto ai metri quadri, a seguito di apposito rilievo peraltro confermato dal titolo di provenienza, si confermano in mq. 707, così come indicati anche nell'atto di proprietà depositato in atti. Alla luce di quanto su esposto, tenuto conto che i lavori perdureranno per circa 1 mese solare, il mancato
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 godimento si può quantificare in € 6,55*707 = € 4.630,85+IVA 22%, ovvero €
5.649,64. Come allegato Agenzia Entrate (valore OMI)”.
Pertanto, ritiene il Tribunale che lo stesso va quantificato, sulla scorta delle conclusioni cui perveniva il ctu, ritenute logiche e conferenti, alla luce della condivisibilità dei criteri seguiti, ed integralmente richiamate, in euro 5.649,64. Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo. I medesimi interessi decorrono, poi, sulla somma devalutata di euro 4.775,69, annualmente rivalutata, dal settembre 2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del . Le CP_1
stesse si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/14, come da ultimo aggiornati, alla luce del valore della lite (fino ad euro
26.000,00) e con riduzione del 50%, stante l'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto. Si dispone l'attribuzione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del , parte soccombente. CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, sulla domanda proposta dalla nei confronti Parte_2
del ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_2
provvede:
- dichiara la contumacia del in p.l.r.p.t.; Controparte_1
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8 - accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'esclusiva responsabilità del per il verificarsi dell'evento dannoso Controparte_5
oggetto di causa;
- condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice, delle seguenti somme:
a) euro 9.289,41 oltre iva, nonché interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e sulla somma devalutata di euro 7.852,42, oltre iva annualmente rivalutata, dal settembre
2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
b) euro 5.649,64, nonchè interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e sulla somma devalutata di euro 4.775,69, annualmente rivalutata, dal settembre 2019 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il , in persona dell'amm.re pro Controparte_3
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla , Parte_2
che si liquidano in euro 237,00 per spese ed euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Internicola;
- pone definitivamente a carico del , in persona Controparte_3
dell'amm.re pro tempore, le spese di ctu, liquidate in separato decreto.
Così deciso in Napoli, in data 11.6.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
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