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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1561/2025 promossa da:
(CF. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati in Fiano Romano, C.F._2 alla Piazza della Libertà nr. 18, presso lo studio degli Avv. ti Barbara ORSI e RI
IS ( ) che li rappresentano e difendono, congiuntamente C.F._3
e disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1.La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 condiviso della potestà genitoriale e con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, attualmente sita in Fiano Romano alla via delle Baiocchelle nr. 6B. La minore manterrà la propria residenza presso l'abitazione paterna sita in Fiano Romano alla via Belvedere nr. 10. I genitori nella gestione dell'affidamento assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima, salvo per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per le quali, ai sensi dell'art. 155, co. 3, c.c. la potestà sarà esercitata separatamente da ciascun genitore quando avrà la figlia con sé.
1 2. In considerazione dei turni lavorativi del padre di professione stewart di volo, i genitori convengono che il medesimo tenga con se' la figlia, con facoltà di pernotto, laddove la minori lo desideri o sia funzionale alle esigenze della medesima, non meno di 12 giorni al mese, che coincideranno con i giorni in cui il padre effettua il riposo dai turni di volo, che lo stesso provvederà a comunicare alla madre non appena gli vengano resi noti dal datore di lavoro e, comunque, con un preavviso non inferiore a giorni 20.
Il padre nei giorni di propria spettanza provvederà a prelevare la minore all'uscita di scuola (nei giorni di frequenza scolastica) o dall'abitazione della madre (nei periodi di non frequenza scolastica) e a riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Sempre in considerazione dei turni paterni le parti convengono che anche la turnazione per le vacanze natalizie venga decisa di anno in anno in ragione dei predetti, sempre garantendo alla minore di trascorrere con un genitore la vigilia di Natale e con l'altro il Natale. Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà domenica Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, con turnazione che sarà concordata sempre di volta in volta.
Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con ciascun genitore un periodo di
15 giorni anche non consecutivi, con calendario da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la figlia, così come la Festa della mamma e del papà; il giorno del compleanno la figlia lo trascorrerà con entrambi i genitori, qualora ciò non sia possibile, ad anni alterni,
RI trascorrerà il pomeriggio con un genitore e la sera con l'altro, previo accordo da raggiungersi almeno 10 giorni prima;
Ciascun genitore si farà carico delle spese delle vacanze e dei soggiorni che la figlia trascorrerà con il medesimo. Il periodo di vacanza come sopra identificato determina la sospensione dell'ordinario regime di visita concordato tra le parti. Il tutto salva diversa e/o migliore pattuizione delle parti che potranno modificare giorni ed orari di comune accordo, in ragione delle superiori esigenze della minore.
3. Il padre si impegna e si obbliga a corrispondere, quale contributo per il mantenimento della figlia, un assegno di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili. Il mantenimento sarà corrisposto alla sig.ra , a mezzo di bonifico da effettuarsi su Parte_1 conto corrente alla medesima intestato, entro il giorno 10 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2025 e tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice
Istat corrente.
2 4. Il sig. si impegna e si obbliga a contribuire, in ragione del 50%, alle spese Parte_2 straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia RI. Sulla qualificazione di spese ordinarie e straordinarie, sulle modalità di anticipazione e rimborso e sulla tipologia di spesa ordinaria e straordinaria si rimanda al “protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” sottoscritto a Rieti, che si allega al presente atto e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Ad integrazione di quanto contenuto nel predetto protocollo le parti concordano che venga diviso tra loro in ragione del 50% ciascuno anche il costo del corredo sportivo: abbigliamento ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva frequentata dalla minore, così come del corredo scolastico di inizio anno.
5. Le parti concordano che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre sino alla somma di euro 75,00 mensili, con la presentazione dell'Isee aggiornato, in caso di maggiorazione della somma erogata, le parti si riservano di pattuire una nuova redistribuzione dell'assegno, garantendo in ogni caso alla madre la percezione di una somma non inferiore ad euro 80,00 mensili. Della formale richiesta presso l'INPS del predetto assegno si farà carico il padre, che provvederà a sua volta a versare l'importo, come sopra quantificato, alla madre. Le parti concordano che la minore resti fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
6. Le parti si impegnano e si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura
7. Le parti concedono reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio e/o del passaporto per la figlia minore.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 14.10.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo
[...]
l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata a [...]
Monterotondo il 18.06.2014, e sui diritti a quest'ultima afferenti.
Le parti ricorrenti hanno riferito: di avere convissuto more uxorio sin da prima della nascita della figlia RI ed hanno di fatto costituto una famiglia, stabilendo la loro stabile dimora in Fiano Romano alla via Belvedere nr. 10, presso un'abitazione di
3 proprietà del che l'unione di fatto non si è rivelata felice a causa di reciproche Parte_2 incomprensioni che hanno determinato la cessazione della convivenza more uxorio, tanto che si è già allontanata dalla casa familiare e si è trasferita Parte_1 presso un immobile di proprietà della madre sito in Fiano Romano alla via delle
Baiocchelle nr. 6B.
Con note scritte depositate per la udienza del 23.10.2025 le parti chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e il Giudice delegato ha riservato la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse della figlia di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
4 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
x artt. 473bis.51 c.p.c:
[...]
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c.ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1561/2025 promossa da:
(CF. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati in Fiano Romano, C.F._2 alla Piazza della Libertà nr. 18, presso lo studio degli Avv. ti Barbara ORSI e RI
IS ( ) che li rappresentano e difendono, congiuntamente C.F._3
e disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1.La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 condiviso della potestà genitoriale e con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, attualmente sita in Fiano Romano alla via delle Baiocchelle nr. 6B. La minore manterrà la propria residenza presso l'abitazione paterna sita in Fiano Romano alla via Belvedere nr. 10. I genitori nella gestione dell'affidamento assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima, salvo per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per le quali, ai sensi dell'art. 155, co. 3, c.c. la potestà sarà esercitata separatamente da ciascun genitore quando avrà la figlia con sé.
1 2. In considerazione dei turni lavorativi del padre di professione stewart di volo, i genitori convengono che il medesimo tenga con se' la figlia, con facoltà di pernotto, laddove la minori lo desideri o sia funzionale alle esigenze della medesima, non meno di 12 giorni al mese, che coincideranno con i giorni in cui il padre effettua il riposo dai turni di volo, che lo stesso provvederà a comunicare alla madre non appena gli vengano resi noti dal datore di lavoro e, comunque, con un preavviso non inferiore a giorni 20.
Il padre nei giorni di propria spettanza provvederà a prelevare la minore all'uscita di scuola (nei giorni di frequenza scolastica) o dall'abitazione della madre (nei periodi di non frequenza scolastica) e a riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Sempre in considerazione dei turni paterni le parti convengono che anche la turnazione per le vacanze natalizie venga decisa di anno in anno in ragione dei predetti, sempre garantendo alla minore di trascorrere con un genitore la vigilia di Natale e con l'altro il Natale. Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà domenica Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, con turnazione che sarà concordata sempre di volta in volta.
Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con ciascun genitore un periodo di
15 giorni anche non consecutivi, con calendario da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la figlia, così come la Festa della mamma e del papà; il giorno del compleanno la figlia lo trascorrerà con entrambi i genitori, qualora ciò non sia possibile, ad anni alterni,
RI trascorrerà il pomeriggio con un genitore e la sera con l'altro, previo accordo da raggiungersi almeno 10 giorni prima;
Ciascun genitore si farà carico delle spese delle vacanze e dei soggiorni che la figlia trascorrerà con il medesimo. Il periodo di vacanza come sopra identificato determina la sospensione dell'ordinario regime di visita concordato tra le parti. Il tutto salva diversa e/o migliore pattuizione delle parti che potranno modificare giorni ed orari di comune accordo, in ragione delle superiori esigenze della minore.
3. Il padre si impegna e si obbliga a corrispondere, quale contributo per il mantenimento della figlia, un assegno di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili. Il mantenimento sarà corrisposto alla sig.ra , a mezzo di bonifico da effettuarsi su Parte_1 conto corrente alla medesima intestato, entro il giorno 10 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2025 e tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice
Istat corrente.
2 4. Il sig. si impegna e si obbliga a contribuire, in ragione del 50%, alle spese Parte_2 straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia RI. Sulla qualificazione di spese ordinarie e straordinarie, sulle modalità di anticipazione e rimborso e sulla tipologia di spesa ordinaria e straordinaria si rimanda al “protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” sottoscritto a Rieti, che si allega al presente atto e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Ad integrazione di quanto contenuto nel predetto protocollo le parti concordano che venga diviso tra loro in ragione del 50% ciascuno anche il costo del corredo sportivo: abbigliamento ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva frequentata dalla minore, così come del corredo scolastico di inizio anno.
5. Le parti concordano che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre sino alla somma di euro 75,00 mensili, con la presentazione dell'Isee aggiornato, in caso di maggiorazione della somma erogata, le parti si riservano di pattuire una nuova redistribuzione dell'assegno, garantendo in ogni caso alla madre la percezione di una somma non inferiore ad euro 80,00 mensili. Della formale richiesta presso l'INPS del predetto assegno si farà carico il padre, che provvederà a sua volta a versare l'importo, come sopra quantificato, alla madre. Le parti concordano che la minore resti fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
6. Le parti si impegnano e si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura
7. Le parti concedono reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio e/o del passaporto per la figlia minore.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 14.10.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo
[...]
l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata a [...]
Monterotondo il 18.06.2014, e sui diritti a quest'ultima afferenti.
Le parti ricorrenti hanno riferito: di avere convissuto more uxorio sin da prima della nascita della figlia RI ed hanno di fatto costituto una famiglia, stabilendo la loro stabile dimora in Fiano Romano alla via Belvedere nr. 10, presso un'abitazione di
3 proprietà del che l'unione di fatto non si è rivelata felice a causa di reciproche Parte_2 incomprensioni che hanno determinato la cessazione della convivenza more uxorio, tanto che si è già allontanata dalla casa familiare e si è trasferita Parte_1 presso un immobile di proprietà della madre sito in Fiano Romano alla via delle
Baiocchelle nr. 6B.
Con note scritte depositate per la udienza del 23.10.2025 le parti chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e il Giudice delegato ha riservato la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse della figlia di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
4 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
x artt. 473bis.51 c.p.c:
[...]
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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